Sentenza 12 luglio 2010
Massime • 1
Gli atti d'investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini di indagine preliminare sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2010, n. 38420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38420 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/07/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1834
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2022/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 29.9.2009 da:
Procuratore Generale di Catanzaro;
nei confronti di:
\L OS SQ, nato a *Tropea il 14.3.1965*;
il 30.10.2009 da:
Avv. Vecchio Giovanni ed Rossomando Antonio, difensori di \L OS O\, nato a *Tropea il 7.7.1962*;
il 29.10.2009 dallo stesso avv. Rossomando in favore del nominato:
\L RO;
il 29.10.2009 da:
Avv. Veneto Armando in favore dello stesso \L RO;
il 6.11.2009 da:
Avv. prof. Aricò Giovanni, difensore di ZA O\, nato a *Tropea il 10.11.1977*;
il 6.11.2009 da:
Avv. Veneto Armando, difensore di TÒ O\, nato a *Nicotera il 4.5.1959*;
il 9.11.2009 dallo stesso UP;
il 3.11.2009 dall'avv. Managò Antonio, difensore di TO NI LV, nato a *Vibo Valentia il 9.10.2964* e di OL AT, nata a *Vibo Valentia il 9.4.1972*;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 19 giugno 2009;
Lette le memorie difensive presentate dagli avvocati. Udita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del PG limitatamente alla posizione di \L RO SQ;
il rigetto degli altri ricorsi.
Sentito l'avv. Rossomando Antonio in favore di \L RO SQ e \L RO O\ che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento del ricorso in favore di \L RO O\. Sentito l'avv. Vecchio Giovanni che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
il rigetto del ricorso del PG per \L RO SQ e l'accoglimento del ricorso in favore di \L RO O\;
Sentito l'avv. Fusaro Natale, difensore di AP O\ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito l'avv. Managò Antonio, difensore di LI O\ e OL AT, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Sentito, infine, l'avv. Aricò Giovanni, difensore di ZA O\, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\L RO O\, \L RO SQ, ZA O\, IT O\, LI O\ e OL AT erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Catanzaro, dei reati di seguito indicati:
\L RO O\, \L RO SQ, LI O\ e ZA O\: 1) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 (in relazione ai commi 5 e 8), perché partecipavano ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan LA OS, operante sul territorio della città di *Tropea* e sui territori limitrofi - strettamente collegata alla associazione mafioso CU, dominante sull'intera area della provincia vibonese ed altrove, e, in particolare al gruppo diretto ed organizzato da MA MO, con l'apporto di MA EO cl. *8/61* - che si avvaleva della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini ed è finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio (prevalentemente estorsioni, danneggiamenti ed usura) e contro la persona (omicidi, lesioni), alla intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze e, comunque, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè e per altri;
partecipazione che per tutti consisteva nella totale, preventiva ed effettiva disponibilità a compiere azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna tipologica dei reati fine) e la sostanziale fungibilità fra i vari membri.
Con le seguenti partecipazioni "qualificate":
\L RO O\, in qualità di direttore ed organizzatore del gruppo;
\L RO SQ, in qualità di stretto collaboratore del fratello \O\, impiegato nel promuovere l'affermazione del gruppo su tutte le attività di movimento terra da svolgersi sul territorio;
LI NI LV, con il ruolo di stretto collaboratore di \L RO O\, addetto al settore relativo al controllo del reinvestimento delle attività illecite del gruppo;
ZA O\, genero di \L RO O\, addetto, in particolare, al settore relativo al reinvestimento del denaro della cosca attraverso l'attività illecita di usura;
con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante la dotazione e la disponibilità di armi e di materie esplodenti.
IT O\:
2) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 (in relazione ai commi 5 e 8) perché partecipava ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata famiglia CU, costituita da due ramificazioni promosse e dirette, l'una da MA PP cl. *49* e MA DI, che comprendeva anche il sottogruppo diretto da MA O\ cl. *57*, l'altra da MA MO e coordinata da MA O\ cl. *38*, coadiuvato da MA EO cl. *47*, operante nell'intera provincia vibonese mediante gestione diretta delle aree territoriali di *Limbadi, Nicotera, Vibo Marina, Tropea* e gestione decentrata del restante territorio per il tramite delle cosche Fiarè di *San Gregorio*, Anello di *Filadelfia*, Vallelunga di *Serra San Bruno*, Pititto di *San Giovanni di Mileto*, Accoriti di *Zungri*, che si avvalevano della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini ed era finalizzata controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio (prevalentemente estorsioni, danneggiamenti, furti, commercio di banconote false ed usura) e contro la persona (omicidi, lesioni), alla intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze e comunque alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè e per altri;
partecipazione consistita nella totale, preventiva ed effettiva disponibilità a compiere azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna od esterna, con un'articolata distribuzione di compiti e funzioni prevalentemente in base a criteri territoriali ed alla tipologia dei reati fine) e la sostanziale fungibilità fra i vari membri e con accordi precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese criminose.
Con la conseguente partecipazione;
per avere IT O\, operato quale percettore degli introiti estorsivi della cosca. Con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante la dotazione e la disponibilità di armi e di materie esplodenti.
\L RO O\:
5) del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, (in relazione all'art. 628 c.p., ult. cpv. n. 1 e art. 39 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante richiesta all'imprenditore \N I\ di una tangente pari al 5-6% dell'importo dei lavori da lui appaltati per la costruzione di un parcheggio in *Tropea*, utilizzando minacce anche larvate, nonché violenza sulle cose consistenti in danneggiamenti mediante incendio, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore \N\ a pagare somme di danaro in ragione degli utili ricavati dalla sua attività d'impresa, al fine di conseguire la tranquillità nella prosecuzione delle stesse, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno della parte offesa. Con l'aggravante di aver posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce) con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca di cui al capo 1). 9) del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, e L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente a CR O\ la disponibilità di somme di denaro necessarie per la gestione della discoteca *Casablanca* e per affrontare le spese necessarie alla citata gestione. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'attività della struttura associativa di cui al capo 1).
