Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo di commissione di altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; non è quindi più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.
In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Nella specie, relativa all'applicazione degli arresti domiciliari per il delitto di violenza sessuale di gruppo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzando la gravità del fatto indicativa di pervicacia nel delinquere e di assoluto spregio della dignità umana).
Commentario • 1
- 1. Attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari: non possono essere desunte dal solo decorso del tempoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale del riesame di Milano aveva respinto un appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento della Corte di appello di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicata ad una persona accusata di aver commesso il reato di furto aggravato in abitazione. Per l'addebito che fondava la misura cautelare, l'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e la sentenza di primo grado era stata confermata in appello. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Contro l'anzidetta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 43113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43113 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento