Articolo 294 del Codice penale
Articolo 312Articolo 314
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1 luglio 1931
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10 ottobre 2025
Art. 294.

(Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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