Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2013, n. 41881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41881 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/07/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2050
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - N. 21505/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN N. IL 06/12/1948;
TERRASI DOMENICO N. IL 05/02/1942;
avverso la sentenza n. 1601/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 14/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per RR a.c.r. relativamente all'art. 416 bis, comma 6 e rigetto nel resto;
per RR a.c.r. relativamente alla misura di sicurezza;
rigetto nel resto;
Udito per la parte civile l'Avv. Amato Pietro;
Udito il difensore Avv. Graziano Antonino;
Antonio Reina;
Enrico Quattrocchi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14.12.2011, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa ex art. 442 c.p.p. dal Gup del tribunale di Palermo il 22.10.2010, qualificato il reato contestato a RR ME, a norma dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 6, per partecipazione, dal 13.1.1999 alla data odierna, all'associazione per delinquere "Cosa Nostra", operante in provincia di Agrigento, nell'articolazione di Cattolica Eraclea, caratterizzata, tra l'altro dal controllo della gestione e realizzazione di lavori di creazione e ristrutturazione impianti e strutture di pubblico interesse (i rifacimento dell'acquedotto AV di Burgio", costruzione di un incubatore d'impresa nell'ambito del patto territoriale "Terre Sicane", rifacimento di via Enna in Cattolica Eraclea, installazione di una centrale per la produzione di energia alternativa), nonché dalla creazione e mantenimento di rapporti con esponenti mafiosi di altri clan operanti nella provincia di Agrigento;
ha rideterminato la pena inflitta al RR in anni 12 e mesi otto di reclusione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto il reato unito dal vincolo della continuazione con quello accertato dalla sentenza, emessa con rito ordinario, il 18.7.200l, irrev. 11.10.04, individuando come reato più grave quello del presente procedimento e aveva determinato la pena nella misura di 18 anni di reclusione (poi ridotta dalla corte di appello, nella misura suindicata).
La corte di merito ha qualificato il reato contestato a RR IA, ex art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 6, per partecipazione all'associazione per delinquere "Cosa Nostra", operante in provincia di Agrigento, nell'articolazione della famiglia mafiosa di Montallegro, caratterizzata, tra l'altro, dall'aver autorizzato la famiglia di Cattolica Eraclea a realizzare i lavori di rifacimento dell'acquedotto AV di Burgio"; ha rideterminato la pena inflitta al RR in 8 anni di reclusione;
ha confermato nel resto l'appellata sentenza e ha condannato i predetti, in solido, alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalle partici civili, comune di Cattolica Eraclea e provincia di Agrigento;
ha assolto gli appellanti EO DR e MA RA dal reato associativo per insussistenza del fatto.
Nell'interesse del RR è stato presentato ricorso per i seguenti motivi integrati e ribaditi con atti depositati il 3.1.2013 3 il 13.6.2013,
a) violazione di legge in riferimento all'art. 649 c.p.p. e art. 416 bis c.p.; vizio di motivazione: i giudici di merito hanno ritenuto che il RR ha costituito una nuova famiglia mafiosa a Cattolica Eraclea, la cui sussistenza, fino al 12 gennaio 1999, è stata accertata con sentenza 18.7.2001 della corte di assise di Palermo, definitiva a seguito di sentenza della S.C. 11.10.04, i cui componenti sono stati identificati in RR ME, NA RA, NA PP, EO GA. Secondo il ricorrente, dalle risultanze processuali e dall'esito dei giudizi di merito a carico degli altri coimputati emerge che - dopo aver espiato la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito della condanna inflitta con la suindicata sentenza 18.7.01 - gli è stato contestato - in palese violazione del disposto ex art. 649 c.p.p. sulla base di un mero sospetto - il medesimo reato associativo, ritenuto consumato, in permanenza dal 13 gennaio 1999 alla data odierna. Secondo l'accusa il RR, mentre era recluso in carcere, ha mantenuto il collegamento con l'associazione mafiosa operante in Cattolica Eraclea, unitamente al FI PP, al nipote MA RA e al genero EO DR, dopo che i componenti storici dell'organizzazione (NA RA, NA PP, EO GA) a datare dal 13.1.1999 o erano stati arrestati o erano deceduti;
la corte di appello non ha tenuto conto che tutti i correi sono stati assolti e che quindi è stato accertato che la "ricostituita famiglia, mafiosa" di Cattolica Eraclea non esiste;
di tutti gli imputati del presente procedimento sono stati condannati solo il RR ME e RR IA.
