Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
La scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Cameriere prostitute, titolare condannata (Cass. 31198/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 12085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12085 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1892
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 19879/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UA, n. a IC il 5.10.1960;
contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, emessa il 6.12.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, GERACI v., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- uditi i difensori avv. Managò A. e avv. E. D'Ippolito, che hanno richiesto l'accoglimento del ricorso;
- udito il difensore della parte civile, avv. Minniti E., che richiede il rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 18 settembre 2009 a seguito di rito abbreviato, dichiarò UA RI colpevole del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 416-bis c.p., commi 2, 2 e 5, per avere concorso - come politico inserito nell'amministrazione comunale di IC (consigliere comunale dal 1994 al 2000, assessore ai lavori pubblici nel periodo 1994-1998, vice sindaco
All'imputato fu addebitato, come principale evento compiuto in concorso con l'organizzazione di RO CR, di avere - mediante il controllo politico e il condizionamento dell'amministrazione comunale di IC (sciolta per infiltrazione mafiosa il 31 luglio 2000) - realizzato, anche mediante le delibere del consiglio comunale di approvazione del piano di sviluppo e valorizzazione della rete commerciale e di variazione del programma di fabbricazione sulla destinazione d'uso dei terreni, da agricola ad urbanistica (
1.1. In particolare, ritennero i giudici che i terreni su cui doveva insediarsi il centro commerciale, appartenevano alla famiglia CR, che, dopo averli acquistati da diversi proprietari per una somma di gran lunga inferiore rispetto allo stesso valore agricolo, li rivendette subito dopo la predetta delibera comunale alla IN, con enormi guadagni: i terreni acquistati da AN CR per un valore di 45 milioni delle vecchie Lire dai proprietari AL RI SS e ON TE, furono rivenduti alla IN per la somma di L. 415 milioni;
quelli comprati da SE CR per un valore di 38 milioni, furono rivenduti per 197 milioni;
quelli acquistati da CO RI CA CA (cognata di CR RO) per un valore di 120 milioni, furono venduti alla IN per L. 500 milioni.
Nè tali incrementi economici esaurivano la locupletazione dei CR, giacché ad assi si aggiungeva il "pizzo" sistematicamente esigibile dai singoli punti vendita, quindi con guadagni notevoli per la cosca".
Per la IN la realizzazione del centro commerciale comportò, secondo gli accertamenti dei giudici di merito, un giro di affari imponente: "basti pensare che nella lettera di intenti stipulata il 1 agosto 2006 tra il ED SE e la IN il prezzo di vendita all'incanto del complesso è indicato in Euro 49.025.000,00".
1.2. All'imputato fu inoltre ascritto di avere - a seguito dell'intervenuta rottura con i CR, autori di crescenti pressioni estorsive e di minacce di morte nei confronti dell'RI finalizzate a trarre ulteriori vantaggi economici - fatto subentrare nell'affare del centro commerciale la cosca OL, di cui era esponente di rilievo l'imprenditore NC ON, fratello della moglie dell'RI e genero di IC OL. Al NC, che aveva liberato l'RI dal temibile pericolo costituito dalla cosca CR, adoperandosi con successo per decapitarne il vertice con l'arresto di RO CR - fu ceduto il 16% delle quote delle IN.
1.3. UA RI fu condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.
1.4. Furono anche condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. IC OL e di IC RO, mentre l'azione penale non fu esercitata nei confronti di ON NC, deceduto a seguito di un attentato tramite una bomba, che fece saltare la sua autovettura.
Contro i CR si procedette con separato giudizio.
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale per quanto concerne i rapporti dell'RI sia con la cosca CR, sia con OL IC, tramite l'attività di ON NC. Ha però ritenuto debole l'accusa nei confronti del RO, evidenziando "uno scarto, uno iato tra il periodo oggetto di contestazione della cosca OL, ben 17 anni dal 1991 al 2008, e le prove che dimostrano solo due o tre appalti ottenuti dal RO".
