Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
La revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui sono state ravvisate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei gravi precedenti penali dell'imputato, nel dato ponderale - kg 30 di hashish - della sostanza stupefacente detenuta ed importata, e nella sua qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione).
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 10329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10329 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 227
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 34212/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Reale Gaetano, nato il [...];
avverso l'ordinanza 28 settembre 2007 del Tribunale del riesame di Genova con la quale, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero appellante, disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere, con revoca del provvedimento del G.I.P. di Genova in data 1 agosto 2007 (di concessione degli arresti domiciliari con obbligo di frequentazione quotidiana di un Centro diurno per l'esecuzione di un programma terapeutico) non ravvisandosi la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame, pur dando atto (pag.3 dell'ordinanza) che la certificazione della ASL n. 3, nonostante contenga alcune discrepanze che possono far dubitare che l'indagato sia effettivamente una persona tossicodipendente, ha affermato, contrariamente all'assunto del ricorrente, che detta certificazione non può essere disattesa.
Peraltro il Tribunale è pervenuto alla deliberazione di revoca della disposta misura ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 in quanto il provvedimento del G.I.P. non è stato preceduto dalla necessaria indagine sulla reale intenzione dell'uomo (accusato dell'importazione di 30 kg di hashish) di sottoporsi al programma di trattamento, risultando invece e al contrario che il Reale, nelle dichiarazioni anamnestiche rese in carcere, si è limitato a segnalare un uso saltuario di cocaina negando in fatto la sua qualità di soggetto tossicodipendente, con ciò segnalando la pretestuosità dell'attuale sua istanza.
In ogni caso, osserva il giudice del riesame, che, anche dando per scontata nel Reale la qualità di soggetto dedito all'uso abitudinario di sostanze stupefacenti, egli risulta essere persona gravata da precedenti penali per reati violenti quali rapina e lesioni e sottoposto a misura di prevenzione, circostanze tutte che, a prescindere appunto dalla sua condizione di tossicodipendente e volontà di disintossicarsi, sconsigliano l'adozione del programma ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, che verrebbe di fatto a svuotare di contenuto di tutela la misura cautelare custodialistica, valutata la gravità dell'accusa di importazione di 30 Kg di hashish. Inoltre rileva il Tribunale che il programma terapeutico appare comunque del tutto inadeguato alla qualità della persona, non prevedendo nella specie, neppure il controllo dei metaboliti urinari. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, in relazione al disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, non sussistendo le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che sole giustificano la custodia cautelare in carcere.
L'impugnazione si sviluppa poi segnalando l'insuperabilità tecnica del giudizio di "persona abitualmente dedita all'uso di sostanza stupefacente" quale formulato dalla ASL 3 e l'irrilevanza sul punto delle argomentazioni del Tribunale concernenti:
- l'inadeguatezza del programma terapeutico;
- l'assenza di consapevolezza nel ricorrente del suo stato di tossicodipendenza;
- la cronica strumentalizzazione da parte dell'accusato degli istituti volti al trattamento della tossicodipendenza in pendenza di misura cautelare, e nell'immediato abbandono del rapporto terapeutico da parte sua nel momento in cui esso si appalesava non più funzionale al recupero della libertà.
Il motivo va rigettato per la sua palese infondatezza. Per consolidata giurisprudenza di questa sezione (cfr. da ultimo:
Sentenza n. 33807 del 12/07/2007 - 04/09/2007 Rv. 237420 Presidente:
De Roberto G. Estensore: Martella IS. Imputato: Scrivano e altro) la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano - come nell'odierna vicenda - in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. Orbene nel caso di specie, la Corte non può che ritenere corretta la decisione del giudice del riesame che ha - come sopra riferito - ragionevolmente e persuasivamente ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza considerando:
a) i precedenti penali dell'imputato (rapina e lesioni);
b) la sua qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione;
c) il dato ponderale - kg. 30 di hashish - dello stupefacente detenuto ed importato.
Piena sussistenza quindi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, correttamente argomentata e ribadita dal giudice del riesame con conseguente rigetto della proposta impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 128 Reg. Esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008