2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale ."