Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1106
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in "brogliacci" ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, comma settimo.

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1106
Data del deposito : 3 marzo 2000

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