Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 2
La richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., che rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento. Tale procedura è del tutto distinta da quella incidentale "de libertate" ove il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con la urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe essere addirittura impossibile per la persistente attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono. Pertanto, le attività di "deposito" e di "allegazione" delle intercettazioni sono distinte e hanno finalità diverse, con scansioni temporali non corrispondenti e con oggetti non necessariamente coincidenti, giacché l'epoca del deposito prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare, con la conseguenza che, mentre il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni (decreti, verbali, nastri registrati), l' allegazione ai fini cautelari può riguardare solo le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni.
In tema di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero non è tenuto ad allegare i documenti di cui all'art. 89 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. i quali, invece, devono essere depositati a norma dell'art. 268, comma quarto, dello stesso codice a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Infatti, l'art. 271 cod. proc. pen., che detta la disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni, non richiama l'art. 89 citato. Ne consegue che l'organo dell'accusa, alla richiesta di misura cautelare, può allegare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi, del resto previsti dall'art. 268, comma secondo cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1998, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8.10.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 2911
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " TO AR " N. 29083/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EV ON, nato a [...] il 18 novembre avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce in data 12 giugno 1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del 16.5.1998 il GIP del tribunale di Lecce disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AN EV, persona sottoposta ad indagini in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro. Sulla istanza di riesame dell'indagato il tribunale di Lecce, con ordinanza deliberata il 12 giugno 1998 e depositata il 15 giugno 1998, confermava la misura custodiale, ravvisati i gravi indizi di colpevolezza a carico del EV nel risultato di numerose intercettazioni ambientali, dalle quali emergevano con assoluta chiarezza (pagg. 15 e 16 del provvedimento genetico della misura) la posizione dell'indagato quale emissario di OR D'RO, capo del gruppo criminale, e quale designato dallo stesso nell'ambito dell'associazione al traffico di eroina;
l'interessamento dell'indagato al settore delle estorsioni;
il conferimento da parte dello stesso dell'incarico ad alienare una autovettura al Cantarone e la vendita di altra autovettura a Vozza, vicende entrambe considerate come elementi di conferma del coinvolgimento nei fatti contestati. Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione AN EV, che, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento, rileva, nella sostanziale riproposizione delle censure già svolte con l'istanza di riesame, la inutilizzabilità delle intercettazioni, siccome effettuate in diverso procedimento su autorizzazione di giudice incompetente e non depositate ritualmente ex art. 268 c.p.p., nonché la insussistenza a suo carico degli indizi gravi di reità, derivanti, stante la suddetta inutilizzabilità, dalle sole dichiarazioni accusatorie del Cantarone, inconsistenti e prive di elementi oggettivi esterni di riscontro.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione, poiché è infondata la censura avente ad oggetto la inutilizzabilità delle disposte intercettazioni e manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni viene prospettata per il fatto che le medesime sono state disposte in procedimento diverso e ad opera di giudice incompetente ad autorizzarle (in relazione al reato per il quale il mezzo di ricerca della prova era stato richiesto) e per il fatto che di esse non era stato disposto, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., il deposito dei verbali delle operazioni e delle registrazioni.
La deroga apportata dall'art. 270, 1^ comma, c.p.p. al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso "salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", consente la circolazione delle prove da un procedimento ad un altro per evitare la dispersione degli elementi probatori ovvero la ripetizione della acquisizione di essi e la suddetta eccezione al generale divieto di impiego cd. trasversale delle intercettazioni stesse deve - secondo il monito della Corte costituzionale - essere mantenuta entro i precisi confini innanzi delineati della stretta necessarietà della stessa rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario alla repressione dei delitti di particolare gravità.
Il che è esattamente avvenuto nel caso di specie, dato che in proposito il giudice di merito ha puntualmente chiarito come le intercettazioni in oggetto, benché disposte in diverso procedimento, sono risultate indispensabili per l'accertamento anche dei delitti che l'accusa contesta all'indagato, con l'ulteriore precisazione che i decreti autorizzativi riguardavano, comunque, fatti di concorso in spaccio di stupefacenti al momento in cui non vi erano indizi consistenti circa le condizioni di cui all'art. 51 c.p.p., per cui la censura circa la incompetenza del giudice neppure è fondata. In ordine all'altro profilo della dedotta inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, per omesso deposito dei relativi verbali e delle registrazioni, deve questa Suprema Corte, secondo l'indirizzo interpretativo già autorevolmente ribadito (Cass. pen., Sez. Un. 20 novembre 1996, dep. il 5 marzo 1997, n. 21, Glicora ed altri), precisare che il regime di inutilizzabilità di risultati delle intercettazioni prive della allegazione dei decreti di autorizzazione non può automaticamente essere esteso, nella materia cautelare, alla ipotesi di omessa allegazione dei verbali che non presentano la totalità dei requisiti previsti dall'art. 89 delle norme d'attuazione del c.p.p..
A riguardo, infatti, la suddetta interpretazione, è stata ricavata, per un verso, dal richiamo al dettato costituzionale circa la limitazione della inviolabilità e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria;
per altro verso, dalla precisazione secondo cui la richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art.268 c.p.p., che rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento, come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale "de libertate", ove non di deposito (nella segreteria del P.M.) è a parlarsi, ma di allegazione di atti posti a fondamento della richiesta di misura (da trasmettere al GIP ed al tribunale della libertà), per cui un deposito si rende incompatibile con l'urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe addirittura non essere possibile per la persistenza dell'attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono. Deposito ed allegazione costituiscono, perciò, incombenti a finalità diverse, con scansioni temporali non corrispondenti e con oggetti non necessariamente coincidenti, giacché l'epoca del deposito prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare (di regola anteriore) ed il deposito stesso riflette tutto il materiale relativo alle operazioni (decreti, verbali, nastri registrati), nel mentre la allegazione ai fini cautelari può riguardare solo le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni.
Resta, perciò, in tal modo ulteriormente confermato quanto questo giudice di legittimità aveva già stabilito, nel senso che il pubblico ministero non è tenuto ad esibire tale documentazione, ancorché gli elementi a sostegno della sua richiesta emergano dalle intercettazioni;
ben potendo presentare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntive, del resto espressamente previsti dall'art. 268, 2^ comma, c.p.p. (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 17.6.1993, Bongioli, m. CED 194.94 7; Id., Sez. I, 10.8.1995, Calabrese, m. CED 202.91 5), il tutto nella riaffermazione del principio che, in tema di intercettazioni, stante la regola della tassatività, la sanzione di inutilizzabilità non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 delle norme di attuazione, non espressamente richiamato dall'art. 271 c.p.p. (Cass. pen. Sez. VI, 26.10.1993, Carapucchi, m. CED 198.560).
Ritenuta la utilizzabilità delle disposte intercettazioni, l'ultimo motivo di ricorso circa la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulta inammissibile per manifesta infondatezza, giacché a carico del ricorrente, oltre il contenuto proprio delle intercettazioni medesime, è anche la dichiarazione accusatoria del Cantarone, sorretta ex art. 192, 3^ comma, c.p.p. dai suddetti elementi oggettivi esterni.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, con obbligo per la cancelleria di curare gli adempimenti ex art. 94, 1 ter disp. att. del c.p.p.; connessi alla mancata liberazione del EV.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998