Versione
24 ottobre 1989
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9 giugno 1992
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7 aprile 1994
7 aprile 1994
Art. 281. Divieto di espatrio 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale ."
2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale ."
Commentari • 103
- 1. Art. 75-bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza (1)https://www.filodiritto.com/ · 185.37964
[…] Il provvedimento di temporaneo ritiro del passaporto, in quanto affine alla misura cautelare del divieto di espatrio ex art. 281 CPP, è soggetto a tutte le forme di impugnazione previste per tale misura (SU, 9/1993). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 104
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2024, n. 1303Provvedimento: […] A quest'ultimo riguardo, anche se il vaglio delle esigenze cautelari - indubbio presupposto per l'applicazione di una delle misure previste dall'art. 281 c.p.p. e segg. - deve essere più rigoroso, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, la relativa valutazione va condotta alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 c.p.p., essendo questo l'unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema). […]Leggi di più...
- motivazione affievolita·
- misure cautelari·
- pericolo di fuga·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- art. 635 cod. proc. pen.·
- sospensione dell'esecuzione della pena·
- revisione del processo