LI NI LV:
10) del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, e L. n. 203 del 1991, art. 7, perché al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente a OL AT la disponibilità di somme di denaro necessarie per l'esercizio dell'impresa di commercio di prodotti ortofrutticoli e per affrontare le spese necessarie alla gestione.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività della struttura associativa di cui al capo 1). 11) del delitto di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, essendo stato dichiarato fallito con sentenza dichiarativa di fallimento in data *21/10/2005*, distraeva - procedendo alla cessione di beni della sua impresa praticando uno sconto sul prezzo pari al 55% del loro valore, dopo la cessazione dell'attività, con emissione della relativa fattura in data 20/6/2005 per un importo pari a Euro 10.645,80, pur essendo la impresa cessata in data *31/12/2004*, al solo scopo di ricevere somme di denaro da sottrarre alla massa fallimentare, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività della struttura associativa di cui al capo 1).
\L RO O\:
12) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, e art. 7, 91. perché, in concorso con altra persona, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente a EA PP la titolarità dell'immobile in corso di costruzione, da adibire ad albergo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'attività della struttura associativa sub 1).
ZA O\:
14) Del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628 c.p., ult cpv. n. 1 e n. 3) e L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, in concorso con altre persone, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, richiedendo reiteratamente di essere messo in contatto con il responsabile della società MEAM s.r.l., attraverso il responsabile tecnico del cantiere navale \Mille IO e richiedendo informazioni in merito alla presenza ed agli spostamenti del responsabile della citata società, utilizzando minacce anche larvate, profferendo la frase "io penso che il cantiere abbia bisogno di un guardiano perché ci sono diverse barche che potrebbero andare a fuoco e sai sarebbe un dispiacere vederle bruciare, io posso risolverti il problema facendoti da guardiano, quindi cerca di farmi parlare con il titolare", nonché violenza sulle cose consistenti in danneggiamento mediante incendio dell'autovettura Ford Mondeo tg. *CD 579 EY*, intestata alla società MEAM s.r.l, il danneggiamento mediante incendio delle imbarcazioni a motore marca Regal 24 mod. 2950 LCS di dimensioni m. 8,80 per 2,70, di proprietà della società HISPANITAUA Hotels s.r.l., nonché della imbarcazione mod. ET GA di proprietà di IP PP - imbarcazioni portate a secco e custodite all'interno del citato cantiere - compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il responsabile della MEAM s.r.l. ad assumerlo in qualità di guardiano del cantiere, alfine di conseguire la tranquillità nella prosecuzione della attività al fine di evirare ulteriori gravi atti di danneggiamento, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa. Con l'aggravante di avere posto in essere l'attività delittuosa (comprensiva delle minacce e dei danneggiamenti) con modalità di tipo mafioso e comunque per agevolare l'attività della cosca \L RO cui lo stesso appartiene.
Con sentenza del 17 gennaio 2008, il GIP del Tribunale di Catanzaro dichiarava: \L RO O\ colpevole dei reati ascrittigli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, contestata al capo 1) e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;
\L RO SQ colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, e per l'effetto lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
ZA O\ colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 14), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, contestata al capo 1) e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1,200 di multa;
IT O\ colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, con consequenziali statuizioni e libertà vigilata per la durata di anni tre.
Ai sensi dell'art. 240 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexties e art. 323 c.p.p. ordinava la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo con decreti del 18.7.2007, 19.7.2007 e 29.9.2007. Condannava, infine, \L RO O\ al risarcimento dei danni in favore di \N I\, che liquidava in Euro 75.000, oltre accessori come per legge.
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva \L RO SQ dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, disponeva restituirsi, previa rimozione del vincolo di indisponibilità, i beni di cui ai decreti di sequestro preventivo eseguiti nei suoi confronti;
rideterminava la somma liquidata dal primo giudice, a titolo di risarcimento danni in favore di \N I\ ed a carico di \L RO O\ nella misura di Euro 10.000, oltre accessori di legge, dichiarando compensate tra le parti le spese relative all'azione civile. Confermava nel resto la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni di legge. Infine, dichiarava inammissibile l'appello di OL AT avverso il provvedimento di confisca pronunciato dal primo giudice, con consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Catanzaro, i difensori di \L RO O\, ZA O\ e AP O\, il AP\ personalmente ed il difensore di LI O\ e di OL AT hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dal PG nei confronti di \L RO SQ deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, sostenendo che il compendio probatorio in atti fosse idoneo a sostenere l'affermazione di colpevolezza a suo carico, come statuito dal primo giudice. Contesta, poi, l'assunto secondo cui le dichiarazioni del collaboratore \C sarebbero rimaste prive di riscontri riguardo al \L RO, ove invece era dato ravvisare idonei riscontri nelle dichiarazioni di \N I\, NI O\ e GU O\. Era stata, inoltre, del tutto trascurata la circostanza relativa all'entità dei compensi che la ditta \L RO SQ aveva percepito dal febbraio 1999 al settembre 2006 per un modesto servizio trasporti rifiuti dell'hotel villaggio *Rocca Nettuno*, effettuato con un vecchio autocarro utilizzato per percorrere poche centinaia di metri.
1.1. - Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Vecchio in favore di \L RO O\ deduce violazione dell'art. 438, comma 5, e art. 603 in riferimento all'ordinanza del 2.4.2009, che aveva rigettato le richieste di integrazione probatoria;
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e d) e dell'art. 237 c.p.p. Lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia accolto la richiesta di escussione della parte civile \N\, trattando l'istanza unitamente - a quelle di integrazione probatoria, senza considerare che all'escussione della parte civile era stata subordinata;
in primo grado, la domanda di rito abbreviato e la condizione era stata immotivatamente disattesa. Ingiustamente, era stata poi negata la produzione di elaborato tecnico volto a dimostrare la legittimità dell'acquisizione dei beni di cui al sequestro del 17.6.2008, quindi successivo alla sentenza di primo grado. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 649 c.p.p. in riferimento al mancato rilievo di improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, posto che per identico fatto l'imputato era stato giudicato con sentenza del GUP di Catanzaro del 15.3.2005, nell'ambito del procedimento c.d. Dinasty. Contesta, in particolare, le argomentazioni in forza delle quali il giudice di appello aveva negato l'identità del fatto, valorizzando ingiustamente la circostanza che in quel procedimento si trattava della cosca La RO come articolazione del clan CU e, nel presente giudizio, di un autonomo sodalizio La RO sia pure sotto l'egida del clan CU. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in base al quale era stato ritenuto che il \L RO fosse capo e promotore di omonima associazione mafiosa. Infondatamente, erano state ritenute idonee le propalazioni accusatorie del collaboratore \C ed altrettanto infondatamente erano stati ravvisati idonei elementi di riscontro individualizzante nelle risultanze delle captazioni telefoniche in atti. Contesta, inoltre, la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della configurazione di un'associazione per delinquere avente i connotati prescritti dall'art. 416 bis c.p.. Il quarto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art.629 c.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché difetto di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa in base alle quali era stata ritenuta la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione in danno del \N\ ed ai presupposti della contestata aggravante.
