Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37087
CASS
Sentenza 19 maggio 2015

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In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. (Conf. Sez. III, sent. n. 37089 del 2015, non mass.).

Commentari4

  • 1Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delitto
    Claudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Le misure cautelari personaliAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 dicembre 2020

  • 3Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020

    Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …

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  • 4Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37087
Data del deposito : 19 maggio 2015

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