Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 44605
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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In tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare, la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, nella disposizione di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 44605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44605
    Data del deposito : 1 ottobre 2015

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