Il quinto motivo deduce, con riferimento al capo 9), violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nonché mancanza od illogicità di motivazione. Il sesto motivo deduce, con riferimento al capo 12), violazione delle stesse disposizioni di legge e difetto di motivazione.
Il settimo motivo eccepisce violazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e dell'art. 12 sexies per assenza di motivazione;
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e art. 237 c.p.p. per mancata acquisizione della consulenza tecnica redatta dal dr. PA, prodotta al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti della disposta confisca.
Il ricorso proposto dall'avv. Veneto in favore dello stesso \L RO deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 649 c.p.p., posto che i fatti giudicati erano sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento Dinasty, non essendo decisivi gli argomenti addotti dal giudice di appello a sostegno del contrario avviso, posto che gli stessi (con riferimento alla composizione soggettiva, all'ambito territoriale ed alla ripartizione dei ruoli), dimostrerebbero semmai che la dimensione della fattispecie oggetto dell'altro procedimento era ben più ampia di quella oggetto di giudizio che, dunque, avrebbe ben potuto essere ricompressa nell'altra, sulla base degli stessi capi d'imputazione. Non era stata, poi, considerata la circostanza, di particolare rilevanza, riferita dal collaboratore \C secondo cui tale \De A\, imprenditore di *Tropea*, avrebbe corrisposto la tangente proprio a MA MO per il tramite dell'odierno ricorrente od ancora alla circostanza emersa dalla sentenza di primo grado, secondo cui la famiglia \L RO riceverebbe protezione da MA EO, essendo evidente che se aveva bisogno di protezione il sodalizio era privo di una propria forza intimidatrice derivante da vincolo associativo, elemento costitutivo tipico della struttura organizzata di stampo mafioso. Di talché delle due l'una:
o vi era stata violazione del ne bis in idem oppure non esisteva una cosca mafiosa La RO. Nè poteva fondatamente ritenersi che si fosse in presenza di una distinta cosca per il fatto che nel presente procedimento fossero stati individuati due nuovi adepti, \L RO SQ e ZA O\.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie in merito all'estorsione in danno di \N I\, inidonee - a dire del ricorrente - a sostenere l'affermazione di colpevolezza, specie alla luce delle contraddizioni nelle quali sarebbe incorsa la persona offesa.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e), riguardo al diniego della richiesta integrazione probatoria (acquisizione dei verbali delle dichiarazioni del collaborante HE O\ in ordine all'estorsione ai danni del Garden Resort;
dei verbali recanti le dichiarazioni dibattimentali dell'isp. LE, AR O\, SE O\, LO AL O\) ed al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare di tale \Bellocco\, al fine di smentire quanto dichiarato dal collaboratore \C; ed ancora alla negata assunzione di RD ES e di \N I\.
Il quarto motivo deduce vizio motivazionale in ordine al reato associativo, sul rilievo che mancavano in atti affidabili elementi probatori, nessun contributo potendo venire dai c.d. pentiti storici che avevano riferito di realtà ormai lontana nel tempo, quando il ricorrente era in giovanissima età. Le dichiarazioni accusatorie del \C erano inaffidabili sia per inattendibilità intrinseca sia perché prive di idonei riscontri, considerato, tra l'altro, che la stessa p.g. aveva escluso che la famiglia La RO disponesse di mezzi adeguati per il movimento terra, che, invece, secondo il collaboratore, era una delle attività in cui i La RO avrebbero imposto il loro predominio.
- Insomma la risposta, motivazionale della Corte era solo apparente, in quanto si era limitata a recepire le motivazioni del primo giudice.
Il ponderoso ricorso proposto dall'avv. Antonio Rossomando in favore dello stesso \L RO deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. in riferimento al disposto dell'art. 192, sul rilievo dell'insussistenza degli elementi strutturali della fattispecie associativa;
nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione sul compendio probatorio, segnatamente in ordine alle dichiarazioni del collaborante \C O\, che sarebbero prive dei connotati di attendibilità necessari per assurgere al rango di elemento di prova anche perché non confortate da idonei riscontri individualizzanti.
Con memoria del 2.7.2010 l'avv. Vecchio ha fatto presente che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che, pronunciando sulla stessa vicenda con le forme del rito ordinario, aveva assolto altri imputati, pur se la stessa decisione non era ancora passata in giudicato. Alla stregua di tale pronuncia, dunque, la presunta cosca sarebbe formata da sole tre persone, \L RO, LI\ e ZA\ per fatti risalenti al *1990*, quando ZA\ aveva appena *13* anni. Contesta, inoltre, la valenza degli elementi addotti a sostegno dell'accusa di partecipazione mafiosa, non sussistendo i presupposti di legge;
e, con riferimento al capo 9), lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni di \L RO LV, che, ancorché legato da rapporti parentali, era in pessimi rapporti con il ricorrente;
e, quanto al capo 5), il mancato rilievo delle discordanti dichiarazioni della persona offesa \N I\ nei tre interrogatori resi. Deduce ancora che, con riferimento alla pretesa interposizione fittizia della titolarità dell'hotel prospiciente *Rocca Nettuno*, non si era tenuto conto che il terreno su cui insisteva il fabbricato era stato acquistato non già nel 1999, ma nel 1994 e che il reato in contestazione era reato istantaneo con effetti permanenti, che si consumava al momento dell'attribuzione fittizia del danaro, dei beni e di altre utilità;
all'uopo, il EA\ aveva offerto utili informazioni sulla liceità dell'acquisto, effettuato con il frutto di tanti sacrifici. 1.2 - Il ricorso proposto dall'avv. Aricò in favore di ZA O\ è affidato ai seguenti motivi:
il primo deduce violazione degli artt. 603 e 604 c.p.p. anche con riferimento all'art. 438 c.p.p., comma 5 e manifesta illogicità di motivazione.
