Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 47233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47233 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
47 233/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - N. 1897 Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 33743/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF AN N. IL 23/04/1991 avverso l'ordinanza n. 366/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 19/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ( SLIA CARDIA CH5 HA Chiesto IL RIgotto Udit i difensor Avv.; SABRINA MANNARINJ CHE HA CHIESTO LIANNULLAMENTO RIPORTANDO51 AI MOTIVI 사 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/6/2015 il Tribunale di Salerno confermava in sede di riesame l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di OF ND in data 23/5/2015 dal GIP di quel Tribunale per i reati seguenti: partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, fatto commesso fino all'arresto avvenuto il 20-1-2011 (capo 1); partecipazione ad associazione di stampo camorristico ex art. 416 bis cod. pen. (capo 112); rifornimento di sostanze stupefacenti in Napoli e cessione di stupefacenti in Battipaglia ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91, fatti commessi fino al 20/1/2011 (capi 91 e 7, anche se nel dispositivo dell'ordinanza genetica non era richiamato il capo 91); estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 legge 203/91 in danno di spacciatori al minuto, per costringerli a pagare sollecitamente i loro debiti per pregresse forniture, fatto commesso nel giugno/luglio 2010 in danno di IT (capo 95, anche se nel dispositivo dell'ordinanza genetica tale capo non era richiamato).
2. Dava atto il Tribunale che in sede di riesame era stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza in relazione al disposto dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione, e in subordine era stata contestata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., contestata al capo 112), ed era stata richiesta in relazione ai residui reati l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, tenendo conto delle non intense esigenze cautelari, a fronte dello stato detentivo del OF dal gennaio 2011 all'agosto 2014. In ordine all'eccezione di nullità, il Tribunale osservava che la lettura combinata della richiesta del P.M. e dell'ordinanza genetica consentiva di rilevare che il GIP aveva effettuato un'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, tanto da aver in molti casi rigettato la richiesta e da aver per il resto operato una sintesi del materiale probatorio utilizzato, senza avvalersi del metodo del "copia e incolla". Nel merito della gravità indiziaria il Tribunale condivideva l'impianto dell'ordinanza genetica, incentrato sull'individuazione di un gruppo operante in Battipaglia nel traffico di sostanze stupefacenti, rifornite da soggetti gravitanti nel napoletano, gruppo che dal febbraio 2010 aveva dato vita ad un clan camorristico che con sistematico metodo violento aveva dapprima allontanato 2 4 dal territorio un altro gruppo e poi aveva operato per mantenere il monopolio dello spaccio all'ingrosso di stupefacenti a Battipaglia. Quanto al OF, raggiunto dalle dichiarazioni rese da PO MO, da PO LO, da AG LU e da IT, il Tribunale richiamava l'ordinanza genetica al fine di saldare le proprie valutazioni con quelle del GIP e dava atto della contestazione della gravità indiziaria solo in relazione al capo 112): in tale ottica osservava che il OF aveva partecipato al gruppo di Battipaglia dedito al narcotraffico con la consapevolezza che lo stesso aveva assunto natura di clan camorristico, consapevolezza desumibile dal ruolo attivo svolto, dai suoi rapporti con i capi del sodalizio e dalla partecipazione ad azioni intimidatorie verso acquirenti che non saldavano sollecitamente il proprio debito. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il Tribunale parimenti richiamava l'ordinanza genetica, osservando che era applicabile la presunzione di cui all'art. 275 co. cod. proc. pen., che nel caso di specie, anche tenendo conto dell'ulteriore ordinanza applicativa di custodia in carcere che aveva attinto il OF nel marzo 2012 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, non si sarebbe potuta ritenere superata solo in ragione dell'epoca dei fatti, risalenti al gennaio 2011 e dello stato detentivo del OF anche in espiazione di pena fino all'agosto 2014. 3. Presentava ricorso il difensore dell'indagato, articolando sei motivi.
