Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
La continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti, ma il giudice deve valutare volta per volta l'esistenza o meno di tutti o alcuni degli indici rivelatori della sussistenza dell'unicità del disegna criminoso. In particolare, in materia di reato associativo la continuazione coi reati fine deve essere valutata dal giudice di merito tramite una verifica puntuale del fatto che i sodali abbiano preventivamente individuato tali reati nelle loro linee essenziali prima della attuazione della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 46576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46576 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/11/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3937
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007252/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RN CE N. IL 31/05/1970;
avverso ORDINANZA del 21/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI ELISABETTA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 21/12/2004 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., presentata da RN CE in ordine alle seguenti condanne:
1) Sentenza in data 27/05/2002 della medesima Corte, recante condanna per associazione per delinquere di stampo camorristico, associazione finalizzata al narcotraffico, spaccio di sostanze stupefacenti, reati concernenti le armi ed altro, legati dal vincolo della continuazione, commessi nel periodo tra la fine del 1980 e l'ottobre del 1998;
2) Sentenza in data 19/02/2001 della stessa Corte di Appello, dichiarativa di responsabilità del Sarno per associazione per delinquere di stampo camorristico, commesso nel periodo dal 1983 al 2000.
Il Giudice adito ha rigettato la domanda, rilevando, da un lato, che la continuazione appariva incompatibile rispetto a reati aventi natura permanente e, dall'altro, che, pur potendosi in astratto configurare la continuazione rispetto ai reati fine, tuttavia nella specie non risultava provata la unicità di disegno criminoso, non essendo seriamente pensabile che i delitti promossi dalla cosca in un arco di tempo ampio come quello in esame fossero già individuati nelle loro linee essenziali ed inseriti in una sia pur generica preventiva deliberazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sarno, lamentando erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., nonché carenza motivazionale, sui seguenti rilievi:
1) la Corte territoriale aveva affermato un principio (quello della incompatibilità tra la continuazione e la natura permanente dei reati) basato su giurisprudenza risalente nel tempo e superata da pronunce più recenti;
2) non aveva tenuto conto del fatto che proprio la sentenza del 27.5.2002 aveva ravvisato la continuazione fra reati commessi nell'arco di tempo di 18 anni;
3) il principio giurisprudenziale, secondo cui sarebbe normalmente da escludere la configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-scopo, non aveva carattere assoluto, ma richiedeva un accertamento in concreto, rimesso di volta in volta all'apprezzamento del giudice.
Le doglianze sono fondate ed il ricorso va accolto.
Ed invero, la Corte di Appello di Napoli ha motivato il rigetto, affermando, per un verso, un principio non condivisibile (quello della incompatibilità assoluta tra continuazione e reato permanente), ed escludendo, per l'altro, in maniera assertiva ed apodittica, l'esistenza nella fattispecie del medesimo disegno criminoso, sul rilievo che essa non poteva seriamente sostenersi in considerazione del lunghissimo arco temporale attraverso il quale l'attività criminosa si era sviluppata.
Ora, come giustamente osservato dal ricorrente, questa Corte, dopo qualche iniziale incertezza, ha statuito che, in presenza di particolari circostanze, la continuazione non è in assoluto incompatibile riguardo ai reati permanenti, ma che occorre distinguere caso per caso. In particolare si è chiarito che "Il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se in genere è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinano una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio". (Cass., Sez. 6^, sent. n. 8851 del 13/03/1997, Capizzi). Si doveva, pertanto procedere ad una seria verifica in concreto in ordine alla ravvisabilità della incompatibilità di cui sopra. A ciò si aggiunga che, essendosi nella specie ravvisata in sede di cognizione l'unicità del disegno criminoso tra tutti i reati di cui alla sentenza 27/05/2002, molti dei quali commessi coevamente con quelli di cui alla sentenza 19/02/2001, ed essendo i periodi di tempo presi in esame dalle predette sentenze in gran parte sovrapponibili, non bastava motivare il rigetto sul semplice assunto secondo cui non risultava provata l'esistenza di un unico disegno criminoso che riguardasse tutti i delitti, ma si sarebbe dovuto evidenziare in maniera specifica l'iter logico in base al quale, pur trattandosi di reati commessi nel medesimo arco temporale e ricollegabili alla medesima attività criminosa, si fosse affermato che alla base della stessa non vi era la stessa identica originaria ideazione. La Corte ha adombrato una generica spiegazione in proposito, mentre avrebbe dovuto procedere ad una disamina più approfondita e specifica delle condotte e delle modalità esecutive dei vari episodi, senza stabilire quasi dei compartimenti stagni tra i fatti oggetto delle due sentenze e senza fare, in pratica, una non motivata discriminazione fra condotte realizzate nel medesimo contesto con modalità del tutto analoghe sia nelle forme che nella concreta realizzazione delle finalità delittuose.
