Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 3
In tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc., il presupposto delle "eccezionali esigenze cautelari" deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa.
Nel caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 26904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26904 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
26904-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - SENTENZA -- Presidente N. - Consigliere - 598 Dott. IGNAZIO PARDO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI N. 6646/2017 - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLITI ROCCO N. IL 21/02/1957 avverso l'ordinanza n. 904/2016 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 19/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. xori chu he concluse for it rigetto del cours E Sever سمك منه Udit i difensor Avv.; Domenic الوالد for RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Reggio Calabria confermava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere al IT Rocco per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 12 quinquies D.I. n. 306 del 1991 ed altro. L'ordinanza confermata veniva emessa dopo che un precedente provvedimento cautelare relativo agli stessi fatti era stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del IT che deduceva:
2.1. vizio di legge: il provvedimento sarebbe nullo in quanto non sarebbe stato effettuato l'interrogatorio di garanzia nonostante la seconda ordinanza contenesse elementi "nuovi" riferiti al quadro cautelare;
secondo il ricorrente la valutazione della eccezionalità delle esigenze cautelari sarebbe stata desunta da prese in precise circostanze di fatto (proiezione gerarchica ecc.>>) non considerazione nel precedente provvedimento» dichiarato inefficace;
2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza": mancherebbe il requisito della eccezionale rilevanze delle esigenze, attributo rilevante anche quando si procede per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.; nel caso di specie, la dedizione dell'indagato ad attività lavorativa lecita ed il decesso del SO LA, suo referente nell'ambito dell'associazione mafiosa, avrebbero eliminato ogni esigenza cautelare;
inoltre mancherebbe la valutazione della concretezza ed attualità del pericolo rilevato;
2.3. vizio di legge: l'ordinanza confermata non conterrebbe una valutazione autonoma degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e tale vizio non sarebbe stato rilevato dal Tribunale per il riesame;
2.4. vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria. Si deduceva che il IT aveva scelto di vivere lontano dalla Calabria e non aveva avuto contatti qualificati con gli esponenti dell'organizzazione; segnatamente: il fatto che in alcune occasioni l'indagato fosse in compagnia del SO LA non sarebbe indicativa della colpevolezza, tenuto conto del fatto che in tali frangenti non sarebbe stata svolta alcuna attività delittuosa;
inoltre dalle intercettazioni era emerso il IT era stato ritenuto inidoneo anche a svolgere attività semplici, come quella di portare documenti, il che sarebbe incompatibile con la contestata partecipazione al sodalizio mafioso;
2.5. vizio di legge e di motivazione: si deduceva che il reato di cui all'art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 è istantaneo con effetti permanenti;
2 pertanto, tenuto conto della data di costituzione e della società Ecolazio 87 Srl risalente al 1988, lo stesso sarebbe prescritto;
2.6. vizio di legge e di motivazione in relazione alla applicazione della cautela per reato di tentata corruzione: non sarebbero state indicati gli elementi del reato ipotizzato ed in particolare il beneficiario della promessa corruttiva;
si deduceva che la condotta contestata all'indagato non integrerebbe un concorso nell'azione illecita, come confermato dall'annullamento della misura applicata nei confronti del fratello RI;
mancherebbe inoltre ogni valutazione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari;
2.7. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203 del 1991 in relazione ai delitti di corruzione ed intestazione fittizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso che deduce la nullità del secondo titolo cautelare per mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia è infondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui, nel caso di emissione di nuova misura cautelare, conseguente ad una dichiarazione di inefficacia di quella precedente, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale, né a reiterare l'interrogatorio successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente (Cass. sez. un. n. 28760 del 24/04/2014, Rv. 260016). Si tratta di una interpretazione che valorizza la funzione di garanzia dell'interrogatorio che si configura come un atto finalizzato a consentire all'indagato sottoposto a misura cautelare di entrare in immediato contatto con l'autorità giudiziaria, per conoscere ed eventualmente confutare gli elementi di prova a carico. La ratio della giurisprudenza richiamata rimane valida anche dopo l'intervento della legge n. 47 del 2015 che ha introdotto come condizione di legittimità della nuova ordinanza il riconoscimento dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La rivalutazione degli elementi di prova già esistenti, nonché noti all'indagato al momento del primo interrogatorio, non integra un elemento di novità che genera la necessità di ripetere l'interrogatorio, che dovrà essere effettuato solo nel caso in cui la nuova misura sia fondata su elementi di prova "nuovi". L'esercizio del diritto di difesa in relazione all'attività puramente 3 valutativa del giudice del secondo provvedimento resta garantito dalla possibilità di impugnare il provvedimento, laddove la funzione ineludibile dell'interrogatorio di garanzia, ovvero quella di assicurare un immediato contatto dell'indagato con il giudice per consentire la confutazione degli elementi di prova posti a sostegno della misura è pienamente salvaguardata dallo svolgimento del primo atto, sempre che non mutino gli elementi di prova posti a sostegno del provvedimento.
