Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 5787
CASS
Sentenza 21 ottobre 2015

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Il potere integrativo del riesame, pervisto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.).

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale "per relationem", sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento).

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza.

Commentari3

  • 1Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delitto
    Claudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Art. 187 c.p.p. - Oggetto della prova
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 5787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5787
Data del deposito : 21 ottobre 2015

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