Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13302
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Sentenza 30 gennaio 2004

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Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esigenze che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutabile anche in termini di probabilità (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nel dato ponderale e nella eterogeneità della sostanza stupefacente sequestrata - gr. 250 di eroina e gr. 16,50 di cocaina -, nonché nei consolidati rapporti tra l'imputato e i committenti il trasporto della droga).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13302
    Data del deposito : 30 gennaio 2004

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