Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, essendo espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare).
Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali.
Commentario • 1
- 1. Controllare green pass è pubblico servizio (Cass. 34272/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 settembre 2022
Spintonare chi controlla i green pass è resistenza a incaricaot di pubblico servizio: per pubblico servizio deve infatti intendersi un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi anche di rango inferiore, ma caratterizzata dall'assenza dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che ineriscono alla pubblica funzione; ciò che rileva è la prestazione in concreto esercitata, mentre non rilevano le (sole) qualifiche formali ed il rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. Restano fuori dal perimetro così tracciato le mansioni d'ordine meramente esecutive e le prestazione d'opera materiale, il che equivale a dire che l'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 45934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45934 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 34/ 1 5 34 M.
6.2.3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CARCANO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1808 N. Dott. ANGELO COSTANZO N. 30286/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LV RT N. IL 27/05/1980 avverso l'ordinanza n. 205/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 05/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paol CAME VELLI che ha chiesto il vijetlo old ricorso. Udit i(difensore Avv.R. LEONARDI che he drevo l'eccoglimento del riers. h RITENUTO IN FATTO -a seguito di istanza 1. Con ordinanza del 5.6.2015 il Tribunale di Ancona di riesame proposta nell'interesse di IO OR ER avverso la ordinanza emessa in data 11.5.2015 con la quale è stata applicata al predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere ha confermato detta ordinanza riconoscendo sussistenti gravi - indizi di colpevolezza a carico del IO in ordine a reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90 in relazione all'acquisto di un chilo di cocaina (capo A) e rivendita della sostanza a plurimi clienti (capo B), tra il gennaio ed il febbraio 2015. 2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato deducendo:
2.1. Inosservanza degli artt. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. come modificati dalla I. n. 47/2015 e mancanza di motivazione per l'omesso rilievo da parte del Tribunale della dedotta mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza con : conseguente nullità della ordinanza genetica. Invero, la giustificazione fornita dal provvedimento impugnato - che fa leva sulla analisi da parte del Giudice delle fonti di prova esulerebbe dal requisito in parola in presenza della redazione del provvedimento genetico mediante la tecnica del copia-incolla>> informatico di gran parte della richiesta del P.M., dovendo invece il Tribunale verificare se le indicate identità ― - testuali fossero davvero sussistenti e valutare se a fronte di dette identità si poteva ritenere integralmente recepito dal Giudice emittente il contenuto della richiesta del P.M. e per ciò solo annullare la ordinanza emessa, non avendo più a seguito della novella introdotta dalla legge 47/2015 - alcun potere integrativo rispetto al provvedimento impugnato, laddove riscontri come dedotto nella specie la mancanza della - autonoma valutazione>> da parte dell'A.G. decidente. Inosservanza degli artt. 125, 8,51bis e 328, comma 1 bis, cod.
2.2. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore di quello di Macerata, nell'ambito del cui territorio si sono consumati i fatti, non Я sussistendo il presupposto della iscrizione di reati ricompresi nella competenza della Procura Distrettuale. In ogni caso, al Tribunale sarebbe sfuggita la seconda parte della deduzione difensiva al riguardo, 1 la quale segnalava che le ipotesi di reato in ordine alle quali la Procura Distrettuale di Ancona starebbe indagando, altro non sono che la prosecuzione delle medesime condotte di reato per le quali sono attualmente sottoposti a giudizio sia il ricorrente che il CAVALIERI avanti al Tribunale di Macerata. Cosicché i reati che radicherebbero la competenza distrettuale rappresentano un bis in idem rispetto a quelli per i quali era stata già esercitata l'azione penale, nell'ambito del cui processo pendente si sarebbe dovuto dare luogo ad una- invece - contestazione suppletiva. Inosservanza degli artt. 125 e 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e 2.3. mancanza di motivazione quanto alla concretezza ed all'attualità del rischio di inquinamento probatorio e della reiterazione dei reati. Quanto al primo il pericolo sarebbe sganciato da qualsiasi concretezza, quanto al secondo, esso sarebbe desunto non già da precedenti penali ma da imputazioni oggetto di altro processo pendente in primo grado, anche con riferimento temporale distonico, trattandosi di fatti