Sentenza 31 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di utilizzabilità di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'Autorità di Polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con l. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con l.30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di "condizioni all'utilizzabilità", alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera.
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- 2. Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematichehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 42478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42478 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 31/10/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 842
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 014992/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO IC N. IL 18/02/1951;
avverso SENTENZA del 14/01/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Renato Milasi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
Con sentenza 17/11/2000, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Reggio Calabria - escluse le aggravanti contestate, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito - condannava MO EN alla pena di anni sei di reclusione, oltre le pene accessorie consequenziali, siccome ritenuto responsabile del delitto di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, importate, quanto alla cocaina, dalla Colombia, e, quanto all'eroina, dal Medio Oriente. In particolare al MO era stato contestato di aver eseguito trasporti di sostanze stupefacenti dalla Calabria alla Germania per conto dell'associazione criminale di appartenenza, facente capo a LI EO e CO RU ed operante in Reggio Calabria, Milano ed altre nazioni europee come il Belgio e la Germania.
A seguito di rituale appello dell'imputato, con sentenza 5/2/2002 la Corte di Appello di Reggio Calabria, ravvisando un errore di calcolo nel computo della pena, rideterminava la pena a carico dell'imputato in anni cinque e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In motivazione la Corte di merito - pur escludendo la valenza probatoria della intercettazione telefonica avvenuta alle ore 12,54 del giorno 22/1/1993 sul rilievo che mancava la prova che la conversazione fosse riconducibile all'imputato - riteneva provata la responsabilità dello stesso sulla base della chiamata di correo formulata dal collaborante LA AC LD, il quale aveva riferito circa l'appartenenza del MO all'associazione, precisando che lo stesso era il punto di riferimento dell'associazione a Francoforte, provvedeva a ricevere la mercè proveniente dalla Colombia e si occupava del trasporto delle sostanze stupefacenti dalla Germania all'Italia. Tale dichiarazione, ritenuta attendibile sotto il profilo intrinseco, aveva trovato riscontro nella dichiarazione del collaborante LA RU, nonché in varie intercettazioni telefoniche specificamente indicate, dalle quali risultava che l'imputato, esprimendosi con linguaggio criptico, manteneva frequenti contatti telefonici con altri sodali. In particolare la Corte riteneva utilizzabili le intercettazioni telefoniche trasmesse dalla polizia tedesca e relative alla utenza n. 06923323, corrispondente ad una cabina telefonica pubblica della stazione ferroviaria di Francoforte. Infatti detto materiale probatorio era stato acquisito in virtù dell'assistenza giudiziaria prestata dallo Stato Tedesco ai sensi dell'art. 3 co. 1^ della Convenzione Europea di Strasburgo del 20/4/1959, integrata dall'accordo di Schengen, di guisa che le suddette intercettazioni dovevano ritenersi utilizzabili, essendo state assunte legalmente con riferimento alla legge del luogo in cui erano state raccolte e non avendo lo Stato Tedesco posto alcuna condizione alla utilizzabilità degli atti trasmessi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 e 521 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che,
secondo la contestazione, il ruolo svolto dal MO nell'ambito dell'associazione era quello di trasportare la droga dalla Calabria alla Germania e di distribuire la droga nel territorio tedesco. Pertanto era evidente la mancata correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, come riferito dal collaborante LA, il ruolo assegnato al ricorrente era quello di trasportare la droga dalla Germania in Italia. Inoltre la Corte non aveva indicato alcun elemento, dal quale si potesse desumere che il ricorrente avesse provveduto alla distribuzione della droga nel mercato tedesco.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 729 co. 1^ e 696 c.p.p. sul rilievo che le intercettazioni telefoniche dovevano ritenersi inutilizzabili, in quanto captate e registrate prima della entrata in vigore dell'accordo di Schengen, ratificato con legge n.388 del 30/9/1993. Inoltre, non essendo applicabile la Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo e l'accordo di Schengen, la norma applicabile al caso di specie è solo quella derivante dal combinato disposto degli artt. 696, 727 e 729 c.p.p. nelle formulazioni attuali operative anche per i processi in corso, di guisa che, poiché la richiesta di assistenza giudiziaria era stata fatta senza l'osservanza delle suddette norme (mancata indicazione della durata del servizio, esclusione di ogni controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria straniera, ecc.), le intercettazioni dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 18 L. 367/2001. Con il terzo motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito da un lato aveva valorizzato come riscontro le intercettazioni senza tenero conto che gli interlocutori delle conversazioni erano stati tutti assolti e dall'altro non aveva considerato che i collaboranti fratelli ZE nulla avevano riferito in merito al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che i giudici di merito, con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l'attendibilità intrinseca del collaborante LA AC LD - peraltro già verificata in altri processi e già affermata da altre sentenze passate in giudicato - sulla base di criteri pienamente condivisibili. Infatti il giudizio è stato ancorato a elementi specifici riguardanti la personalità del collaborante, la genesi remota e prossima della sua risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità del suo racconto.