3.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 416 bis cod. pen., agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento al capo 112: il Tribunale aveva errato nel ritenere sussistente la partecipazione del OF ad un sodalizio di stampo mafioso sulla base della partecipazione ad azioni ritorsive, senza indicazione di alcuna condotta tenuta dall'indagato e senza motivazione logica;
premessa la necessità di ravvisare una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio con messa a disposizione dell'organizzazione criminale e non di singoli associati e adesione permanente e volontaria a tale sodalizio per ogni fine illecito suo proprio, non erano stati indicati gli specifici elementi su cui si radicava l'ipotizzato ruolo di compartecipe del OF all'associazione mafiosa;
il Tribunale si era sottratto al dovere di esporre gli indizi che giustificavano la misura disposta, richiamando la motivazione del GIP che peraltro non aveva compiuto una valutazione autonoma degli indizi, con conseguente necessità di un annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella genetica;
non sarebbe potuta dirsi bastevole ai fini della valutazione dei gravi indizi, l'elencazione degli elementi di fatto, occorrendo una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate. 3 ९ 3.2. Violazione degli artt. 273 e 192, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati di cui ai capi 95 e 112: il Tribunale aveva ritenuto sufficiente le chiamate in reità, senza vaglio della sussistenza di riscontri estrinseci con illogicità della motivazione;
in relazione al ravvisato episodio contestato al capo 95) le dichiarazioni di IT, provenienti da persona indagata di reato connesso о collegato, erano prive dei necessari riscontri esterni e individualizzanti, tale non potendosi considerare la dichiarazione di PO MO che aveva ricondotto le ragioni del pestaggio ad altri motivi, come si evinceva dall'ordinanza genetica;
la relativa discordanza impediva di saldare le due dichiarazioni ai fini di quanto richiesto dall'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., esulando dunque la gravità indiziaria in ordine sia al reato di estorsione sia al reato associativo;
l'accusa del IT non si sarebbe potuta reputare sufficiente per giustificare la partecipazione del OF all'associazione di tipo mafioso, tanto più che AD MO aveva confermato l'aggressione da parte di AG e non anche da parte di OF.
3.3. Violazione degli artt. 309, comma 9, 125, 292 cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi di imputazione: veniva censurata l'ordinanza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione formulata nei confronti dell'ordinanza genetica per omissione di un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
al riguardo il ricorrente, richiamando la motivazione del Tribunale, che reputava errata in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, deduceva che l'autonoma valutazione implica che il giudice indichi nell'ordinanza gli elementi che rappresentano il compendio indiziario grave, i metodi di analisi delle fonti di prova nonché quale sia stato il ragionamento logico-giuridico che ha portato all'assunzione della decisione circa la sussistenza della gravità indiziaria, come del resto già ritenuto in pronunce pregresse della Suprema Corte di cassazione, dovendosi reputare nulla l'ordinanza che si limiti a richiamare il contenuto di altro atto del procedimento impiegando clausole di stile senza dare contezza delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato;
nella specie si sarebbe dovuto ravvisare tale vizio, avendo il G.I.P. riprodotto il testo della richiesta cautelare senza dare dimostrazione di aver valutato criticamente il contenuto e averne recepito il tenore, funzionale alle proprie determinazioni;
in concreto il Tribunale aveva riconosciuto che il GIP aveva riprodotto il contenuto della richiesta del P.M. ma aggiunto che ciò era stato fatto con lavoro di sintesi;
ma in realtà il G.I.P. aveva disposto l'applicazione delle misure cautelari dopo una generica affermazione circa la sussistenza delle condizioni di legge con impiego della indeterminata asserzione "ricorrono sulla base delle ragioni sopra esposte gravi indizi di 4 colpevolezza in ordine ai gravi reati ipotizzati" senza aggiungere alcuna considerazione o valutazione personale.
3.4. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il Tribunale aveva omesso di dar conto dell'iter seguito per confermare il provvedimento impugnato, non essendo bastevole il richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato con omissione della valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame.
3.5. Violazione degli artt. 274 e 280 cod. proc. pen. alla luce delle modifiche apportate dalla legge 47 del 2015, in relazione ai capi 95 e 112: il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine alla scelta della misura;
il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e non può essere desunto dalla tipologia e gravità astratta del reato, mentre si impone la ricerca di un quid pluris, tanto più in ragione del lasso temporale dal fatto contestato;
in concreto il Tribunale aveva omesso di valutare che il OF era stato detenuto ininterrottamente dal gennaio 2011 all'agosto 2014 e che dalla scarcerazione non si erano registrati contatti con soggetti indagati nel presente procedimento, fermo restando che i capi dell'associazione erano ormai collaboratori di giustizia e che l'associazione sarebbe dovuta reputarsi non più operativa;
quanto al titolo cautelare del marzo 2012, esso aveva riguardato fatti risalenti ad epoca precedente alla prima misura del 2011. 3.6. Violazione degli artt. 275 e 276 cod. proc. pen. (in relazione ai capi 95 e 112): richiamati il testo e la ratio del vigente art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e segnalato che ai sensi dell'art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen. occorre dar conto altresì dell'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, si segnalava che il Tribunale aveva apoditticamente affermato che non c'erano elementi che facessero escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, ma senza valutare il triennio trascorso dal OF in carcere e il lasso di tempo intercorso dall'ultimo episodio, seguito dalla carcerazione, elementi tali da far ritenere che le esigenze cautelari potrebbero soddisfarsi con misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si impone preliminarmente l'esame del terzo motivo che deduce un tema riferibile a tutte le contestazioni sulle quali si basa l'ordinanza cautelare: quello dell'autonoma valutazione.
1.1. L'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., come novellato dalla legge 47 del 2015, prevede che il Giudice debba non solo esporre le 5 11 лл specifiche esigenze cautelari e gli indizi nonché i motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, ma anche compiere su tali punti una autonoma valutazione», la cui mancanza impone l'annullamento della misura in sede di riesame ai sensi del parimenti novellato art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen. Ciò significa che il Giudice non può richiamare per intero la richiesta del P.M., quand'anche contenga l'esposizione di tutti gli elementi idonei a sorreggere un quadro indiziario grave e la configurabilità delle esigenze cautelari, ma deve comunque dar conto della propria valutazione di quegli elementi, sottoponendoli ad esame critico e indicando le ragioni per cui gli stessi risultano tali da corroborare la richiesta e fondare l'applicazione di una misura cautelare. Non si è inteso imporre in tal modo un unico modus procedendi, essendo molteplici le modalità con cui il Giudice può dar conto dell'autonomo percorso seguito: in particolare non è radicalmente esclusa la possibilità di richiamare passi della richiesta, dovendosi comunque ritenere che tale richiamo sia insufficiente, in assenza della necessaria rielaborazione critica da parte del Giudice. Va più in generale osservato che il contenuto essenziale della motivazione non è costituito dalla mera elencazione di elementi, bensì dalla spiegazione del loro significato in rapporto ai vari punti della decisione: in tale prospettiva la valutazione autonoma cui è chiamato il Giudice postula da un lato l'individuazione degli elementi rilevanti e dall'altro l'attribuzione agli stessi di un significato preciso, che non può essere semplicemente rappresentato attraverso l'illustrazione operata dal P.M. Va comunque rilevato che la formulazione introdotta dalla legge 47 del 2015 ha finito per recepire e avallare un orientamento già affermatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale si sarebbero dovute reputare illegittime ordinanze supinamente recettive della richiesta del P.M. con l'aggiunta di mere clausole di stile e dunque prive di una motivazione espressiva dell'esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 6, n. 12032 del 4/3/2014, Sanjust, rv. 259462).
1.2. Alla luce di tali considerazioni la censura difensiva risulta infondata, in quanto il G.I.P. non ha affatto recepito acriticamente la richiesta del P.M., ma ha in relazione ai vari capi illustrato il contenuto della richiesta (si consideri ad esempio la sintesi della domanda cautelare a pagg. 135 segg.) ed ha poi operato una specifica valutazione degli elementi, rielaborati criticamente (con riguardo all'associazione, alla compagine e alla struttura, l'ordinanza si diffonde lungamente enucleando le fonti di prova e rappresentando il contenuto dei contributi dichiarativi principali;
relativamente ai reati fine sono poi ampiamente др esaminati gli elementi rivenienti dalle intercettazioni telefoniche, rappresentativi dei contatti tra gli associati e dei viaggi compiuti per il rifornimento delle sostanze). La posizione del OF è specificamente analizzata dal G.I.P. (ad esempio alle pagg. 176, 376 segg. e ancora in sede di analisi del capo 92 e del capo 95) e la valutazione si traduce in autonoma rielaborazione degli elementi acquisiti, tanto che per l'episodio sub 92 sfocia in un giudizio liberatorio. Non può inoltre trascurarsi il rilievo già contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Salerno, incentrato sulla constatazione della ben differente struttura della richiesta rispetto all'ordinanza e all'esito, tutt'altro che supinamente recettivo, delle valutazioni operate dal G.I.P., giunto ad escludere in vari casi profili di gravità indiziaria. In conclusione deve radicalmente escludersi che l'ordinanza si sia risolta nell'aggiunta di clausole di stile ad un contenuto meramente recepito, cosicché la censura va respinta, siccome infondata.
2. Ben maggiore rilievo hanno le censure di cui ai primi due motivi, riferiti al ruolo del OF nel quadro della prospettata associazione di stampo camorristico e alla sua partecipazione ad azione estorsiva.
2.1. Deve peraltro innanzi tutto sgomberarsi il campo da un possibile equivoco. L'ordinanza cautelare del G.I.P., pur non menzionando espressamente nel dispositivo i capi 91 e 95, risulta emessa a carico del OF anche per questi capi, in tal senso deponendo inequivocamente la diffusa analisi della relativa gravità indiziaria e il significato attribuito al capo 95 ai fini della configurabilità di un quadro indiziario grave a carico del predetto anche per il reato di associazione di stampo camorristico di cui al capo 112. Del resto costituisce principio pacifico che non possa ravvisarsi contrasto tra dispositivo e motivazione in presenza di provvedimenti camerali, in cui manca un dispositivo dotato di autonoma rilevanza, cosicché il contenuto della decisione deve intendersi racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Cass. Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep. nel 2015, Coruzzolo, rv. 262885). Per converso le conclusioni difensive, alla luce della memoria depositata in sede di riesame, e i motivi di ricorso non possono essere intesi come riferiti esclusivamente al capo 112, visto che la contestazione del materiale probatorio era e continua ad essere primariamente incentrata sull'analisi del capo 95. 2.2. Orbene, deve in linea generale ritenersi corretto l'assunto del Tribunale secondo cui è possibile richiamare la motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata: è stato invero affermato che in tema di misure cautelari personali 7 14나 non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). Nel contempo peraltro «il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione» (Cass. Sez. 5, n. 45520 del 15/7/2014, Musto, rv. 260765). Nel caso di specie la difesa, pur limitando la contestazione del quadro indiziario al capo 112 peraltro sulla base di contestazione riferita alla gravità degli indizi in ordine al capo 95, aveva formulato specifici rilievi di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Era stato infatti dedotto che non risultava alcun elemento dal quale potesse desumersi la partecipazione del OF all'associazione di stampo camorristico, dovendosi in particolare rilevare che la posizione del predetto non era stata correttamente valutata con riguardo al concorso nella condotta estorsiva in danno di IT di cui al capo 95: si sarebbe dovuto dunque escludere che la consapevolezza del OF di essere parte di un'associazione di stampo camorristico potesse essere desunta proprio dal concorso in un fatto estorsivo, rappresentativo della peculiare struttura del sodalizio nonché del metodo e dei fini da questo assunti. I primi due motivi di ricorso riproducono analogo schema, dovendosi tener conto del fatto che gli specifici rilievi di cui si darà conto non sono stati valutati dal Tribunale, limitatosi invece a ribadire la possibile coesistenza di un'associazione dedita al narcotraffico e di un'associazione di stampo camorristico e a desumere la partecipazione del OF anche a questa seconda dai continui contatti con i capi e dalla ritenuta sua partecipazione a condotte intimidatorie violente poste in essere in danno di spacciatori al minuto sul territorio di Battipaglia.
