Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
Possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1998, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 06/07/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4048
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 16395/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO LE n. il 05.09.1970
avverso ordinanza del 11.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola che ha chiesto il rigetto del ricorso
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 12.02.1998 il GIP del Tribunale di Milano disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BO LE indagata per i delitti di cui agli articoli 74 e 71 del DPR 309/90. Con ordinanza 19.03.1998 il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza del GIP.
I gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata emergevano essenzialmente da intercettazioni telefoniche svolte in Germania dalla Autorità giudiziaria tedesca;
intercettazioni i cui risultati erano pervenuti al Giudice italiano a seguito di rogatoria internazionale.
Rispondendo alle osservazioni della difesa della EL, il Tribunale del riesame precisava quanto segue:
1) Le intercettazioni erano state acquisite tramite formale rogatoria internazionale.
2) Esse erano utilizzabili, anche se acquisite in un procedimento diverso, a sensi dell'art. 270 c.p.p. in relazione all'art. 729 c.p.p. 3) Le intercettazioni erano state effettuate ritualmente secondo le norme vigenti, al riguardo, in Germania.
4) La procedura tedesca è speculare, sul punto, alla nostra. 5) Il richiamo all'art. 238 c.p.p., invocato dalla difesa, (il quale consente l'acquisizione di verbali di prove assunte in altro procedimento solo se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento) non poteva ritenersi pertinente;
nella specie infatti era applicabile l'art. 270 c.p.p., il quale prevede l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate in procedimento diverso, sempreché risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) indipendentemente dalla fase processuale. 6) Le intercettazioni non erano, comunque, l'unico elemento indiziante a carico della indagata.
Quanto al contenuto delle intercettazioni, il Tribunale osservava che dalle stesse emergevano precisi e gravi indizi a carico della EL. Dalle telefonate infatti si potevano individuare i ruoli precisi avuti dagli indagati in ordine al traffico organizzato di stupefacenti, nonché l'esistenza di un vincolo associativo stabile e di una organizzazione criminosa precisa. Preminente era il ruolo di certi MI e ER;
ma la EL risultava essere a sua volta un importante punto di riferimento di traffici di droga. Quanto infine alle esigenze cautelari: sussistevano sia ragioni istruttorie sia la pericolosità del soggetto.
Ha proposto ricorso per cassazione la EL deducendo violazione di legge penale e processuale penale. La ricorrente ha premesso che le intercettazioni erano già state eseguite in Germania allorché venne acquisita, in Italia, la relativa documentazione. Perciò il Giudice italiano non aveva potuto avere alcun controllo su quell'adempimento istruttorio. Secondo la ricorrente, inoltre, l'attività del Giudice italiano non si era concretizzata nel disporre il compimento di atti istruttori, bensì nella acquisizione di un documento: e perciò si sarebbe dovuto fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 c.p.p. in ogni caso: il mancato intervento del Giudice italiano nel disporre le intercettazioni e, quindi, il suo mancato controllo sulla esecuzione delle stesse, comportava la violazione di principii relativi all'ordine pubblico italiano.
Tra l'altro, secondo la ricorrente, se fosse ammessa la prassi seguita dal GIP, verrebbe ad essere vanificata la disciplina di cui all'art. 267 c.p.p. concernente il rispetto di determinati termini nell'espletamento delle intercettazioni, nonché la disciplina riguardante la durata dell'istruzione preliminare. La ricorrente ha poi sostenuto che, anche ammettendo l'applicabilità dell'art. 270 c.p.p., le intercettazioni non sarebbero comunque utilizzabili perché non indispensabili per l'accertamento della penale responsabilità, a causa della loro genericità e inattendibilità.
Infine la EL ha sottolineato come il Giudice italiano avesse richiesto all'Autorità tedesca l'invio degli atti ritenuti i più interessanti. Non era stato possibile effettuare alcun controllo in ordine alla scelta degli atti da inviare;
e, quindi, non si poteva escludere che l'Autorità tedesca fosse in possesso anche di atti contenenti elementi utili per l'indagata.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente deduce in sostanza un solo motivo: e cioè che sarebbe irrituale l'acquisizione e, quindi, l'utilizzazione, dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in Germania. Il motivo si articola sulle seguenti argomentazioni:
a) Le intercettazioni erano già state eseguite in Germania allorché l'A.G. italiana aveva inoltrato l'istanza di acquisizione. b) Conseguentemente erano state violate le norme processuali italiane concernenti l'autorizzazione preventiva del Giudice ed il rispetto di un limite temporale nell'espletamento dell'incombente. c) Il (preteso) rispetto delle norme tedesche non era sufficiente, proprio perché le intercettazioni erano già avvenute prima che il Giudice italiano potesse esercitare i suoi poteri di controllo. d) La prassi seguita dall'Autorità giudiziaria italiana aveva così vanificato le norme sul controllo da parte del Giudice, sui limiti temporali delle intercettazioni e sulla stessa durata massima delle indagini preliminari.
e) La normativa convenzionale internazionale prevede che l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba avvenire nei modi previsti dalla "lex fori"; ma la valutazione dell'attività esplicata deve avvenire alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. f) Nella specie dunque erano stati violati principii fondamentali di garanzia previsti dal nostro ordinamento e si era violato il nostro ordine pubblico interno.
g) Di fatto il Giudice italiano non aveva disposto il compimento di "atti" istruttori, ma aveva richiesto una documentazione. Pertanto avrebbe dovuto essere applicato l'art. 238 c.p.p. h) In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile l'art. 270 c.p.p., le intercettazioni effettuate in Germania non avrebbero potuto essere utilizzate perché non indispensabili, generiche ed inattendibili.
i) Da ultimo: la Procura della Repubblica aveva richiesto l'invio di atti "ritenuti più interessanti" a parere della Procura (tedesca) di Bochum. La difesa non aveva potuto avere alcuna possibilità di verificare se, tra gli atti ritenuti dalla A.G. tedesca come "non interessanti" vi fossero elementi utili per la difesa stessa. Come si vede le argomentazioni della ricorrente partono dalla premessa che, essendo le intercettazioni telefoniche già avvenute in Germania al momento della richiesta da parte della Autorità giudiziaria italiana, mancherebbe l'autorizzazione preventiva, e non sarebbe stato effettuato alcun controllo da parte del Giudice italiano. Senonché il Tribunale ha correttamente ritenuto che, nella specie, dovesse farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. Questo articolo prevede che i risultati delle intercettazioni
Ovviamente, già effettuate, possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, purché risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Trattasi di un caso particolare di acquisizione ed utilizzazione di una certa documentazione, svincolata dalla disciplina di cui all'art. 238 c.p.p., proprio perché, a proposito delle intercettazioni, esiste una disciplina di garanzia specifica. Pertanto il rilievo della ricorrente sopra riassunto alla lettera g) è privo di fondamento.
Che, nel caso in esame, questi risultati fossero indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza emerge in modo evidente dal testo medesimo dell'ordinanza impugnata ove è ben messo in luce il valore indiziante fondamentale di questa acquisizione. Nè può ipotizzarsi che l'Autorità tedesca fosse in possesso di altra documentazione, magari favorevole all'indagata, non trasmessa alla Autorità italiana. Questa è una mera illazione;
mentre Invece si deve presumere che l'Autorità straniera abbia correttamente adempiuto alla richiesta rivoltale, tramite il rituale mezzo della rogatoria internazionale. Vanno pertanto ritenuto privi di fondamento anche i rilievi della ricorrente sopra riassunti alle lettere h) ed i).
Ma, nel solco della disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. è fuor di luogo lamentare il mancato rispetto di termini in relazione alla effettuazione delle intercettazioni ed in relazione alla durata delle indagini preliminari, posto che, per definizione, si parla di intercettazioni "già effettuate".
Nè può dirsi che in questo modo la durata delle indagini preliminari si estende arbitrariamente fino alla data ( precedente rispetto alla istruttoria italiana) in cui vennero effettuate le intercettazioni: esse infatti si collocano in altra e diversa procedura, del tutto autonoma rispetto all'istruttoria che si svolge in Italia;
sicché i rispettivi tempi processuali non possono di certo essere sommati. Pertanto viene ad essere superato anche il rilievo della ricorrente di cui alla lettera d).
Il problema è un altro: e consiste nel verificare se le intercettazioni siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano ed altresì nel rispetto dei fondamentali principii di garanzia, aventi rilievo costituzionale, propri del nostro ordinamento .(Si è ritenuto che tale adempimento debba sempre essere effettuato, da parte del Giudice "ad quem" cioè da parte del Giudice nel cui procedimento vengono acquisite le intercettazioni effettuate in procedimento diverso. Si è ritenuto inoltre che la verifica si risolva in una valutazione con efficacia "incidenter tantum", indipendente, cioè, rispetto a quella effettuata nel procedimento "a quo)".
Quanto sopra detto, in ossequio alle norme del codice di procedura penale nonché delle convenzioni riguardanti le rogatorie internazionali, e del principio di eguaglianza, deve valere non solo per le intercettazioni effettuate in diverso procedimento presso un'altra Autorità giudiziaria italiana, ma anche per le intercettazioni effettuate in un procedimento presso una Autorità giudiziaria straniera.
Che, nella specie, le norme processuali tedesche riguardanti le intercettazioni telefoniche siano state rispettate non è contestato. Ora: questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di utilizzazione dei risultati delle noni telefoniche in altri procedimenti possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, acquisite per rogatoria dalla autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dalla autorità estera alla utilizzabilità degli atti richiesti.
La ricorrente, pur condividendolo in astratto, ha sostenuto che quest'ultimo principio non sarebbe applicabile nel caso in esame perché le intercettazioni erano già state effettuate al momento della richiesta. Ma il principio è da ritenersi, invece, di carattere generale, perché il concetto stesso di "utilizzazione" in procedimento diverso, implica che le intercettazioni debbano essere "già avvenute"; e, quindi, già disposte ed eseguite a cura della diversa Autorità giudiziaria.
Ma, alla precedente, va aggiunta una seconda osservazione. Nella specie il Tribunale ha motivato come, nella sostanza, il rispetto delle regole stabilite dalla normativa straniera (in quanto speculare alla nostra) abbia pienamente rispettato i principii costituzionali di garanzia previsti dal nostro ordinamento interno. In particolare:
le intercettazioni sono state eseguite , come risulta dall'ordinanza impugnata, sotto il controllo e in forza di autorizzazione di una Autorità giudiziaria (in questo caso, tedesca), nel rispetto di determinati termini di durata e nel rispetto dell'esigenza costituzionale di contemperare il diritto alla riservatezza ed alla segretezza di ogni forma di comunicazione privata, con la necessità di perseguire i reati di particolare allarme sociale. Pertanto non è stato violato alcun principio costituzionale ne' tanto meno la disposta acquisizione ed utilizzazione si pongono in contrasto con l'ordine pubblico italiano. Le argomentazioni della ricorrente, sopra riassunte alle lettere b), c), e), f), risultano quindi prive di fondamento.
In conclusione: il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998