"L'inconsistenza di questa terza posizione - hanno concluso i giudici d'appello - fa venir meno, in presenza di un'imputazione che individua come capo del sodalizio l'anziano OL IC e come altro partecipe il deceduto NC, la possibilità di riscontrare l'attuale operatività del clan mafioso" per il venir meno del numero minimo di associati. Non sussistendo l'associazione, viene di conseguenza a cadere anche l'accusa nei confronti di RI. In parziale riforma della sentenza di primo grado, l'RI è stato, perciò, assolto dal reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata cosca OL per insussistenza del fatto. Per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata cosca CR, la pena è stata rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione e la somma da risarcire alla parte civile costituita ridotta a 100.000 Euro.
3. Ricorrono i difensori dell'imputato, i quali hanno presentato due separati atti di ricorso, sottoscritti da entrambi, che perciò possono essere considerati e valutati come unico atto d'impugnazione, con cui si deduce:
a) la violazione ex art. 601 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), dell'art. 414 c.p.p., comma 2, art. 407 c.p.p., comma 3 e art. 191 c.p.p. per preclusione dell'esercizio dell'azione penale e inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine provenienti da un precedente procedimento (n. 1/01 r.g.n.r.), archiviato con decreto del giudice per le indagini preliminari il 13.11.2010, senza che fosse mai stata richiesta e ottenuta la riapertura a norma dell'art.414 cod. proc. pen.;
b) la violazione, ex art. 601 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. c) e degli artt. 110 e 416 c.p. e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, anche nella valutazione della prova, in ordine: alla sussistenza della cosca CR e al contributo del concorrente RI;
all'esistenza di riscontri alle accuse del collaboratore di giustizia Bruzzese. Si deduce anche travisamento della prova: in relazione all'utilizzazione del contenuto di una delibera della Commissione prefettizia insediata nel comune di IC, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale;
in ordine al contenuto della domanda presentata dalla IN in data 30.6.2000, ossia soli due giorni dall'approvazione delle delibere da parte del Consiglio comunale;
in relazione alla testimonianza dell'arch. Pulice e, infine, sull'interpretazione di un'intercettazione telefonica (11.3.2007) con tale RA SE;
c) La violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sintetizzati sub a) sono infondati.
1.1. Erroneamente i ricorrenti invocano il principio affermato da questa Corte a sezioni unite, secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass. Sez. U, n. 33885/2010, Rv. 247834, Giuliani).
L'applicabilità di tale principio presuppone che vi sia stato un formale provvedimento di archiviazione, in forza del quale si determina un effetto preclusivo dell'azione penale, in mancanza dell'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini. Dallo stesso ricorso emerge, invece, che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale nei confronti di RI UA, iscritto al n. 1/2001 del registro generale della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, fu emesso dal giudice per le indagini preliminari in data 13.11.2010, successivamente alla pronuncia con cui, nel presente procedimento (originariamente iscritto al n. 1784/2007 r.g.n.r.), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabra, il 18 settembre 2009, condannò l'imputato oggi ricorrente.
Nel caso in esame deve, perciò, escludersi in radice ogni possibilità di invocare la preclusione all'esercizio dell'azione penate, giacché questa fu esercitata da parte del pubblico ministero ben prima del decreto di archiviazione 13.11.2010, successivamente intervenuto proprio per l'inutilità di proseguire un'indagine del tutto superflua (e sostanzialmente costituente un duplicato), dopo l'esercizio dell'azione penale e l'intervenuta condanna dell'RI per imputazione in parte comprensiva dell'ipotesi di reato per cui era stato iscritto il procedimento n. 1/01. 1.2. Sotto altro profilo, i ricorrenti rilevano che il pubblico ministero, nel procedimento iscritto nel 2007, "ha acquisito tutti gli atti d'indagine (informative, verbali di s.i.t., intercettazioni etc.) che facevano parte del procedimento n. 1/01", dei quali deducono l'inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., di "tutti gli atti di indagine compiuti dal PM fuori dai termini di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, c.p.p. che ... erano ampiamente scaduti".
