Articolo 281 del Codice di procedura penale
Articolo 285Articolo 252 bis
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
9 giugno 1992
>
Versione
7 aprile 1994
Art. 281. Divieto di espatrio 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale ."
Entrata in vigore il 7 aprile 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente