Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
M 07980-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 179/2017 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI · Rel. Consigliere - - N.38064/2016 ANNA CRISCUOLO EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP UE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per la rettifica della pena, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.; Udito il difensore, Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.02.2016 la Corte d'appello di Napoli riduceva ad anni nove di reclusione ed € 20.000,00 di multa la pena inflitta ad AN SP, per l'effetto confermando la statuizione di condanna dell'imputato medesimo per violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione illecita e trasporto del quantitativo ingente di oltre 12 chili lordi di cocaina), emessa dal g.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
2. Avverso detta pronuncia propone tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia del prevenuto, il quale deduce: a) violazione dell'art. 438 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale fatto luogo ad una riduzione, per la scelta del rito, inferiore a quella di un terzo, prevista in maniera fissa dalla legge, avendo irrogato la pena di cui sopra muovendo da quella base di anni dodici di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
b) violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., con riferimento all'apodittica motivazione posta a base delle denegata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza delle condizioni di legge per la concessione di detto beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto non ha fondamento e va pertanto disatteso, con ogni conseguente statuizione.
2. Per ciò che concerne il primo motivo di doglianza, è innegabile l'esistenza di una discrasia fra dispositivo e motivazione, non essendovi congruenza fra la pena inflitta e riportata nel dispostivo anzidetto ed il calcolo a tal fine sviluppato in parte motiva. Fermo quanto sopra, per risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, tale divergenza, lungi dal concretare un'ipotesi di nullità, va risolta mediante la logica attribuzione di prevalenza all'elemento decisionale rispetto a quello giustificativo, chiaramente servente rispetto al primo e qui inficiato da mero errore materiale, come tale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, sent. n. 19851 del 13.04.2016, Rv. 267177, nonché Sez. 5, sent. n. 22736 del 23.03.2011, Rv. 250400 e Sez. 2, sent. n. 25530 del 20.05.2008, Rv. 240649): donde l'esatta indicazione della risultante del 2 conteggio della pena, antecedente all'applicazione della diminuente del rito, in anni tredici e mesi sei di reclusione (anziché anni dodici), ivi già compreso l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 cpv. D.P.R. 309/90, ferma la pena pecuniaria di € 30.000,00 di multa, trattandosi di calcolo artimetico obbligato al fine di pervenire alla pena ultima che la Corte di merito ha concretamente irrogato, come detto pari ad anni nove di reclusione ed € 20.000,00 di multa (non senza aggiungere come la decurtazione di un terzo per la pena pecuniaria offra sintomatica riprova testuale della mera svista in cui il giudice d'appello è incorso). Né è a dire che il principio testé ribadito si ponga in contrasto con altre affermazioni di questa Corte, nel senso della non automatica prevalenza del dispositivo sulla motivazione, determinate dalla specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità, come nell'ipotesi di dispositivo di condanna cui si correli una motivazione assolutoria (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 43419 del 29.09.2015, Rv. 264909), in cui, a ben vedere, il dato determinante è costituito dalla sostanziale assenza di motivazione, non essendo in alcun modo ricostruibile il percorso giuridico ed argomentativo che ha condotto alla statuizione di condanna, il cui annullamento, anzi, viepiù conferma la sua prevalenza. Ovvero come nella vicenda ancora una volta, affatto particolare - trattata da Sez. 2, sent. n. 13904 del 09.03.2016, Rv. 266660, connotata, per converso, dalla possibilità di ricostruzione certa del procedimento seguito dal giudice per la determinazione della pena, per effetto dell'identità dell'aumento apportato per tutti i reati unificati per continuazione, tale da portare necessariamente ad un diverso esito numerico.
3. Quanto, poi, al secondo motivo d'impugnazione, la Corte ha offerto sufficiente motivazione delle ragioni del diniego della concessione delle attenuanti generiche, individuate nella obiettiva gravità dell'episodio criminoso e nell'assenza di elementi oggettivi, favorevolmente apprezzabili ai fini dello scrutinio richiesto dall'art. 62 bis cod. pen. Logico corollario di quanto precede è la non censurabilità, nella presente sede, di siffatta argomentazione, per certo immune da aporie manifeste e non suscettibile di essere inficiata mediante il ricorso ad una soggettiva valutazione del significato e delle implicazioni delle dichiarazioni rese dall'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'01.02.2017 Auda ro Depositato in Cancelleria esidente Il Consigliere est. ' 20 FEB 2017 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera SP