Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
La richiesta della misura cautelare può legittimamente essere fondata sull'allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (brogliacci di ascolto) ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni, senza la necessità di allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.
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Presidente: Giovanni Maria Flick Redattore: Gaetano Silvestri Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di costituzione di N.P.; udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto in fatto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 39469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39469 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1042
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 046179/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL EM ED N. IL 11/01/1979;
avverso ORDINANZA del 14/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSTANZO ENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Meloni per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di Ancona in sede di appello ex art 310 C.P.P., respingeva il gravame proposto da EL EM EN ED avverso l'ordinanza, in data 14/10/2003, con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico del medesimo per il reato di cui agli arti 110 C.P. e 73 DPR 309/90. Ricorre in Cassazione il EL, con atto sottoscritto dal proprio difensore, denunciando, in via preliminare, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per l'omessa trasmissione dei relativi decreti autorizzativi, dovendosi ritenere viziata la motivazione posta dal Giudice del gravame, secondo cui l'eccezione sarebbe rimasta coperta dal cosiddetto giudicato cautelare, dal momento che tale decisione, assunta in sede di riesame, era stata impugnata con ricorso per Cassazione.
Deduce, inoltre, il ricorrente con gli altri due motivi di censura:
che il quadro probatorio e indiziario sarebbe rimasto fondato sui risultati delle intercettazioni telefoniche senza che al momento della richiesta della misura cautelare o in sede di riesame fossero stati depositati i relativi decreti autorizzativi;
che ove i risultati delle intercettazioni telefoniche, posti a fondamento dell'originaria ordinanza cautelare fossero ritenuti inutilizzabili, il quadro indiziario sarebbe rimasto del tutto inconsistente ed insignificante.
Orbene, le censure avanzate debbono ritenersi infondate in quanto, in ordine alla controversa questione, inerente il rilievo del difetto di allegazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni nel procedimento di applicazione delle misure cautelari, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che la richiesta della misura possa legittimamente fondarsi anche sull'allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (brogliacci d'ascolto) ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni, senza che sia necessario allegare anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni (Cass. 27/3/2000, Giusti Rodriquez;
Cass. 13/10/1999, Sommella, secondo cui nella procedura incidentale de liberiate il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con l'urgenza che caratterizza le misure cautelari).
L'assunto argomentativo da cui muove il predetto indirizzo poggia, anche ai fini dell'eventuale giudizio di riesame, sui presupposti della natura sostanziale degli atti da trasmettere a corredo della richiesta della misura cautelare basata sull'esito di intercettazione e sull'asserita rilevanza dell'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni unicamente ai fini della prova da valutare in giudizio;
invero, la mancata previsione del dovere di disporre il deposito dei decreti autorizzativi trova, secondo il richiamato indirizzo, congrua giustificazione nella circostanza che la richiesta cautelare ben può avvenire prima della conclusione delle intercettazioni e, quindi, prima ancora che sorga l'obbligo di deposito in Cancelleria delle trascrizioni e dei relativi decreti di autorizzazione ex art. 268/4 C.P.P., obbligo che, peraltro, neppure in questo momento è sanzionato a pena di nullità.
Per quanto concerne poi l'asserita violazione degli artt. 273 e 274 C.P.P. per la ritenuta insussistenza dei presupposti cautelari sottesi alla misura restrittiva censurata, il Giudice del gravame ha rilevato che i rilievi mossi dalla difesa concernevano non già fatti nuovi o sopravvenuti bensì deduzioni afferenti l'attendibilità del corredo probatorio originariamente fondante l'emissione del provvedimento restrittivo, di per sè ritualmente deducibili solo in sede di riesame ex art. 309 C.P.P. onde la conseguente preclusione della relativa cognizione in ragione del giudicato già formatosi sul punto.
Al riguardo, il ricorrente non ha in alcun modo contestato siffatte argomentazioni, limitandosi a rilevare la pendenza del ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona in data 16/10/2003, emessa nei confronti del medesimo. Pertanto, il ricorso deve ritenersi infondato onde ne consegue la reiezione dello stesso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8/8/1995 n. 332.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004