Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione della detenzione di 47 involucri di marijuana da parte di soggetto già condannato per analoghi reati).
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 18969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18969 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2013
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 118
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 47943/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 30/10/2012 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 23 luglio 2012 del G.u.p. di Catania che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Rilevava il Tribunale che sebbene il TT dovesse considerarsi un tossicodipendente e quindi ricadente nella previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, implicante la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, nella specie ostavano all'accoglimento della richiesta la considerevole gravità dei fatti e la conseguente propensione a delinquere del medesimo (che era stato trovato in possesso di ben 47 involucri di marijuana) nonché la negativa personalità del medesimo, condannato per vari fatti tra cui appunto quello di spaccio di sostane stupefacenti.
Sussistevano quindi le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative alla sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare.
2, Ricorre per cassazione il GU, a mezzo del difensore avv. Rita Carmela Carambia, che con un unico motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 89 T.U. stup., osservando che in realtà nessuno degli elementi addotti dal Tribunale evidenziava eccezionali esigenze cautelari, trattandosi di un soggetto tossicodipendente gravato da un banale episodio di spaccio e di occupazione di un edificio che aveva avuto ad oggetto l'appartamento nel quale egli viveva insieme alla propria famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
2. Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiate carceraria, pur in presenza delle condizioni considerate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, non coincidono con una normale situazione di pericolosità,
ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (ex plurimis, Sez. 6, n. 10329 del 23/01/2008, Reale, Rv. 238928; Sez. 6, n. 33807 del 12/07/2007, Scrivano, Rv. 237420).
2. La motivazione resa dal Tribunale per confermare l'ordinanza del primo giudice, che ha respinto l'istanza del LO, non evidenziano alcun parametro inquadrabile nel suddetto ordine concettuale - normativo, esaurendosi nella mera considerazione del fatto che il medesimo era stato trovato in possesso di 47 involucri di marijuana e che egli era stato in precedenza condannato per analoghi fatti;
il tutto obliterando ogni rilievo circa le prospettive di recupero del medesimo, espressamente considerate, quale aspetto discriminante, dalla riferita disposizione di legge.
3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio, per nuovo e più approfondito esame, al Tribunale di Catania, che si conformerà, nell'esame della concreta fattispecie, ai principi di diritto evidenziati.
La Cancelleria provvederà a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013