Rileva il Collegio la genericità della deduzione, che rimette alla Corte l'onere di individuare quali atti d'indagini furono compiuti tempestivamente e di ricercare eventuali provvedimenti di proroga del termine di durata massima delle indagini.
Ferma tale assorbente ragione d'inammissibilità per mancanza di specificità (art. 581 c.p.p. comma 1, lett. c e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) va osservato che il procedimento iscritto nel 2007,
pur relativo alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p., riguardava un fatto (partecipazione alla cosca mafiosa OL) del tutto diverso da quello di cui alla precedente iscrizione (partecipazione alla cosca mafiosa CR).
Legittima, pertanto, fu l'iscrizione della notitia criminis e legittimamente, nel corso delle indagini preliminari, furono acquisiti gli atti espletati nell'altro procedimento. L'inutilizzabilità degli "atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine" (art. 407 c.p.p., comma 3) attiene infatti al procedimento originario in cui furono espletati, non al procedimento in cui confluirono successivamente.
Quest'ultimo fu legittimamente iscritto sulla base di diversa notizia di reato, anche se poi, dato lo stretto intreccio tra le diverse vicende che vedevano protagonista l'RI, l'azione penale fu esercitata con riferimento alla partecipazione dell'imputato, per differenti periodo di tempo, sia alla cosca CR sia al sodalizio mafioso OL.
1.3. In ogni caso, la questione dedotta è infondata in relazione al rito abbreviato prescelto dall'imputato.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di approfondire l'ambito dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile anche nell'ambito del giudizio abbreviato (Cass. Sez. U,
poiché l'una è riferita agli atti d'indagine, mentre l'altra è riferita alle prove. Ne discende che nei confronti degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera i principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto all'inutilizzabilità. Ne consegue che la scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e delle forme di rito (v.
n.
16986/2009, Abis e precedenti ici citati).
Accertata la legittimità delle acquisizioni di tali atti d'indagine e l'utilizzabilità delle stesse, irrilevante risulta, ai fini della deduzione in esame, che il giudice d'appello abbia, in riforma della sentenza di primo grado, condannato l'RI per i rapporti con la cosca di RO CR, assolvendolo per i rapporti con la cosca OL.
2. La dedotta mancanza di motivazione sull'esistenza della "cosca CR" è manifestamente infondata.
L'esistenza e la perdurante operatività di essa è stata adeguatamente motivata dai giudici del merito sulla base:
a) di numerose precedenti sentenze, alcune passate in giudicato e altre non ancora irrevocabili, acquisite e utilizzate quali documenti ex art. 234 c.p.p., valutati a norma dell'art. 238-bis c.p.p.;
b) delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bruzzese Girolamo, di cui è ampiamente motivata (con riferimento anche ai riscontri oggettivi e logici e alle dichiarazioni dell'altro collaboratore RO Mammoliti) la valutazione di credibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca, in relazione alle dichiarazioni sugli interessi criminali, vivi ed attuali, del sodalizio mafioso cui personalmente partecipava;
sul fatto che tutte le attività economiche e imprenditoriali che si svolgevano nel territorio di IC erano taglieggiate dalla cosca;
sui rapporti di questa con RI, suo referente politico;
sul ruolo avuto dall'imputato nella vicenda del centro commerciale "Porto degli ulivi", verso cui il capo cosca RO CR aveva un interesse commerciale (per l'enorme rivalutazione dei terreni acquistati a prezzo agricolo e per la programmata e concordata gestione di una stazione di rifornimento di carburante all'interno del Centro) e un interesse estorsivo (per la possibilità di successiva sottoposizione a vessazione economica delle carieattività che nel centro commerciale avrebbero trovato insediamento e allocazione);
c) delle risultanze attestanti sia la perdurante vitalità della "cosca CR" (tra cui l'arresto di IC CR, avvenuto in flagranza della ricezione del "pizzo" per conto del padre e del fratello), sia i dieci anni di intense frequentazioni dell'RI con esponenti di tale sodalizio, con rapporti strettissimi e proficui per entrambe le parti.
