Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2007, n. 33807
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Sentenza 12 luglio 2007

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La revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare in carcere, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei precedenti penali specifici degli imputati, nel dato ponderale - kg. 3,200 di cocaina - e nell'entità della pena inflitta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2007, n. 33807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33807
    Data del deposito : 12 luglio 2007

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