Lamenta la lesione del diritto alla prova e, ancor prima, del diritto al rito speciale condizionato ritualmente ammesso, posto che la sentenza impugnata, pur dando atto della rituale ammissione al rito speciale subordinato (segnatamente all'acquisizione di documento attestante i rapporti conflittuali tra il ricorrente e persona ritenuta referente dell'associazione), aveva eluso il problema dell'anomalia procedurale, reputando che la difesa avrebbe dovuto dare la prova del diniego al rilascio della richiesta documentazione. In sostanza, l'ammissione al rito abbreviato condizionato, svoltosi senza l'acquisizione del documento richiesto, aveva dato luogo ad un anomalo rito, giacché il giudice, disattesa la richiesta probatoria, avrebbe dovuto procedere con le forme del rito ordinario. La Corte di appello, dal canto suo, avrebbe dovuto rilevare tale abnormità ed adottare i provvedimenti di cui all'art. 604 c.p.p. In modo del tutto incongruo, poi, l'ordinanza della stessa Corte aveva richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato in fase di appello, giacché, in questo caso, non si trattava di integrazione, ma di reintegrazione della prova al fine di regolarizzare il rito ammesso. Non vi era, dunque, alcun onere di allegazione a carico della difesa, trattandosi non di ammissibilità della rinnovazione dell'istruttoria in fase di appello, ma dell'esercizio di un vero e proprio diritto al rito abbreviato condizionato, almeno in sede d'impugnazione. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 191 c.p.p. ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo 1) nonché travisamento del fatto e manifesta illogicità di motivazione anche con riferimento al capo 14). Si duole della salutatorie delle risultanze di prova, rilevando, in particolare, che le dichiarazioni del \C, essendo de relato, relative peraltro a notizie asseritamente apprese dallo stesso ricorrente, avevano precario rilievo probatorio, non solo per l'inattendibilità intrinseca del dichiarante, quanto per l'impossibilità di riscontri esterni, non potendosi escludere, a tutto concedere, che il dichiarante abbia riferito di millanterie dello stesso ZA\, rese verosimili proprio dal rapporto parentale con il \L RO. Contesta, poi, la sussistenza del fatto estorsivo di cui al capo 14), tenuto peraltro conto del fatto che la richiesta di lavoro aveva preceduto di brevissimo tempo i danneggiamenti, tanto da far escludere che vi potesse essere un qualche collegamento tra i due episodi. Il terzo motivo si duole dell'eccessiva entità della pena inflitta, tenuto anche conto che la pena base era stata fissata nel massimo edittale, senza adeguata giustificazione.
1.3. - Il ricorso proposto dall'avv. Veneto Armando in favore di IT O\ è affidata ai seguenti motivi;
Con il primo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 407 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e). Eccepisce, in proposito, l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività investigativa compiuta dopo la scadenza del termine di durata delle indagini e prima della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riferimento all'indagine della Questura di Vibo Valentia dell'8.6.2007, depositata solo il 18 successivo, data in cui il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio.
Il secondo motivo deduce violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento all'art. 192 c.p.p., per quanto riguarda l'identificazione dell'imputato, che, ritenuta impossibile nel precedente procedimento Dinasty, era stata invece ritenuta possibile sulla base delle dichiarazioni del collaborante come riscontro alle captazioni effettuate nel primo procedimento, nonostante che lo stesso dichiarante avesse detto, in un primo momento, di non conoscere UP ed affermato, invece, in un secondo interrogatorio di conoscerlo. Si trattava, allora, di indicazioni contraddittorie e prive comunque di validi riscontri. La motivazione del provvedimento impugnato era carente ed inadeguata anche con riferimento alle dichiarazioni di ON SI in ordine al credito della Edil Fra.mo ed al contenuto dell'unica intercettazione del *25.2.2006*; era pure carente in riferimento alla ritenuta aggravante dell'associazione armata, non risultando da alcun atto del processo la consapevolezza dell'imputato di partecipare ad un sodalizio che avesse disponibilità di armi.
Il ricorso proposto personalmente dal UP deduce, con il rimo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e difetto di motivazione con riguardo alla pretesa sussistenza del reato associativo, tenuto conto che i giudici di merito avevano utilizzato risultanze risalenti al 2001, ove invece la contestazione riguardava il periodo dal 2001 ad oggi. Si duole, poi, della valutazione delle dichiarazioni del ON\ e del LI.
Il secondo motivo deduce difetto motivazionale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L'altro ricorso proposto dal UP deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 603 c.p.p., per mancata" acquisizione degli atti e verbali di udienza (specialmente quelli relativi al procedimento conclusosi con l'assoluzione di MA O\) nonché difetto di motivazione sullo stesso diniego.
Il secondo motivo riguarda l'entità del trattamento sanzionatorio, che era stato peraltro determinato sulla base della novella introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125, che non avrebbe potuto trovare applicazione a fatti commessi antecedentemente.
1.4. - Il ricorso proposto dall'avv. Managò eccepisce, nell'interesse di LI NI LV e di LA AT, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) in relazione alla L. n. 306 del 1992, art. 568, comma 4, ed art. 178, comma 1, lett. e) e art. 179, comma 1 e art. 12 quinques. Deduce, in proposito, che la sentenza di primo grado era stata notificata ad essa OL\ in ragione della disposta confisca dei beni ad essa intestati, siccome ritenuti nella disponibilità di LI\, e tale circostanza la legittimava ad impugnare la sentenza. In effetti, aveva proposto gravame per dimostrare la liceità dell'uso degli stessi beni nonché la proporzione fra entrate ed uscite dell'azienda sottoposta a confisca.
Erroneamente, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello, sul rilievo che la OL\ non fosse legittimata a proporlo, ai sensi dell'art. 565 c.p.p. ss.. La statuizione era erronea in quanto la disciplina richiamata non riguardava affatto la materia delle impugnazioni. Era inoltre erroneo l'assunto che la OL\ non fosse legittimata all'impugnativa, non avendo rivestito la qualità di parte processuale in primo grado, posto che, al momento della notifica della sentenza ordinata dal GUP, aveva assunto la detta qualità in ragione del provvedimento che aveva colpito i suoi beni e proprio in quel momento era insorto l'interesse ad impugnare, a mente dell'art. 568, comma 4. Erronea era pure l'affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto rendersi parte diligente mediante impugnativa al Tribunale del riesame, in quanto l'assenza dalla fase incidentale non avrebbe potuto precludere la possibilità di accesso al giudizio di cognizione. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) e) in relazione all'art. 649 c.p.p. e dell'art. 529 c.p.p. Infatti, non si era tenuto conto che, quanto al reato di cui all'art.416 bis c.p., il LI\ era stato assolto, con sentenza del GUP del
Tribunale di Catanzaro in data 15.3.2005, dall'accusa di aver fatto parte del clan OU ed in particolare del gruppo facente capo a MA I\, operante nell'intero territorio di *Vibo Valentia* dall'*ottobre 2001* ad oggi. L'odierna imputazione di appartenenza al clan La RO riguardava il periodo dal 1990 ad oggi, con contestazione aperta. Dal raffronto degli elementi descrittivi risultava l'identità delle - fattispecie ed i giudici di appello non avevano stabilito esattamente il lasso temporale del presunto delitto che, ove considerato, avrebbe dimostrato la perfetta sovrapposizione tra il capo d'imputazione del primo procedimento e quello del presente giudizio.