Inoltre nella valutazione della dichiarazione del suddetto collaborante i giudici di merito si sono adeguati ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in "subiecta materia".
Invero le dichiarazioni dei collaboranti, relative a chiamata di correo o di reità, se precise e circostanziate, ben possono costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato, qualora le stesse abbiano trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità dei collaboranti, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da dichiarazioni convergenti, rese in piena autonomia, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha indicato specifici riscontri esterni - costituiti dalla dichiarazione convergente del collaborante LA RU, nonché da varie intercettazioni telefoniche specificamente indicate - indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a generare il convincimento che il ricorrente fosse inserito a pieno titolo nell'associazione criminale facente capo al LI ed al CO, tanto più che dalle telefonate intercettate risultava che il ricorrente, esprimendosi con linguaggio criptico, manteneva frequenti contatti con altri sodali in relazione al traffico di sostanze stupefacenti.
Attesa la molteplicità di validi riscontri deve ritenersi del tutto inammissibile il terzo motivo di ricorso. Infatti in tal caso le censure dedotte dal ricorrente sono dirette esclusivamente alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata, di guisa il giudizio espresso dalla Corte di merito, essendo sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità. Nè può ritenersi fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 521 c.p.p.. Infatti deve ritenersi sussistente la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero solo nel caso che il giudice accerti che il fatto è diverso da quello contestato, mentre nel caso si tratti dello stesso fatto, anche se diversamente articolato, ben può il giudice di merito specificare in motivazione una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella ipotizzata dall'accusa e riportata nel capo di imputazione. D'altra parte va considerato che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in tema di garanzie di difesa, la violazione deve ritenersi del tutto insussistente quando l'imputato nel corso del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. Sez. Un. n. 16 del 19/6/1996, proc. Di Francesco). Orbene nel caso di specie è pacifico che i giudici di merito non hanno accertato l'esistenza di un fatto diverso dalla partecipazione del ricorrente alla associazione criminale, ma hanno solo specificato, a seguito delle precisazioni fornite dal LA e del contenuto delle intercettazioni telefoniche, che il ricorrente nell'ambito dell'associazione, oltre ad essere un punto di riferimento nella zona di Francoforte per i componenti della stessa, si occupava del trasporto della sostanza stupefacente dalla Germania in Italia e non dalla Calabria alla Germania come ipotizzato dall'accusa. Ne consegue che si deve escludere che ricorra la dedotta violazione, tanto più che nel corso del processo l'imputato si è trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritualmente contestato per il quale è stato condannato e cioè partecipazione ad associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la violazione della normativa in materia di rogatone internazionali. Invero - a parte la considerazione che la telefonata delle ore 12,57 del 22/1/1993, intercettata dalla polizia tedesca presso la cabina telefonica pubblica della stazione ferroviaria di Francoforte, non è stata utilizzata dai giudici di merito, in quanto non riconducibile alla persona del ricorrente - va rilevato che le altre intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del processo sono pienamente utilizzabili, trovando applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 696 comma 1^ c.p.p., le convenzioni internazionali firmate dallo Stato Italiano (a partire dalla Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20/4/1959), che costituiscono fonte primaria di regolamentazione in tema di assistenza giudiziaria e che prevalgono, per esplicita previsione dell'art. 696 comma 2^ c.p.p., sulla normativa prevista dagli artt. 697 e segg. c.p.p.. Infatti dette intercettazioni sono frutto di attività di polizia, svolta dagli organi di polizia tedeschi di propria iniziativa, e sono state trasmesse dalla polizia tedesca nell'ambito di una collaborazione prevista da convenzioni internazionali, e cioè la Convenzione Europea firmata a Strasburgo e ratificata in Italia con L. 13/4/1961, successivamente integrata con l'accordo di Schengen n. 388 del 30/9/1993. In particolare, ai sensi dell'art. 46 dell'accordo di Schengen, "la Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati.......".
Nè può obiettarsi che l'accordo di Schengen non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto le telefonate furono intercettate prima che entrasse in vigore il suddetto accordo internazionale. Infatti - a parte la considerazione che alcune telefonate furono intercettate nel periodo successivo al 2/10/1993 e, quindi, in un periodo in cui il suddetto accordo era già vigente - va rilevato che comunque le suddette intercettazioni, anche se non potevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento in assenza di consenso delle parti, ben potevano essere validamente acquisite al fascicolo del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 78 comma 2^ disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera. Orbene, poiché nel caso di specie il giudizio si è svolto con il rito abbreviato, i giudici di merito ben potevano utilizzare le suddette intercettazioni, una volta verificato che le stesse erano state assunte nel pieno rispetto della legge del luogo in cui erano state raccolte e non avendo lo Stato Tedesco posto alcuna condizione alla utilizzabilità degli atti trasmessi.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2002