Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione dei precedenti penali specifici, della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e del possesso di gr. 160 di cocaina).
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 27075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27075 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 788
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 51861/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI ND, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 24 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 24 ottobre 2013, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza di concessione degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti in luogo della custodia cautelare disposta in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato all'indagato perché trovato in possesso di un involucro contenente 160 g di cocaina, corrispondenti a 572 dosi. In particolare, il Gip e il Tribunale hanno evidenziato che lo stabile inserimento dell'indagato nel circuito dello spaccio di stupefacenti rende superflua la disamina della specificità del programma terapeutico di disintossicazione da lui allegato all'istanza. 2. - Avverso l'ordinanza del Tribunale l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando - sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione - che la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sarebbe stata desunta unicamente dei precedenti penali specifici e dall'elevato quantitativo di sostanza stupefacente, senza considerare che i precedenti si riferivano a ipotesi di minore gravita, così qualificate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa deduce, inoltre, l'omessa considerazione delle prospettive di recupero del soggetto, sulla scorta del programma terapeutico del Sert allegato. Con memoria inviata per fax alla cancelleria di questa Corte in data 12 marzo 2014, la difesa ha prodotto il programma della cooperativa sociale presso la quale l'indagato aveva richiesto di essere posto agli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto a contestare le valutazioni di merito svolte dal Gip e dal Tribunale in ordine alla scelta della misura cautelare.
3.1. - La fattispecie in esame trova la sua disciplina nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, il quale prevede che: "Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dall'art. 116, comma 2, lett. d), attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico ...". Dalla formulazione della disposizione deriva che, laddove vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non è necessario che il giudice proceda alla valutazione della tossicodipendenza del prevenuto e dell'idoneità del programma di recupero da questo indicato e della struttura nella quale lo stesso dovrebbe essere svolto. Secondo questa Corte, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (sez. 6, 17 gennaio 2013, n. 18969, rv. 255123).
Questa Corte ha inoltre precisato che costituisce giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, la valutazione che determina il rigetto dell'istanza dell'imputato tossicodipendente di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura dove svolgere un programma di recupero (sez. 6, 20 aprile 2011, n. 17314, rv. 250093). 3.2. - Nel caso di specie la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è stata riscontrata dal Gip e dal Tribunale, con conforme e argomentata valutazione, sulla base dei molteplici elementi che emergono dal quadro indiziario e dal certificato del casellario giudiziario. Si è in particolare evidenziato che vi sono due precedenti penali specifici per il secondo dei quali, a prescindere dal riconoscimento dell'ipotesi di minore gravita di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è stata riconosciuta la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4. Il Tribunale ha inoltre precisato che la quantità di sostanza stupefacente detenuta dall'indagato è indicativa dello stabile inserimento dello stesso nel contesto organizzato del traffico di stupefacenti ed è sintomatica di un elevatissimo rischio di recidivanza, anche in considerazione della vicinanza temporale dei fatti per i quali sono intervenute le precedenti condanne e dello stile di vita dell'indagato, che trova nello spaccio l'unica sua fonte di guadagno. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto superfluo analizzare la specificità del programma terapeutico allegato all'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, perché, in presenza di eccezionali esigenze di contenimento, la necessità di evitare la reiterazione del reato può legittimamente essere ritenuta prevalente.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94 norme att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014