Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2010, n. 32472
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Sentenza 8 giugno 2010

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In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono riguardare delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche se non di estrema gravità o di criminalità organizzata, poiché l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si limita a richiedere una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c). (Fattispecie nella quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consistevano nell'elevato pericolo che una nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, commettesse reiterati reati contro il patrimonio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2010, n. 32472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32472
    Data del deposito : 8 giugno 2010

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