commessi nel x gennaio 2015 laddove la cessazione della precedente misura cautelare risaliva all' ottobre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo è infondato. E' nel sistema il principio secondo il quale l'esercizio di un autonomo 2.1. potere comporta il dovere di esplicitare le autonome ragioni che ne giustificano le decisioni e la novella introdotta dalla I. n. 47/2015 - come è stato recentemente osservato (Cass. Sez. VI, n. 40978 del 05/09/2015, De Luca, n.m.) - esplicitando la necessità di autonoma valutazione >> del decidente nell'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore elemento del contenuto della motivazione del provvedimento impositivo. Così, non ogni rinvio per relationem o, ancora, per incorporazione>> ai quali è, pertanto, tutt'ora legittimo ricorrere induce l'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice emittente, la cui mancanza, ai sensi osservato da questa Corte, in relazione alla effettiva portata dellaія dell'art. 309, comma 9 u.p., comporta irrimediabilmente l'annullamento da parte del Tribunale della ordinanza che ne è affetta. E' stato, infatti, 2 novella introdotta dalla I. n. 47/2015, che non ogni punto rilevante per ! la decisione deve essere nuovamente riscritto ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti (Cass. Sez. VI, n. 40978 del. 05/09/2015, De Luca, n.m.) ed una motivazione che riporti il contenuto informativo esposto nella richiesta del P.M. può soddisfare l'obbligo della motivazione per rendere edotto il destinatario della ordinanza dei presupposti di fatto della misura applicata, laddove al contrario il mero rinvio alle prospettazioni dell'accusa non è sufficiente a dimostrare l'esercizio del potere-dovere in ordine alla valutazione del detto contenuto informativo. Così, rispetto alla generica deduzione dell'uso della tecnica del copia- 2.2. incolla>> informatico formulata dalla difesa, senza individuare a quali contenuti e per quali specifiche ragioni si eccepisse la mancanza della autonoma valutazione da parte del giudice emittente, si conforma la risposta fornita dal Tribunale che ha affermato in termini speculari - rispetto alla deduzione difensiva l'esistenza di una autonoma valutazione, considerando la esplicita condivisione da parte del Giudice della impostazione dell'accusa. Né il difetto di specificità è superato oggi dal motivo proposto che, ancora, non individua quali parti della ordinanza genetica e per quali ragioni avrebbero obliterato la necessità di autonoma valutazione da parte del Giudice.
3. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. distrettuale di 3.1. Ancona, il Tribunale l'ha correttamente rigettata sul rilievo che a carico del CC risulta iscrizione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, rispetto al quale quelli oggetto di contestazione risultano connessi. Il motivo di ricorso a riguardo è generico, quando non manifestamente 3.2. infondato, invocando ora l'insussistenza del presupposto richiamato - - ora affermando che la iscrizione del reato di competenza della DDA integrerebbe una sorta di bis in idem, peraltro manifestamente eccentrico rispetto al thema decidendi.
4. Il terzo motivo è solo in parte fondato. Quanto alla motivazione sui pericula libertatis va detto che, ai fini del 4.1. Я giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato, e sono 3 pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa;
e ciò senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che tale principio vieta di assumere appunto la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 1, n. 4878 del 15/07/1997, Castelluccia, Rv. 208342). Nella specie, pertanto, il Tribunale ha pertante correttamente 4.2. ravvisato il pericolo di recidivanza dalla pendenza del processo a carico del ricorrente per reati in materia di armi da guerra e clandestine, estorsioni ed altro e dalla ripresa delle condotte delittuose dopo aver subito una restrizione della libertà personale nonché dalla concreta gravità del fatto per il quale si procede. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio va ribadito che, in tema di 4.3. misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell""id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984). Esula del tutto dai criteri di legittimità la motivazione resa dal 4.4. provvedimento impugnato relativa all'inquinamento probatorio, soltanto ipoteticamente affermato, anche in relazione a fonti dichiarative non indicate né emergenti. Il rilevato vizio impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza in 4.5. parte qua. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Я 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio;
rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. . Così deciso in Roma, 22.10.2015. Il Consigliere estensore Presidente Angelo Capozzi 瞢Domenico Carcano Морь кий DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 19 NOV 2015, CA SE A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P E Pieta Esposito T Z I N R O A GATE E O C 5