Il terzo motivo deduce difetto di motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p. ed all'art. 416 bis c.p. Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze di causa, segnatamente del collaboratore I\, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni rese da NI OS e NI GI, gestori dell'Hotel *Rocca Nettuno*, stante la natura de relato delle anzidette propalazioni, che avrebbe dovuto comportare un più rigoroso controllo dei riscontri. Impropriamente era stata sottolineata la commissione di attività illecita, in quanto i reati contestati (di cui alla L. Fall., art. 216 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies) non erano affatto attinenti al contesto associativo, essendo piuttosto riferibili ad iniziative personali. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento all'art. 192 ed alla L. n. 206 del 1992, art. 12 quinquies, sul riflesso dell'erronea valutazione delle risultanze di causa e della mancanza delle condizioni, anche soggettive, del reato ipotizzato. Non era stato tenuto conto che l'arresto del LI\ per il reato di cui all'art. 416 bis era avvenuto il *6.10.2003* prima del presunto trasferimento del danaro alla convivente e non dopo, quando la stessa aveva già avviato (il *15.3.2003*), in tempi non sospetti, la ditta ortofrutticola;
in periodo, quindi, in cui il LI\ non poteva avere alcuna consapevolezza del rischio di incorrere in indagini penali. Insussistente doveva ritenersi poi l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che era stata esclusa nel concorrente reato di bancarotta fraudolenta, sicché era illogico che fosse esclusa per un reato ed riconosciuta, invece, per l'altro a fronte, del resto, di illeciti ritenuti espressione di identico disegno criminoso tanto da essere uniti in continuazione. Il quinto motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, del quale mancherebbero i presupposti essenziali, a parte la non assoggettabilità del LI\ a fallimento e che il fatto addebitato, cessione di uno stock di detergenti con uno sconto del 55%, non poteva aver arrecato alcun pregiudizio ai creditori in quanto avvenuto prima della dichiarazione di fallimento. Il sesto motivo riguarda il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche.
Con memoria deposita il 24.6.2010, il difensore ha dedotto che, nel corso del procedimento penale svoltosi con il rito ordinario, il collaboratore \C aveva dichiarato che LI\ non era tra i componenti della presunta cosca La RO;
e che quel procedimento era stato definito con sentenza del 10.7.2009, n. 478/09, passata in giudicato.
2. - È certamente fondato il ricorso proposto dal PG relativamente all'assoluzione di \L RO SQ.
La motivazione della sentenza impugnata - che, sul punto, ha ribaltato il giudizio di colpevolezza espresso dai primi giudici - è infatti gravemente manchevole. È indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che il giudice di appello, ove si ponga in contrario avviso rispetto alla valutazione di prime cure, è tenuto a rendere compiuta giustificazione del difforme parere, confutando specificamente gli argomenti addotti dal primo giudice a sostegno del proprio giudizio.
Nulla di tutto questo si riscontra nel documento in esame, ove la posizione del \L RO è trattata assai sbrigativamente (cfr. ff. 20 e 21), valorizzandosi solo la circostanza che, in sede cautelare, il titolo custodiale a carico dell'odierno ricorrente era stato annullato dal Tribunale del riesame con pronuncia confermata da questa Corte di legittimità, sul rilievo che la chiamata in reità del collaboratore \C O\ fosse rimasta priva di riscontri individualizzanti nei suoi confronti. Sennonché, il giudice di appello ha omesso di verificare se dalla complessiva valutazione del compendio probatorio, nella logica dell'approfondimento cognitivo proprio della fase di merito, non emergessero momenti di conferma anche nei confronti dell'imputato; e, in particolare, se gli elementi di fatto indicati nell'odierna impugnativa del PG potessero avere, o meno, valenza di riscontro. Il deficit motivazionale e di giudizio inficia in parte qua la sentenza impugnata, che va, dunque, annullata nei termini di cui in dispositivo perché il competente giudice di merito proceda a nuovo esame.
2.1 - La prima ragione di censura dedotta dall'avv. Vecchio in favore di \L RO O\ è priva di fondamento.
È giuridicamente ineccepibile, infatti, lo schema argomentativo in virtù del quale il giudice a quo ha rigettato, con l'ordinanza dibattimentale del 2 aprile 2009, le richieste di integrazione istruttoria, sul riflesso che, anche a seguire l'interpretazione giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello in caso di rito abbreviato condizionato ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, 29.1.2008, n. 11100, rv. 239081), mancava comunque l'ineludibile presupposto dell'assoluta necessità, cui è subordinata l'integrazione probatoria. Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento prettamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, siccome adeguatamente motivato. Per quanto concerne, poi, la mancata escussione della parte civile \N\, alla quale sarebbe stata subordinata l'istanza di rito abbreviato, la questione - indipendente da ogni profilo di fondatezza - non è deducibile per la prima volta in questa sede di legittimità, posto che l'ordinanza del GUP ha ormai acquisito connotato di irrevocabilità, in quanto mai impugnata, per eventuale abnormità, con ricorso per Cassazione nè risulta oggetto di specifica contestazione in sede di gravame (cfr. Cass. sez. 6, 23.10.2008, n. 42696; id. sez. 6, 10.6.2009, n. 28895, rv. 244869). La seconda censura è pur essa infondata. È corretta, infatti, l'interpretazione dell'ambito di operatività del principio ne bis in idem, in piena sintonia, del resto, con indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice. Insindacabile, pertanto, è l'assunto del giudice di merito che ha escluso la medesimezza del fatto associativo in esame rispetto a quello già giudicato con sentenza del GUP di Catanzaro del 15.3.2005 nel procedimento c.d. Dinasty, in considerazione, specialmente, della diversa composizione soggettiva e del diverso ambito territoriale di riferimento dei sodalizi mafiosi in questione.
