Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 26904
CASS
Sentenza 21 aprile 2017

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In tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc., il presupposto delle "eccezionali esigenze cautelari" deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa.

Nel caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 26904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26904
Data del deposito : 21 aprile 2017

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