Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 42478
CASS
Sentenza 31 ottobre 2002

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In tema di utilizzabilità di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'Autorità di Polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con l. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con l.30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di "condizioni all'utilizzabilità", alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera.

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  • 1Art. 266 - Condizioni di ammissibilità
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  • 2Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 42478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42478
Data del deposito : 31 ottobre 2002

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