Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 21
CASS
Sentenza 20 novembre 1996

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In tema di riesame di misure cautelari personali, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera, allorché quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché, dal comb. disp. dei commi quinto e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri, eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può far carico di un adempimento che non dipende da lui. Conseguentemente, il comportamento omissivo del P.M. circa il mancato inoltro di alcuni atti, assunti prima della richiesta della misura, atti che, pertanto, il G.I.P. non ha potuto valutare, e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità di quelli che li presuppongono. (Fattispecie relativa ad omessa trasmissione, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni sia al G.I.P., sia, in seguito, al tribunale del riesame).

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'inutilizzabilità - che è disciplinata dall'art. 271 cod. proc. pen., siccome norma a carattere speciale, prevalente, come tale, su quella del precedente art. 191 - colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati, che possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi, tipica della fase delle indagini preliminari, È invero, è irragionevole ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità a questa o a quella fase del procedimento ovvero a questo o a quel particolare tipo di violazione. E poiché tale inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio o eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento, ne consegue che, in sede cautelare, il giudice per le indagini preliminari e quello del riesame (o dell'appello) devono esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutarne l'utilizzabilità dei risultati, e quindi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ne discende che è onere del P.M. trasmettere al G.I.P. e, successivamente, al Tribunale della libertà in sede di riesame o di appello i decreti autorizzativi delle intercettazioni, al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge.

Commentari2

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

  • 2Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 21
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21
Data del deposito : 20 novembre 1996

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