Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
Non è abnorme, in quanto rientra nei poteri direttivi del GUP sulla udienza preliminare, il provvedimento con il quale il predetto giudice disponga procedersi oltre nell'udienza pur in pendenza dell'espletamento di una perizia, disposta con le forme dell'incidente probatorio. Invero l'esito della predetta perizia potrebbe influire, anche in maniera determinante sulle ulteriori attività e sulla decisione finale del GUP; ne', d'altra parte, si può addurre insanabile discrasia del parallelo ed autonomo svolgimento dell'udienza preliminare in pendenza dell'incidente probatorio, con la (ipotizzata) conseguenza di un provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare che non tenga conto del risultato della perizia; ciò in quanto una siffatta prospettazione postulerebbe l'attualità del provvedimento(decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere) e del pregiudizio, eventi che, viceversa, sono semplicemente "in fieri".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/1999, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 8.1.99
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Franco Marrone Consigliere N.4
3. Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.24472/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RR TU, nato il [...] a [...], RR SS, nata a [...] il [...] e GI CC IT, nato in data [...] a [...]
avverso l'ordinanza 16.3.98 del G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.u.p. presso il Tribunale di Ravenna ha emesso ordinanza a richiesta del pubblico ministero, di procedersi oltre nell'udienza preliminare, in pendenza dell'incidente probatorio disposto per l'espletamento di perizia contabile nel procedimento
contro
ZA LO ed altri quindici imputati.
La difesa di RR TU, RR ES e GI CC IT propone ricorso, sostenendo l'abnormità dell'ordinanza, con molteplici argomentazioni, prevalentemente incentrate nella discrasia del parallelo e autonomo svolgimento dell'udienza preliminare e dell'incidente probatorio e nella paradossale conseguenza di una sentenza di non luogo a procedere o di un provvedimento di rinvio a giudizio del tutto indifferenti ai risultati della perizia, pur ritenuta dal giudice, nell'ordinanza ammissiva, "assolutamente necessaria con riferimento alle imputazioni".
La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo:
"Va premesso che il provvedimento impugnato ha disposto che, in pendenza dell'incidente-perizia contabile-, si procedesse oltre nell'udienza preliminare.
La precisazione del "dictum" racchiuso nell'ordinanza impugnata è importante per comprendere se la decisione del Giudice-a prescindere da opinabili processi alle intenzioni, ovviamente non consentiti- rientri nei poteri a lui affidati.
Orbene, non sembra dubitabile che il provvedimento adottato, nel suo tenore testuale, non fuoriesca dai poteri "direttivi" dell'udienza preliminare.
Il Gup, infatti, in pendenza dell'incidente probatorio, allo stato ha inteso soltanto evitare che lo svolgimento dell'udienza potesse essere paralizzato dall'espletamento del cennato incombente, perfino impedendo lo svolgimento di quelle eventuali attività(artt.421-423 cpp)-non pregiudica te ne' influenzate dall'incidente-che la disciplina dell'udienza in argomento ammette e che il generale principio di economia processuale può addirittura consigliare. Ciò è tanto più vero nella presente fattispecie in cui l'incidente è stato ammesso soltanto in relazione a talune imputazioni delle molte contestate.
Entro questi limiti, allora, il provvedimento de quo non esula dai cennati poteri "direttivi" dell'udienza, attribuiti al giudice (v.Cass.sez.VI, 2.3.98, Romano) purché orientati verso attività che prescindano dallo svolgimento dell'incidente disposto. Le sorti di quest'ultimo, una volta disposto, lungi dall'essere "indifferenti", possono influenzare, anche essenzialmente, le ulteriori attività e la decisione finale che il Gup è chiamato ad adottare ex art.425 cpp, all'esito dell'udienza preliminare. Se invece si consentisse al Gup di disinteressarsi dell'incidente ". La Corte condivide e fa proprie le argomentazioni della Procura Generale, rilevando, però, che l'impugnazione postula l'attualità del provvedimento e del pregiudizio che si intende rimuovere e che, quindi l'ordinanza gravata, nell'essenzialità della statuizione, non consente di sindacare, in fieri, come pretende il ricorso, la pretesa abnormità di una futura prioiezione del provvedimento, allo stato inesistente, che ritenesse indifferente l'esito dell'incidente probatorio rispetto alla decisione di cui all'art.425 c.p.p. L'ordinanza, così perimetrata, è legittima e, quindi, inoppugnabile, con la conseguenza che le argomentazioni, non pertinenti e superflue rispetto al decisum, svolte dal Gup in ordine alla legittimità di un rinvio a giudizio senza la pregiudiziale verifica dei risultati della perizia contabile, non sono idonee a renderlo abnorme.
Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999