Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in "brogliacci" ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, comma settimo.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 3.3.2000
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 1106
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 31353/1999
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST UE IG NG, n. a Maracaibo (Venezuela) il 10 novembre 1963, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 11 giugno 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 1^ giugno 1999 nei confronti di UE IG NG ST per il reato di traffico internazionale di stupefacenti.
Il Collegio riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni telefoniche sull'apparecchio sito nella stanza n. 216 dell'hotel "San Carlo" di Venezia-Mestre ove era alloggiato il cittadino venezuelano EL HE proveniente da Francoforte. A costui erano stati sequestrati, il 24 maggio 1999, presso la dogana di TESSERA, 789 grammi di cocaina contenuti in ovuli che il predetto aveva ingerito. Il EL si era dichiarato disposto a collaborare e aveva affermato che il suo viaggio era stato predisposto da un'organizzazione internazionale: era stato, quindi, disposto nei suoi confronti il ritardo dell'arresto e gli si era consentito l'alloggio nel predetto albergo.
Riteneva inoltre il Collegio la piena legittimità e regolarità delle intercettazioni eseguite, ma affermava che potevano essere utilizzate soltanto le intercettazioni trascritte, anche in forma riassuntiva, e non già quelle non riportate su supporto cartaceo. Da tali intercettazioni emergeva che il EL, dal momento del ritardato arresto e fino al momento del fermo del ST, aveva ricevuto numerose telefonate che avevano "la funzione evidente di organizzare l'incontro tra EL e altri corrieri", intercettazioni che il Collegio dichiarava di non utilizzare.
Osservava ancora il Tribunale di Venezia che - dalle conversazioni ritenute utilizzabili - era emerso che il 29 maggio 1999 il EL aveva ricevuto una telefonata alle ore 21,00, subito dopo la quale aveva lasciato l'albergo per recarsi a Venezia, senza portare con sè la sostanza stupefacente: verso le ore 22,45 veniva avvicinato e "contattato" da due persone una delle quali il ST, che veniva subito fermato. Per tale solo fatto il Tribunale riteneva che i due fossero interessati all'acquisto della droga, pur reputando di non poter neppure utilizzare le dichiarazioni del EL rese in sede di convalida, mancando agli atti il relativo verbale.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva la sussistenza di quelle di cui all'art. 274 c.p.p., lett. "b" e "c". Propone ricorso il ST deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza perché da nessun elemento poteva desumersi che il EL fosse stato avvicinato dal ST: unico dato possibile era quello della contemporanea presenza dei due al "Mc Donald's" di Venezia. Sarebbero pertanto del tutto apodittiche le affermazioni che si leggono nel provvedimento impugnato, secondo cui sarebbe inverosimile che nessuno "abbia contattato EL da quando egli è uscito dall'albergo fino a quando è arrivato in centro storico a Venezia e che però l'abbiano fatto due cittadini Venezuelani asseritamente estranei ai fatti". Come pure sarebbero apodittiche le precisazioni - sempre riportate nel provvedimento impugnato - secondo cui "...chi aveva contattato il EL l'aveva "fatto perché interessato alla cocaina che [costui] deteneva".
Il ricorso è infondato.
La motivazione del Tribunale di Venezia è indubbiamente carente, in quanto, senza l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, non è dato comprendere i passaggi fattuali e logici attraverso i quali il Collegio perviene alla decisione che risulta sorretta da affermazioni apodittiche. Rileva però questa Corte che la motivazione del provvedimento è viziata dalla erronea premessa di base secondo la quale le intercettazioni telefoniche non sarebbero utilizzabili perché non trascritte. La giurisprudenza di legittimità si è da sempre e costantemente orientata nel senso di ritenere che il giudice per le indagini preliminari ben possa porre a base della ordinanza custodiale le intercettazioni telefoniche, anche se contenute in "brogliacci" ovvero se riportate in forma riassuntiva, e che, d'altra parte, esse possono essere utilizzate, nella fase anteriore a quella dibattimentale, ai fini della adozione di una misura cautelare, anche se non trascritte, purché siano state rispettate - come lo sono state nel caso - le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità di esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. da considerare riservata alle ipotesi tassativamente previste, tra le quali non rientra quella della mancata trascrizione, che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale (su tutti tali pacifici principi v. Cass., c.c. 21 novembre 1991, Li Pera, rv. 189023; Cass., u.p. 19 giugno 1992, Serra, rv. 192554; Cass., c.c. 25 ottobre 1993, Giglio, rv. 196501;
Cass., c.c. 24 ottobre 1997, Manca, rv. 208835; Cass. c.c. 18 marzo 1998, Ambrosio, rv. 211785).
Corretta così l'errata affermazione in diritto contenuta nella ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., e avuto riguardo al contenuto della ordinanza impositiva (secondo gli altrettanto noti principi giurisprudenziali in forza dei quali le motivazioni dell'ordinanza impositiva e di quella del riesame possono recirpocamente integrarsi: per tutte, v. Cass., sez. un., c.c. 17 aprile 1996, Moni), risulta chiaro che il 29 maggio 1999 (giorno dell'arresto del ST) verso le 16 "..una persona di lingua spagnola si metteva in contatto col EL;
seguivano altre comunicazioni con le quali detta persona fissava un appuntamento col EL a Venezia sulla Strada Nuova, nei pressi da Cà D'oro: veniva raccomandato al EL di non portare la droga con sè e gli veniva comunicato che avrebbe incontrato nel luogo stabilito una persona con i blue jeans scuri ed una maglietta blu a strisce gialle;
alle 22,45 il EL, che era d'accordo con la Polizia Tributaria, effettivamente veniva visto incontrarsi ed intrattenersi con una persona vestita come precedentemente trascritto, la quale, come osservato da agenti delle Polizia Tributaria, era arrivato con altro giovane e si era intrattenuta con lo stesso fino a 10 minuti prima dell'arrivo del EL: a questo punto erano intervenuti gli agenti che avevano fermato le due persone ed in particolare l'uomo con i jeans scuri e la maglietta blu a strisce gialle veniva identificato in ST UE IG NG, cittadino venezuelano ......". Risultano allora palesi i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il ricorso va rigettato: rigetto cui consegue - di diritto - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000