b) violazione di legge in riferimento all'art. 416 bis c.p. e art.192 c.p.p.: le conversazioni registrate in carcere e intercorse tra il ricorrente e i propri familiari avevano ad oggetto questioni di lavoro e di economia familiare, senza alcun intento delittuoso;
alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attengono a fatti risalenti alla prima condanna;
altre provengono da Di AT UR - che non conosce il RR - e da AC PP e sono prive di efficacia dimostrativa della partecipazione all'associazione. Inoltre non è stato accertato un solo avvenimento capace di dimostrare questa partecipazione In sostanza, RR è accusato di aver mantenuto rapporti diretti con la famiglia mafiosa di Ribera, che, in base alla sentenza emessa dal tribunale di Sciacca nel processo denominato "Scacco Matto", avrebbe avuto, nei lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio, appaltati alla srl Fabur, un ruolo preminente nell'imporre il pagamento di una tangente e nell'assegnare i subappalti per le forniture di materiali e per l'esecuzione di opere ad imprese compiacenti. In effetti il RR, durante la detenzione, era informato dei tentativi senza successo del FI PP di lavorare in quest'opera pubblica. I giudici hanno interpretato alcuni brani di una conversazione con il FI PP, come una richiesta, da parte di quest'ultimo, di un'autorizzazione a realizzare lavori nell'ambito dell'acquedotto, a ME RR, appartenente all'associazione nell'articolazione di Montallegro. Questa interpretazione è errata, in quanto il PP aveva solo chiesto informazioni sulla solvibilità di un committente di lavori di scavo di un piccolo invaso;
la frase del RR "ci puoi andare tranquillamente" non significa un'autorizzazione a lavorare in quel territorio, ma la rassicurazione sulla solvibilità del committente Ugualmente è errata l'interpretazione del dialogo tra ZZ LO, RR ME e DO PP, nel corso del quale sarebbero state pronunciate la parole, distanziate, AV ... acqua", in quanto la prima parola corrisponde a "favore" e la seconda non è riferita ad acquedotto, ma alla presenza di acqua nel terreno su cui stavano camminando. In ogni caso, se il ricorrente fosse effettivamente intervenuto nei lavori dell'acquedotto, sarebbe stato logico inserirlo tra gli imputati del processo denominato "Scacco matto";
c) violazione di legge, in riferimento alla recidiva: la fictio iuris della continuazione, essendo ispirata al principio del fovor rei, contrasta con l'incidenza della recidiva nel calcolo della pena, essendo incompatibile con l'unicità del reato di associazione mafiosa: le condotte di partecipazione, se consumate in tempi diversi, ma in relazione al medesimo sodalizio, integrano un unico delitto;
rientrante nel paradigma del reato progressivo;
d) violazione di legge, in riferimento all'art. 442 c.p.: nel processo concluso con la sentenza ex art. 442 c.p.p., datata 18.7.2001, definitiva l'11.10.04, il reato che ne è stato oggetto è stato ritenuto unito con il vincolo della continuazione a quello più grave, accertato nel presente procedimento. Nel computo della pena, determinata a seguito dell'aumento per la continuazione (anni 12 e mesi 8 di reclusione, pena base anni 10 e mesi 8) non è stata calcolata la diminuente nell'aumento medesimo;
e) violazione di legge in riferimento agli artt. 202, 210, 216 e 417 c.p.: la corte di appello ha confermato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro per due anni, senza alcuna motivazione;
f) Non è sufficientemente motivata la conferma della sussistenza dell'aggravante della detenzione delle armi, da parte degli associati;
ne' è giustificata adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nell'interesse di RR IA è stato presentato ricorso per i seguenti motivi, integrati e confermati con atto depositato il 7.1.2013:
a) violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 210 c..p.p.;
vizio di motivazione: non costituisce grave e preciso indizio la generica propalazione del collaboratore UT, che indica solo l'attività dell'accusato, ma non è capace di indicare il primo nome della persona di cui parla e non è in condizione di riconoscerla in fotografia, sebbene si tratti di chi lo avrebbe favorito durante la sua latitanza.