3. Deve innanzi tutto rilevarsi che effettivamente nella giurisprudenza della Corte di cassazione si riconosce senza incertezze la possibilità del concorso tra associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., dovendosi aver riguardo alla parziale diversità dei beni giuridici protetti, in un caso l'ordine pubblico e nell'altro anche la salute individuale e collettiva (Cass. Sez. U., n. 1149 del 8 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, rv. 241883; più di recente Cass. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, rv. 258163). Si segnala peraltro che ricorre l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 se il sodalizio nasce e si sviluppa solo allo scopo di operare nel settore degli stupefacenti (Cass. Sez. U. n. 1149 del 2013, Corso, cit.). D'altro canto non è sufficiente al fine di poter ravvisare anche un'associazione ex art. 416 bis cod. pen. il semplice utilizzo del metodo mafioso che prescinde dall'esistenza di un'associazione siffatta e si risolve nel ricorso ad azioni caratterizzate da violenza o minaccia che richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Cass. Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, rv. 263525). A ben guardare l'elemento che vale a caratterizzare l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può semmai configurarsi il concorso, non è tanto il fine di commettere altri reati, quanto il profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. ha una portata non limitata al narcotraffico ma si proietta essenzialmente sull'imposizione di una sfera di dominio, nella quale si inserisce la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'impedimento o l'ostacolo del libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. Tale sfera di dominio non deve necessariamente risolversi nel controllo di una determinata area territoriale (Cass. Sez. 6, n. 24535 del 10/4/2015, Mogliani, rv. 264126): tuttavia essa assume il massimo rilievo quando il significato egemonico si proietta su un ambito territoriale. E' dunque la prospettiva egemonica che delinea l'ulteriore connotazione di un'associazione non semplicemente dedita al narcotraffico, prospettiva nella quale i reati programmaticamente considerati assumono il valore di segmenti rivolti al conseguimento e alla conservazione di una posizione dominante, riconoscibile in un determinato contesto. Una struttura associativa può dunque integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 allorché il programma operativo contempli reati inerenti al narcotraffico, ma può integrare anche il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. allorché la struttura si prefigga di assumere in un determinato contesto una posizione dominante e riconoscibile, propiziata dal metodo mafioso, in modo da potersi assicurare tramite azioni illecite vantaggi rientranti tra quelli inclusi nella fattispecie legale.
4. Così inquadrato il tema dal punto di vista giuridico, può dirsi che nell'ordinanza del G.I.P. di Salerno sono stati individuati gli elementi che connotano il concorso dei due tipi di associazione. Incontestata in questa sede l'associazione dedita al narcotraffico, è' stata infatti sottolineata (pagg. 462 e segg., con ulteriori richiami interni), sulla base delle dichiarazioni rese da PO MO, IT GI, EL LO e AG LU e delle conversazioni intercettate, l'origine del sodalizio e la sua progressiva affermazione egemonica sul territorio, è stata segnalata in relazione all'analisi del capo 92 l'azione violenta e aggressiva compiuta per allontanare il gruppo antagonista, facente capo a MA MI, è stato posto in luce lo stato di assoggettamento e di omertà in cui versavano i soggetti che si trovavano ad interloquire con il sodalizio, tra l'altro attestata dall'accettazione delle condizioni imposte e dal rifiuto di rivelare alle forze dell'ordine e ai medici in sede di certificazione e referto, dopo i pestaggi subiti, la causa delle lesioni subite, è stata evidenziata la volontà del gruppo di assumere l'esclusiva degli affari illeciti trattati e di acquisire il controllo del territorio mediante l'intimidazione di soggetti debitori o di soggetti ritenuti confidenti della polizia. E' stato ancora rilevato il carattere espansivo dell'azione del sodalizio, con l'interesse per il settore del gioco d'azzardo, almeno in relazione allo svuotamento degli apparecchi installati presso esercizi commerciali, e quello per la vendita illecita di fuochi d'artificio. A tutto ciò è stato aggiunto il riscontro del possesso e della ricerca di armi. In tal modo è stato rilevato che il gruppo di comando del sodalizio non solo operava nell'ambito del narcotraffico ma aveva di mira la conquista di una posizione egemonica, invasiva ed estesa, utilizzabile progressivamente per scopi illeciti e propiziata dal metodo violento ed intimidatorio utilizzato.