1.2. Si ritiene dunque che, quando l'ordinanza cautelare sia rinnovata ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., la reiterazione dell'interrogatorio di garanzia sia necessaria solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi prova nuovi;
l'interrogatorio può invece essere omesso quando il giudice della cautela si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti, valutazione peraltro ineludibile con specifico riguardo al riconoscimento dell'attributo dell'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, che condiziona la legittimità dell'ordinanza reiterativa.
1.3. Nel caso di specie il collegio ritiene che il Tribunale abbia verificato l'esistenza di esigenze cautelari di grado "eccezionale", senza valutare nuovi elementi di fatto, ma limitandosi a rielaborare quelli già presenti nella prima ordinanza. Segnatamente: il collegio territoriale ha ritenuto, sulla base degli elementi già acquisiti, che il particolare momento della vita delle cosca cui apparteneva il IT, caratterizzato dalla detenzione di molti suoi esponenti di rilievo, avrebbe potuto favorire una rapida crescita del potere criminale dell'indagato, ove lasciato libero (pag 76 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un giudizio prognostico, tipico della cognizione cautelare, fondato sulla valutazione di elementi noti all'indagato fin dalla emissione della prima ordinanza, in relazione al quale il diritto di difesa è esercitabile attivando gli ordinari strumenti di impugnazione.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato sia nella parte in cui denuncia la carenza di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", sia nella parte in cui deduce l'assenza della valutazione dei requisiti della attualità e concretezza delle stesse esigenze.
2.1. Il collegio ritiene che anche quando si proceda per il reato di associazione mafiosa, per rieditare la misura dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., sia necessario riconoscere l'esistenza di esigenze cautelari di rilevanza eccezionale. E' vero che quando si ritiene l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. il codice rito attenua gli oneri motivazionali del giudice in punto di rilevazione delle esigenze cautelari attraverso l'operatività della presunzione contenuta nell'art. 275 comma 4 3 cod. proc. pen. Ma è altresì vero che l'attributo dell'eccezionalità del pericolo deve essere valutato anche in tal caso, dato che scelte di segno opposto annullerebbero la rilevanza del requisito per la rinnovazione introdotto dalla legge n. 47 del 2015. Peraltro la possibilità di riconoscere alla pericolosità generata dalla partecipazione ad una associazione mafiosa l'attributo della eccezionalità è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza formatasi in relazione alla posizione dell'indagato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ultrasettantenne;
secondo tale giurisprudenza per mantenere lo stato di custodia carceraria di un indagato che ha più di settant'anni il giudice deve comunque valutare l'esistenza di esigenze cautelari "eccezionali", anche quando sussistano gravi indizi dei reati di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., dato che in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere (Cass. sez. 6 n. 3506 del 03/11/1999 Rv. 214949; Cass. sez. 5, n. 19 del 08\01\1999, Rv 213098).
2.2. In sintesi: quando deve essere emessa una ordinanza custodiale reiterativa di un precedente provvedimento dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. l'eccezionalità del pericolo cautelare deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa e si verta nell'area della pericolosità ordinaria presunta prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee interpretative, il collegio di merito effettuava il giudizio prognostico tipico della cognizione cautelare rilevando la eccezionale contingenza storica che caratterizzava la cosca della quale faceva parte il IT, situazione che rendeva straordinario il pericolo cautelare collegato allo stato di libertà dell'indagato, che avrebbe potuto garantire il controllo degli affari illeciti gestiti dal consorzio.