Il collaboratore Di AT non conosce il ricorrente e riferisce dichiarazioni altrui, cioè di RA PP;
trattandosi di dichiarazioni indirette, si impone l'accertamento della attendibilità soggettiva e oggettiva della prima fonte. La dichiarazione del Di AT, secondo cui egli segnalò l'impresa dei fratelli mortellaro per l'aggiudicazione di un appalto dal comune di Aragona è smentita,in quanto nessun lavoro è stato affidato a tale impresa. Le intercettazioni ambientali sono imprecise e di contenuto aspecifico. Non ha alcuna rilevanza indiziaria l'episodio di un litigio tra pastori, in cui il ricorrente sarebbe stato investito dell'incarico di risolvere il dissidio;
comunque l'incarico è stato affidato al RR;
b) violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6: a fronte delle censure sugli elementi automaticamente indicativi della sua conoscenza o consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio o di finanziamento di illecita provenienza finalizzato ad attività economiche, la corte omette qualsiasi risposta, limitandosi a un generico riferimento ad un comune patrimonio di conoscenze;
la corte non ha compiuto alcuna verifica sulla dimensione, titolarità delle imprese, della tipologia delle attività e finanziamento delle stesse e ha ritenuto apoditticamente certo che i proventi delle indeterminate attività estorsive fossero reinvestiti nell'attività economica del ricorrente;
c) violazione di legge in riferimento all'art. 62 bis c.p.; vizio di motivazione: l'asserzione della corte che le attenuanti generiche non possono essere concesse perché non emergono elementi suscettibili di valutazione favorevole, postula un automatismo traslativo della pericolosità dall'associazione al singolo associato, senza dimostrare che la singola partecipazione sia specificamente dimostrativa di una soggettiva capacità criminale del singolo partecipe;
d) violazione di legge in riferimento all'art. 442 c.p.p.: poiché la corte, nella quantificazione della pena, è partita dalla pena base di nove anni, a seguito dell'applicazione della diminuente del rito, la pena sarebbe dovuta essere limitata a sei e non a otto anni. TERRASI DOMENICO.
I primi due motivi del ricorso del RR sono manifestamente infondati in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica e superiorità tecnica, idonee a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame: la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale, fondata su incontestabili dati documentali e dichiarativi,alla luce dei quali è emerso che:
a) la sentenza della corte di merito, ha tenuto conto che la sentenza del Gup ha rievocato, sulla base delle sentenze acquisite e in particolare della sentenza della corte di assise di Agrigento 18.7.01, irrevocabile l'11.10.04 (a conclusione del ed processo AKRAGAS) l'esistenza di un'articolazione dell'associazione Casa Nostra, operante in Cattolica Eraclea, e la partecipazione ad essa del ricorrente, che, condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, è stato detenuto,per questa causa, dal 20.3.1998 al 23.6.2000 e dal 12.10.04 al 13.12.06;
b) nel presente procedimento gli è stato attribuito il reato ex art.416 bis c.p. per partecipazione alla famiglia mafiosa Eraclea,
commesso a partire dal 13.1.1999, fino ai giorni nostri;
c) tale reato risulta quindi nuovo e successivo a quello accertato, ugualmente ex art. 416 bis c.p., fino alla data del 12.1.1999, per il quale il RR è già stato condannato con sentenza irrevocabile, emessa dalla corte di assise di Palermo il 22.3.2003;
