Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. (Conf. Sez. III, sent. n. 37089 del 2015, non mass.).
Commentari • 4
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Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
Leggi di più… - 4. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37087 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
37 0 87 / 1 5 ( X) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R TERZA SEZIONE PENALE C A Composta da Claudia Squassoni - Presidente - Sent. n. sez. 1102 Vito Di Nicola CC - 19/05/2015 R.G.N. 49582/2014 Santi Gazzara Chiara Graziosi Aldo Aceto - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 07/10/2014 del Tribunale di riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. AR AR ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 07/10/2014 che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in essere, tra il 1° ed il 31 dicembre 2011, varie condotte di acquisto e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e deduce, al riguardo, che il Tribunale del riesame si è limitato a riprendere stralci della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero senza procedere ad un'autonoma valutazione degli elementi di gravità indiziaria ivi indicati (esclusivamente conversazioni telefoniche) già ritenuti contraddittori dal Giudice per le indagini preliminari. Lamenta inoltre che il Tribunale ha motivato in modo generico la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio attingendo a vacue formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.Il primo motivo è assolutamente generico e comunque manifestamente infondato.
3.1.Il Tribunale del riesame effettua un'articolata premessa sull'esistenza, in Misilmeri, di un mercato di sostanze stupefacenti di vario tipo (hashish e cocaina) gestito da NG IO che risultava avere, a tal fine, stabili rapporti con spacciatori palermitani presso i quali si procurava lo stupefacente che provvedeva a custodire presso l'abitazione di un suo collaboratore, tal PA, e a consegnare a terzi acquirenti, personalmente o con la collaborazione di altri indagati (tra questi il AR).
3.2. L'accusa si alimenta dell'apporto significativo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel corso delle quali ad un linguaggio giudicato convenzionale (fili, bottiglie di olio, caffè, dvd, dvx e altri) e volto a dissimulare il vero oggetto delle conversazioni, se ne affiancava uno decisamente più esplicito nel quale si parlava, sopratutto in auto e senza mezzi termini, di fumo, panette, coca.
3.3. Tanto premesso, l'ordinanza specifica le singole conversazioni intercorse tra il ricorrente e NG IO dalle quali risulta che quest'ultimo ordinava al AR di prelevare lo stupefacente custodito dal PA che doveva essere consegnato ad una donna che ne aveva appena fatto richiesta (capo 13), oppure di recarsi dal fornitore palermitano per l'acquisto di 20 grammi di cocaina (capo 26), o ancora di farsi dare dal PA cd e panettoni da dover consegnare (capi 45 e 46).
3.4.Costituisce principio consolidato che quando il G.i.p., come nel caso di specie, rigetti la richiesta di misura cautelare per la sola insussistenza delle 2 esigenze cautelari il profilo relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia fatto ricorso in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, Rv. 202979; Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Rv. 205237; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, Rv. 207556).
3.5. A tal fine il Tribunale deve prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292, cod. proc. pen., e pertanto deve motivare adeguatamente anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, questione della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476, con successive pronunce conformi).
3.6.Nel caso in esame il Tribunale, come detto, assolve al proprio onere motivazionale in tema di gravità indiziaria, richiamano espressamente i capi di imputazione contestati al ricorrente, indicando le conversazioni che ad essi specificamente si riferiscono ed il contesto in cui tali vicende si calano.
3.7.Il ricorrente non contesta affatto la ricostruzione dei fatti così come operata dal Tribunale nelle sue premesse generali, nel ruolo attribuitogli, nel criterio utilizzato per individuare il reale oggetto delle conversazioni.
3.8.Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso "in parte qua”.
4.Quanto alle esigenze cautelari special-preventive, il Tribunale ne ha desunto la sussistenza in base alle seguenti considerazioni: a) la tendenziale stabilità, professionalità e intensità della condotta criminosa, protratta per un periodo di tempo ragionevolmente più ampio rispetto a quello monitorato con l'attività di captazione;
b) i rapporti con persone sicuramente inserite nel mercato degli stupefacenti.
4.1.Da tali dati il Tribunale ha tratto ulteriore spunto per affermare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, nonostante il tempo trascorso dai fatti.
4.2.Il ricorrente deduce (inammissibilmente in questa sede) di svolgere attività lavorativa, contesta inoltre la frequentazione con pregiudicati (altra censura inammissibile perché di natura fattuale) ed eccepisce la genericità della motivazione.
4.3.Quest'ultimo rilievo è fondato.
4.4.Questa Corte ha già affermato che il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore 3 distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
4.5.Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto scolpisce con più rigore la già necessaria concretezza e specificità degli elementi che innervano il giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari (nel caso in esame, special-preventive).
4.6.A tal fine era necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosene l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).
4.7.Non assolve a tale scopo una motivazione che, pur affermando la ragionevole protrazione della condotta oltre il periodo monitorato, trascuri completamente il fatto (o comunque con esso non si confronti) che da allora il ricorrente non risulta aver commesso ulteriori reati.
4.8.Ne consegue che l'ordinanza impugnata si mostra generica sul punto e deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo il quale, in sede di nuovo esame, dovrà necessariamente tener conto delle modifiche nel frattempo introdotte dall'art. 2, legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha previsto anche il requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. 4.9.Occorre a tal fine considerare che, secondo l'indirizzo precedente le modifiche introdotte all'art. 292, cod. proc. pen., dall'art. 9, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332, il requisito della "concretezza" del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della "attualità" del pericolo stesso, derivante, cioè, dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati: "concretezza" del pericolo non equivaleva (e non equivale) alla sua "attualità". Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto (e dunque sussistente) preconizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l'occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651).
4.10.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857). 4 4.11.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di "attualità" il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
4.12.Ne consegue che per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto", ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere".
4.13.L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che nel riesaminare le esigenze cautelari si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
4.14. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alle esigenze cautelari. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 19/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Aldo Aceto Shola Acel Dude Sh DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5