Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 19477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19477 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
19 47 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1029/2016 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE N. 31651/2015- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALISE ENZO N. IL 10/09/1982 IMPROTA ANGELO N. IL 29/09/1981 avverso la sentenza n. 10045/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mr Gell che ha concluso per it rigene c рес Celise linauni üheire per fer Impore Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del IS e dell'TA alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa per i reati di rapina aggravata e ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del IS che deduceva vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente aveva dedotto con i motivi di appello che la recidiva contestata al IS non era reiterata, ma solo "semplice" tento conto dell'accorpamento in continuazione dei reati commessi, ma la Corte di appello non aveva risposto alla doglianza.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di TA che deduceva:
3.1.vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione;
3.2.vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare si doveva della svalutazione del comportamento collaborativo dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso del IS è infondato 1.1. Il collegio condivide l'orientamento (invero non univoco) secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (Cass. sez. 6 n. 19541 del 24/11/2011, Rv. 252847; Cass. sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Rv. 256212; contra. Cass. sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, Rv. 249255). «Non può, invero, condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui i reati ritenuti in continuazione costituirebbero momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo, esistendo inconciliabilità concettuale tra i due istituti. Devesi, in contrario, osservare che, nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera, 2 infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso (Cass. sez. U, sentenza n. 9148 del 17/4/1996; Cass. sez. 6, sentenza n. 6859 del 23/4/1993; Cass. sez. 1, sentenza n. 14937 dei 13/3/2008)» (Cass. sez. 6 n. 19541 del 24/11/2011 Rv. 252847). Tale interpretazione consente, ai fini del riconoscimento della recidiva, di ritenere i reati precedentemente unificati dal vincolo, comunque espressivi di quella crescente, concreta ed allarmante pericolosità che è alla base del riconoscimento dell'aggravante. Altro è infatti ritenere che singole condotte criminose siano state eseguite in esecuzione di una medesima ideazione, il che consente il consolidamento dei fatti con il vincolo della continuazione e la conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio discendente dalla valorizzazione del particolare atteggiamento soggettivo di chi esegue più condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
altro è valutare la concreta e crescente pericolosità dell'imputato che si esprime attraverso la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, indipendentemente dal fatto che le stesse possano ritenersi unificate dal vincolo della continuazione in considerazione del riconoscimento del particolare atteggiamento soggettivo dell'agente.
1.2. Può dunque essere affermato che non esiste incompatibilità tra gli istituti della continuazione e della recidiva essendo il primo finalizzato a riconoscere il minore disvalore della progressione criminosa agita in esecuzione di un medesimo progetto;
mentre il secondo risulta funzionale a consentire la valorizzazione, nella determinazione della sanzione, della oggettiva crescente pericolosità attribuibile all'agente che reitera condotte penalmente rilevanti.
2.Il ricorso dell'TA è manifestamente infondato 2.1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità è inammissibile. Il ricorrente si limita a criticare l'accertamento di responsabilità ritenendo non accertato l'elemento soggettivo del reato di ricettazione senza individuare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Invero il collegio di merito riteneva provata la consapevolezza dell'illiceità del mezzo sulla base dell'uso illecito che l'TA faceva del mezzo rubato (la moto veniva utilizzata per consumare una rapina all'evidente fine di evitare la rintracciabilità dei mezzi utilizzati: pag. 3 della sentenza impugnata), oltre che dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato. 3 Si tratta di una motivazione che non presenta alcuna frattura logica manifesta e decisiva e che, come tale si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, essendo inammissibile nella giurisdizione di ultima istanza ogni attività di rivalutazione delle prove.
2.1.2 Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono essere considerate manifestamente infondate e dunque inammissibili. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di specie la Corte di merito riteneva che alla concessione delle invocate attenuanti ostassero i precedenti vantati;
né veniva ritenuta determinante la confessione effettuata in occasione dell'arresto. Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che si sottrae ad ogni censura.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di TA GE e condanna il ricorrente predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di IS ZO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 20 aprile 2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente L'estensore SECONDA SEZIONE PENALE .11 MAG 2016 Sandra RecchioneGeteate Piercamillo Davigo IL A CANCELL E M CA E R P Claudia Planelli E T E Z O I N R O