5.1. Ma se ciò vale sul piano oggettivo-strutturale e certamente vale per i capi e promotori, non può attribuirsi automaticamente ai singoli la partecipazione all'associazione di stampo camorristico per il solo fatto della partecipazione ad un sodalizio dedito al narcotraffico. Del resto nell'ordinanza del G.I.P. di Salerno in taluni casi (ad esempio con riguardo ai fornitori napoletani) è stata espressamente ravvisata la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ma è stata esclusa quella all'associazione di stampo camorristico. Si tratta infatti di vagliare attentamente ciascuna posizione e il tipo di contributo personale richiesto e consapevolmente offerto nel quadro della complessiva organizzazione. 10 14 E dunque occorre valutare se si sia proceduto correttamente alla verifica degli elementi in forza dei quali è stata ritenuta la partecipazione di ciascuno anche all'associazione di stampo camorristico.
5.2. Con riguardo alla posizione del OF, è stata già posta in luce nelle linee essenziali la motivazione utilizzata dal Tribunale di Salerno. Anche l'ordinanza genetica aveva fatto essenzialmente leva sul rapporto con i capi e sulla partecipazione ad azioni intimidatorie, segnatamente quella di cui al capo 95, essendosi esclusa quella contestata anche al OF al capo 92. Ma già su un piano generale deve osservarsi come dal punto di vista indiziario-sintomatico la partecipazione ad azioni estorsive in danno di acquirenti di sostanze stupefacenti non in regola con i pagamenti assuma un significato meno rilevante della partecipazione ad azioni estorsive volte ad assicurare l'esclusiva nell'approvvigionamento e fornitura delle sostanze. Nel primo caso infatti l'azione aggressiva, in assenza di indici diversi, è compatibile con l'operatività di un sodalizio che semplicemente ritragga utili dal narcotraffico, a prescindere da una più ampia prospettiva egemonica.
5.3. Sta di fatto che a carico del OF è stata ravvisata la gravità indiziaria in relazione al capo 95, incentrato su duplice azione estorsiva in danno di IT GI, a detta di costui compiuta dal OF e da AG AO, in conseguenza del suo ritardo nei pagamenti. Sul piano probatorio nell'ordinanza genetica sono state valorizzate a carico del OF le dichiarazioni dello stesso IT, essendosi rilevato che per questa parte egli rivestiva qualità di persona offesa cosicché si sarebbe dovuto aver riguardo al disposto dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., anziché a quello di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., peraltro nel quadro di un contesto dichiarativo nel suo complesso riscontrato. Inoltre si è dato rilievo alle dichiarazioni rese da PO MO, che ha confermato l'aggressione in danno del IT, «pur però con causali diverse rispetto a quella del mancato pagamento delle forniture» (ordinanza genetica a pag. 426) Ma tale impostazione non appare corretta. Ai fini della qualifica soggettiva del dichiarante non è infatti rilevante che lo stesso assuma veste di persona offesa con riguardo al reato relativamente al quale vanno specificamente valutate le dichiarazioni: il contrario assunto, incentrato sulla maggiore pregnanza da attribuirsi alla veste di persona offesa, è stato infatti definitivamente smentito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che in particolare hanno segnalato come quell'orientamento non tenesse conto delle modifiche apportate all'art. 197, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 63 del 2001, in forza delle quali vi è divieto di testimonianza, salva 11 ве l'ipotesi della testimonianza assistita, nel caso di soggetti imputati/indagati per reati connessi o collegati, in questi ultimi inclusi ai sensi dell'art. art. 371 comma 2, lett. b), cod. proc. pen., quelli commessi in occasione di altri o per conseguirne o assicurarne al colpevole il prodotto, il profitto o il prezzo o l'impunità, o in danno reciproco (Cass. Sez. U., n. 12067 