Sentenza 18 marzo 2011
Massime • 1
In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma quarto-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma quarto-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2011, n. 14571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14571 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2011 |
Testo completo
O S C U R A T A REPUBBLICA ITALIANA 145 7 1 / 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/03/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Presidente - SENTENZA
N. 425
- Rel. Consigliere - FRANCESCO SERPICODott.
REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - N. 4305/2011
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere -
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) N.R.M. N. IL "omissis"
avverso l'ordinanza n. 335/2010 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 16/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. GALATI intese all'inammissibilità
del ricorso;
Udit i difensor Avv.;
-
O S SE RVA
Sull'appello proposto nell'interesse di N.R.M. avver-
so l'ordinanza del 28-9-2010 della Corte di Appello di Cagliari reiettiva dell'istanza di revoca, per motivi di salute, della misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP presso il Tribunale di Cagliari con ordinanza in data 4-6-2008,il Tribunale del riesame cagliaritano,con ordinanza in data 16-12-2010,dato atto che secondo il perito d'ufficio trano le attuali condizioni dell'indagato non di gravità tale da essere incompatibili con il regime detentivo in carcere con conseguente insussi- stenza dei presupposti per revocare o modificare la misura in esecuzione, in concorso di permanente sussistenza delle già ravvisate esigenze caute-
lari, riteneva, in ogni caso, che, a tutela del diritto alla salute,era neces- sario disporre il trasferimento del detenuto suddetto in un'idonea atrut- tura sanitaria penitenziaria, attrezzata per le cure e l'assistenza neces- sarie per malati affetti da HIV e, pertanto, ex art.275 co.4^ter cpp.,dispo– neva che la Direzione della Casa Circondariale di Salerno, previo accerta- mento della disponibilità dei posti, trasferisse l'imputato predetto pres- so la V Divisione del Reparto Detenuti dell'Azienda Ospedaliera "omissis" di "omissis" con comunicazione al competente Ministero.
Avverso tale provvedimento il N. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, la violazione dell'art.606 co.I* lett,b) ed e) cpp., per inosservanza e/o erronea appli- cazione della legge ed in particolare degli artt.32 della Costituzione, 299 co.4 ter,275 co.4 bis e 4 ter e quinquies,286 bis co.2 cpp.,art.3 L.231/99 art.I e 2 D.M.21-10-99, art.I D.M. 7-5-2001, circolare Ministero Sanità 29-
4-1994 n.9 e Linee guida italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovi- rali e sulla gestione diagnostica-clinica delle persone affette da HIV,con relativa inosservanza e/o erronea applicazione degli art.274,275,286 bis cpp.,e mancabza e/o manifesta illogicità della motivazione, pacifica essen- do, alla stregua della cennata normativa speciale, l'assoluta incompatibilità del regime cancerario, comunque sotteso a ricoveri ospedalieri,stante la conclamata affezione da AIDS, senza che, peraltro, si fosse fatto cenno alle O S C U RA TA
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esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, così determinando una palese violazione del prioritario diritto alla salute costituzionalmente garan- tito del tutto trascurato anche dalle indagini peritali in atti.e
Il ricorso è fondato e va accolto sul punto attinente l'omesse motivazione dell'eccezionalità delle esigenze cautelari di cui all'art.275 co.4 ter in combinato disposto con l'art.cit.co.4 bis. avendo motivatamenteNon sfugge, infatti, che il provvedimento impugnato, pur segnalato la portata della patologia sofferta dal ricorrente alla stregua, specificamente, dell'indagine peritale in atti,non ha tenuto cont del fatto che, come del resto segnalato nella stessa ordinanza,detta patologia,nelle more, ha subito una ingravescenza apprezzabile in punto di "brusco calo del linfociti", segnale, questo, di non trascurabile spessore, secondo l'"id quo ad plaerumque accidit, perchè la confermata condizione di detenzione fosse opportunamente valutata senza, in ogni caso, trascurare la necessaria verifi-
ca della sussistenza di esigenze di "eccezionale rilevanza"
Come monocordemente ribadito da questo giuduce di legittimità, infatti, in te ma di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzio- ne in carcere,l'art.275 co.4 bia cpp. pone una presunzione in bonam partem che, ai sensi del successivo co.4 ter , può essere superate non in base allo art.275 co.3 cpp.,nè con il generico riferimento alla negativa personalità dell'indagato stesso, ma soltanto in presenza di esigenze cautelari di ecce-
f zionale rilevanza , risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi ,al tamente indicativi dell 'esistenza di un non comune, oggettivo pericolo di spiccato rilievo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di li- bertà del soggetto (cfr. in termini, tra le altre,Cass.pen.Sez.I,I3-3-2003
n.II965,Carrito ; idem sez. III, 17-03-2003, n. 12355, Ajao).
Occorre, pertanto, che i giudici del riesame si facciano puntuale carico di verifica e motivazione di tale aspetto della questione,nei termini innan- zi cennati.Ne deriva l'abhullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari in persona di componenti diversi da quelli cui si riferisce la decisione impugnata.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^
ter disp.att.cpp.
P.Q.M.
ви O S C U RA TA
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ANNULLA 1'ordinanza impugnata e RINVIA per nuovo esame al Tribunale di
Cagliari.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^ ter d att.cpp.
Così deciso in Roma, il 18-03-2011
IL COMBICLIBRE EST. Я IL PRESIDENTE den
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 APR 2011 IL
IL CANCELERE E
R
P
Plera Esposito