Versione
24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
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Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Commentari • 79
- 1. Cassazione penale n. 3149/1991https://www.brocardi.it/ · 168.52702
(massima n. 1) In tema di misure cautelari personali, l'art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. […]
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12757Provvedimento: […] In ordine ai due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve convenirsi con l'assunto giuridico secondo il quale, il ricorso alla custodia da eseguirsi nelle forme di cui all'art. 286 cod. proc. pen, assolve ad evidenti finalità di natura terapeutica e, pertanto, le esigenze di difesa sociale ovvero «la necessità di difendere la collettività dal Penale Sent. […]Leggi di più...
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