Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 18969
CASS
Sentenza 17 gennaio 2013

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Massime1

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione della detenzione di 47 involucri di marijuana da parte di soggetto già condannato per analoghi reati).

Commentario1

  • 1arresti domiciliari e programma terapia
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026

    2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 18969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18969
Data del deposito : 17 gennaio 2013

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