Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - atte a giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti di una madre con prole di età inferiore a tre anni - nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere; infatti, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione - che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - e sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenza cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2005, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1233
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031428/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC AN N. IL 15/06/1982;
avverso ORDINANZA del 08/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza in data 24/05/2005 il Gip del Tribunale di Livorno ha applicato nei confronti di IC VE la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria in ordine al reato di furto in abitazione aggravato ex art. 625 c.p., n. 2, - commesso in concorso con altri in data 22/05/2005 in Livorno -
per il quale era stata arrestata i quasi flagranza.
Investito dell'appello del Procuratore della Repubblica, il Tribunale di Firenze, con ordinanza 08/07/2005, ha applicato alla IC, seppure madre di prole di età inferiore a tre anni (due figli), la misura della custodia in carcere ravvisando l'ipotesi delle eccezionali esigenze cautelari, giusta previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 4. Con atto personalmente sottoscritto, la ricorrente ricorre per cassazione denunciando violazione di legge ovvero omessa motivazione, sul rilievo che la personale condizione di madre di una bimba nata il [...], e di altri due bimbi nati il 12/04/2005, in uno alla "entità del fatto" non giustificherebbe la misura cautelare maggiormente afflittiva rispetto alle esigenze cautelari ed al benessere della prole (da presumersi convivente con la madre e bisognosa di allattamento).
Il ricorso non può essere accolto.
Premesso che si verte in tema delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro (furto ex art. 624 bis c.p., commi 1 e 3), l'impugnata ordinanza ha reso congrua ed esaustiva motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, relative a delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Tali qualificate esigenze, come è noto, si distinguono dalle "normali" esigenze cautelari solo per il grado del pericolo (nella fattispecie quello di reiterazione) che deve oltrepassare l'estremo della "semplice" concretezza richiesto dall'art. 274 c.p.p. per assumere, in pratica, quello di una sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati alla lett. c) di tale articolo;
è del tutto evidente, poi, che le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" riguardanti il pericolo di reiterazione sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le "normali" esigenze cautelari dall'art. 274 c.p.p., lett. c) e, dunque, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dei suoi precedenti penali.
Nella specie, l'ordinanza ha evidenziato - sulla base d numerose pronunce di condanna (ben cinque) per furti anche in abitazione, (due), nonché dei numerosi precedenti di polizia - come l'indagata sia qualificabile persona di assoluta pericolosità sociale in quanto commette con sistematica abitualità "in modo esclusivo ed abituale nonché assolutamente professionale") delitti contro il patrimonio, dedicandosi ad una vita nomade che, dimentica dei doveri verso la prole - peraltro affidata a parenti, donde il difetto del requisito della convivenza pure previsto normativamente (o in ricorso dichiarato "da presumere") - è caratterizzata da episodi criminosi descrittivi di un autentico statuto di vita.
Tale motivazione giustifica pienamente il giudizio dell'impossibilità di fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere ed il ricorso (cui non sono estranei profili di inammissibilità laddove chiede "una rivalutazione dell'intero quadro cautelare") deve essere rigettato;
conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006