Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisi la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sulla base di un complessivo argomentare, a nulla rilevando che non sia stato adoperato in motivazione l'aggettivo "eccezionale".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2011, n. 27252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27252 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - rel. Presidente - del 14/06/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 930
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 19113/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL EN, N. IL 10/05/1972;
avverso l'ordinanza n. 577/2011 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 19/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANTONIO MORGIGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNI Andrea, che chiede il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
LI CE, tramite il suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Brescia il 19 aprile 2011 ha confermato l'ordinanza con cui il 22 marzo 2011 il g.i.p. del medesimo ufficio ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, al fine di consentire all'istante di sottoporsi a programma terapeutico riabilitativo in una struttura residenziale chiusa per la disintossicazione dalle sostanze stupefacenti. Con il ricorso il difensore ha dedotto con unico motivo formale due aspetti: la violazione dell'art. 275 c.p.p. ed art. 89 cit. nonché la omissione e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Osserva che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente applicabile il citato art. 89, comma 3, in quanto la finalità di debellare la tossicodipendenza deve sempre prevalere sullo strumento di protezione sociale costituito dalla presunzione d'inadeguatezza di qualsiasi misura diversa dal carcere, diversamente l'interpretazione opposta renderebbe lettera morta il menzionato art. 89.
Asserisce che il Tribunale avrebbe menzionato la gravità dei fatti senza operare alcun riferimento all'eccezionalità della gravità de qua.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non merita censura la decisione del Tribunale di non potere disporre la sostituzione della misura cautelare in atto, richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 perché il LI intendeva sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, sussistendo una motivazione adeguata e coerente che l'esigenza di tutela della collettività è esposta a pericolo tale da fare apparire la sua salvaguardia meritevole di una rilevante tutela rispetto all'interesse al recupero del soggetto tossicodipendente. I giudici, nella fattispecie, si sono semplicemente limitati a ricondurre la motivazione del provvedimento adottato nello stretto ambito previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Nè ha rilevanza che il Tribunale non abbia adoperato l'aggettivo "eccezionale", in quanto dal complessivo argomentare si evince con chiarezza l'esistenza di tale carattere: non può ritenersi che tale mancato uso del termine letterale e formale possa determinare la nullità del provvedimento impugnato.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del RI pagamento delle spese processuali.
Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.94, commi 1 bis e 1 ter, come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011