Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 2
Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
Il giudice nell'irrogare la pena per un reato circostanziato ha l'obbligo di esplicitare i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale, individuando, innanzitutto, la misura della pena riferibile al reato semplice e, quindi, gli aumenti per le circostanze aggravanti e per la recidiva.
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2011, n. 19541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19541 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO ES - Presidente - del 24/11/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1792
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 20062/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE PP N. IL 02/01/1976;
2) EL MA N. IL 18/05/1940;
3) TO AD IA N. IL 25/02/1978;
4) NE OR N. IL 06/01/1937;
5) RO CE N. IL 15/03/1943;
avverso la sentenza n. 1660/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. D'GE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. A. Mormino (per ON, avv. G. ON (per IS), avv. G. Di TT (per LA), avv. G. Calabrò (per PO MA), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi) non è comparso il difensore del PI.
FATTO E DIRITTO
1. Il Gup dei Tribunale di Palermo, con sentenza 19/11/2008, all'esito del giudizio abbreviata, dichiarava PP IS, LA MM, IB NE, NC PI e AG PO MA colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra", promuovendone, organizzandone e dirigendone la relativa attività i primi quattro (capo A: IS e ON dirigenti della famiglia di NI ER, PI dirigente della famiglia di BI, LA supervisione nei rapporti tra le varie famiglie) e col ruolo di mero partecipe della famiglia di BI il quinto (capo B), e li condannava a pene ritenute rispettivamente di giustizia.
2. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza 25/6/2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riteneva il LA mero partecipe del sodalizio criminoso, escludendo il ruolo dirigenziale, e riduceva conseguentemente la misura della pena allo predetto inflitta.
Il Giudice distrettuale, dopo una premessa sui crateri di valutazione della prova relativa alla dimostrazione della partecipazione associativa, analizzava la posizione individuale di ogni imputato e rilevava quanto segue.
Il quadro probatorio a carico del IS era integrato da plurimi e convergenti dati di fatto, univocamente sintomatici del suo organico inserimento nell'associazione: a) era stato riconosciuto fotograficamente dal collaboratore IZ Di Gatti, che, avendo comune "militanza", lo aveva indicato, senza alcuna esitazione, come il "nipote di AZ IB;
b) il collaborante RE ES LO aveva riferito de relato di avere appreso da FA LI circa l'inserimento dell'imputato nel sodalizio;
c) PA ZI aveva riferito quanto appreso da AT Lo IC e da AD ND circa la posizione del IS;
d) FA LI aveva confermato per averlo appreso dal ON, l'appartenenza al sodalizio del IS ed aveva riferito del coinvolgimento del medesimo in una estorsione in danno di un imprenditore di Campofelice di Roccella;
e) dette propalazioni, anche se in prevalenza de relato, erano attendibili, considerata la concordanza logica che le caratterizzava, ed avevano trovato puntuale riscontro nelle lettere indirizzate dal IS a AR PR (cfr. perizia grafologica), con le quali si affrontavano questioni relative agli assetti dette cosche di NI ER e BI, dove si era verificato un vuoto di potere, dopo la scelta di NO IU di collaborare con la Giustizia e l'arresto di AT NE;
f) esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, che evidenziavano il coinvolgimento dell'imputato in attività estorsive ed il progressivo ruolo dominante assunto dal IS in NI ER (conversazioni tra IS e PP Libreri, tra IS e ON, tra
IS e PI, tra IS ed PO).
Il LA aveva svolto in seno all'associazione interventi di mediazione, per risolvere contrasti tra cosche di Palermo e dei mandamenti della provincia o tra associati (IS e ON, che si contendevano la supremazia in NI ER), aveva mantenuto rapporti e collegamenti con personaggi di primo piano latitanti e tanto emergeva: a) dalle dichiarazioni rese dai collaboranti IU, Di TI, ZI, BO, RE
LI, che avevano delineato il ruolo dell'imputato; b) dalla corrispondenza epistolare tra il IS e il OV, nella quale si era fatto espresso riferimento alla necessità di contattare il LA, indicato come "zio Masino CNN" o "TM" (riferimento univoco, come evincibile dalla sentenza 21/9/2005 del Gup del Tribunale di Palermo e dalle dichiarazioni del IU), per risolvere il contrasto in atto tra il IS e il ON;
c) dagli esiti dell'intercettazione ambientale 5/4/2006 tra il IS e il ON che avevano discusso dei loro progetti, dei precedenti contrasti, dell'opera di mediazione svolta dal LA. La Corte territoriale non riteneva, però, dimostrato il ruolo dirigenziale dell'imputato nell'ambito della consorteria delinquenziale. A carico del ON militavano le dichiarazioni accusatorie, attendibili e convergenti, dei collaboratiti IU, TR e LI. Quest'ultimo, in particolare, aveva riferito che, nell'assumere il comando della zona di NI ER e di BI, si era rivolto al ON per consigli in ordine alle decisioni da assumere. A riscontrare tali propalazioni soccorrevano i riferimenti fatti al ON nello scambio di lettere tra IS e OV e tra quest'ultimo e Lo IC, nonehè gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche tra IS e ON (5/4/2006), tra IS e Salpieto, tra IS ed PO MA, tra ON e LI, tra PO e GE PP ZZ, tra PO e PI, colloqui nel corso dei quali erano stati trattati argomenti relativi all'attività estorsiva del sodalizio e al ruolo verticistico del ON. La prova della responsabilità del PI era offerta dalle dichiarazioni dei collaboranti ZI, BO, NZ ES, LI, che avevano riferito in ordine alla partecipazione dell'imputato, quale capo del mandamento di BI, a varie riunioni mafiose, nonché da quanto oggetto della già citata corrispondenza tra il OV e altri sodali, dagli esiti delle conversazioni tra presenti intercettate, nel corso delle quali si era discusso degli assetti della famiglia mafiosa di BI, delle estorsioni, del ruolo intraneo e verticistico del PI. La Corte territoriale disattendeva la richiesta di integrazione istruttoria, avendo l'imputato chiesto il rito abbreviato e ritenendola comunque non necessaria ai fini della decisone. Anche PO MA era raggiunto da plurimi e convergenti elementi di prova: a) dichiarazioni del collaborante RE e del coimputato IS;
b) dichiarazioni del collaborante LI, che aveva riferito delle pressioni su di lui esercitate e delle minacce ricevute, proprio da parte dell'PO, per essere costretta a lasciare il territorio di BI (dove, grazie all'appoggia di IA TT, aveva acquisito un notevole "peso") e a tornare a Palermo, suo territorio di provenienza;
c) la richiamata corrispondenza tra OV AR e altri personaggi di spicco di "cosa nostra" riscontrava i contrasti venutisi a determinare tra sodali, che si contendevano la supremazia della zona di NI ER e di BI, e conteneva un preciso riferimento a "certo BI ES, indicata come "figlioccio" di CI NE, il che fugava ogni dubbio circa l'individuazione, in tale riferimento, dell'imputato; d) esiti delle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso l'organico e strutturato inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso di BI.
La Corte territoriale riteneva configurabili le contestate aggravanti di cui all'art. 416 bis cod. pen., commi 4 e 6, considerato che l'associazione disponeva di armi e le attività economiche controllate erano finanziate con i proventi di delitti. In considerazione della gravità dei fatti, della situazione di elevato pericolo cagionato sul territorio di riferimento, della intensità del dolo, riteneva tutti gli imputati non meritevoli delle invocate circostanze attenuanti generiche.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei rispettivi assistiti, i difensori di IS, LA, PO MA e ON, nonché, con atto sottoscritto personalmente, il PI e hanno censurato la sentenza di merito sotto più profili, che vengono di seguito specificamene analizzati.
4. I ricorsi dei IS, dell'PO MA, del ON e del PI sono infondati e devono essere rigettati. Il ricorso del LA è parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati e rigettato nel resto.
4.1. Il IS, con un primo motivo, lamenta l'inosservanza e erronea applicazione dell'art. 192 e art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per non avere la sentenza di merito valutato criticamente gli elementi di prova acquisiti, caratterizzati da incertezze ed insanabili contrasti, con riferimento anche alla paternità delle richiamate missive e al loro contenuto, non di univoco significato.
La doglianza, ai limiti dell'ammissibilità, è priva di pregio, considerato che la sentenza in verifica, come agevolmente si evince da quanto innanzi sintetizzato, analizza partitamente i vari elementi di prova a carico dell'imputato e procede, quindi, ad una valutazione complessiva degli stessi, per inferirne, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, la coerenza, in modo convergente, con l'accusa formulata. La paternità delle missive inviate dal IS al OV è provata dalla indagine grafologica comparativa espletata dal consulente del P.M., che non lascia margini di dubbio sulla riconducibilità delle stesse missive al tratta grafico del ricorrente. Il contenuto di tali missive è logicamente interpretato e coordinato con gli esiti dell'attività captativa delle conversazioni intercorse tra il IS e altri sodali, dalle quali emergono il ruolo progressivamente dominante assunto dal medesimo IS in NI ER, il contrasto insorto con IB ON e l'intervento di mediazione di LA MM. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine ai rilievi mossi alle conclusioni rassegnate dalla consulenza grafologica del P.M e recepite dalla sentenza di merito.
La doglianza trova adeguata risposta in quanto innanzi precisato, espressione di una valutazione in fatto, immune da vizi logici, del giudice di merito.
Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., comma 2, in considerazione del tempus commissi delicti e della "situazione di vuoto di potere" venutosi a determinare nel periodo preso in considerazione.
La censura è priva del requisito della specificità e non è idonea pertanto, ad attivare il sindacato di legittimità sul punto. In ogni caso, la sentenza di merito da conto, sulla base delle emergenze istruttorie prese in considerazione, del ruolo verticistico rivestito dal IS in seno alla consorteria di NI ER, tanto da essere entrato in contrasto con IB ON, altro personaggio apicale, il che aveva determinato l'intervento di AR OV, per appianare il contrasto attraversa la mediazione di MM LA.
4.2. L'PO MA, con i primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, lamenta la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis cod. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, affidato a un percorso argomentativo censurabile sotto più profili: a) inattendibilità del riferimento fatto dal collaborante LI alle asserite minacce di cui sarebbe stata destinatario, nel maggio 2005, ad opera dell'PO MA, di AT La BA, PP ZZ e SE PI, per lasciare definitivamente il controllo della zona di BI e rientrare a Palermo, territorio di sua competenza, episodio - questo - che mal si conciliava col tenore cordiale della conversazione telefonica intercorsa tra lo LI e L'PO il successivo 29/6/2005, con le dichiarazioni rese dal callaborante RE, con le altre emergenze processuali;
b) le dicirrarazioni dei collaboranti RE e LI, depurate quelle rese da quest'ultimo dell'inattendibile episodio specifico delle minacce, si rivelavano generiche, vaghe e, quindi, inidonee a fornire certezze;
c) nulla induceva a identificare nel ricorrente tale ES BI figlioccio di CI NE", al quale si faceva espresso riferimento nella missiva 10/2/2006 inviata dal Lo IC al OV;
d) anche gli esiti delle conversazioni intercettate non offrivano univoci elementi del suo inserimento nel sodalizio mafioso;
e) la condotta addebitatagli, concretizzatasi nella frequentazione - per un limitato periodo dei sodali IS e PI, andava, al limite, qualificata come mero concorso esterno nell'associazione.
Tali articolate doglianze, che s'incentrano su una analisi parcellizzata e critica dei dati processuali innanzi citati, per svilirle la valenza probatoria nella prospettiva di accreditare la tesi della estraneità del ricorrente alla realtà associativa di tipo mafioso che operava in BI, non pongono in crisi l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, apprezzando e valutando in maniera complessiva e con coordinazione logica i detti dati, unitamente ad altri non presi in considerazione dal ricorrente, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Le dichiarazioni dei collaboranti RE e LI, ritenute attendibili, convergono nell'indicare l'PO MA tra i partecipi del gruppo mafioso che operava in BI;
gli ulteriori e dettagliati riferimenti del collaborante LI alle minacce subite da parte anche del ricorrente, per essere indotto a lasciare il territorio di BI, sul quale erano attivi altri sodali locali che rivendicavano la loro supremazia, si coordinano logicamente con gli insorti contrasti venutisi a determinare per la supremazia nella zona di BI e di NI ER (v. corrispondenza epistolare tra OV, IS e Lo IC) e non possono essere marginalizzati e sviliti nella loro valenza accusatoria dalle generiche dichiarazioni de relato rese al riguardo dal RE o dal tenore della conversazione telefonica in data 29/6/2005, avente tutt'altro oggetto, tra il ricorrente e lo LI. Sulla identificazione del ricorrente, quale persona alla quale si faceva riferimento nella missiva 10/2/2006 inviata dal Lo IC al OV o quale interlocutore del IS nella conversazione intercettata il 18/6/2005, la sentenza in verifica offre puntuale e logica risposta (cfr. pgg. 22 e 23). Altrettanto dicasi per la esclusione della ipotesi del mero concorso esterno (cfr. pg. 24).
La doglianza circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche si risolve in una non consentita censura in fatto alla scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito, nel prudente e motivato esercizio del suo potere discrezionale.
