Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 4
Il potere integrativo del riesame, pervisto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.).
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale "per relationem", sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento).
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza.
Commentari • 3
- 1. Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delittoClaudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Art. 187 c.p.p. - Oggetto della provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
5 7 87 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE Dott. - Presidente - SENTENZA N.2818/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - N. 34343/2015 Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND US N. IL 21/12/1974 avverso l'ordinanza n. 748/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 22/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Merivelli, de us chiesto il rifetto del ricorso;
RM 8. Pino, che be divesic el'accophiemento ay RY Udit i difensor Avv.; proposto ricorso 1 - 1 - RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2015 il TR di Catania costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. ha confermato nei confronti di CA PE il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del medesimo Ufficio in data 22 aprile 2015, applicativa della custodia in carcere. Nei confronti di CA PE sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.proc.pen. in relazione a tre contestazioni provvisorie. La prima (capo A) concerne la partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed in particolare ad una articolazione territoriale del clan SA-Ercolano operante nella zona di RR e capeggiata da ET AO, con contestazione estesa sino a luglio del 2013. La seconda (capo L) concerne la partecipazione ad una associazione avente finalità di cessione di sostanze stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) con il ruolo di 'fornitore stabile' (svolto unitamente a ER RO ME e ZA UC AN) della sostanza drogante al gruppo operante in CA di Sicilia, diretto da LO ZO. La terza (capo N) concerne la specifica condotta di cui sall'art. 73 dPR 309/190 RM per avere, tra aprile e luglio 2013, ceduto a SE AV e LO ZO sostanze stupefacenti, in concorso con ER RO ME e ZA UC AN. Il provvedimento emesso dal TR affronta in via prioritaria talune questioni in rito e successivamente si occupa di rivalutare la piattaforma indiziaria emersa a carico del CA. Quanto alle questioni in rito : a) viene disattesa questione di nullità della ordinanza genetica, proposta in relazione alla ritenuta 'apparenza' di motivazione. Ad avviso della difesa il GIP avrebbe integralmente riprodotto il contenuto della richiesta dell'organo dell'accusa senza realizzare alcuna valutazione autonoma. Si tratterebbe di nullità non sanabile, in rapporto ai contenuti della novellazione normativa dell'art. 309 cod. proc.pen. apportata con legge n. 47 del 2015. Il TR, sul tema, afferma che effettivamente il GIP ha adottato la tecnica del 'copia-incolla' informatico (ritenuta una species del genus rappresentato dalla motivazione per relationem) ma senza per tale ragione abdicare alla tipica funzione di controllo, che sarebbe stata realmente esercitata come è dimostrato da una 'originale' ricostruzione dei profili relativi al reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/'90 e dal fatto che non tutte le richieste dell'organo dell'accusa sono 2 state accolte. Peraltro si afferma che il richiamo dell'istante alla novellazione normativa del 2015 non sarebbe pertinente, dato che il provvedimento in questione è stato emesso dal GIP in data antecedente a quella dell'otto maggio 2015 (entrata in vigore della legge n.47). Non può pertanto ritenersi ratione temporis applicabile la modifica dell'art. 292 cod.proc.pen. apportata dalla legge n.47 del 2015; b) viene disattesa ulteriore questione procedimentale relativa alla pretesa mancanza di 'attualità' delle esigenze cautelari, con valutazione in fatto relativa alla tenuta delle argomentazioni espresse, sul punto, dal GIP. Quanto alla valutazione del contenuto degli atti di indagine il TR compie un'ampia esposizione delle dinamiche investigative e dei contenuti di alcune captazioni telefoniche ed ambientali, ritenute idonee a rappresentare tanto la partecipazione del CA alla associazione mafiosa che a quella concernente lo spaccio, nell'ambito di un solido rapporto intrattenuto dal gruppo ET di RR (di cui faceva parte il CA, in tesi) e il gruppo di LO ZO operante in CA. Si tratta di una indagine realizzata in via quasi esclusiva attraverso dette captazioni (cui si uniscono operazioni di riscontro) che venivano agevolate - in fatto dallo stato detentivo in regime di arresti domiciliari di LO - ZO, a far data dal 23 aprile del 2013. RM OS, infatti, era ritenuto aderente all'organismo mafioso comandato in RR da ET AO la cui esistenza e il cui collegamento al clan SA - emerge da precedenti