d) le risultanze probatorie - con particolare riguardo a dichiarazioni di collaboratori di giustizia Di AT UR, UT LU e NA DR, confermare e integrate da conversazioni registrate, hanno dimostrato il perdurare del collegamento del RR con la famiglia mafiosa di Cattolica Eraclea, essendo stato continuamente e esaurientemente informato, principalmente dal FI PP, sull'andamento di lavori di pubblico interesse, sottomessi al privato e illecito interesse del gruppo mafioso di appartenenza. Pur avendo escluso la rilevanza degli episodi relativi all'acquisto di terreni (in cui sarebbero state installate le pale eoliche) e alla costruzione di un incubatore di impresa nell'ambito del patto territoriale "Terre Sicane, la corte di merito ha ricostruito con estrema precisione e con adeguata valutazione logica la forte ingerenza di natura mafiosa del RR, sia durante la detenzione (per il tramite del FI PP, titolare di un'impresa edile) sia dopo la sua liberazione (avvenuta il 31.12.06), nel controllo delle attività economiche della zona. Sulla dimensione del ricorrente di componente dell'intreccio di potere mafioso, emersa successivamente al suo ritorno in libertà, è stato razionalmente messo in evidenza l'incontro del 31 luglio 2007 con ZZ LO, capo della famiglia di Ribera e con il genero DO PP, nel corso del quale vennero esaminati, tra l'altro, i problemi relativi al controllo mafioso dei lavori nella condotta idrica Favara di Burgio. Su questi lavori, è risultato il massimo interesse dell'associazione mafiosa, il cui rappresentante provinciale, LS PP aveva manifestato l'intento di trarne il massimo utile, in termini sia di pizzo (accordo per il pagamento di Euro 100.000), sia di partecipazione ai lavori con mezzi di fatto appartenenti a componenti della consorteria mafiosa. In una conversazione del 3.6.06, RR PP comunicò al DR di aver iniziato i lavori da circa una settimana, cominciando dal cantiere in località Sant'Anna e di aver utilizzato una escavatore, avendo stipulato, in data 28.5.06, con l'impresa di VI MA, - titolare di un contratto di subappalto - un contratto di nolo a freddo,della durata di un mese. Il RR PP precisò anche di aver ottenuto l'assunzione di un suo operaio per la conduzione del mezzo. Questo impegno nell'esecuzione dei lavori ha trovato origine - secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito - oltre nel marchio camorristico della famiglia, anche nell'autorizzazione ricevuta da RR IA, come risulta dalla conversazione tra RR DR e RR FI. Razionalmente, il primo giudice ha rilevato che questo riferimento al rapporto autorizzativo RR - RR non può che essere inquadrato in un contesto di rapporti mafiosi, atteso che il RR non svolgeva alcuna attività nei lavori, essendo esclusivamente impegnato nell'attività di vendita di carni. Quanto ai lavori di rifacimento di via Enna, la conversazione intercettata in carcere il 13.5.06, tra l'imputato e il genero EO DR è stata razionalmente considerata dai giudici di merito di estremo rilievo probatorio: la puntualità con cui RR è informato su lavori per opere pubbliche, con indicazione dei costi previsti dalle gare di appalto, è dimostrativa del controllo e della cointeressenza del gruppo mafioso nei lavori suddetti I giudici di merito hanno inoltre evidenziato che la fornitura di alcuni materiali, avvenne tramite la società Moviter Trasporti, il cui 50% della quota sociale era già stata confiscata dalla corte di appello di Palermo, nel procedimento di applicazione di misura di prevenzione nei confronti del RR ME. Risulta anche che costui, scarcerato, ha manifestato interessamento per la gestione dei lavori, mediante una telefonata all'aggiudicatario, telefonata che, al di fuori della finalità di manifestare il potere mafioso sul territorio, non ha - secondo la razionale e insindacabile interpretazione dei giudici di merito - alcun'altra giustificazione.
