Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 45934
CASS
Sentenza 22 ottobre 2015

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In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, essendo espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare).

Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali.

Commentario1

  • 1Controllare green pass è pubblico servizio (Cass. 34272/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 settembre 2022

    Spintonare chi controlla i green pass è resistenza a incaricaot di pubblico servizio: per pubblico servizio deve infatti intendersi un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi anche di rango inferiore, ma caratterizzata dall'assenza dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che ineriscono alla pubblica funzione; ciò che rileva è la prestazione in concreto esercitata, mentre non rilevano le (sole) qualifiche formali ed il rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. Restano fuori dal perimetro così tracciato le mansioni d'ordine meramente esecutive e le prestazione d'opera materiale, il che equivale a dire che l'attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 45934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45934
Data del deposito : 22 ottobre 2015

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