2.3. Diversamente con riguardo all'attualità del pericolo cautelare (sia esso ordinario o eccezionale) l'onere motivazionale gravante sul giudice della cautela patisce una significativa attenuazione quando si procede per il reato di associazione mafiosa. In materia il collegio ritiene, infatti, che la presunzione contenuta nell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. copra sia il tipo di misura di applicare, sia l'esistenza stessa del pericolo cautelare, anche con riguardo all'attributo dell'attualità. Tale presunzione è particolarmente forte quando si riconoscano i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione ad una "mafia storica" (ovvero alla mafia siciliana, alla camorra, alla 'ndrangheta ed alla sacra corona unita). In questo caso l'attualità e la concretezza del pericolo cautelare devono ritenersi sono impliciti nella verifica della ragionevole probabilità di colpevolezza per la partecipazione al consorzio criminale;
il che genera la 5 attenuazione degli oneri motivazionali gravanti sul giudice. Segnatamente si ritiene che la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Cass. Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726; Cass. sez. 5 n. 32817 del 10\06\2016, Rv 267700). Si ritiene, altresì, che non è necessario che l'ordinanza motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), del codice di rito, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Cass. sez. 3 n. 27439 del 01/04/2014, Rv. 259723; Cass. sez. 2 n. 11029 del 20/01/2016, Rv. 267727). Il collegio non ignora l'orientamento secondo cui la presunzione contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata anche valorizzando il tempo trascorso dai fatti addebitati, se tale elemento consenta di escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in assenza di una dissociazione espressa dal sodalizio (Cass. sez. 5 n. 36569 del 19\07\2016, Rv 267995).Si ritiene tuttavia che tale giurisprudenza non sia applicabile quando si proceda per il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa storica, consorzio criminale antagonista all'organizzazione statale ovvero un caratterizzata da particolare stabilità, e da scelte di adesione tendenzialmente irreversibili. Quando emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazioni a tali mafie la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. non può essere vinta valorizzando esclusivamente il tempo che intercorre tra il momento di consumazione del reato e quello di applicazione della misura, essendo necessaria la dimostrazione del recesso dall'associazione. Diversamente per le associazioni di stampo mafioso non riconducibili alla categoria delle "mafie storiche", la presunzione può essere vinta anche valorizzando elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo, nonché attraverso la valutazione della distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati.
2.4. Nel caso di specie, con valutazione conforme, i giudici di merito dei due gradi di giudizio ritenevano sussistere le esigenze cautelari presunte conseguenti al riconoscimento della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione ad un mafia storica (nel caso di specie la 'ndrangheta); tali esigenze venivano peraltro riconosciute non nella dimensione ordinaria, o tipica, ma piuttosto in quella "eccezionale" richiesta dall'art. 309 comma 10 cod. proc. 6 pen. Nella valutazione di esistenza di tali esigenze eccezionali si rinviene, contrariamente a quanto dedotto, il riconoscimento implicito della gravità ed attualità delle stesse.
3. Il terzo motivo di ricorso, che deduce l'illegittimità del provvedimento genetico per mancanza di motivazione autonoma è manifestamente infondato.
3.1.Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839; Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17, Primavera, Rv. 216664). Perché possa ritenersi che il provvedimento motivato con la tecnica del rinvio ad altro atto sia esistente, le condizioni indicate devono concorrere (e non essere presenti in modo isolato): solo così alla motivazione può essere riconosciuto l'attributo della autonomia, necessario per la valutazione delle esistenza del provvedimento, che deve comunque distinguersi da quello al quale fa rinvio. La tecnica del richiamo ad altri atti giudiziari (nel caso di specie alla richiesta di applicazione di misura cautelare del pubblico ministero) non può, pertanto, esaurire la motivazione del giudice chiamato a controllare la consistenza delle esigenze cautelari e la gravità del quadro indiziario, se non emerge dal tessuto motivazionale dell'ordinanza la consapevole e critica adesione alle valutazioni offerte dal richiedente. La motivazione del provvedimento cautelare deve cioè esprimere con chiarezza l'avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al giudice: il che non impone una riscrittura degli elementi di prova con "parole diverse", ma onera l'organo cui è affidato il controllo ad ostendere il percorso logico che sostiene la decisione attraverso una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimità e consistenza degli elementi disponibili. La dimensione autonoma di tale valutazione è richiesta espressamente dalla novella apportata all'art 309 comma 9 cod. proc. pen. dalla legge 47 del 2015, 7 sebbene la stessa sia connaturata alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari.
3.2.Si ribadisce pertanto che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica con formule di stile delle valutazioni offerte dal pubblico ministero con la richiesta, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. La tecnica del rinvio testuale è legittima nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento acritico dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, configgendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari.