A fronte di questa compatta acquisizione e valutazione probatoria, il ricorrente, come già anticipato, ha infondatamente negato l'esistenza del clan mafioso e ha prospettato un diverso e alternativo significato di parole e di espressioni (esemplare è il caso della rimodulazione e diversa interpretazione delle parole AV ... acqua", in cui la prima è modificata in "favore" e la seconda è riferita non all'acquedotto, ma alla presenza di acqua nel terreno su cui stavano camminando); pertanto queste censure sono da ritenere radicalmente improponibili in sede di giudizio di legittimità:
L'argomento dell'inesistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa addebitato al ricorrente, per accertata inesistenza della associazione medesima, consacrata dall'assoluzione degli altri componenti, non tiene conto che:
1. non è mai stato affermato da alcuna sentenza che i soggetti assolti costituivano, in via esclusiva, il novero dei componenti di questa famiglia mafiosa locale, per cui assolti loro, assolti tutti;
2. l'eventuale declino dei risultati dell'indagine e del processo, aventi ad oggetto questa articolazione autoctona della mafia, non è razionalmente interpretabile come implicito accertamento della cancellazione, sotto il profilo economico, politico, culturale, penale, di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento. Infondata è la censura relativa alla rilevanza riconosciuta, nel calcolo della pena per il reato continuato, alla recidiva. Correttamente la corte territoriale ha richiamato il principio ermeneutico, secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, dovendosi praticare l'aumento per il primo e successivamente l'aumento per il secondo. Tale principio va applicato anche quando la fictio iuris della continuazione operi nel reato permanente, con frazioni di condotte separatamente giudicate.
Non può pertanto condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui i reati ritenuti in continuazione costituirebbero momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo, esistendo inconciliabilità concettuale tra i due istituti.
Devesi, in contrario, osservare che, nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso (Sez. 6 n. 19541 del 24.11.2011, rv 252847; Sez. 1, sentenza n. 14937 dei 13/3/2008,rv 240144; Sez. U, sentenza n. 9148 del 17/4/1996, rv. 205543). Infondata è anche la doglianza sulla violazione dell'art. 442 c.p.p. per mancato rilievo alla diminuente nella pena inflitta con la sentenza 18.7.2001. Nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per i reati "satellite", in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato. (Sez. 6, n. 33856 del 9.8.08, rv 240798; conf sez. 1 n. 44477 del 4.11.09, sez. 1, n. 4302 del 25.9.03, rv 226595). Quanto alla censura relativa alla mancata giustificazione della conferma della durata, nella misura di due anni, dell'assegnazione del RR ad una casa di lavoro, è da ritenere che implicitamente il quadro probatorio dimostra la sua forte propensione alle condotte criminose, rendendo superflua ogni specifica motivazione sull'esigenza del non facile recupero alla legalità del suddetto e del conseguente non breve impegno per una consistente opera rieducativi.
Inammissibile è il motivo del ricorso concernente la sussistenza dell'aggravante della detenzione delle armi, da parte dei componenti dell'associazione, in quanto la corte di merito, con razionale e insindacabile valutazione, ha ritenuto che il RR, partecipando ad un'associazione che fa della violenza materiale e morale, il motore trainante di tutta la complessa macchina organizzativa di intimidazione e di illecito arricchimento, era ben consenziente e consapevole di agire e di concorrere in un gruppo che fa delle armi un insostituibile strumento operativo.
Incensurabile è infine il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, essendo stata considerata la riduzione della pena assolutamente incompatibile con la personalità del RR, che ha mostrato di voler continuare a operare nell'associazione mafiosa, nonostante i precedenti accertamenti giudiziari e le conseguenti severe sanzioni.
Il ricorso del RR va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge LL AN. Il primo motivo del ricorso di RR IA è infondato, in quanto le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori UT LU e Di AT UR sono state sottoposte ad un completo ed esauriente controllo, da parte dei giudici di merito, all'esito del quale non è ipotizzabile alcuna riserva o perplessità sulla loro forza persuasiva.
Grazie alle indicazioni del UT è indubbiamente identificabile l'imputato, gestore di una macelleria, che, al tempo della latitanza del dichiarante, offrì aiuto e protezione, valutate razionalmente dai giudici di merito quali dirette espressioni del potere di un soggetto inserito in una potente struttura criminosa. Carenze mnemoniche del dichiarante su aspetti marginali dell'accaduto, sono stati razionalmente ritenuti non incidenti sulla forza di convincimento della narrazione.
