Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria su richiesta dell'imputato, limitatamente alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza, non invece a quella inerente alla decisione incidentale sull'ammissione del rito e delle sue modalità di svolgimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 37100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37100 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
37 1 0 0/1 5 57100 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Claudia Squassoni - Presidente - Sent. n. sez. 1425 CC - 18/06/2015 Vito Di Nicola R.G.N. 6663/2014 Gastone Andreazza Aldo Aceto Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA GI, nato a [...] il [...] avverso le ordinanze del 10/12/2013 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Terni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. GI NA ricorre per l'annullamento: a) dell'ordinanza del 10/12/2013 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Terni ha respinto la sua richiesta di definizione del processo allo stato degli atti condizionata alla produzione documentale;
b) del decreto che dispone il giudizio emesso dallo stesso giudice a definizione dell'udienza preliminare del 10/12/2013. 1.1. Deduce, al riguardo, che:
1.1.1. all'udienza preliminare del 15/01/2013 (celebratasi dinanzi al GUP del Tribunale di Orvieto) aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documentazione;
1.1.2.il 16/04/2013 il GUP lo aveva ammesso al rito richiesto concedendo il rinvio dell'udienza per consentire la produzione di ulteriore documentazione;
1.1.3. all'udienza del 02/07/2013 il GUP aveva acquisito la documentazione di che trattasi e rinviato all'udienza del 10/12/2013; 1.1.4.il 10/12/2013 l'udienza preliminare, tenuta presso il Tribunale di Terni (al quale era stato nel frattempo accorpato quello di Orvieto) e da altro giudice, è stata definita con decreto che dispone il giudizio.
1.2. Eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione del principio di immutabilità del giudice nonché l'illegittimità dell'ordinanza del 10/12/2013 che erroneamente aveva ritenuto di non ammetterlo al giudizio abbreviato (al quale era già stato ammesso il precedente 16/04/2013), e del conseguente decreto che ne aveva disposto il rinvio a giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Dalla lettura dei verbali di udienza allegati al ricorso e di quelli trasmessi dal Tribunale di Terni giusta ordinanza interlocutoria di questa Corte assunta alla camera di consiglio del 15/10/2014, risulta che: a) all'udienza del 15/01/2013 l'imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti con richiesta di rinvio per poterli procurare;
il G.u.p. del Tribunale di Orvieto aveva concesso il rinvio e aveva differito l'udienza al 16/04/2013; b) il 16/04/2013 il difensore dell'imputato aveva chiesto un ulteriore rinvio perché non ancora in possesso della documentazione da produrre;
il G.u.p. aveva ammesso l'imputato al rito abbreviato condizionato e aveva rinviato per la discussione all'udienza del 02/07/2013; c) il 02/07/2013 il difensore aveva chiesto ulteriore rinvio perché non ancora in possesso di tutta la documentazione da produrre;
il G.u.p., con il parere favorevole del P.M., aveva rinviato all'udienza del 10/12/2013, da tenersi presso il Tribunale di Terni solo in caso di mancata soppressione del Tribunale di Orvieto, mandando alla Cancelleria di richiedere all'Agenzia delle Entrate di Terni il provvedimento che l'amministrazione finanziaria si era riservata di emettere all'esito del contraddittorio con il contribuente;
d) all'udienza del 10/12/2013 il (nuovo) 2 ہے G.u.p. del Tribunale di Terni, dato atto che l'imputato non era stato ancora ammesso al rito alternativo, aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato;
l'imputato a quel punto aveva egli stesso sollecitato il proprio rinvio a giudizio, non avendo inteso comunque definire processo all'udienza preliminare allo stato degli atti ed in assenza della documentazione non ancora acquisita.
3.1. Così chiarito il quadro della vicenda processuale, appare evidente che l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione che all'udienza del 10/12/2013 non era stata ancora acquisita nella sua integralità benché lo stesso Giudice avesse ritenuto necessario richiederla direttamente all'Agenzia delle Entrate. Ciò con il parere favorevole del P.M. che aveva ribadito la rilevanza della documentazione in questione, utile a escludere la sussistenza di due dei tre reati contestati.
4.Tanto premesso è infondata l'eccezione di violazione del principio di immutabilità del giudice che trova applicazione nel giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria su richiesta dell'imputato, limitatamente alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza, non invece a quella inerente alla decisione incidentale sull'ammissione del rito e delle sue modalità di svolgimento (Sez. 6, n. 17716/2014, cit.; Sez. 6, n 13111 del 22/01/2009, Accogli, Rv. 243831; Sez. 2, n. 33840 del 26/09/2006, Azzi, Rv. 234970; più in generale, cfr. anche Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258376, secondo la quale il principio di immutabilità del giudice non riguarda le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo).
5.E' invece fondata l'eccezione che ha ad oggetto l'ordinanza del G.u.p. di rigettare la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato.
5.1.Il diverso Giudice, infatti, ha erroneamente ritenuto che l'imputato non fosse ancora stato ammesso all'abbreviato ed ha perciò adottato la decisione impugnata che, di fatto, si è risolta in una vera e propria revoca dell'ordinanza di ammissione.
5.2.Questa Corte Suprema ha costantemente qualificato come abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344; nello stesso senso, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212, secondo la quale l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. pen.).
5.3.Nè può ritenersi acquiescente la decisione dell'imputato, posto dal Giudice dinanzi all'alternativa tra accettare il giudizio abbreviato cd. "secco" e il 3 rinvio a giudizio, di optare per quest'ultima soluzione, l'unica che, in ogni caso, non gli avrebbe precluso la possibilità di recuperare in sede dibattimentale la prova alla cui acquisizione era stato subordinato il giudizio abbreviato.
5.4.Non ha rilevanza il fatto che l'imputato non abbia nominativamente e formalmente eccepito il vizio di abnormità dell'atto impugnato, dovendosi aver riguardo alla sostanza dell'eccezione che si coniuga perfettamente con le ragioni per le quali questa Corte la ritiene fondata.
5.5.Ne consegue che l'ordinanza del 10/12/2013 con la quale l'imputato non è stato ammesso al giudizio abbreviato deve essere annullata con conseguente annullamento del decreto che dispone il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il successivo decreto di citazione a giudizio. Così deciso il 18/06/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Claudia Squassoni Neole Seer luche Shillon DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 SET 2015 CANCELLERE Luana Mariani 4