2.1. La Corte territoriale rileva che l'appellante non aveva neppure contestato l'esistenza del predetto sodalizio mafioso, ma soltanto la sua partecipazione ad esso.
I difensori ricorrenti riconoscono la verità di siffatta circostanza, giustificandola con la mancanza di elementi per poter dedurre un motivo d'appello sul punto, posto che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 13.3.2010. Si assume in ricorso che la Corte di cassazione, con successiva
Tale rilievo non ha alcun pregio. In appello non fu dedotto alcun motivo per contestare due elementi di fatto costituenti presupposto del ritenuto concorso dell'RI: l'esistenza e l'operatività attuale del sodalizio mafioso di RO CR. Tanto basta a ritenere inammissibile il motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Tuttavia, anche a voler prendere in considerazione l'invocata sentenza di annullamento con rinvio (operato dalla seconda sezione penale di questa Corte in accoglimento del ricorso di taluni imputati), rileva il Collegio che essa, lungi dal mettere in discussione l'esistenza della cosca CR, ne riconosce l'esistenza e la perdurante operatività.
Infatti, nel rigettare il ricorso di uno degli imputati, ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 378 c.p., con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (convertito in L. n. 203 del 1991), fece espressa menzione di "CR RO,
riconosciuto capo dell'omonima cosca di IC" e di "un incontro al vertice, di chiaro rilievo strategico, tra lo stesso CR e altri eminenti esponenti di cosche alleate, OL IC e Mammoliti SC, circostanze che, con riferimento all'addebito rivolto a quell'imputato ricorrente "fondavano saldamente la motivazione dell'impugnata sentenza in punto di condotta criminosa univocamente diretta a favorire non la sola persona del CR, ma l'intera associazione dallo stesso presieduta e rappresentata".
2.2. Il ricorso ripropone, poi, senza sostanziali elementi di novità, i motivi d'appello che contestavano, nel caso in esame, la possibilità di ravvisare gli estremi del concorso eventuale nell'associazione di tipo mafioso, assumendo che l'odierno imputato era un imprenditore vittima della cosca e non già colluso. La Corte d'appello ha rigettato tali motivi con motivazione, per un verso, indenne da vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e, per altro verso, giuridicamente corretta, in quanto conforme ai principi di diritto affermato in sede di legittimità (Cass. Sez. U,
I giudici calabresi hanno valutato come indubitabile che RI UA, nella sua qualità di vice sindaco del Comune di IC e imprenditore della IN s.p.a., offrì alla cosca CR un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, e che tale contributo ebbe un'effettiva rilevanza causale per il rafforzamento delle capacità operative del predetto sodalizio criminoso.
La Corte territoriale ha condivisibilmente evidenziato che il quadro probatorio posto a fondamento della condanna abbracciava attività che andavano al di là dell'ambito imprenditoriale, per cui del tutto fuorviante risulta la riproposizione del dilemma sul ruolo di vittima o di colluso dell'imprenditore. Le condotte prese in esame riguardano insieme le attività imprenditoriali e quelle politico-amministrative dell'RI, nell'intreccio di affari economici e interessi speculativi in cui gli atti amministrativi del Comune (variante al programma di fabbricazione e piano di sviluppo valorizzazione commerciale, fortemente volute dal vice-sindaco RI, come i giudici di merito hanno dedotto dall'andamento del consiglio comunale del 28 giugno) costituirono l'occasione per accrescere il proprio interesse economico, in un quadro di alleanze che includeva diversi interlocutori, tra cui anche i gruppi criminali e mafiosi.
2.3. Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Bruzzese, delle conversazioni intercettate, dell'esame di attività e documentazione amministrativa e di precedenti provvedimenti giudiziari, i giudici hanno accertato che RI, con VA e De TE (consoci della IN PA, con uguale partecipazione azionaria), erano vicini alla cosca CR, con cui realizzarono accordi di cointeressenza e di affari;
successivamente, a seguito della rottura intervenuta nel dicembre del 2005 per l'arresto del CR determinato dado stesso RI e soci, che così si liberarono di un alleato diventato scomodo, fu stipulata un'alleanza con il clan OL, il quale riuscì a entrare nell'assetto societario della IN s.p.a. attraverso la partecipazione occulta di NC ON, genero di EG IC e cognato dello stesso RI.
Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, l'assoluzione tecnica operata dalla Corte d'appello, per mancanza del numero minimo di associati del gruppo OL, non muta la sostanza degli avvenimenti e delle "alleanze" realizzate dall'imputato con i predetti gruppi mafiosi.
I giudici d'appello hanno analizzato e valutato, singolarmente e congiuntamente, le prove di natura dichiarativa e documentale, gli esiti di intercettazioni di conversazioni, le informative di polizia giudiziaria, i "favori" miliardari alla famiglia CR resi dall'RI, le decennali frequentazioni di quest'ultimo con i principali esponenti di essa e i contatti mantenuti anche dopo lo scioglimento del consiglio comunale, il ruolo primario e decisivo dell'RI nel determinare le scelte urbanistiche e commerciali del Comune di IC, emergenti finanche da intercettazione di un colloquio in data 11.3.2007 (adeguatamente valutato dalla Corte d'appello) in cui egli rivendicava il suo potere di trasformare i terreni da agricoli in edificabili.
In siffatto quadro, derivante da una molteplicità di elementi probatori, tutti convergenti nel delineare i rapporti di reciproci interessi e vantaggi tra l'RI e la famiglia CR, momenti emblematici, che colorano penalmente tutta la condotta dell'imputato si da integrare la fattispecie degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., sono stati ritenuti l'apporto decisivo dato dall'RI (nella veste di amministratore) alla delibera del consiglio comunale che trasformò da agricola a commerciale la destinazione dei terreni dei CR e il quasi contemporaneo acquisto da parte della IN (ossia dell'RI nella veste d'imprenditore) di quegli stessi terreni a prezzi enormemente lievitati, con reciproci enormi arricchimenti, valutati in miliardi di lire per i CR e in milioni di Euro per l'RI e i suoi soci della IN.
2.4. I giudici di merito, nel complessivo contesto probatorio sopra indicato, hanno ritenuto particolarmente significativa ed espressiva del lucido disegno dell'imputato la scansione temporale degli eventi, succedutisi in poco più di un mese, in un accavallarsi di atti pubblicistici e iniziative privatistiche, che videro l'RI come attivo protagonista nei diversi ruoli di amministratore e d'imprenditore.
Il 28 giugno 2000 fu approvato il piano di sviluppo e di valorizzazione della rete commerciale e fu mutata la destinazione da agricola a urbanistica dei terreni dei CR, poco prima acquistati a prezzo agricolo e poi rivenduti a L. 30.000 al mq.
Il successivo 30 giugno, appena due giorni dopo l'adozione di tali delibere (e senza neppure attendere l'approvazione da parte della Regione Calabria, che intervenne nell'agosto successivo), la IN PA presentò istanza per l'apertura del centro commerciale, denominato Porto degli ulivi, da ubicarsi in area indicata come nella disponibilità della società IN, che comprendevano anche i terreni dei CR.
Il 5 luglio 2000 risultano spedite le lettere ai proprietari dei terreni per saggiare la disponibilità alla vendita. Il 9 agosto furono, infine, stipulati i contratti di compravendita dinanzi al notaio.
2.5. In proposito, osservano i difensori ricorrenti che il fatto che il centro commerciale sia sorto anche sui terreni dei CR non vale, da sola, a fare dell'RI un concorrente esterno della Cosca, così come a tal fine non vale il fatto che la IN abbia acquistato anche dai CR i terreni in questione.
Decisivo è piuttosto, secondo gli stessi ricorrenti, accertare "se l'individuazione dei terreni del CR, quali terreni su cui avrebbe dovuto sorgere il centro commerciale, sia stata precedente alla Delib. 28 giugno 2000, nn. 24 e 25 e, soprattutto, se tali terreni sono stati dolosamente inseriti nel nuovo piano commerciale da RI in virtù di un preventivo accordo politico-mafioso con il boss RO CR".