Il Di AT gli ha attribuito funzioni direttive nell'associazione, apprese da fonte di estremo rilievo, quale PP RA, all'epoca in cui era reggente della provincia di Agrigento. Il potere nel contesto territoriale di Montallegro, di cui è stato titolare l'imputato ha ricevuto indubbia dimostrazione dalla circostanza, narrata da RR PP al DR ME, di aver ricevuto l'autorizzazione dal RR a partecipare ai lavori di rifacimento dell'acquedotto AV di Burgio", realizzati nel territorio sottoposto al suo controllo. Come già anticipato, questa anomala manifestazione di assenso e questa concessione di illecito lasciapassare non possono che essere inquadrate in un contesto di rapporti mafiosi, atteso che il RR non svolgeva alcuna attività nei lavori, essendo esclusivamente impegnato nell'attività di macellaio e di venditore di carni.
Altra conferma della sua posizione verticistica nel territorio deriva dalla registrazione di una conversazione, svoltasi dinanzi a RR ME, tra due pastori in conflitto tra di loro per questioni di pascolo: la soluzione del conflitto è stata raggiunta invocando il pensiero del RR.
Quanto alla doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, va rilevata l'insindacabile valutazione, compiuta dalla corte territoriale, che, pur avendo ridotto la gravità del reato associativo e la misura della pena, ha correttamente dato rilievo alla incompatibilità di ulteriore diminuzione sanzionatoria a fronte dell'alto spessore della capacità a delinquere del RR, inequivocabilmente emergente dalle documentate condotte del suo passato. Quanto alla misura della pena, va rilevato che solo un irrilevante errore ha condotto la corte di merito a indicare, da un lato, come pena base il minimo edittale, previsto per il reato ex art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 6 (pari a 12 anni di reclusione);
dall'altro a specificare l'entità della pena in maniera formalmente inesatta (pari a 9 anni). In ogni caso, è da ritenere che sostanzialmente la corte è partita dalla corretta misura della pena base di 12 anni di reclusione, per poi giungere , con la riduzione di un terzo, alla definizione della pena in anni 8 di reclusione. È infondato il motivo del ricorso concernente la sussistenza dell'aggravante della detenzione delle armi, da parte dei componenti dell'associazione, in quanto la corte di merito, ha razionalmente ritenuto, che il RR, partecipando ad un'associazione che fa della violenza materiale e morale, il motore trainante di tutta la complessa attività di intimidazione e di illecito arricchimento, era ben consenziente e consapevole di agire e di concorrere in un gruppo che fa delle armi un insostituibile strumento operativo, da impiegare in danno dei dissidenti. È invece fondato il motivo sulla mancata giustificazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 6, in quanto nessun riferimento è stato compiuto dalla corte in relazione alla dimostrazione sia di un apparato finanziario-produttivo del complesso criminoso, sia della predisposta destinazione di proventi illeciti a obiettivi di finanziamento in cui impiegare le risorse,per ulteriori iniziative di imprenditoria mafiosa. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, ai fini della configurabilità dell'oggettiva aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, riferita all'attività dell'associazione, occorre, accertare la particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano lecitamente gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. Nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416 bis c.p., comma 6, ritenendo apoditticamente certo che i proventi delle estorsioni e di altre attività illecite fossero genericamente destinate al controllo diretto o indiretto delle lecite attività economiche, svolte nel territorio di Montallegro (sez. 5, n. 215 del 25.1.05, rv 252172 e precedenti ivi indicati) Sul punto la sentenza impugnata merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo per ulteriore esame, all'esito del quale fisserà il trattamento sanzionatorio. Nel resto,il ricorso non merita accoglimento. L'esito del giudizio di legittimità nei confronti del RR comporta che le parti civili potranno far valere il diritto alla rifusione delle spese processuali, nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito accerterà la sussistenza, a carico dell'imputato, del relativo obbligo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 e al trattamento sanzionatorio, per quanto riguarda RR IA. Rigetta nel resto il ricorso di quest'ultimo.
Rigetta altresì il ricorso di RR ME, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013