Questa Corte ha da tempo precisato che "il giudice dell'esecuzione non può prescindere dalla considerazione dell'eventuale analogo riconoscimento già operato in sede di cognizione con riguardo ad una serie di episodi giudicati con unica sentenza, quando l'altro o gli altri episodi giudicati separatamente si collochino, rispetto ai primi, in un lasso di tempo analogo a quello tra essi intercorrente e sussistano altri elementi indicativi di una identità di disegno criminoso (quali, ad esempio, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi", la costante compartecipazione di altri determinati soggetti), tali da far ragionevolmente ritenere che, in caso di "simultaneus processus", il giudice di cognizione avrebbe riconosciuto, per tutti gli episodi, la sussistenza del vincolo in questione" (v. Cass., Sez. 1^, sent n. 259 del 28/02/1992, Rossi;
e, più recentemente, Sez. 1^, sent. n. 1587 del 01/03/2000, D'Onofrio;
Sez. 1^, sent. n. 11240 del 06/12/2000, Bersani ecc.). Inoltre, non si è data alcuna risposta alla argomentazione, contenuta nella domanda iniziale, secondo cui esisteva altra sentenza (quella in data 05/04/2001) che aveva ravvisato la continuazione fra analoghi reati oggetto della sentenza della medesima Corte del 19/05/1998. La Corte di Appello di Napoli si è limitata a svolgere una disamina del tutto astratta e aspecifica, laddove, essendo emersi molteplici elementi da cui si poteva arguire la eventuale possibile sussistenza di un'unica determinazione criminosa in relazione al reato associativo e a quelli realizzati in attuazione degli scopi del sodalizio, avrebbe dovuto svolgere un esame più penetrante delle condotte e dei fatti criminosi.
Nel caso in esame, nel quale il programma criminoso, concepito al momento della adesione, comprendeva anche la commissione di reati di varia natura, avrebbero potuto rinvenirsi, attraverso adeguata disamina, i presupposti richiesti dalla legge per affermare la esistenza di unicità di disegno criminoso fra reato associativo e reati-fine.
Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, non possono, infatti, non essere apprezzati le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, ed anche attraverso la constatazione della esistenza di alcuni soltanto di tali indici - purché pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo di continuazione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.
A tali principi avrebbe dovuto ispirarsi il giudice a quo nel valutare se, nel caso di specie, fosse ravvisabile l'unicità di disegno criminoso per tutti o alcuni degli episodi oggetto delle due sentenze di condanna.
Vero è, poi, che, normalmente, non è configurabile sempre e in ogni caso la continuazione fra reato associativo e reati fine. Ma spetta comunque al giudice di merito procedere ad una verifica puntuale per accertare se i reati che sono stati realizzati dai sodali, o alcuni di essi, siano stati preventivamente individuati nelle loro linee essenziali prima di essere effettivamente commessi. Avuto riguardo a tali rilievi, e alla stregua delle osservazioni che precedono, apparendo l'impugnata ordinanza palesemente viziata per carenza di motivazione, contrariamente al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, se ne deve pronunciare l'annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, alla medesima Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005.