Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2015, n. 840
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Sentenza 17 dicembre 2015

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In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2015, n. 840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 840
    Data del deposito : 17 dicembre 2015

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