Orbene, propria a tale decisivo quesito la sentenza offre una risposta affermativa, completa e convincente, fondata sugli elementi probatori sopra indicati, analizzati singolarmente nella loro valenza indiziante e valutati complessivamente come univocamente espressivi del contributo fornito dall'imputato all'associazione mafiosa (pagg. 85-97 della sentenza impugnata).
Del resto, che le delibere favorirono la cosca CR e gli interessi dell'RI nelle imponenti dimensioni prima indicate e che ciò fu reso possibile dai negozi giuridici stipulati tra i CR e l'imputato costituiscono oggettivi dati di fatto, cosicché risulta del tutto plausibile che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibile, anche in questa parte, le dichiarazioni di Bruzzese Girolamo.
2.6. I ricorrenti contestano la valutazione operata dai giudici del merito sulla Delib. 28 giugno 2000, nn. 24 e 25 adottate dal Consiglio comunale di IC, che approvarono il piano di sviluppo e valorizzazione della rete commerciale e la variante al programma di fabbricazione.
Sul punto lamentano che, nell'affermare che l'area dell'intervento era nella disponibilità della IN s.p.a., la Corte d'appello incorse nel vizio di travisamento della prova, per avere equivocato la relazione della Commissione prefettizia insediata nel Comune di IC (a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale) e il parere dell'Avvocatura dello Stato.
La doglianza non ha pregio.
La Commissione prefettizia e l'Avvocatura dello Stato appuntarono la loro attenzione sulla verifica della legittimità formale delle delibere, legittimità che anche in sede penale sarebbe stata rilevante ai fini dell'eventuale sussistenza del delitto di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.), mentre senza rilievo risulta ai fini della qualificazione penale della condotta e dell'attività dell'RI, amministratore pubblico e imprenditore come concorrente esterno del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Del tutto irrilevanti sono, pertanto, le questioni, introdotte sotto forme di deduzioni di travisamento della prova, relative alle valutazioni espresse, sul piano della legittimità amministrativa, dalla Commissione prefettizia o dall'Avvocatura di stato e successivamente dai giudici amministrativi.
Correttamente i giudici d'appello, al di là della regolarità delle procedure formali, hanno considerato l'evidenza macroscopica che l'inserimento dei terreni dei CR nell'area destinata a insediamento commerciale comportò l'effetto di moltiplicare il valore dei terreni da essi acquistati, accrescendo, nella realtà e nella percezione sociale, il predominio economico e il potere criminale di un gruppo malavitoso, che taglieggiava e tentava di assoggettare al suo dominio parassitario ogni iniziativa economica che sorgeva nel territorio e che rivendicava la diretta partecipazione al centro commerciale (a mezzo dell'ottenimento di posti di lavoro e della gestione della stazione di rifornimenti di carburanti).
Ma anche a voler scendere nell'esame delle espressioni documentali, assunte come indice di travisamento di prova, esse non sono fondate. L'Avvocatura dello Stato evidenziò "indizi di un'operazione non immune da sospetti in ordine alla preesistenza di un interesse specifico collegato al contenuto delle Delib. 26 giugno 2000", pur concludendo, ai fini della sua valutazione che, "in assenza di ulteriori approfondimenti, non può certo dirsi che sì a provato o facilmente provabile che la IN avesse la disponibilità dei terreni anteriormente all'adozione delle delibere". D'altro canto, la Commissione prefettizia, in accordo con l'Avvocatura dello Stato, ritenne che "non sussistono prove documentali della detenzione e/o disponibilità dei terreni prima delle Delib. Consiglio 28 giugno 2000, nn. 24 e 25 e che pertanto pur sussistendo un generico interesse dell'amministratore in riferimento all'approvazione delle deliberazioni sopra emanate, questo interesse non abbia le caratteristiche di correlazione immediata e diretta con l'oggetto della deliberazione, nonché di specificità richieste dalla norma per l'annullamento della delibera".
