Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esigenze che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutabile anche in termini di probabilità (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nel dato ponderale e nella eterogeneità della sostanza stupefacente sequestrata - gr. 250 di eroina e gr. 16,50 di cocaina -, nonché nei consolidati rapporti tra l'imputato e i committenti il trasporto della droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13302 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30.01.2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 00219
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 041637/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD AL N. IL 17/03/1969;
avverso ORDINANZA del 24/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 24.9.2003 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 3.9.2003 del GIP del Tribunale di Crema, con la quale era stata rigettata l'istanza proposta da AD AL, indagato per il delitto di detenzione illecita di gr. 250 di eroina e gr. 16,50 di cocaina (art. 73 D.P.R. 309/90), di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, a norma dell'art. 89 D.P.R. 309/90. Il AD, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza suindicata per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 89, comma 1^ e 2^, D.P.R. 309/90 e 274 lett. c) c.p.p.. Il ricorrente assume che "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" sono diverse dalla esigenza prevista dall'art. 274 lett. c), ed il percorso motivazionale del giudice di merito si limita a configurare il solo pericolo di reiterazione del reato, non tenendo conto: della veterodipendenza da eroina del AD, risalente a 15 anni fa;
del quantitativo non modico, ma neppure rilevante, di sostanza stupefacente detenuta;
della confessione e della collaborazione prestata (indicazione dei nomi e dei numeri di telefono di venditore ed acquirente) che segnano una chiara presa di distanza dall'ambiente criminoso nel quale il ricorrente di era occasionalmente inserito.
2) Manifesta illogicità e carenza di motivazione sui seguenti punti:
a) il programma terapeutico avrebbe eliminato la causa scatenante del reato, e cioè lo stato di tossicodipendenza;
b) l'assenza di precedenti specifici;
c) la quantità, rapportata alla qualità, delle sostanze stupefacenti non fa ritenere condotte recidivanti;
d) l'assunta inidoneità della custodia domiciliare, con violazione dell'art. 292, 2^ comma c bis), c.p.p.; e) l'assunta inidoneità del programma terapeutico.
3) Errata applicazione dell'art. 89, 1^ e 2^ comma, decreto citato in relazione a quanto esposto nel secondo motivo di ricorso. I motivi di ricorso vanno trattati unitariamente, in quanto - premesso che il principio di diritto invocato dal ricorrente è esatto (e il giudice di merito non lo ha violato) - il fulcro del ricorso consiste in una censura alla motivazione del provvedimento impugnato.
Il principio pacifico è che l'art. 89, 2^ comma, D.P.R. 309/90 dispone che la revoca della misura cautelare della custodia in carcere a carico di persona tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata possa essere negata solo in presenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", che ovviamente non coincidono con una normale situazione di pericolosità, che comunque legittimi l'applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., ma si identificano con un quid pluris, stante l'inequivocabile terminologia della norma speciale. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale eccezionaiità si identifica con una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità (Cass. 29.1.1999 n. 294; Cass. 10.7.1996 n. 1795; Cass.
3.5.1995 n. 1771).
Tale interpretazione è da confermare, valutato che il legislatore, pur dimostrando un indubbio favore per il possibile recupero del tossicodipendente rispetto alle normali esigenze cautelari, ha comunque inteso salvaguardare gli interessi collettivi, sottoponendo (oltre ai casi di esclusione espressamente previsti dal 4^ comma, e non sindacabili discrezionalmente) ad una sola condizione (oltre ovviamente la certificazione del programma di recupero) la facoltà del giudice di revoca della misura cautelare in carcere, e cioè la irrinunciabilità a tutelare l'interesse pubblico da una nuova esposizione ad una condotta gravemente recidivante della persona sottoposta alla misura cautelare suindicata.
Il Tribunale del riesame di Brescia, con l'ordinanza impugnata, ha tenuto conto del principio normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale, e lo ha fatto concretamente, e cioè non solo perché ha comunque indicato che la richiesta "deve essere valutata secondo il parametro imposto dall'art. 89 d.p.r. n. 309/90" e precisato che "nel caso di specie, l'intensità delle esigenze da tutelare è da graduarsi ad un tal livello da fare ritenere insostituibile il carcere".
Nel provvedimento impugnato è dapprima richiamata la motivazione dell'ordinanza del GIP del 3.9.2003, il quale, nel rigettare l'istanza difensiva, ha ritenuto di ravvisare le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione del dato ponderale dello stupefacente sequestrato, della sua eterogeneità e dei consolidati ammessi rapporti fra l'indagato e gli extracomunitari committenti il trasporto della droga".
Il Tribunale rileva, poi, il rapporto di estrema fiducia con il committente, che gli ha affidato il trasporto di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti diverse, ed il vettore, ritenendosi così che "il AD sia inserito a pieno titolo (e profondamente) nella catena dello smercio della droga con sussistenza di un elevatissimo rischio di ricaduta nel reato".
L'ordinanza impugnata così si conclude: "Le modalità del fatto, i pregressi rapporti con soggetti dediti al traffico di droga, il quantitativo e la eterogeneità di stupefacente trasportato, in uno con i precedenti penali del prevenuto (il primo dei quali raggiunge l'appellante all'età di soli venti anni) che, per quanto aspecifici, sono numerosi e significativi di una assoluta incapacità del AD a porre freno alle sue pulsioni delinquenziali, inducono a ritenere che l'interesse di tutela della collettività sia esposto in modo assolutamente importante e del tutto straordinario e che, quindi, non possa soccombere rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto".
Ne consegue che la motivazione non solo è congrua e logica, ma è immune da qualsiasi vizio, che faccia ritenere - come sostenuto dal ricorrente - l'equiparazione delle esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" di cui all'art. 89, 1^ e 2^ comma, D.P.R. 309/90 ad una situazione di ordinaria cautela in materia di provvedimenti de liberiate.
Le vantazioni che precedono assorbono e rendono superfluo l'esame della censura sulla ritenuta inidonea indicazione del programma terapeutico.
In conclusione, il ricorso del AD è palesemente infondato, in quanto addebita all'ordinanza impugnata una violazione di legge e delle carenze motivazionali assolutamente insussistenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1^ bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004