Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1998, n. 2911
CASS
Sentenza 8 ottobre 1998

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La richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., che rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento. Tale procedura è del tutto distinta da quella incidentale "de libertate" ove il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con la urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe essere addirittura impossibile per la persistente attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono. Pertanto, le attività di "deposito" e di "allegazione" delle intercettazioni sono distinte e hanno finalità diverse, con scansioni temporali non corrispondenti e con oggetti non necessariamente coincidenti, giacché l'epoca del deposito prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare, con la conseguenza che, mentre il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni (decreti, verbali, nastri registrati), l' allegazione ai fini cautelari può riguardare solo le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni.

In tema di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero non è tenuto ad allegare i documenti di cui all'art. 89 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. i quali, invece, devono essere depositati a norma dell'art. 268, comma quarto, dello stesso codice a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Infatti, l'art. 271 cod. proc. pen., che detta la disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni, non richiama l'art. 89 citato. Ne consegue che l'organo dell'accusa, alla richiesta di misura cautelare, può allegare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi, del resto previsti dall'art. 268, comma secondo cod. proc. pen.

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1998, n. 2911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2911
Data del deposito : 8 ottobre 1998

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