Sentenza 8 giugno 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono riguardare delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche se non di estrema gravità o di criminalità organizzata, poiché l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si limita a richiedere una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c). (Fattispecie nella quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consistevano nell'elevato pericolo che una nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, commettesse reiterati reati contro il patrimonio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2010, n. 32472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32472 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/06/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 841
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 11124/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI SE N. IL 10/02/1989;
avverso l'ordinanza n. 137/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 09/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
VI VE ricorre avverso l'ordinanza sopra indicata che in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del Gip di Milano in data 14.1.2010 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di concorso in ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti anche nella propria abitazione (artt. 110 e 648 cod. pen.). Deduce violazione di legge ed errata applicazione del disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 essendo essa indagata persona incinta madre di figli minori (di età superiore ad anni 3), rilevando non sussistere le prescritte esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esigenze che devono essere valutate alla stregua dei criteri di cui all'art. 274 cod. proc. pen., prescrivendo il termine eccezionale "qualcosa di talmente inusuale da essere posto ad un livello massimo di gravità e di pericolo". Rileva che detta misura si inserisce tra quelle "dirette a rafforzare la repressione della criminalità organizzata e delle più allarmanti forme delinquenziali", essendo quindi limitata ad ipotesi di elevatissimo pericolo sociale. Con altro motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza non essendo plausibile ritenere che tutti gli oggetti siano di illecita provenienza, essendo invece patrimonio familiare. Rileva che il valore dei monili trovati indosso allo Handxhari è pari ad Euro 11.000 e che non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata. Deduce inoltre violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c non avendo rilievo i precedenti dattiloscopici, avendo ricevuto unico perdono giudiziale e non indicando la detenzione della carabina da parte del di lei fratello un pericoloso contesto familiare delinquenziale. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Questa corte condivide sul punto la giurisprudenza di legittimità che statuisce in tema di misure cautelari personali, che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 4, possono riguardare i delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, non dovendo, la previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, necessariamente riguardare delitti di estrema gravità e più precisamente reati di criminalità organizzata. Non vi sono nel testo di legge dati testuali che prevedono il pericolo recidivante con riferimento a delitti di estrema gravità, come deduce la ricorrente, con la conseguenza che la norma prescrive una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per assumere quello di una sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 c.p.p., lett. c). Detto principio, tratto da una speculare fattispecie di nomade per furti aggravati (Cass. 5^ Ord.
4.2.99 n. 599, depositata 8.3.99, rv. 213344) deve essere applicato nel caso in esame in cui i giudici della cautela hanno accertato l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerge un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai quali fa riferimento l'art. 274 cod. proc. pen. (Cass. 1^ 18.1.95 n. 226, depositata 24.3.95, rv. 200596). Al riguardo e con riferimento ai restanti motivi di ricorso non può essere dedotta illogicità manifesta nella concreta valutazione operata dal tribunale in ordine alla presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici e attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto. Alla personale pericolosità derivante dalle condanne riportate con false generalità (vedi pagina 5 dell'ordinanza) i giudici della cautela hanno non illogicamente considerato la non occasionalità del fatto e l'essere l'indagata ed il suo convivente punto di riferimento di ricettazione di centinaia di monili personalmente custoditi anche nella sua abitazione, non sussistendo "il minimo elemento oggettivo indicativo di un allontanamento della ricorrente dalle logiche delinquenziali", svolgendo un ruolo di primo piano nell'attività svolta professionalmente per ricettare beni di valore di provenienza delittuosa.
Le contrarie argomentazioni del ricorso sono manifestamente infondate risolvendosi in conclusioni di fatto differenti rispetto a quelle non illogicamente accertate dal giudice di merito. Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Al rigetto del ricorso dell'indagata segue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010