Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 ottobre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2019 |
Commentari • 54
- 1. Decreto del Ministro degli Affari esteri del 12 luglio 2000https://www.asgi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22473Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IS, nato in [...] il [...] OV DR, nata in [...] il [...] UL TI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LL, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per l'imputato UL TI l'avv. Agostino Allegro, in sostituzione dell'avv. Flavio Boccia, che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio. udito per gli imputati RA IS e OV DR l'avv. Massimiliano Testore, che ha concluso …Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- inammissibilità ricorso·
- reato continuato·
- giudizio abbreviato·
- ne bis in idem internazionale·
- art. 50 Carta dei diritti fondamentali·
- art. 81 cpv cod.pen.·
- art. 54 Convenzione di Schengen·
- riconoscimento informale·
- motivazione sentenza
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990: a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.
- Art. 3. 1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale .