Sentenza 20 novembre 1996
Massime • 2
In tema di riesame di misure cautelari personali, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera, allorché quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché, dal comb. disp. dei commi quinto e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri, eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può far carico di un adempimento che non dipende da lui. Conseguentemente, il comportamento omissivo del P.M. circa il mancato inoltro di alcuni atti, assunti prima della richiesta della misura, atti che, pertanto, il G.I.P. non ha potuto valutare, e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità di quelli che li presuppongono. (Fattispecie relativa ad omessa trasmissione, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni sia al G.I.P., sia, in seguito, al tribunale del riesame).
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'inutilizzabilità - che è disciplinata dall'art. 271 cod. proc. pen., siccome norma a carattere speciale, prevalente, come tale, su quella del precedente art. 191 - colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati, che possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi, tipica della fase delle indagini preliminari, È invero, è irragionevole ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità a questa o a quella fase del procedimento ovvero a questo o a quel particolare tipo di violazione. E poiché tale inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio o eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento, ne consegue che, in sede cautelare, il giudice per le indagini preliminari e quello del riesame (o dell'appello) devono esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutarne l'utilizzabilità dei risultati, e quindi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ne discende che è onere del P.M. trasmettere al G.I.P. e, successivamente, al Tribunale della libertà in sede di riesame o di appello i decreti autorizzativi delle intercettazioni, al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge.
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- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
- 2. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 20.11.96
Dott. SCORZELLI Ferruccio Presidente
1. " SACCHETTI Francesco Componente Sentenza
2. " PI RT " n. 21
3. " RE AT "
4. " D'SO IO " Reg. Gen.
5. " LO UR OM " n. 15201/96
6. " CO PP MA "
7. " RG ON "
8. " LB ER "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LI OR, nato ad [...] il [...];
2) LA RT, nato ad [...] il [...];
3) LA SI, nato ad [...] il [...];:
4) HA NA, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza Tribunale Reggio Calabria 29.11.95;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Suraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
( I° ).
Con ordinanza del 29-30/11/95 il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria dispose la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di HA NA, LI OR, RA RT e RA SI, indagati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e spaccio di questi.
Secondo il G.I.P. i gravi indizi di colpevolezza, a carico dei predetti indagati, erano rappresentati dal contenuto delle effettuate intercettazioni telefoniche nelle quali gli interlocutori, confidando di non essere compresi (trattandosi di persone di nazionalità straniera: indiani e pakistani), parlando nella lingua madre, conversavano liberamente degli illeciti traffici intrattenuti.
Il quadro accusatorio era, poi, rafforzato dal rinvenimento di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti e dal conseguente arresto in flagranza di alcune persone coinvolte nella vicenda. Avanzata dai sopraccitati indagati istanza di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la rigettava rilevando in particolare;
1°) che, essendo stati trasmessi ad esso Tribunale tutti gli atti inviati a suo tempo dal P.M. al G.I.P., per l'emissione della misura cautelare, risultava rispettato il disposto di cui all'art. 309, 5° co., c.p.p..
2°) che la mancata allegazione, da parte del P. M., dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, sia in sede di richiesta della misura cautelare che in sede di riesame, è irrilevante in quanto la rigorosa disciplina prevista per assicurare la legalità dell'acquisizione e la genuinità dei dati raccolti viene in rilievo esclusivamente in ordine alla fase del giudizio e non trova invece, applicazione nelle indagini preliminari e, segnatamente, nel procedimento cautelare.
3°) che parimenti irrilevante è la mancata traduzione dei colloqui intercettati intercorsi tra soggetti stranieri, secondo la procedura dettata dall'art. 268 c.p.p., essendo sufficienti, per finalità cautelari, le semplici annotazioni riassuntive dei detti colloqui. 4°) che gli elementi acquisiti evidenziano, infine, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro indagati. Avverso la indicata ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione questi ultimi.
HA NA eccepisce la violazione dell'art. 292 c.p.p., per mancanza di motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Gli altri tre, invece, eccepiscono;
A) la violazione dell'art. 309, comma 5°, in relazione all'art. 291 c.p.p., per avere il P.M. omesso di trasmettere al Tribunale del riesame i decreti autorizzativi delle intercettazioni con conseguente elusione del diritto di difesa.
B) la violazione dell'art. 143 c.p.p., per non essersi proceduto alla nomina di un interprete per la traduzione delle conversazioni effettuate in lingua straniera, traduzione che va disposta anche nella fase delle indagini preliminari.
C) il difetto di motivazione dell'ordinanza, meramente ripetitiva degli argomenti adottati dal G.I.P. e che ha trascurato di considerare le deduzioni difensive.
All'udienza camerale del 2.7.96 la V° sezione penale di questa Corte, investita dei ricorsi, preso atto dei principi affermati dalla pronunzia a SS.UU n. 3 del 27.3.96, ric. Monteleone;
rilevato che, per taluni aspetti, la propria decisione avrebbe potuto discostarsene (in particolare in ordine all'affermazione dell'obbligo del P.M. di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni al G.I.P. e al Tribunale del riesame nonché in ordine alle conseguenze derivanti dall'omessa trasmissione), rimetteva gli atti a questo Consesso.
( II° ).
La questione affrontata dalla citata sentenza Monteleone attiene al caso, del tutto simile a quello in esame, della mancata allegazione dei decreti, concernenti le intercettazioni, da parte del P.M. agli atti inviati al G.I.P. in fase di richiesta di adozione di una misura cautelare personale e al Tribunale, in sede di riesame o di appello.
Secondo la citata sentenza, sia il G.I.P., sia il Tribunale, sono tenuto a richiedere detti atti prima di provvedere: "Ciò, però, per quanto riguarda la procedura d'impugnazione, prima dell'entrata in vigore della L. n. 332/95 ....", che ha trasformato in termine perentorio quello che era un termine meramente ordinatorio per la trasmissione degli atti da parte del P M., "La nuova disciplina, che subordina l'efficacia della misura anche all'osservanza di detto termine, non consente, infatti, l'acquisizione degli atti mancanti al di là di detto termine, imponendo al Tribunale la preliminare declaratoria d'inefficacia della misura senza alcuna possibilità di procedere all'esame del merito".
Gli argomenti adoperati dalla sentenza richiamata, adottata a SS.UU. per dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto tra singole sezioni di questa S.C., circa la rilevanza, nel corso delle indagini preliminari, della sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 codice di rito per le intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione degli artt. 267 e 268, 1° e 3° co., menzionato codice, si possono sinteticamente così riassumere:
1°) in tema di inutilizzabilità, la disciplina applicabile nella materia delle intercettazioni è quella contenuta nell'art. 271 c.p.p., norma a carattere speciale che prevale, perciò, su quella generale di cui al precedente art. 191.
2°) l'inutilizzabilità colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati: questi, a loro volta, possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi, tipico della fase delle indagini preliminari.
3°) l'art. 271 c.p.p. accomuna tutte le violazioni ivi indicate nell'unica sanzione dell'inutilizzabilità per cui è irragionevole operare qualsivoglia distinzione tra tipi diversi di violazione (sostanziale-formale) al fine di ricollegare la sanzione processuale solo ad alcuni di essi ed è, altresì, irragionevole ricollegare la sanzione stessa (inutilizzabilità) alla fase del procedimento. Essa, invece, opera sempre, anche durante le indagini preliminari. 4°) La rilevabilità (di ufficio) e l'eccepibilità della inutilizzabilità in ogni stato e grado comporta che il Giudice delle indagini preliminari e quello del riesame (o dell'appello) devono esercitare il potere - dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
5°) Ne discende che è onere del P.M. di trasmettere al G.I.P. e successivamente al Tribunale del riesame o dell'appello i decreti autorizzativi delle intercettazioni con le conseguenze all'inizio di questo paragrafo indicate.
( III° ).
Queste SS.UU. non possono che riconfermare i sopramenzionati principi, riportandosi integralmente alle argomentazioni a conforto enunciate nella sentenza Monteleone, argomentazioni che, in quanto esaustive, aderenti al disposto normativo e ai principi costituzionali dettati in materia di diritto alla libertà e alla difesa (artt. 13 e 24), sono pienamente condivisibili. Appare, però, necessario puntualizzare determinati aspetti della questione, sia in relazione ad alcune osservazioni contenute nell'ordinanza di rimessione della V° sezione penale, sia in relazione alla particolarità del caso specifico. Sotto il primo aspetto si pone in dubbio che la necessità di allegazione e trasmissione dei decreti autorizzativi discenda automaticamente dal divieto di utilizzazione sancito dall'art. 271, 1° co., c.p.p., "ben potendosi ritenere che l'inutilizzabilità possa essere fatta valere soltanto quando tale risulti a seguito della procedura prevista dagli artt. 268, comma IV e seguenti ... o dalla spontanea allegazione da parte del P.M. ..." e senza che, con ciò, "possa parlarsi di compressione del diritto di difesa" (le cui modalità vanno ragionevolmente adattate, nel caso di misure cautelari, "al fatto che le stesse possono essere disposte sulla base di semplici "brogliacci di ascolto")", anche perché manca una norma che "preveda che i decreti autorizzativi debbono essere allegati alla richiesta di misura cautelare, unica norma .... essendo quella dell'art. 268, IV comma, c.p.p. riguardante il deposito dei verbali delle operazioni di intercettazione, registrazioni e decreti autorizzativi, deposito previsto non soltanto ai fini dell'inserimento delle trascrizioni nel fascicolo del dibattimento ma anche per la realizzazione del diritto di difesa ....". Sotto il secondo aspetto, poi, va osservato che, nel caso in esame, il P.M. non trasmise i decreti autorizzativi, unitamente agli altri atti giustificativi la richiesta di misure cautelari, al G.I.P. e che in identica maniera si comportò nell'inviare gli atti al Tribunale in sede di riesame, quando gli indagati chiesero la revoca del provvedimento custodiale (atti non comprendenti, perciò, i summenzionati decreti).
È questa una situazione senz'altro diversa da quella nella quale il P.M. non rimette al citato Tribunale tutti gli atti esaminati dal G.I.P. di guisa che è tutto da verificare se, anche da una siffatta situazione, scaturisca la conseguenza dell'inefficacia del provvedimento custodiale sancita dall'art. 309, X comma, c.p.p., così come novellato dalla citata L. 332/95 (e anche su tale punto, nell'ordinanza di rimessione, vengono manifestate perplessità). (IV° ).
In ordine al primo dubbio, sollevato con l'ordinanza di rimessione, lo stesso risulta superato proprio in virtù dell'equivoco disposto dell'art. 271, 1° co, c.p.p., che parla espressamente della inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite "fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3". È evidente, infatti, che il Giudice, per verificare se le intercettazioni siano utilizzabili o meno, deve accertare la "legalità" delle stesse e, tra l'altro, se sono state precedute dai decreti autorizzativi: atti che, perciò, risultano indispensabili (e debbono essergli, quindi, necessariamente rimessi) al fine di consentirgli una siffatta doverosa indagine.
In caso contrario, invero, il disposto normativo (art. 271, 1° comma) risulterebbe svuotato di ogni pratica rilevanza. D'altro canto la sentenza Monteleone ha opportunamente precisato che il deposito di cui al comma 4° dell'art. 268 c.p.p. rientra "nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione da effettuarsi in contraddittorio delle parti, ai fini dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale "de libertate", ove non di deposito (...) è a parlarsi, ma di allegazione agli atti posti a fondamento della misura". Trattasi, perciò, di incombenti a finalità diverse, con scansioni temporali non coincidenti (l'epoca del deposito, invero, prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare di regola anteriore) e con oggetti non necessariamente coincidenti (il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni:
decreti, verbali, nastri registrati, nel mentre la allegazione ai fini cautelari può riguardare solamente le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni).
Nè va trascurato, infine, che il deposito in esame, finalizzato all'esercizio del diritto di difesa, è stato ritenuto un adempimento la cui inosservanza non determina nullità (Cass., sez.VI c.c. 1.9.92, Bruzzese, n. 191897; sez. VI, 17.6.93, Chianale, n.
195051).
Maggiore attenzione merita, invece, la seconda "perplessità". Nella motivazione della sentenza Monteleone non è precisato, infatti, se la sanzione di inefficacia della misura cautelare scaturisca in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (o dell'appello), ovvero solo quando i detti atti, rimessi al G.I.P. nella loro interezza, pervengano, poi, al Tribunale solo in parte.
Trattasi di situazioni profondamente diverse tra di loro. L'art. 309, 5° comma c.p.p. (come novellato dalla citata L. n.332/95), invero, prescrive, in caso di riesame (e lo stesso vale per l'appello) che "il presidente cura che sia dato un'immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale ... non oltre il quinto giorno, trasmette al Tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".
Detto comma va, poi, raccordato con quello n. 10 per il quale "Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 .... l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia". Il tenore letterale e logico di tali due disposizione risulta, pertanto, inequivoco: La perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al Tribunale di "tutti gli atti" a suo tempo trasmessi al G.I.P..
Nell'ipotesi, invece, nella quale anche quest'ultimo Giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, non opera una siffatta sanzione, sia in quanto, dal combinato disposto delle due citate disposizioni emerge che il Giudice è tenuto a esaminare gli atti che ha ricevuto (e non altri eventualmente in possesso del P.M.), sia in quanto a detto Giudice non può farsi carico di un adempimento che non dipende da lui.
In definitiva il comportamento omissivo del P.M., circa il mancato inoltro di alcuni atti, assunti prima della richiesta della misura cautelare, atti che, pertanto, il G.I.P. non ha potuto valutare e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare (in senso conforme: Cass., sez. I, c.c. 30.9.96, ric. Aprea) ma solo la inutilizzabilità di quelli che li presuppongono. (V°).
In virtù dei sovraesposti principi e, in accoglimento parziale del primo motivo dei ricorsi di LI OR, RA RT e RA RT (estensibile anche a HA NA), va dichiarata la inutilizzabilità delle operate intercettazioni telefoniche, risultando superati gli altri motivi dei gravami.
L'impugnata ordinanza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale della libertà di Reggio Calabria il quale dovrà verificare se, alla stregua dei residui elementi indiziari sussistenti, ricorrano i gravi indizi di colpevolezza giustificativi delle adottate misure cautelari.
P. T. M.
La Corte, a SS.UU., a n n u l l a.
il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale della libertà di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia integrare della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario di competenza. Roma, 20.11.96.