Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
La revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare in carcere, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei precedenti penali specifici degli imputati, nel dato ponderale - kg. 3,200 di cocaina - e nell'entità della pena inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2007, n. 33807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33807 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/07/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1508
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 016639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RI MO, N. IL 14/12/1972;
2) OL TO, N. IL 13/02/1976;
avverso ORDINANZA del 22/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
sentite le conclusioni del S.P.G. Dott. FAVALLI MARIO, di rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore Avv. COLALEO LUIGI.
OSSERVA
1. OL IO e RI AS - tratti in arresto il 20 maggio 2006 per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, (detenzione di kg. 3,200 di cocaina) e con sentenza 28 settembre 2006 condannati dal G.U.P. di Milano alla pena di anni sei di reclusione oltre al pagamento della multa - ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il 22 marzo 2007 il Tribunale di Milano rigettava l'appello dagli stessi proposto avverso il provvedimento del G.I.P. in data 13.2.2007 reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso due diverse comunità terapeutiche della Comunità Exodus.
Denunciano, a mezzo del comune difensore Avv. CERRETI ASTUTO Maria Adelaide:
- violazione di norme stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione alla L. n. 309 del 1990, art. 89, e art. 274 c.p.p..
In particolare si censura il giudice a quo per non aver tenuto in conto elementi rilevanti a supporto dell'istanza, quali:
a) la documentazione dell'Istituto di Medicina legale di Milano attestante l'uso abituale di cocaina da parte di entrambi gli imputati;
b) la documentazione attestante il percorso degli imputati, attuato dentro il carcere, tramite l'ausilio degli educatori finalizzato a una rilettura del "proprio passato";
c) documentazione del SERT di Milano attestante che entrambi i soggetti erano abituali assuntori di droga - cocaina;
d) relazione sulla personalità degli imputati da parte del Servizio Area Penale del carcere;
e) disponibilità delle due diverse Comunità (in Milano per il OL e a Varese per lo RI) e predisposizione del programma terapeutico individuale da parte del responsabile del SERT. Si rileva, poi, come il caso in esame non presenta connotazioni particolari, ne' tantomeno caratteristiche di "eccezionalità" in relazione alla pericolosità dei soggetti per cui possa essere compresso il diritto degli stessi ad effettuare un percorso terapeutico volontariamente scelto.
Peraltro il procedimento di 1^ grado è già stato celebrato, talché le esigenze cautelari risultano naturalmente affievolite. La permanenza in carcere vanificherebbe l'esistenza della comunità e pervarrebbe "un concetto arcaico che vede nel carcere l'unica via di redenzione e punizione e non nel lavoro interiore del soggetto teso a mutare la di lui prospettiva di vita".
2. I ricorsi sono da ritenere manifestamente infondati. Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la revoca di tale misura cautelare, richiesta ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 2, è subordinata alla valutazione del giudice che esclude la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esigenze che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (cfr.: Cass. sez. 4^, 30 gennaio 2004, Fadda). Nel caso di specie è, pertanto, da ritenere corretta la decisione impugnata che ha negato la revoca della misura cautelare in carcere, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei precedenti penali di entrambi gli imputati dimostrativi per tabulas che le pregresse esperienze giudiziarie non hanno avuto su di loro il benché minimo effetto dissuasivo, tanto da rendersi responsabili di un reato in materia di stupefacenti la cui gravità è evidenziata dal dato ponderale e dall'entità della pena inflitta, commesso dopo l'irrogazione di condanne sempre per stupefacenti;
tant'è, che il OL risulta già condannato per droga (mesi sei), per rissa, ancora per droga (anni 5 e mesi 6: condanna in relazione alla quale ha ottenuto i benefici dell'ordinamento penitenziario), per oltraggio, per resistenza e lesioni e risulta assoggettato anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
mentre lo RI risulta condannato per droga nel 1996 ad anni 9 di reclusione oltre alla pena della multa e in relazione a tale condanna ha beneficiato della liberazione anticipata e dell'affidamento in prova e una volta eseguita tale condanna si è reso nuovamente responsabile per spaccio di stupefacenti per rilevantissimi quantitativi.
Esigenze cautelari, dunque, ritenute con giudizio di adeguatezza in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati che alla personalità degli imputati di carattere eccezionale, in quanto risultanti di così straordinaria intensità da non poter essere soddisfatte che con il mantenimento della custodia cautelare in carcere, prevalendo nella fattispecie l'esigenza della custodia inframuraria, su quella della terapia della tossicodipendenza. Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in Euro 1.000,00.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007