Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
Non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 18317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18317 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 3 1 7 / 1 6 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. DOMENICO GALLO 1064 - Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - N. 28570/2015 REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FA N. IL 29/04/1983 : VA ON N. IL 15/07/1964 avverso la sentenza n. 3/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per il rojets del ricono di Plane Folie e ル Момин вошибо Сочи rinvio in zelerivere allaчевоно е di zavejla Амбо шо p rice.ritisne Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO P Con sentenza in data 23.2.2015 la Corte di Appello di Torino, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato VA IO e LA IO responsabili del reato di estorsione continuata in concorso e, unificati per il solo VA i reati sotto il vincolo della continuazione con precedente condanna (in data 1.6.2012 • della corte di appello di Torino), li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
1. Con unico motivo di ricorso il difensore di IO VA lamenta violazione di legge sostanziale, l'art. 99, comma 4, c.p., per non avere la Corte di appello escluso la recidiva nella presente vicenda nonostante che sia stata riconosciuta la continuazione dei fatti ancora in esame con altri già definitivamente accertati con sentenza di condanna.
2. Con unico motivo di ricorso il difensore di LA IO lamenta vizio di E . motivazione per avere la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, applicato la riduzione per le attenuanti generiche in misura molto inferiore ad un terzo, senza precisare i motivi in maniera esaustiva. + CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1.Infondato è il motivo proposto dalla difesa dello VA;
invero, il ricorrente invoca l'applicazione nel caso di specie dell'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale è stato affermato non esservi compatibilità tra gli istituti penalistici della recidiva e della continuazione, nel senso che, una volta ritenuta la continuazione tra un reato per cui sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato -valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base e altro - . successivo, oggetto di ulteriore giudizio, non potrebbe tenersi conto della recidiva in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esisterebbe, dunque, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi. In tal senso, effettivamente, ebbe ad esprimersi la sezione Quinta di questa Corte, con sentenza n. 5761 del 11/11/2010. Osserva tuttavia il collegio che tale arresto giurisprudenziale, pur autorevole, è intervenuto allorchè le Sezioni Unite di questa Corte si erano già espresse in senso opposto (cfr. SS.UU. n. 9148 del 17/04/1996) e, successivamente, non è stato seguito da altre pronunce conformi, neppure da parte della sezione medesima, essendo invece generalmente prevalso l'orientamento opposto, secondo cui non esiste incompatibilità alcuna tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (cfr., tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 49658 del 30/09/2014; Sez. 5, Sentenza n. 41881 del 02/07/2013). Ritiene infatti il collegio che maggiormente persuasiva risulti la tesi della compatibilità tra gli istituti, le cui argomentazioni fanno leva sul rilievo che recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. Il secondo, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene (così, Sez. 4, n. 37759 . del 21/06/2013, Rv. 256212). Nel caso che occupa, quindi, il riconoscimento della recidiva in ragione di una pluralità di reati, tuttavia unificati per l'avvenuto accertamento della loro riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, è del tutto in linea con il F principio giurisprudenziale che deve ritenersi disciplinare i rapporti tra recidiva e continuazione tra reati.
2. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice t dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione 2 R della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 rv 181825; in senso conforme, cfr. Rv n. 155508, n. 148766 e n. 117242). In ogni caso si deve ricordare che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). E, con particolare riferimento all'entità della riduzione della pena, questa Corte, con giurisprudenza costante, afferma che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un' attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo")- cfr. Cass., sez. 6, Sentenza n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211583-. Nella sentenza impugnata il giudice di appello, oltre a richiamare nel complesso i criteri dell'art. 133 c.p., ha espressamente menzionato i dati di fatto che hanno guidato l'esercizio della sua discrezionalità ed ha utilizzato l'espressione ("appare equa").
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso proposto dal LA deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
4. Va invece rigettato il ricorso dello VA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Va rigettata infine la richiesta dell'avv. IO Foti in qualità di difensore di fiducia di IO VA, ammesso al patrocinio a spese dello Stato - avente ad oggetto l'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia che definisce il giudizio di legittimità, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 83 del d.p.r. 30/05/2002 n.115 (testo unico sulle spese di giustizia - TUSG), introdotto 3 dall'art. 1, comma 783 della legge 208/2015- cd. legge di stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n.302 del 30/12/2015, in vigore dall'1.01.2016. Il comma 2 dell'art.83 TUSG stabilisce infatti che per il giudizio di cassazione alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, introducendo nella disciplina relativa all'onorario e alle spese spettanti al difensore una regola di carattere speciale che esonera il giudice di legittimità dall'emissione del decreto di pagamento, attività riservata espressamente alla competenza funzionale del giudice di merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da LA IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso proposto da VA IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. menico GALLO Dr. Stefano FILIPPINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -3 MAG 2016 IL IL Cancelliere E CANCELLIERE R S P A U Claudia Pianell Z S I O N E