accertamenti, alcuni dei quali definitivi e il contenuto - delle captazioni viene ritenuto ampiamente confermativo di detta ipotesi iniziale. Ciò posto, stante il contenuto del ricorso, conviene evidenziare in sintesi i punti argomentativi che concernono in via diretta la persona del CA in rapporto alle diverse contestazioni. L'indagine infatti è tesa a dimostrare l'esistenza del gruppo mafioso diretto in CA dal LO, di cui il CA non era componente, per essere in realtà uno dei soggetti di RR che teneva i rapporti tra ET AO (sino alla morte del ET, avvenuta il 13 giugno del 2013, con trasmissione del comando ad ER RO ME) e, appunto, il LO. LO ZO viene infatti inquadrato - in virtù dei contenuti delle conversazioni come soggetto a sua volta 'sottoposto' alla autorità del ET, - capozona di RR, nell'ambito della più ampia consorteria mafiosa oggetto di ricostruzione. Il ruolo attribuito al CA risulta essere pertanto quello di componente del clan ET ed in tale 'veste' costui si sarebbe in più occasioni recato presso il 3 LO (nell'abitazione ove costui era ristretto) per discutere di fatti rilevanti per la consorteria mafiosa, quale emissario del ET. Tale affermazione poggia essenzialmente sui contenuti intercettati presso l'abitazione del LO in data 28 maggio 2013, presente il CA. In tale contesto, ad avviso del TR, il LO dà conto al CA delle modalità di riscossione di alcuni ratei estorsivi, essendo sorte delle contestazioni, e lo incarica di riferire al ET alcune circostanze rilevanti (pag. 10 della ordinanza). In tal senso i riferimenti a 'AO' contenuti in tale conversazione vengono intesi come diretti a ET AO, soggetto cui il CA avrebbe riferito di lì a poco il messaggio del LO. Tale incontro tra il LO e il CA era preceduto da alcuni contatti telefonici (rievocati a pag. 14-15) tra i due, ritenuti ulteriormente indicativi del ruolo svolto dal CA nell'ambito del gruppo ET (gruppo cui il CA è stato, in precedenza, già ritenuto componente come risulta da decisione definitiva). Anche in epoca successiva al 28 maggio 2013 risultano contatti tra il LO e il CA, correlati alla vicenda del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, risulta un contatto tra i due del 2 giugno 2013 teso ad avvisare il gruppo di RR della 'presenza' del SE (uomo collegato al LO) presso il distributore AGIP di RR (luogo ove veniva consegnsata dal SI la RM sostanza stupefacente). unitamente allo ZA ed ad ER Ad avviso del TR il CA era il fornitore delle partite di droga che venivano successivamente immesse dal - LO sulla piazza di CA. Da ciò deriva la gravità indiziaria in rapporto ai capi Le N. Sul tema, vengono ricostruite le sequenze di alcune conversazioni e le attività di riscontro che hanno condotto all'arresto di SE AV in data 7 giugno 2013 e di TI PE il 14 giugno 2013. Le captazioni effettuate presso l'abitazione del LO consentono di attribuire in modo inequivoco a costui l'iniziativa di realizzare lo spaccio della droga, fornita dai SI, in CA. I contatti circa le forniture sono tenuti dal LO in prevalenza con lo ZA, ma ad avviso del TR ZA era a sua volta coadiuvato dal CA. Ciò emerge in particolare dal fatto che dopo i due arresti e sequestri del 7 e del 14 giugno i RRsi erano creditori del LO per un importo consistente (14.000 euro) e il soggetto che si portò più volte presso il LO a sollecitare il pagamento era, appunto, il CA. Inoltre il LO dopo l'arresto del SE del 7 giugno 2013 informa del fatto proprio il CA (conversazione del 8.6.2013 alle ore 10.07) chiedendogli di 'avvisare' UC, ossia lo ZA, il che conferma la comune attività svolta dallo ZA e dal CA quali fornitori della sostanza. In tale occasione le forze dell'ordine avevano sequestrato solo una parte del carico perchè il ragazzo che era con SE aveva lanciato fuori dall'auto la busta con i 50 grammi di cocaina che era stata loro fornita da ZA. Peraltro le pressioni del CA per il recupero del credito erano ben raffigurate - ad avviso del Tri bunale - dalla conversazione intervenuta presso l'abitazione del LO in data 27 giugno 2013. Qui il CA avrebbe minacciato di morte il LO, tanto che costui si dichiarava pronto a vendersi l'automobile pur di ripianare il credito. Ad avviso del TR la emersione del ruolo stabile di fornitore comporta pertanto condivisione delle finalità e concretizza il presupposto di applicabilità di cui all'art. 74 dPR 309/'90. Anche la cessione continuata assume rilievo per come contestata al capo N.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - CA PE, articolando distinti motivi. Con il primo si deduce erronea applicazione di legge sui poteri di integrazione del RM TR del AM in caso di difetto motivazionale del titolo genetico. Ad avviso della difesa l'ordinanza genetica era meramente riproduttiva della richiesta del Pubblico Ministero e dunque non conteneva alcuna valutazione autonoma. La nullità andava dichiarata dal TR in rapporto al fatto che l'udienza camerale è stata tenuta in data 18 maggio 2015 ed è dunque successiva alla entrata in vigore della legge n.47 del 2015. Dunque era da ritenersi applicabile il divieto di integrazione motivazionale posto dall'art. 309 co.9 cod.proc.pen. nel testo novellato. Con il secondo motivo si ribadisce la nullità dell'ordinanza genetica per assenza di motivazione. Le pretese diversità tra la richiesta del P.M. ed il titolo cautelare si limitano ad alcuni passaggi in diritto sulla interpretazione dell'art. 74 dPR 309/'90. Nei confronti del CA, inoltre, vi è assoluta corrispondenza tra misura richiesta e misura applicata. Non vi è pertanto alcuna valutazione autonoma e ciò dava luogo a nullità anche prima della vigenza del nuovo testo dell'art. 292 cod. proc.pen. . 5 Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria sulla contestazione di partecipazione alla associazione mafiosa. Si ritiene che le fonti esaminate dal TR riguardino esclusivamente condotte altrui e non condotte attribuibili al CA. I colloqui intercettati sono per lo più inter alios e nessun elemento consente di ritenere coinvolto il ricorrente nelle vicende del sodalizio mafioso. Viene dunque valorizzata solo la precedente condanna, in assenza di indizi concreti. Al quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria sulla contestazione di partecipazione alla associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Gli elementi valutati non individuano alcun ruolo del ricorrente nell'ambito delle attività di spaccio. I colloqui intrattenuti con il LO non sono chiari e non potevano essere considerati autoevidenti : il CA sollecita dei pagamenti ma non ne è chiara la causale. Peraltro, anche se si volesse ritenere che la causale sia una fornitura di stupefacenti non vi è congrua motivazione sul presupposto della continuità delle forniture. RM Tale aspetto sarebbe - in diritto - l'unico idoneo a far scattare una punibilità del fornitore in riferimento alla norma azionata (art. 74 dPR 309 del 1990). Al quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria sulla contestazione di cessione continuata di stupefacenti. Non vi è chiarezza sulle specifiche cessioni, neanche indicate in rapporto a tempo e luogo. Si ribadisce inoltre che l'unico elemento sarebbe la richiesta di pagamento effettuata dal CA al LO, con causale incerta. Al sesto motivo si evidenzia mancanza di motivazione in tema di esigenze cautelari. Il tempo decorso dai fatti imponeva motivazione in positivo sulla attualità delle esigenze cautelari, lì dove il collegio si rifugia in mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta complessivamente infondato e va pertanto rigettato, per le considerazioni che seguono. 6 2. Ai primi due motivi viene posta dal ricorrente la questione relativa alla pretesa assenza di áutonoma valutazione» circa la ricorrenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, nel provvedimento emesso dal GIP e confermato dal TR. Come è noto, il tema risulta oggetto di espressa modifica normativa apportata ai sensi dell'art. 8 della legge n.47 del 2015 (vigente dal giorno 8 maggio 2015) incidente in primis sul testo dell'art. 292 codice di rito. Tale norma, nel testo risultante in virtù della modifica, richiede (sempre a pena di nullità, come risulta dalla generale previsione del comma 2, rimasta inalterata) non soltanto l'esposizione dei dati fattuali e giuridici rilevanti (indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari) ma l'autonoma valutazione dei medesimi in rapporto alla struttura motivazionale del titolo cautelare (art. 292 co.2 lett. c). Analogo rafforzamento del dovere motivazionale è posto a carico del GIP in rapporto alla valutazione (autonoma) del peso dimostrativo di eventuali elementi antagonisti, così come in rapporto alla descrizione delle ragioni per cui, in caso di applicazione della custodia in carcere, le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure diverse e meno afflitive (art. 292 co.2 lett. c bis). La norma in questione, al di là dei profili di diritto intertemporale - che verranno affrontati in seguito va ricollegata al contestuale intervento operato - con la RM medesima legge, all'art. 11 co.
3 - sul testo dell'art. 309, lì dove si precisa che il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Nella prospettiva seguita dal ricorrente il titolo genetico ordinanza del GIP - sarebbe rappresentato da una sostanziale 'riproduzione grafica' della richiesta del Pubblico Ministero, con assenza di visibile «autonoma valutazione>> degli elementi giustificativi. Da qui le opzioni difensive si biforcano : a) ritenersi applicabile la nuova normativa in virtù del fatto che la decisione del riesame è successiva alla data dell' otto maggio 2015 e pertanto il vizio, da ritenersi sussistente, non poteva essere emendato con motivazione integrativa;
b) ritenersi, in ogni caso, nulla l'ordinanza applicativa (anche in rapporto alla disciplina previgente) e viziata la decisione del TR nella parte in cui nega che il GIP abbia meramente riprodotto la richiesta del Pubblico Ministero.
2.1 Prima di affrontare la questione posta nei suoi termini di fatto (ed in rapporto, dunque, al caso in esame), vanno espresse alcune considerazioni generali sulla ricostruzione della voluntas legis e sulla ipotizzata portata 7 innovativa dell'intervento legislativo prima descritto, trattandosi di tema rilevante. A far data dal 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di rito) la norma art. 292 che regolamenta la decisione cautelare è stata oggetto di - modifica in più occasioni. Ferma restando la generale e correlata previsione - trattandosi di ordinanza - di cui all'art. 125 co.3 cod.proc.pen. con sanzione di nullità per l'ipotesi di 'assenza' della motivazione, il legislatore ha nel corso del tempo provveduto ad arricchire le previsioni regolatrici dell'atto, sì da realizzare un modello legale tipico e, per certi versi, esclusivo del medesimo (in larga misura riecheggiante quello della decisione dibattimentale). A fronte della formulazione iniziale del co.2 lett. c, norma già non poco articolata (.. esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza..) si è in particolare - incrementato il - catalogo prescrittivo con l'intervento di novellazione del 1995 (legge 8.8.1995 n.332) attraverso l'inserimento al termine del comma 2 lett. c della frase .. tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.. e dell'intera previsione aggiuntiva della lettera c bis : esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in RM caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure. Peraltro, la generale previsione di nullità ribadita dal medesimo co.2 nella stesura originaria della norma venne anch'essa 'rinforzata' dall'intervento di novellazione del 1995, posto che da nullità non altrimenti caratterizzata (dunque tendenzialmente relativa) diventa nullità < rilevabile anche di ufficio» (con chiaro riferimento ai poteri di rilevazione della medesima in sede di impugnazione, non sempre esercitati). La normativa in essere sino alla data dell'otto maggio 2015 non può dirsi, dunque, sbrigativa o poco accorta nelle sue previsioni generali e astratte - - posto che al di là della ovvia presunzione di conoscenza da parte dei destinatari (il corpo giudicante togato) del concetto generale di motivazione (espressione visibile dei passaggi logici e argomentativi che consentono, in fatto e in diritto, di sorreggere una decisione presa) abbonda di richiami espressi alla specificità», concretezza» e «completezza» delle argomentazioni idonee su ciascuno dei fronti rilevanti a comprimere il bene costituzionalmente protetto della libertà- personale. 8 Da tale breve excursus deriva la considerazione per cui l'elemento aggiuntivo apportato, sul tema, dal legislatore del 2015 (ad un ventennio dalla prima riforma) si sostanzia, quanto ai profili formali del titolo genetico, nella introduzione, accanto ad ogni passaggio in cui si descrive il contenuto obbligatorio del provvedimento, della previsione della necessaria «áutonoma valutazione» di tutto ciò che rileva al fine di limitare la libertà (indizi, esigenze cautelari, scelta della misura). in tutta evidenzaOra, tale contenuto legislativo va interpretato esclusivamente in chiave di sottolineatura dell'obbligo (già sussistente) per il soggetto giudicante di «manifestare all'esterno» in modo percepibile il «proprio>> convincimento, in rapporto ad una ritenuta degenerazione prasseologica tesa - in taluni casi - a realizzare graficamente il titolo genetico attraverso una mera ed integrale riproduzione dei contenuti della richiesta inoltrata dal rappresentante della pubblica accusa, sì da determinare una 'apparenza' di recepimento acritico. Non potrebbe, infatti, ritenersi razionale un intervento del legislatore - come quello operato teso esclusivamente ad affermare l'ovvio, ossia il fatto che un provvedimento emesso da un organo pubblico giurisdizionale sia frutto di una iniziativa intellettiva «sua propria» e non di altri soggetti (pena, a tacer d'altro, la commissione del reato di falsità ideologica) e pertanto il tema in discussione va piuttosto incentrato sulle modalità «espressive» utilizzate dal soggetto RM giudicante, che devono essere tali da «fornire la dimostrazione» di una ponderata cognizione dei fattori giustificativi della limitazione di libertà, oggetto di decisione. In tal senso, può affermarsi che la norma va intesa in senso formale come necessità di manifestazione della eventuale «condivisione» degli argomenti fattuali e giuridici espressi dal soggetto richiedente attraverso delle modalità espressive che non si limitino alla «importazione» dei dati cognitivi (fenomeno agevolato dalla tecniche di riproduzione informatica dei contenuti) ma che rendano percepibile ciò che il sistema impone, ossia la ri-elaborazione della pregnanza dei dati cognitivi medesimi in rapporto alle finalità giustificative proprie del provvedimento giurisdizionale. In ciò può dirsi che l'intervento legislativo abbia posto non già un divieto assoluto quanto una condizione di utilizzo - in sede cautelare - della tecnica (in forma dichiarata o implicita, totale o parziale) della motivazione per relationem in modo, per la verità, non dissimile da quanto già era stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione del 21 giugno 2000, ric. Primavera, rv 216664. Si ricorderà infatti come in tale decisione si era già affermato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima 9 quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione 0 dell'impugnazione. Ora, se si pone mente - in particolare - al contenuto del punto prima illustrato sub 2 è da ritenersi che l'esigenza in tale delicato settore dell'attività giudiziaria di una «dimostrazione» della autonomia valutativa del soggetto giudicante, lì dove si finisca per recepire il contenuto di una 'domanda di parte' è stato ritenuto da sempre momento essenziale di verifica della legittimità di - tale particolare tecnica motivazionale, il che per la verità esclude che la - - novella legislativa del 2015 abbia, limitatamente a tale aspetto, un reale contenuto innovativo rispetto al diritto vivente, essendosi limitata a riportare nel corpo della norma l'effetto di un ormai consolidato approdo interpretativo RM giurisprudenziale. L'esigenza di rendere 'percepibile' la propria autonoma valutazione è infatti dato connaturale all'esercizio della giurisdizione (presidiato dalle garanzie funzionali di autonomia e indipendenza) ed è stato rimarcato in numerose altre decisioni di questa Corte di legittimità, tra cui - oltre quella già citata - si veda, quanto al giudizio di impugnazione, Sez. U. n. 919 del 26.11.2003, rv 226488 ric. TT (ove si è affermato che è illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con rinvio al provvedimento impugnato, giacchè in tale procedimento la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento). In tal senso, pertanto, può essere affermato che la novellazione dell'art. 292 cod.proc.pen. apportata dalla legge n.47 del 2015 all'art.
8 - non introduce, a - ben vedere, alcun requisito «aggiuntivo» al modello legale dell'atto, limitandosi ad evidenziare la - già ampiamente avvertita - necessità, in caso di motivazione per relationem, di manifestare la decisione con forme espressive tali da rendere 10 manifesta l' avvenuta ponderazione autonoma dei presupposti restrittivi da parte del soggetto decidente.
2.3 Il nodo interpretativo 'reale' si sposta ad avviso del Collegio nella individuazione in concreto degli «indicatori» di tale autonoma ponderazione (non essendo di per sè vietata, neanche dalla nuova norma, la incorporazione nel provvedimento del giudice di taluni contenuti espressivi già presenti nella richiesta del pubblico ministero) in una con l'analisi della mutata fisionomia normativa del dovere di annullamento del titolo genetico da parte del TR del AM (legge n.47 del 2015, art. 11 co.3). Per quanto concerne il primo aspetto, è evidente che la meccanica ed integrale riproduzione nell'ordinanza del GIP non soltanto dei contenuti delle fonti dimostrative raccolte in sede di indagini ma delle «attribuzioni di valore» a detti elementi in chiave di dimostrazione della sussistenza dei profili indiziari e di quelli fattuali in punto di pericula libertatis è di certo un concreto indizio di recepimento acritico tale da poter determinare (ora come prima della novella) il vizio di nullità, fermo restando che una espressione argomentata di condivisione≫ di tali argomenti, realizzata anche a seguito della loro riproduzione consapevole, ben potrebbe manifestare in modo congruo l'avvenuta ri-considerazione del valore dei dati dimostrativi medesimi. Trattasi pertanto di questione che inerisce ad un 'fatto processuale' (ai sensi RM dell'art. 187 co.2 cod.pro.pen.) e che essendo oggetto di prova va vagliata in concreto, non potendosi elaborare una generalizzazione circa le forme di individuazione del suddetto vizio. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la portata innovativa dell'intervento normativo è invece da riconoscersi come sussistente rispetto alla rimodulazione del potere di annullamento in capo al TR del AM (nuovo contenuto del comma 9 dell'art. 309 cod.proc.pen.) posto che viene espressamente enucleato dal legislatore del 2015 un caso (l'assenza di autonoma valutazione) di vizio di motivazione del titolo genetico non emendabile da parte del giudice dell'impugnazione (in una con l'assenza totale di motivazione). - in tutta evidenza -In ciò, l'intervento legislativo tende a differenziare l'impugnazione cautelare ex art. 309 cod.proc.pen. da quella ordinaria di merito (nel cui ambito la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non si ritiene ricompresa nella elencazione di cui all'art. 604 cod.proc.pen. con conseguente potere/dovere del giudice di secondo grado di elaborare anche integralmente la motivazione mancante, v. Sez. U. n. 3287 del 27.11.2008, rv 244118) in senso favorevole al soggetto provvisoriamente sottoposto alla misura cautelare. -Viene in tal modo affermato pure a fronte di un ampio effetto devolutivo ricollegabile alla nota previsione di cui allo stesso art. 309 co.9 secondo periodo - 11 un intangibile diritto dell'indagato ad un effettivo «doppio grado» di valutazione di merito cautelare lì dove il vizio di motivazione della ordinanza genetica consista nella mancanza assoluta di motivazione o nella sua sostanziale apparenza (derivante dalla assenza di percepibile valutazione autonoma dei presupposti). In tali casi è inibito al giudice della impugnazione di merito (pur dotato di poteri astrattamente idonei) di provvedere sulla base degli elementi comunque acquisiti e risulta necessaria la integrale ri-elaborazione della decisione da parte del giudice di prima istanza, per effetto della decisione di annullamento. Si tratta di un dato innovativo anche rispetto alla interpretazione maturata nella presente sede di legittimità in rapporto alla norma previgente, posto che non sempre tale conseguenza (l'annullamento del provvedimento impugnato) era stata ritenuta possibile, stante il potere integrativo comunque spettante al TR e l'inerenza del vizio a profili motivazionali (nel senso della emendabilità, tra le altre, Sez. II n. 30696 del 20.4.2012 rv 253326; in senso contrario, con opzione favorevole alla declaratoria di nullità, tra le altre, Sez. VI n. 12032 del 4.3.2014 rv 259462). La novella realizza pertanto, in via generale e astratta, il recepimento e la formalizzazione di una delle possibili opzioni in campo, il che dimostra il suo obiettivo carattere di novità. Ora, tale aspetto innovativo, per quanto detto sussistente, è da ritenersi RM vigente» in riferimento a decisioni emesse ai sensi del novellato art. 309 co.9 cod.proc.pen. successivamente alla entrata in vigore della legge di riforma (8 - maggio 2015) come è peraltro quella in esame, con le precisazioni che seguono.
2.4 Sul tema, se è vero che l'aspetto dei poteri del TR è da ritenersi correlato alla nuova formulazione dell'art. 292 - norma regolatrice dei contenuti del titolo genetico - è pur vero che la novellazione riguardante tale disposizione (quanto alla necessarietà della visibile autonoma valutazione) non assume caratteri realmente innovativi per quanto detto in precedenza e pertanto il nuovo testo dell'articolo 309 co.9 ben può trovare applicazione in via diretta in fase di impugnazione, se ed in quanto la decisione del TR ricada in epoca posteriore alla data dell'otto maggio 2015 ed in rapporto a ipotesi di nullità del titolo genetico, già prodottesi e, in virtù del nuovo assetto regolativo, non emendabili. La norma processuale vigente, come è noto, va rapportata all'attività da compiersi, con tendenziale salvezza degli effetti dell'atto già compiuto nel vigore di normativa antecedente (tempus regit actum). Nel caso in esame la normativa sopravvenuta avente portata innovativa è esclusivamente quella che regolamenta i poteri del TR in sede di decisione ed è pertanto a tale 12 segmento procedurale», rappresentato dalla decisione del TR, che occorre fare riferimento, in assenza di apposita disciplina transitoria.
2.5 Ciò posto, i due motivi in esame risultano infondati non già in rapporto alla ratio decidendi (pure rappresentata dal TR) che predica la inapplicabilità al caso in esame della novella legislativa riguardante l'art. 309 co. 9 (posto che la decisione del TR è successiva a quella di entrata in vigore della legge n.47) ma in riferimento alla assenza di prova» del fatto processuale>> rappresentato dalla sostenuta assenza di «autonomia valutativa» da parte del GIP che ha emesso la misura. Lo stesso TR, infatti, esaminando la doglianza difensiva ricostruisce tale dato in maniera del tutto logica e giuridicamente corretta, evidenziando che la domanda cautelare, nel caso in esame (pur riprodotta in maniera pressocchè integrale nel titolo genetico) era «particolarmente completa ed easustiva quanto alla indicazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari» e l'avvenuta ponderazione e valutazione in modo 'autonomo' dei suoi contenuti da parte del GIP risulta percepibile sia in virtù di una 'riconsiderazione' operata in diritto sul tema del reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/'90 che in virtù della non completa adesione da parte del giudicante alle richieste operate dal rappresentante dell'accusa. Si tratta di circostanze di fatto che anche in rapporto a quanto osservato in - precedenza in tema di modalità legittima della motivazione per relationem RM - consentono di ritenere assente il proposto vizio di nullità dell'atto. La replica del ricorrente a tali osservazioni (modesta incidenza della elaborazione autonoma espressa circa la ricostruzione in diritto del reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/'90, corrispondenza nel caso del CA tra richiesta del P.M. e provvedimento adottato) non risulta accoglibile nei suoi contenuti, posto che la decisione cautelare, ove plurisoggettiva, va considerata nel suo complesso ai fini qui considerati - ed anche una difformità parziale può essere idoneo - indicatore dell'avvenuta autonoma ponderazione dei dati cognitivi introdotti nel complesso dall'organo dell'accusa. La difformità espressiva implica, infatti, la verifica dei contenuti della domanda e la rielaborazione 'propria' della valenza degli elementi, il che rende percepibile l'esistenza del momento di verifica. Va precisato che a venire in rilievo, come «fatto processuale» è infatti non già la esistenza di una diffusa corrispondenza grafica tra i due atti del procedimento (richiesta e ordinanza) posto che gli elementi di prova nella loro consistenza obiettiva essere riportati (anche per una più agevole - ben possono comprensione) nel corpo della decisione del giudice (e sono per forza di cose identici), quanto l'esistenza di «indicatori logici>> (ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen.) di una antecedente elaborazione autonoma, tale da confermare in 13 modo chiaro l'attribuzione del provvedimento non soltanto sul piano formale - al soggetto che lo ha emesso. Pertanto, anche la parziale differenziazione - tra richiesta ed ordinanza - di taluni aspetti valutativi, di talune argomentazioni in diritto o di taluni esiti (in rapporto alla pluralità di posizioni coinvolte dalla medesima richiesta) è indicatore di avvenuta elaborazione autonoma del tutto adeguato, posto che fornisce ciò che la norma da sempre richiede, ossia la ragionevole considerazione della - - effettiva esistenza di un vaglio giurisdizionale compiuto da soggetto terzo (si veda, tra le altre, Sez. III n. 31944 del 19.3.2014, ric. Germinelli) . Non è pertanto la «percentuale grafica» di conformità dei contenuti espressivi a determinare la sorte negativa del provvedimento emesso dal GIP (ferma restando l'auspicabile tendenza alla valorizzazione di elaborazioni espressive che rendano, pure in caso di condivisione dei contenuti della richiesta, più chiara l'avvenuta rielaborazione) quanto l'assenza di una percezione visibile di adeguato vaglio critico. I motivi di ricorso vanno pertanto rigettati. Riprendendo, in sintesi, le precedenti considerazioni va affermato, sui temi in trattazione, che : - la novellazione dell'art. 292 cod. proc.pen. apportata dall'art. 8 della legge n.47 del 2015 non comporta una innovazione del modello legale tipico dell'atto, trattandosi della sottolineatura di un obbligo immanente al sistema processuale e RM correlato ai principi di terzietà ed imparzialità del giudice, già riconoscibile in rapporto ai contenuti normativi previgenti, già sanzionato in caso di inosservanza con la nullità dell'ordinanza e già evidenziato in numerosi arresti di legittimità ; la novellazione dell'art. 309 co.9 apportata dall'art. 11 co.3 della legge n.47 del - 2015 ha una effettiva portata innovativa in quanto introduce espressamente l'obbligo per il giudice della impugnazione, una volta accertata in fatto l'esistenza del descritto vizio motivazionale, di provvedere all'annullamento del titolo genetico;
-·la verifica della riconoscibilità, tramite l'esame della ordinanza cautelare ed il confronto con la domanda di parte, dell'autonoma valutazione dei presupposti limitativi della libertà personale da parte del giudice è da ritenersi fatto processuale» ed in quanto tale è oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 co.2 cod.proc.pen. nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen. ; - la tecnica redazionale del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 292 cod.proc.pen. non esclude il ricorso a forme di motivazione per relationem, sempre che dal contenuto complessivo della decisione emerga, in modo chiaro, la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione dei contenuti dimostrativi esposti nell'atto richiamato (o incorporato) e li abbia autonomamente rapportati, nella loro valenza, ai parametri normativi di riferimento. 14 3. Il terzo motivo di ricorso è palesemente inammissibile per manifesta infondatezza. La doglianza espressa quanto alla ricorrenza dei profili di gravità indiziaria in tema di partecipazione alla associazione di stampo mafioso - non si confronta in modo adeguato con i contenuti del provvedimento impugnato. -In particolare, si è già osservato in parte narrativa come i contenuti della intercettazione ambientale del 28 maggio 2013 captata presso l'abitazione del LO ZO presente il CA siano stati ritenuti del tutto inequivoci circa l'attribuzione all'attuale ricorrente di un consistente ruolo di 'collegamento' tra il gruppo mafioso di RR (comandato all'epoca da ET AO) e quello di CA, con valutazione che appare pienamente rispettosa del dato probatorio. Non si tratta, pertanto, di conversazioni esclusivamente inter alios nè è stata prospettata una chiave di lettura alternativa dei contenuti di tale conversazione, peraltro altamente indicativa della partecipazione del CA al segmento giarrese della consorteria mafiosa.
4. Il quarto e quinto motivo di ricorso, in tema di ritenuta ricorrenza dei profili di gravità indiziaria sulle residue contestazioni (artt. 73 e 74 dPR 309/'90) sono infondati. Le attività poste in essere dal CA nel settore del commercio delle RM sostanze stupefacenti sono state congruamente ricostruite dal TR sulla base dei contenuti captativi, anche in tal caso interpretati in modo del tutto ragionevole. I SI CA, ZA e ER sono stati ritenuti, in virtù di tali contenuti (asseverati ulteriormente dagli arresti di di SE AV e TI PE), fornitori abituali delle sostanze stupefacenti al sotto-gruppo capeggiato dal LO e gli episodi monitorati rappresentano idonea conferma del tipo di attività posta in essere. In diritto, va ricordato che la continua attività di fornitura - tale da manifestare sostegno e adesione al programma comune di smercio è stata ritenuta in più arresti di questa Corte idonea a concretizzare la partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 dPR 309/'90, non potendo dirsi decisiva (data la continuità di apporto) l'esistenza di parziale diversità di scopo personale o dell'utile conseguito (Sez. VI n. 3509 del 10.1.2012, rv 251574; Sez. VI n. 20069 del 11.2.2008, rv 239643). -Piuttosto, tema ulteriore da vagliarsi accuratamente in sede di merito può essere ritenuto, in effetti, quello della manifesta incrinatura dell'affectio societatis dovuta al mancato pagamento delle forniture da parte del LO (per un importo pari a 14.000 euro), come emerge dai dati dimostrativi 15 valorizzati nell'ordinanza e riferiti in modo specifico alla posizione del CA (soggetto che si occupa personalmente del recupero dell'ingente credito). Se, infatti ciò da un lato è elemento di conferma dell'entità delle pregresse forniture, dall'altro evidenzia un punto di crisi del rapporto che può condurre ad una più netta delimitazione temporale della condotta di partecipazione alla associazione. nonMa tale aspetto a differenza di quanto prospettato dal ricorrente comporta riduzione alcuna dei profili di gravità indiziaria, incidendo al più sulla tempistica di permanenza della condotta partecipativa. La partecipazione ai singoli episodi di cessione è inoltre razionalmente dedotta dai contenuti captativi, esposti in parte narrativa, e le critiche sul tema appaiono del tutto generiche.
5. Il sesto motivo di ricorso è parimenti infondato. Il TR, circa la ricorrenza delle esigenze cautelari, richiama espressamente la presunzione relativa di sussistenza delle medesime, in virtù della confermata gravità indiziaria sul delitto di partecipazione alla associazione mafiosa, contestato sino al luglio dell'anno 2013. A tale considerazione si aggiunge il rilievo del precedente giudicato (sempre per partecipazione alla medesima associazione) e l'assenza di elementi fattuali capaci di invertire la ricordata prognosi negativa in punto di pericolosità sociale. 1217 Il pericolo di reiterazione viene dunque ritenuto concreto ed attuale. Il ricorrente evidenzia che il tempo decorso tra la condotta (sino a luglio 2013) e l'emissione del titolo (aprile 2015) imponeva una motivazione in positivo circa l'attualità del pericolo di reiterazione ed in tal senso contesta l'impianto motivazionale. Sul punto, va anzitutto affermato che il richiamo alla necessaria «attualità» delle esigenze cautelari (unitamente al profilo della concretezza) risulta anch'esso inserito nel testo dell'art. 274 cod.proc.pen. dal legislatore del 2015 (art. 1 e 2 della legge n.47), ma anche in tal caso può affermarsi che la novella rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema. Si è rimarcato, infatti, come già l'intervento normativo del 1995 contenesse - in via generale la previsione per cui nel valutare la ricorrenza dei pericula libertatis fosse necessario tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292 cod. proc.pen.). Se dunque si pone mente a tale prescrizione, è del tutto evidente che il realizzato abbinamento nel 2015 - del termine 'attualità' (nel corpo dell'art. - 274) a quello di 'concretezza' (già presente) realizza una mera endiadi (figura retorica che, secondo un dizionario comune, consiste nell'esprimere un solo concetto per mezzo di due vocaboli coordinati, allo scopo di rafforzare un'idea). 16 Con ciò si intende affermare che la volontà del legislatore è anche in tal caso - rappresentata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere già presente, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere da sempre concreto ed attuale, pena la negazione della stessa - natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. Ciò posto, la stessa legge n.47 del 2015, nel recepire le plurime decisioni emesse dalla Corte Costituzionale sul fronte delle presunzioni di pericolosità, ha mantenuto in essere all'art. 4, il sistema della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari a fronte della avvenuta emersione di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 416 bis cod.pen. (con correlata presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere) nonchè in rapporto ad altre fattispecie di reato (qui con presunzione meramente relativa di adeguatezza della custodia in carcere). Nel medesimo testo di legge, pertanto, da un lato si rafforza la fisionomia prescrittiva del pericolo correlato alle esigenze (concreto ed attuale) dall'altro si conferma la ricorrenza della presunzione relativa di sussistenza, lì dove la fattispecie di reato abbia particolari caratteri di offensività. Dunque il tema proposto involge il rapporto tra tecnica di motivazione, a fronte della constatazione di uno iato temporale tra 'fatto' e 'misura', e sussistenza della presunzione legale, posto che la medesima non soltanto è rimasta operante RM ma non prevede alcuna limitazione espressa di efficacia in rapporto al tempo decorso dalla commissione del reato. - -Va dunque precisato sul tema che l'esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 cod. proc.pen.) inverte gli ordinari poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha, in tal caso, un primario obbligo di dimostrazione «in positivo» della ricorrenza dei pericula libertatis ( in presenza dei gravi indizi di colpevolezza che investono, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.) ma ha un obbligo di apprezzamento delle eventuali ragioni di esclusione», tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione (in tal senso il collegio ritiene di dissentire, in parte, da quanto affermato, di recente, da Sez. VI n. 27544 del 16.6.2015, rv 263942). Il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' (che opera nei casi di cui al secondo periodo della norma in esame unitamente alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, in termini che possono definirsi 'residui', successivi ai numerosi interventi demolitòri operati dal giudice delle leggi tra il 2010 e il 2015, tanto da determinare l'integrale riscrittura della norma regolatrice) va infatti ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono (art. 270, 17 270 bis e 416 bis cod.pen.) nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) a entità criminali finalizzate alla sovversione violenta dell'ordinamento democratico, al terrorismo o a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento non assoluto della persona in un ambito di tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici. Ciò posto, la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini - evidentemente - devono muoversi sul terreno della potenziale neutralizzazione di quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso o terroristico. Analogamente, quanto alla ulteriore «fascia» di fattispecie incriminatrici attualmente richiamate dal terzo periodo della norma in esame (delitti previsti dall'art. 51 co.3 bis e 3 quater nonchè omicidio volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile e ipotesi gravi di violenza sessuale) la ratio della doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza del risulta correlata alla medesima logica di inquadramento per ciò che carcere concerne le manifestazioni di pericolosità espresse in ambito associativo/ RM terroristico o in ambito di contiguità finalistica a simili gruppi, mentre trae alimento dalla particolare gravità dell'offesa portata dal singolo fatto commesso (unito a considerazioni criminologiche che ovviamente tollerano smentita nel caso concreto) nelle restanti ipotesi. In tutte dette ipotesi, risulta pertanto doveroso - da parte del giudice del merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli - stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di 'neutralizzazione' dei contenuti della presunzione che possono rinvenirsi in termini astratti - nella concreta manifestazione di segnali di recesso dal consorzio associativo, nel forte ridimensionamento della intensità del ruolo svolto (unito alla produzione di un congruo effetto deterrente derivante dalla detenzione già sofferta), in particolari caratteristiche della condotta tali da denotarne la tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore. E' tra tali potenziali fatti neutralizzanti» che va dunque inserito il dato di scissione cronologica» tra l'epoca della condotta e quella della applicazione della misura, posto che tale dato non esclude, di per sè, la ricorrenza della presunzione relativa ma impone la verifica delle sue potenziali ricadute. 18 In tale contesto il giudice di merito è tenuto a compiere - pertanto - non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di 'prova di resistenza' circa il suo mantenimento in essere, a fronte di dati dal potenziale contenuto dimostrativo contrario. Nel caso in esame tale 'prova di resistenza' della presunzione legale risulta operata, posto che il TR ha valorizzato, sul tema, la precedente condanna per delitto analogo e la rilevanza del ruolo svolto, elementi idonei a confermare - anche in virtù del non particolarmente elevato intervallo tra epoca dei fatti ed epoca della misura - la ricorrenza del pericolo di reiterazione, da ritenersi dunque concreto ed attuale. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. Così deciso il 21 ottobre 2015 Il presidenter Il Consigliere estensore Raffaello Magi Arturo Cortese росор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 19