Articolo 286 del Codice di procedura penale
Articolo 285 bisArticolo 324
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 giugno 2023
Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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