La terza doglianza dubita della correttezza dell'approccio valutativo e motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un sodalizio mafioso inteso clan La RO e dell'appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente, in qualità di capo e promotore.
La doglianza non ha fondamento. Sul punto, il costrutto motivazionale in esame non presenta incongruenze o smagliature di sorta. In esito a corretta rivisitazione del corposo contesto probatorio, il giudice di appello ha ribadito il giudizio del primo giudice in ordine all'esistenza di un sodalizio mafioso che, nato come promanazione della cosca CU, ha assunto nell'area territoriale di riferimento una propria autonomia operativa, imponendosi con i tratti tipici della consorteria di stampo mafioso. Del pari ineccepibile è il gradato momento di giudizio, in ordine all'appartenenza dell'imputato a siffatto sodalizio, peraltro in collocazione apicale. La valutazione delle emergenze di causa, consistenti nelle propalazioni accusatorie del \C, negli elementi di conferma offerti dalle captazioni in atti, nelle dichiarazioni delle persone offese dei reati-fine e nelle altre acquisizioni investigative è tecnicamente inappuntabile, siccome rispettosa dei canoni di giudizio fissati dalla legge processuale e da consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'apprezzamento delle dichiarazioni del collaborante si è correttamente mosso nel solco della valutazione preliminare della credibilità soggettiva e, poi, dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, valorizzando compiutamente i momenti di pregnante conferma offerti dal corredo probatorio in atti. Identico giudizio di infondatezza merita la quarta doglianza relativa al reato di estorsione aggravata in danno dell'imprenditore \N\. Anche in ordine a tale reato la valutazione delle emergenze processuali e della loro piena idoneità a sostenere l'addebito accusatorio sono immuni da vizi di sorta e non meritano, dunque, censure in questa sede di legittimità. In particolare, è ineccepibile la valutazione della piena valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, che, peraltro, avevano trovato un momento di significativa conferma nel dichiarato del teste NI O\; così come ineccepibile è la riconosciuta sussistenza della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avuto riguardo alle obiettive modalità della condotta delittuosa ed alla sua piena rispondenza ad un modus operandi tipico degli appartenenti a consorterie mafiose e delle logiche criminali che le ispirano.
Destituite di fondamento sono infine la quinta, sesta e settima censura, esaminabili congiuntamente in quanto relative allo stesso reato di trasferimento fraudolento di valori ed improntate da identica ratio contestativa. Anche sul punto l'apparato giustificativo della sentenza in esame non offre il destro a critiche di sorta, avendo correttamente focalizzato gli estremi normativi del reato in questione, in piena conformità con l'univoca lettura giurisprudenziale di legittimità, ed avendo poi collocato la fattispecie in esame nell'alveo del relativo paradigma. Ed ancora una volta ineccepibile è la sussistenza dell'aggravante contestata, posto che la condotta illecita era certamente favorita dalla caratura mafiosa dell'imputato ed era funzionale agli interessi finanziari del clan delinquenziale, oggettivamente indistinguibili da quelli del suo esponente di vertice, anche in ragione del carattere familistico del consorzio criminale. Il diniego opposto alla produzione dell'elaborato tecnico di fiducia trova la sua corretta giustificazione nella ritenuta mancanza di assoluta necessità perché potesse farsi luogo alla reclamata integrazione probatoria in appello.
Vanno, infine, disattese le deduzioni difensive racchiuse nella memoria del 2 luglio 2010 depositata dall'avv. Vecchio. Ed invero, nessuna influenza, nell'economia del presente giudizio, può assumere la sentenza allegata con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, giudicando con il rito ordinario altri imputati dello stesso reato associativo, ha emesso statuizione assolutoria, sia perché non risulta che la stessa sentenza sia divenuta irrevocabile sia perché l'intervenuto proscioglimento di coimputati non può avere alcuna incidenza sulla posizione dell'odierno ricorrente, a carico del quale il compendio di prova è stato, invece, ritenuto pienamente valido. Infine, per quanto riguarda le imputazioni di cui al capo 9) (trasferimento fraudolento di valori) e 5) (estorsione in danno del \N\) sono state già indicate le ragioni per le quali il compendio motivazionale offerto dai giudici di appello, con riferimento a tali addebiti, debba ritenersi congruo e formalmente corretto.
La prima doglianza del ricorso proposto dall'avv. Veneto in favore dello stesso \L RO prospetta la stessa eccezione di rito relativa alla pretesa violazione del ne bis in idem e trova, naturalmente, riscontro di infondatezza nelle stesse ragioni addotte in riferimento al secondo motivo del ricorso dell'avv. Vecchio. Gli ulteriori argomenti a sostegno dell'impegnata censura attengono, in prevalenza, ad improponibili profili di merito e, ad ogni modo, non sono idonei a scalfire la valenza degli elementi giustificativi offerti dalla Corte distrettuale a sostegno del rigetto della stessa questione agitata in sede di appello.
È dotato di plausibile e logica spiegazione l'assunto che attribuisce piena autonomia alla cosca La RO, al di là, beninteso, della fluidità che caratterizza, notoriamente, i rapporti tra distinti sodalizi dell'universo 'ndranghetistico, fatto ora di stretti - e quasi sempre interessati - rapporti di alleanza, dettati da occasionali contingenze, ora di conflittuali e cruente contrapposizioni. Fattosi e', piuttosto, che con dovizia di elementi dimostrativi la Corte di merito, rifacendosi anche ad irrefutabili acquisizioni indicazioni della storiografia giudiziaria, in ordine alla genesi del clan La RO, ha notato come lo stesso sodalizio, pur nato come promanazione del clan CU, ha acquisito nel tempo piena autonomia, assumendo una propria identità nella geografia della mafia calabrese, con specifica collocazione territoriale. Nello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata non manca, del resto, un'eloquente informazione probatoria di siffatta acquisita autonomia, e precisamente nell'episodio, emerso dalle captazioni ambientali, del licenziamento di OR ON, nipote del boss MA O\ cl. *1938*, da un villaggio turistico della zona, ove era occupato (cfr. f. 37): il colloquiante imputava il licenziamento all'ingerenza della cosca La RO, tanta influente nella gestione delle strutture locali da determinare persino assunzioni e licenziamenti, senza neppure curarsi, come nel caso dello stesso RO, dell'esistenza di rapporti di parentela od affinità con esponenti del potente clan CU: situazione questa assai poco realistica ove davvero la cosca anzidetta fosse mera articolazione del clan anzidetto.
