Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con il programma terapeutico di recupero, non possono essere ritenute sussistenti in ragione della mera contestazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, occorrendo comunque una valutazione comparativa del giudice tra l'obiettivo sociale della tutela della collettività e quello individuale del recupero della persona dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2020
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 35088/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR, nato il giorno 7 dicembre 1986;
avverso l'ordinanza 19 luglio 2013 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Canevelli Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Pappalardo Salvatore per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON AR, ricorre avverso l'ordinanza 19 luglio 2013 del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza 27 maggio 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, il quale aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89. 2. La gravata ordinanza ha rilevato che gli elementi posti a sostegno della richiesta di accoglimento, in appello, della sostituzione di misura attengono, in particolare, all'incensuratezza del ON, allo svolgimento di attività lavorativa, alla circostanza che da poco sia diventato nuovamente padre, all'estraneità dello stesso all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. L. n.203 del 1991 (siccome ritenuto dal GIP con valutazione accolta dal
Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p. del PM), elemento che, a giudizio della difesa, avrebbe dovuto essere valorizzato, al fine di evidenziare come nei confronti dell'istante fossero "recessive" le esigenze custodiali.
3. Su tali premesse il provvedimento ha argomentato a contrario, sostenendo: a) che la circostanza dello svolgimento da parte dell'indagato di attività lavorativa non costituisce elemento atto a dimostrare l'affidabilità dello stesso, tenuto conto che il ON risulta averla svolta anche al tempo del commesso delitto;
b) che per ciò che attiene alla mancanza di precedenti, si tratta di circostanza che, di per sè sola considerata, non è sufficiente ad integrare quegli "specifici elementi" atti a superare le "eccezionali esigenze cautelari", e della quale comunque il primo giudice ha tenuto conto in sede di applicazione della misura, e che, pertanto, non rappresenta un quid novi;
c) che del pari irrilevante appare la recente paternità del ON, profilo questo che la difesa ha semplicemente allegato senza porlo a fondamento di alcuna specifica e conducente prospettazione, per esempio ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4; d) che in ordine alla ritenuta inapplicabilità
dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. L. n. 203 del 1991, questa non rappresenta circostanza utile ad attenuare la gravità delle esigenze cautelari, per le quali viene disposta la misura detentiva, gravità che giustifica il trattamento particolarmente rigoroso riservato in sede di cautela personale rispetto ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74:
l'esclusione della circostanza dell'art. 7 non vale quindi a mitigare le istanze cautelari, ma incide esclusivamente sulla gravità del reato ascritto;
e) che in definitiva non è stato assolto l'onere probatorio di cui è gravata la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del ON si compone di due motivi.
1.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 32 Cost. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 89 e 96. Per la difesa, nella specie, non sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative alla concessione della ammissione al programma terapeutico di recupero, ricorrendo pacificamente lo stato tossicologico dell'imputato, la presenza di un programma riabilitativo personalizzato, la sussistenza della previsione di una serie di controlli mirati.
1.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione, posto che la negazione del programma è stata argomentata con il ricorso a clausole di stile, sconnesse rispetto alle reali esigenze cautelari di inusuale rilevanza, con attribuzione alla parte privata dell'onere di provarne l'inesistenza.
2. Tanto premesso, ritiene la Corte la fondatezza delle critiche dell'impugnazione.
Per il ON, soggetto di provata tossicodipendenza, per il quale sono stati ritenuti sussistere gravi indizi di colpevolezza per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 è stata esclusa l'applicabilità del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 pur in presenza di un preciso e completo programma riabilitativo sul presupposto della ostativa ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
2.1. In proposito la gravata ordinanza, opportunamente, ha citato la giurisprudenza di questa stessa sezione (cass. pen. sez. 6, 18969/2013 Rv. 255123, massime precedenti conformi: N. 13302 del 2004 Rv. 228037, N. 10329 del 2008 Rv. 238928) che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, ha chiarito che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 2 non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.
2.2. Peraltro, a tale corretto richiamo ermeneutico, non ha fatto seguito nella decisione impugnata una coerente indicazione della ricorrenza, nella specie, di una "non-normale situazione di pericolosità", con la logica conseguenza che si è fatta coincidere l'eccezionale rilevanza della esigenza cautelare ostativa con la mera contestazione associativa, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 genericamente richiamata, senza alcuna decisiva notazione qualitativa - da parte del Tribunale - sull'entità, dimensione, livello, diffusione territoriale e personale del sodalizio illecito. Va infatti evidenziato che il provvedimento impugnato si è limitato sul punto a riferire "telegraficamente" che "all'appellante ON è contestato il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990".
2.3. Ne è quindi derivata una valutazione monca in quanto priva della necessaria valutazione comparativa, richiesta dal giudice delle leggi con la pronuncia 231/2011, tra la scelta priorità dell'obbiettivo sociale di tutela della collettività e quella, individuale e personale, del recupero della persona dipendente, anche in termini di probabilità.
Su questo terreno doveva infatti muoversi la giustificazione del Tribunale in sede di appello in quanto sostanzialmente prospettata e sollecitata dalle censure del ON.
2.4. La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Catania, il quale nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014