del 17/12/2009, dep. nel 2010, De Simone, rv. 246375: tale pronuncia ha tuttavia attribuito rilievo al fatto dell'intervenuta archiviazione, idoneo ad elidere l'incompatibilità alla testimonianza). Nel caso di specie è evidente che IT riveste la prevalente qualità di indagato in procedimento connesso, in relazione all'associazione per delinquere, oltre che quella di indagato in procedimento interprobatoriamente collegato, quanto all'acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, fermo restando che tali reati a loro volta sono strutturalmente collegati a quello di estorsione, commesso proprio in ragione delle pregresse operazioni di rifornimento di sostanze stupefacenti, costituenti l'antecedente necessario per comprendere il significato del fatto estorsivo e comunque funzionali alla realizzazione del profitto perseguito dagli spacciatori. Ciò non significa che le dichiarazioni di IT siano inutilizzabili, essendo state comunque rese nelle forme di legge, ma solo che la loro valutazione implica la sussistenza di riscontri individualizzanti agli effetti dell'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen. A fronte della deduzione di tale non secondaria questione, il Tribunale ha omesso qualsivoglia specifica motivazione sul punto, omettendo di prendere posizione anche sul tema dei riscontri e sul significato a tal fine attribuibile alle dichiarazioni di PO MO. In realtà appare di tutta evidenza che le dichiarazioni del IT avrebbero dovuto valutarsi unitamente a convergenti riscontri individualizzanti, agli effetti di quanto previsto dall'art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Non è d'altro canto sufficiente la generica affermazione contenuta nell'ordinanza genetica riguardante il contesto dichiarativo complessivamente riscontrato, occorrendo che il riscontro possa convergere a carico del soggetto nei cui confronti la specifica dichiarazione accusatoria è diretta. : Ed allora si sarebbe dovuto valutare con attenzione il valore di riscontro attribuibile alle dichiarazioni di PO MO. Ma già nell'ordinanza genetica si afferma che costui aveva riferito l'aggressione a causale diversa non meglio specificata. In tal modo la motivazione "per relationem" del Tribunale di Salerno risulta all'evidenza insufficiente, sia perché non risponde al puntuale rilievo difensivo sia 12 perché comunque è inficiata dal difetto di convergenza tra gli elementi emergenti dalla motivazione richiamata. Infatti il riferimento dell'aggressione ad una causale diversa non costituisce riscontro di un'azione estorsiva ma semplicemente di un fatto genericamente lesivo. Ma se risulta un vizio di motivazione in relazione al fatto estorsivo di cui al capo 95, altrettanto deve dirsi per la partecipazione consapevole all'associazione di stampo camorristico di cui al capo 112, desunta dal rapporto con i capi e dalla partecipazione ad azioni intimidatorie di tipo estorsivo: il venir meno di valido riscontro in ordine a tale secondo profilo e la genericità del riferimento ai rapporti con i capi, si badi, in presenza di un'associazione dedita al narcotraffico, finiscono per inficiare anche la motivazione utilizzata a carico del OF, per suffragare la gravità del quadro indiziario in ordine al capo 112. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame sui punti segnalati. Peraltro l'annullamento coinvolge necessariamente anche il tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, giacché risulta travolta la valutazione fondata sulla presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari e assoluta di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 112.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente ai capi 95 e 112 nonché alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Carteiltur Miami Recull DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 NOV 2015 IL PREMA O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 13 I