Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, ha introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., accanto al requisito della concretezza, quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49318 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
49 318 /15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE SG +ACK Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1864 Amedeo Franco Vito Di Nicola CC 27/10/2015 Elisabetta Rosi R.G.N. 37034/2015 Alessio Scarcella Enrico Mengoni Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR MI, nato a [...] il [...] PE LV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno in data 13/7/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13-14/7/2015, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello proposto da MI AR e LV PE avverso l'ordinanza emessa il 1°/6/2015 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale era stata confermata nei loro confronti la misura cautelare della custodia in O -quanto al solo AR carcere in ordine a delitti in materia di stupefacenti e - anche in tema di armi.
2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo l'assenza di motivazione nel provvedimento. Il Tribunale avrebbe ignorato del tutto le censure mosse con il gravame nell'ottica della l. 16 aprile 2015, n. 47, e delle novità dalla stessa introdotte in materia di esigenze cautelari;
l'ordinanza, infatti, si sarebbe limitata ad un mero richiamo del giudicato cautelare, privo di ogni concreto riferimento allo specifico oggetto dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono fondati. L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita), stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte con riferimento al pericolo - di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. La ratio dell'intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all'individuazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell'attualità; orbene, si tratta di una novella di particolare rilievo. Ed invero, precedentemente, questa Corte aveva più volte affermato che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza" deve essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e - sufficiente che esistano elementi, per l'appunto, "concreti" (cioè non 2 meramente congetturali) sulla base dei quali poter affermare che il soggetto, verificandosi l'occasione, potrebbe agevolmente commettere reati offensivi di quello stesso bene giuridico tutelato dalla disposizione per cui si procede (tra le altre, Sez. 5, n. 24051 del 15/5/2014, Lorenzini, Rv. 260143; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227227); con la riforma di cui alla I. n. 47 del 2015, invece, il legislatore richiede che l'ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'attualità" del pericolo (concreto) stesso, da ricavare dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Occasioni, quindi, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. Quel che precede, ovviamente, assume poi rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall'ordinanza cautelare;
con la precisazione, peraltro, che già ben prima della novella del 2015 il supremo Collegio di questa Corte aveva comunque affermato che il riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato", di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, tra le altre, Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722, a mente della quale in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura). Principio, all'evidenza, da confermare con ancora più forte rigore nell'attuale contesto normativo. Orbene, tutto ciò premesso in termini generali, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di questi principi, redigendo una motivazione oltremodo sintetica con la quale ha disatteso completamente l'oggetto del ricorso avverso l'ordinanza del 1°/6/2015, che conteneva espressi riferimenti alla I. n. 47 del 2015 ed alle novità da questa introdotte come sopra indicate;
in particolare, il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare peraltro in termini del tutto generici le precedenti statuizioni in materia, affermando poi che, rispetto a queste, «non pare siano intervenuti sostanziali elementi di novità tali da autorizzare una rivalutazione del quadro cautelare in senso favorevole agli istanti». 3 L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, affinché valuti la persistenza delle esigenze cautelari alla luce delle considerazioni che precedono. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente AmedeoFranco Enrico Mengoni"C Анили Фот DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 DIC 2015 IL IL CANCELLERE A E R P Luand a ani N E * 4