La censura che sostanzia il secondo motivo è identica a quella oggetto del quarto motivo del ricorso dell'avv. Vecchio e non può che condividerne l'epilogo decisionale di infondatezza. Il diniego dell'integrazione probatoria in fase di appello, di cui si duole il terzo motivo di ricorso, è stato ritenuto da questo Supremo Collegio correttamente giustificato nelle pagine che precedono e le ragioni di siffatto giudizio non possono che essere ribadite in questa sede.
Per ragioni identiche a quelle già prospettate si osserva, poi, che non esiste difetto motivazionale in ordine alla ribadita esistenza del reato associativo, di cui il giudice di appello ha anche menzionato le origini, evidenziando - sulla base di univoca emergenza processuale - come l'imputato avesse ereditato da uno zio, conclamato storico fondatore del gruppo mafioso, lo scettro del comando. Identiche ragioni valgono a dimostrare l'infondatezza dell'impegnato ricorso dell'avv. Rossomando, che, con dovizia di argomenti, dubita della capacità dimostrativa degli elementi valutativi addotti dai giudici di merito a sostegno della ritenuta esistenza di un sodalizio mafioso facente capo al \L RO. Non esiste neppure il denunciato deficit motivazionale, posto che il tessuto giustificativo della sentenza impugnata si appalesa, per quanto si è detto, pienamente idoneo e privo di vizi od incongruenze di sorta.
2.2 - La prima ragione di censura in favore dello ZA O\ è destituita di fondamento.
Si è già detto della correttezza formale dell'ordinanza dibattimentale del 2 aprile 2009, che ha rigettato le istanze di integrazione probatoria.
Parimenti ineccepibile è il rilievo dei giudici di appello in ordine all'inosservanza, da parte dell'odierno ricorrente, dell'onere di allegazione a suo carico, con riferimento alla richiesta di acquisizione di un'agenda presente negli atti di altro procedimento, volta a provare asseriti rapporti conflittuali con persona ritenuta partecipe del sodalizio criminoso in questione. Esattamente, il giudice di appello ha rilevato che l'imputato, pur avendone facoltà, non aveva provveduto alla produzione ne' aveva dato prova che apposita richiesta di copia dell'agenda fosse stata rigettata dal giudice dell'altro procedimento.
La seconda censura, relativa alla valutazione del compendio probatorio con riferimento al reato associativo di cui al capo 1) ed all'estorsione di cui a capo 14), si colloca alle soglie dell'inammissibilità. Ed infatti, anche per lo ZA\ è inappuntabile il costrutto motivazionale della sentenza impugnata, che da atto di corretto esame dell'incartamento processuale e di ineccepibile valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni del \C, riscontrate da quelle dei testi VA PP e \\L RU O\ a riprova del coinvolgimento dell'imputato nella gestione degli affari illeciti del clan facente capo al suocero \L RO O\; e, quanto all'estorsione, dalle dichiarazioni di MI IO, responsabile tecnico del cantiere navale della Meam s.r.l.. La terza censura è invece decisamente inammissibile, afferendo a questione squisitamente di merito, qual'è quella relativa al potere discrezionale del giudice in sede di trattamento sanzionatorio, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta - come nel caso di specie - sia assistito da congrua motivazione. Con riferimento all'imputato, odierno ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato le ragioni della ritenuta condivisibilità del regime sanzionatorio, avuto riguardo all'obiettiva gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato, giudicato immeritevole di attenuanti generiche.
2.3. - Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Armando Veneto in favore di IT O\, relativo alla pretesa inutilizzabilità dell'attività investigativa posta in essere dopo la scadenza del termine di durata delle indagini e prima della richiesta di rinvio a giudizio, è destituito di fondamento. È, invero, ineccepibile la motivazione resa dal giudice a quo, con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui l'eventuale violazione dell'art. 407 non preclude l'utilizzabilità degli atti tardivi nel giudizio abbreviato (cfr. Cass. sez. 6,26.6.2008, n. 36700). Rilievo al quale va aggiunta la considerazione che il deposito dell'informativa di p.g. lo stesso giorno della richiesta di rinvio a giudizio non esclude, ovviamente, che l'attività investigativa in essa trasfusa possa essere stata compiuta prima della scadenza del termine di legge;
ne' una siffatta eventualità è, specificamente, contestata dalla parte ricorrente. La seconda censura in punto di penale responsabilità, si colloca ai margini dell'inammissibilità. Il percorso argomentativo del giudice di appello è immune da vizi ed incongruenze di sorta, offrendo compiuta ragione della ritenuta correttezza dell'apprezzamento delle emergenze di causa. In particolare, le propalazioni accusatorie del collaborante \C sono state prudentemente vagliate sulla base dei noti parametri di giudizio e puntualmente verificate alla luce dei riscontri rivenienti dalle captazioni in atti, motivatamente giudicate di pregnante significazione a conferma del ruolo attribuito all'imputato quale percettore dei proventi illeciti per conto della cosca CU. Il compendio probatorio è stato considerato di tale valenza dimostrativa da non consentire dubbio alcuno in merito all'individuazione nel UP della persona raggiunta da univoci e convergenti elementi di accusa di partecipazione al sodalizio mafioso proprio con il ruolo anzidetto.
Con insindacabile apprezzamento di merito, tale in quanto adeguatamente motivato, la Corte di merito ha, poi, spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità del teste \ON\ e della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, peraltro notoriamente di carattere oggettivo, come tale estensibile nei confronti dell'associato che abbia ignorato per colpa la circostanza relativa alla disponibilità di armi (cfr. Cass. Sez. 6, 15.10.2009, n. 42385 rv. 244904; id. sez. 6,4.12.2003, n. 7707, rv 229769).
Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dal UP ripropone dubbi sulla reale idoneità del compendio motivazionale relativo al contestato reato associativo. All'uopo, valgono le stesse considerazioni già esposte in ordine, invece, alla piena adeguatezza della motivazione, che esprime corretto apprezzamento delle risultanze di causa, peraltro in prospettiva temporale non riconducibile ad anni antecedenti al 2001. Infondato è anche il secondo motivo posto che la Corte territoriale ha adeguatamente dimostrato le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, indicando le fonti del suo convincimento in ordine alla disponibilità di armi da parte della cosca CU. Inammissibile, poi, è la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, ampiamente giustificato dal giudice a quo alla luce dell'obiettiva entità del fatto in contestazione e della biografia criminale dell'imputato.
È priva di fondamento anche la doglianza, dedotta nell'altro ricorso proposto dal UP, relativamente alla mancata acquisizione degli atti di diverso procedimento, avendo il giudice di appello spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuta di accedere alla richiesta integrazione probatoria.
Decisamente inammissibile è la doglianza relativa al regime sanzionatorio, vuoi perché il trattamento relativo è stato, compiutamente, giudicato congruo dal giudice di appello e vuoi perché il calcolo della pena da parte del primo giudice non ha ovviamente potuto tener conto di normative successive (quale quella richiamata dal ricorrente in data 23 maggio 2008, n. 92, ove la sentenza di primo grado e del 17.1.2008) ed è stato, poi, giudicato corretto e congruo in rapporto alla fattispecie associativa aggravata dalla disponibilità di armi.
2.4 - Non ha fondamento la questione di rito proposta in favore di OL\, con riguardo al denegato difetto di legittimazione ad interporre gravame avverso la sentenza in esame, nella parte relativa alla disposta confisca dei beni a lei formalmente intestati. Ineccepibile, al riguardo, è il rilievo del giudice di appello che ha negato la legittimazione all'impugnativa sul riflesso che la OL\ non era stata parte del giudizio di primo grado e, dunque, non era titolare di alcuna situazione processuale di soccombenza in senso tecnico. Nè la fonte di legittimazione avrebbe potuto riconnettersi alla notifica anche nei suoi confronti della sentenza contenente la statuizione in parola, non potendo un'iniziativa della cancelleria, indipendentemente da ogni valutazione di correttezza al riguardo, conferire ad un soggetto una veste processuale che non gli compete.
Del pari ineccepibile è il rilievo della Corte di merito nella parte in cui ha notato che la OL\ avrebbe ben potuto far valere le sue ragioni mediante impugnativa del sequestro cui i suoi beni erano stati sottoposti.
La seconda censura, in favore del LI\, relativamente alla pretesa violazione del divieto del ne bis in idem, è pur essa destituita di fondamento. Ed invero, l'intervenuta assoluzione dell'imputato in altro procedimento definito dal GUP di Catanzaro, con sentenza del 15.3.2005, non può giovare all'odierno ricorrente, posto che - a parte che non risulta che la stessa decisione sia divenuta irrevocabile - in quel procedimento era in discussione la ritenuta appartenenza dello stesso al clan OU, ove oggetto di contestazione in questa sede è la partecipazione al clan La RO, che - per quanto si è detto - sarebbe organizzazione mafiosa dotata di autonomia operativa e gestionale rispetto all'altro sodalizio, pur - essendone di questo promanazione. Priva di fondamento è pure la terza censura che dubita della congruità del corredo motivazionale e della correttezza della valutazione delle risultanze probatorie, da esso espresso. Si è già detto, a proposito di altre posizioni, che le propalazioni accusatorie del teste \C, costituenti anche per il LI\ principale fonte probatoria, sono state valutate dai giudici di merito nel pieno rispetto dei canoni di giudizio fissati dalla legge e da consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità. Al compiuto esame di credibilità soggettiva ed intrinseca attendibilità ha fatto correttamente seguito - per quanto riguarda l'odierno ricorrente - la verifica dei riscontri esterni, individuati nelle dichiarazioni rese da NI OS e NI GI, gestori dell'hotel *Rocca Nettuno*, e nelle captazioni ambientali disposte in altro procedimento e ritualmente acquisite al presente giudizio.
Non possono trovare favorevole apprezzamento le ragioni di censura relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, posto che la Corte di merito ha compiutamente dimostrato come, la condotta ritenuta illecita dell'imputato, nell'esclusiva fornitura di prodotti ortofrutticoli alle strutture turistiche della zona, si svolgesse in funzione ed al servizio degli interessi della cosca mafiosa di cui faceva parte.
Ad identico epilogo decisionale si espone la quarta censura, che contesta la idoneità del compendio giustificativo del reato di cui alla L. n. 206 del 1992, art. 12 quinquies. Neppure sul punto la sentenza impugnata appare affetta da errori od incongruenze di sorta avendo chiaramente indicato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato in questione. Vanno ovviamente disattese in questa sede, siccome oggetto di improponibili profili di fatto, le doglianze relative alla mancata considerazione di circostanze fattuali e temporali ritenute favorevoli agli imputati LI\ - OL\. È incensurabile, per quanto si è detto, il riferimento alla fondatezza della contestata aggravante di cui all'art. 7, che, giustamente - ed ovviamente - esclusa per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato invece riconosciuta per l'altra imputazione. Infondato è il quinto motivo, posto che il giudice a quo ha ritenuto motivatamente sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta, avuto riguardo all'avvenuta cessione dei beni dell'impresa a prezzo notevolmente inferiore al loro valore ed alla dispersione del relativo importo.
La quinta censura si colloca, decisamente, in area di inammissibilità, afferendo al potere discrezionale del giudica di merito in sede di trattamento sanzionatorio, il cui esercizio si sottrae al controllo di legittimità ogni qual volta - come nel caso di specie - sia assistito da congrua e corretta motivazione. Le considerazioni espresse dal difensore nella memoria deposita il 24.6.2010, relativamente alle riferite, successive, dichiarazioni con le quali il collaboratore \C nel procedimento ordinario a carico di altri imputati, avrebbe escluso che il LI\ facesse parte della cosca La RO, non possono essere apprezzate in questa sede, in cui non è consentita produzione documentale, tanto più che i rilievi difensivi non sembrano riferirsi a pronuncia divenuta irrevocabile.
3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata solo limitatamente all'assoluzione di \L RO SQ, mentre va confermata nei confronti di tutti gli altri, i cui ricorsi - globalmente considerati - devono essere quindi rigettati, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione pronunciata nei confronti di \L RO SQ con rinvio per nuovo esame al riguardo ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Rigetta i ricorsi di \L RO O\, ZA O\, LI NI LV, AP O\ e OL AT e condanna ciascuno dei predetti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010