Com'è evidente, per la verifica amministrativa alla Commissione prefettizia servivano "prove documentali" e l'Avvocatura, "in assenza di ulteriori approfondimenti", non ritenne poter affermare che "la IN avesse la disponibilità dei terreni anteriormente all'adozione delle delibere".
La diversa conclusione raggiunta dai giudici penali, sulla base di quegli "ulteriori approfondimenti" costituiti dall'insieme di elementi probatori acquisiti con le indagini penali è del tutto legittima e non contraddice per niente le affermazioni contenute in tale documentazione amministrativa.
2.7. Parimenti inammissibile è la censura sulla ritenuta epoca della rottura tra l'RI e il sodalizio mafioso, individuato dai giudici di merito nel dicembre 2005 a seguito dell'arresto di CR. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'intercettazione dell'8 dicembre 2005, intercorso tra RI, VA e De TE, nel corso della quale l'RI faceva presente ai suoi interlocutori che la richiesta estorsiva da parte dei CR durava da un anno e mezzo - due anni" ne' ha "tenuto conto di tutti gli atti vandalici che aveva subito l'Iinzitari sin dal 1984, elementi che mal si conciliano con una presunta affiliazione, sia pure sotto il profilo del concorso esterno".
La Corte territoriale ha ritenuto che da tale "frammento di dialogo" non era possibile collocare la data della rottura dei rapporti tra RI e i CR.
Conclusione che al Collegio appare del tutto ragionevole e plausibile, tanto più che, come risulta dalla sentenza impugnata, la cosca CR pretendeva "di lucrare attraverso l'esercizio di una capillare attività estorsiva nei confronti di chiunque decidesse di svolgere attività imprenditoriale nel territorio di IC, fosse anche un esponente di altra cosca mafiosa", come la cosca OL, con cui i "rapporti erano buoni, essendosi una comunione di interessi e di intenti, tanto che si dividevano i lavori e si prestavano aiuto per i latitanti. Ciò, però, non impediva alla cosca CR di pretendere dall'altra parte il pagamento del pizzo per i lavori che le imprese dei OL facessero nel territorio di IC".
Nessuna meraviglia, perciò, che, anche nel periodo di "buoni rapporti" l'RI - secondo le dichiarazioni di Bruzzese - pagasse "il cd. pizzo alla cosca CR sotto forma di regalie natalizie" e fosse sottoposto ad ulteriori atti estorsivi.
2.8. Del tutto infondata infine è la censura concernente quello che i ricorrenti ritengono l'unica circostanza riferita dal collaboratore di giustizia Bruzzese rimasta riscontrata, ossia "quella relativa alla richiesta del CR e cioè una volta realizzato il centro commerciale di poter aprire un impianto di carburante ed ottenere qualche posto di lavoro".
Da tale richiesta, si assume in ricorso, non era possibile ricavare un indizio grave di partecipazione esterna del ricorrente al sodalizio illecito.
Trattasi di osservazione irrilevante, giacché è notorio che l'elemento assunto a riscontro di un elemento probatorio dichiarativo (le parole del collaboratore di giustizia) non deve a sua volta necessariamente rappresentare un indizio, essendo sufficiente che abbia valenza confermatoria della dichiarazione resa.
2.9 Inammissibili perché attinenti a valutazioni probatorie, compiutamente giustificate dalla sentenza, sono le censure relative alle indicazioni contenute nella lettera della IN del 30 giugno 2000, all'apprezzamento sulle dichiarazioni dell'archi. Pulice e del teste VA, sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate (e in particolare di quella con il RA), delle dichiarazioni di RO CR e dello stesso imputato in materia di competizioni elettorali.
3. Manifestamente infondata, infine, la dedotta violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed c), in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. per inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, alla gravità dei fatti per come emersi e descritti, al ruolo pubblico svolto dall'imputato che non ha esitato a porsi come referente di una cosca mafiosa, stipulando con la stessa accordi che produssero notevoli guadagni per entrambi, al dolo e alla capacità criminale rilevata, adempie all'obbligo di motivare sul punto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della pena da infliggere in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. 132 c.p., l'applica discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Alla Corte di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna a rifondere le spese di parte civile, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012