3.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, e come rilevato dal Tribunale per il riesame il giudice per le indagini preliminari risulta avere effettuato una valutazione autonoma degli elementi di prova riversata in un apposito paragrafo dedicato alla valutazione della posizione del IT Rocco.
4. Il quarto motivo di ricorso che critica la coerenza logica della motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario è manifestamente infondato. Il ricorrente si limita, infatti, a proporre una lettura alternativa delle emergenze procedimentali senza individuare fratture logiche manifeste e decisive della motivazione idonee ad incrinare la tenuta logica e la capacità dimostrativa dell'impianto motivazionale che non risulta intaccato dalle censure difensive. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze 8 che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie la esistenza di gravi indizi di appartenenza del IT all'associazione mafiosa veniva ritenuta sulla base di un accurato esame degli elementi di prova che, nella valutazione effettuata dai giudici di merito, evidenziavano il ruolo assunto dall'indagato all'interno del consorzio criminale. Lo stesso si era prodigato per consentire a LA ME e SO LA di comunicare e si era impegnato nella corruzione del Galati per ottenere lo sblocco dei lavori edili. Le circostanze che l'indagato venne "sostituito" nella gestione di attività "semplici" come quella di portare dei documenti, ritenuta dal ricorrente incompatibile con la partecipazione, è stata specificamente presa in considerazione dal collegio di merito e non incide sulla tenuta logica dell'impianto motivazionale dato che la circostanza di fatto in questione conferma l'intraneità dell'indagato al consorzio criminale.
5. Il quinto motivo di ricorso, che deduce il decorso del termine di prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies della legge 356 del 1992 è infondato. Il collegio ribadisce che Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza it permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Cass. sez. un., n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768). La Cassazione ha tuttavia precisato, con giurisprudenza che si condivide, che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo (Cass. sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012 Rv. 252835) e che il delitto in questione si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Cass. sez. 1 n. 23266 del 28/05/2010, Rv. 247581). 9 Nel caso di specie, la Corte territoriale escludeva il decorso del termine di prescrizione rilevando una pluralità di intestazioni fittizie successive alla creazione della società, risalente al 1988. Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione. Si rileva tuttavia l'assenza nel capo di imputazione provvisorio dell'indicazione delle operazioni di intestazione successive alla creazione della società: si tratta di una imprecisione legittima nel corso delle indagini preliminari che tuttavia dovrà essere risolta all'esito della fase investigativa.
6. Le censure dedotte nei confronti del riconoscimento del quadro indiziario per il reato di corruzione sono manifestamente infondate. Il collegio territoriale, contrariamente a quanto dedotto, offre una accurata motivazione in ordine al tentativo di corruzione del Galati, finalizzato ad ottenere lo sblocco dei lavori di interesse dei IT, come anche il contributo fornito specificamente dall'indagato alla vicenda criminosa (pag 31 e ss. dell'ordinanza impugnata). Manifestamente infondate sono anche le censure dedotte nei confronti el riconoscimento del quadro cautelare che è stato valutato scrutinando il pericolo emergente dal complesso degli elementi disponibili e dunque anche dagli elementi di prova relativi al reato di corruzione.
7. Infine: sono manifestamente infondate le censure rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione ai reati di corruzione e di intestazione fittizia. L'ordinanza impugnata, all'esito della corposa disamina degli elementi indiziari posti a sostegno del reato di tentata corruzione rilevava che l'azione criminosa era chiaramente diretta ad agevolare la cosca SO LA AN (pag 64 del provvedimento impugnato). Analoga motivazione a giustificazione del riconoscimento dell'aggravante si rinviene in relazione al reato di intestazione fittizia (pag 31 del provvedimento impugnato). Si tratta, in entrambi i casi di una motivazione che rileva la finalizzazione delle condotte contestate alla agevolazione della cosca mafiosa cui apparteneva il IT e che si nutre del complesso delle valutazioni espresse nel corso della analisi dei molteplici elementi indiziari posti a sostegno del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentata corruzione e di intestazione fittizia: anche in questo caso la motivazione non presenta fratture logiche manifeste e decisive e resiste alle (invero generiche) censure difensive e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 10 8. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi - dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 21 aprile 2017 NPresidente L'estensore Sandra Reghin Giovanni DiotalleyiElar DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE $30 MAG. 2017 IL CANCELLIERE A M Claudia Pions. LI O N E 11