Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2015, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
8 4 0/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2382 Renato Grillo -Presidente - sez. CC 17/12/2015- Oronzo De Masi - Relatore - Vito Di Nicola R.G.N. 46288/2015 Andrea Gentili Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NN IU, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 12-08-2015 della libertà di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
. udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. IU NN ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Palermo ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale che ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di gravame, con il quale denuncia la violazione e l'erronea applicazione della legge processuale penale nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) codice di procedura penale). Assume che, con ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Agrigento, il ricorrente veniva attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, essendosi ravvisata l'esigenza di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale e, contestualmente, il Gip di Agrigento dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore di quella di Palermo. n Nei confronti della suddetta ordinanza era stata poi proposta istanza di a v riesame ed il tribunale della libertà annullava il provvedimento impugnato. Intanto, il Gip presso il tribunale di Palermo, quale giudice territorialmente competente, rinnovava la primitiva ordinanza di custodia cautelare, anch'essa impugnata con il riesame e contenente, secondo il ricorrente, i medesimi vizi del primo provvedimento annullato. Tuttavia il tribunale del riesame, in seconda battuta, ha ritenuto che l'ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Palermo contenesse una autonoma valutazione dei fatti emersi a carico del ricorrente avendo il giudice i cautelare proceduto ad un esame critico delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta cautelare ed aveva dimostrato di avere adeguatamente ponderato la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Obietta il ricorrente come la seconda ordinanza fosse addirittura più carente della prima non avendo rispettato i principi introdotti con la legge 16 aprile 2015, n. 47, nel senso che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare la richiesta cautelare del pubblico ministero senza fornire alcun contributo qualitativo aggiuntivo e neppure avrebbe dimostrato di aver proceduto ad un esame critico delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta del pubblico ministero. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti.
2. Il Tribunale cautelare ha espressamente dato atto che la seconda ordinanza cautelare (quella cioè emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo) conteneva una sua autonoma valutazione dei fatti, sul rilievo che le intercettazioni poste a base di siffatta ordinanza erano state vagliate e commentate in relazione a tutte le posizioni esaminate e riportate, per sintesi, nelle parti significative ed avendo ad esse il giudice cautelare fatto seguire l'esposizione delle ragioni per le quali le medesime sono state ritenute rivelatrici delle condotte penalmente rilevanti e come tali valutate ai fini della sussistenza della gravità del quadro indiziario, con la conseguenza che il giudice per le indagini preliminari non si è limitato ad una pedissequa riproposizione della richiesta del pubblico ministero ma, per ogni singola contestazione, ha effettuato una autonoma valutazione degli elementi emersi a carico del ricorrente nel corso delle indagini, procedendo ad un esame critico delle va argomentazioni poste a sostegno della richiesta e dimostrando di aver adeguatamente ponderato la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente, con affermazione aspecifica e totalmente assertiva, ha affermato che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare la richiesta cautelare del pubblico ministero senza fornire alcun contributo qualitativo aggiuntivo e neppure avrebbe dimostrato di aver proceduto ad un esame critico delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta del pubblico ministero, senza in alcun modo corredare il proprio assunto con il richiamo di dati processuali diretti ad incrinare il contenuto della motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata. Peraltro, in conformità alla corretta valutazione eseguita dal tribunale cautelare, va chiarito che, in tema di applicazione di una misura cautelare personale, l'onere motivazionale a carico del giudice per le indagini preliminari dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari ་ degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono è rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato, osservato, per quanto qui rileva, anche quando il giudice cautelare riporti le acquisizioni, frutto delle attività di polizia giudiziaria, e le considerazioni, svolte al riguardo dagli stessi investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il ricorso a stralci della richiesta cautelare o attraverso il rinvio per ralationem a 3 detto provvedimento, purché egli necessariamente compia, di volta in volta, per ciascuna contestazione e posizione, un effettivo vaglio del tema di prova cautelare e quindi degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la valenza dimostrativa e la rilevanza ai fini dell'affermazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto. Pertanto, in tal modo, il giudice cautelare esprime la propria autonoma valutazione in proposito, conformandosi perciò al precetto enunciato dall'articolo 292, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, la cui inosservanza è sanzionata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Va poi precisato che, anche a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve ritenersi, nella materia cautelare, non vietata, nei limiti in cui era consentita dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem la quale comunque richiedeva, per la sua ammissibilità, che il giudice fornisse la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le avesse meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, oltre alla necessità che l'atto di riferimento, quando non ve fosse allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, fosse conosciuto dall'interessato o comunque a lui ostensibile, quanto meno al momento dell'esercizio delle facoltà difensive e che il rinvio investisse un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risultasse congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Nel caso di specie, il Gip ha vagliato autonomamente la domanda cautelare scrutinando specificamente la posizione del ricorrente, che soltanto apoditticamente si è lamentato del contrario, posto che gli elementi di prova a sostegno della domanda cautelare sono stati vagliati e commentati in relazione a tutte le posizioni esaminate ed in relazione ad ogni singola imputazione provvisoria.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per : il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2015 Presidente Il Consigliere estensore Renato Grillo Vito Di Nicola Ruisle To d'uic e DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 GEN 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5