4.3. Il ON lamenta, con, un primo motivo, la mancanza di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità, non essendosi fatto carico il Giudice distrettuale di confutare gli specifici rilievi mossi, con l'atto d'appello, alla sentenza di primo grado.
La doglianza, ai limiti dell'ammissibilità, è priva di fondamento e sulla stessa sintomaticamente non ha insistito, nel corso dell'odierna discussione, neppure il difensore dell'imputato. In ogni caso, deve sottolinearsi che il discorso giustificativo della sentenza impugnata, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, chiarisce, sulla base di precisi e convergenti elementi di prova, l'organico inserimento del ON nella famiglia mafiosa di NI ER e il suo ruolo apicale in seno alla stessa, tanto da avere fatto da "consigliere" a FA LI, nel periodo in cui a costui, per volere di TT IA, venne affidato il controllo della zona, poi assunto dallo stesso ON, entrato in contrasto con il IS, con conseguente intervento del OV per porre fine al conflitto.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis cod. pen., comma 2, e il vizio di motivazione in ordine al ruolo dirigenziale attribuitogli, non supportato da alcun serio elemento di prova. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
La sentenza di merito, infatti, con motivazione esaustiva e immune da vizi logici, chiarisce, alla luce delle propalazioni del collaborante LI, degli argomenti affrontati nelle lettere scambiate tra OV, IS e Lo Picolo, del colloquio intercettato il 19/10/2005 tra l'PO e il PI, la progressiva ascesa del Pirrore ai vertici della famiglia di NI ER (con direzione della relativa attività criminale), i contrasti insorti con il IS e il successivo intervento del OV per porre fine al conflitto.
4.4. Il PI lamenta, con un primo motivo la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di integrazione istruttoria. La censura non è specifica, perché non chiarisce le ragioni dell'assoluta esigenza di dare corso alla sollecitata integrazione probatoria, esigenza esclusa motivatamente dal Giudice a quo (essendo risultata, alla luce dei dati già acquisiti, sufficientemente chiarita la posizione dell'imputato). Non può peraltro, essere sottaciuto che l'ammissione dell'imputata al rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti" e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle regole in tema di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti.
Anche tale doglianza, ai limiti dell'ammissibilità, non è idonea a porre in crisi il percorso argomentativo seguito dalla sentenza di merito, che, a dimostrazione della conclusione alla quale perviene, fa leva non soltanto sulle dichiarazioni dei collaboranti (ritenute attendibili), descrittive di incontri tra gli stessi collaboranti e il PI in occasione di riunioni di mafia, ma anche sul contenuto delle missive scambiate tra il OV, il IS e il Lo IC, nonché sugli esiti dell'attività captativa di conversazioni tra vari esponenti mafiosi, elementi tutti convergenti nel senso dell'appartenenza del ricorrente a "cosa nostra", con il ruolo di capo della famiglia di BI (cfr. pgg. 29-33). L'interpretazione e la valutazione delle dette emergenze sono immuni da vizi logici e si sottraggono a qualunque censura di legittimità.
4.5. Il LA, con un primo articolato motivo così come puntualizzato nell'atto integrativo del ricorso, denuncia la violazione della legge penale, con riferimenti all'art. 416 bis cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di rilievi difensivi prospettati con l'atto d'appello: a) nessuna concreta prova risultava acquisita circa l'asserito ruolo di mediazione da lui svolto, per sanare il contrasto tra gruppi della cosca operanti in Palermo e nella provincia, con particolare riferimento alle tensioni venutesi a determinare tra il ON e il IS, che si contendevano la supremazia nella zona di NI ER;
b) non erano stati individuati comportamenti sintomatici della sua perdurante partecipazione associativa, dopo la già riportata condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; c) erroneamente la condotta illecita addebitatagli era stata temporalmente localizzata nel periodo 2003-2005, considerato che egli, a fare data dal 20/1/2002 e fino al novembre 2005, era stato ristretto in carcere senza soluzione di continuità nel regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario;
d) nessun riferimento a fui era presente nelle missive scambiate tra il OV e il Lo IC e non risultava provato che i riferimenti a "zio Masino CNN" o a "TM" di cui alle lettere inviate dal IS al OV indicassero soggettivamente la sua persona, non potendosi, sul punto, allegare credibilità alle asserite esplicitazioni chiarificatrici (rese nel procedimento a carico di tale SO ed altri: sentenza 21/9/2005 Gup Palermo) del collaborante IU, già ritenuto inattendibile dalla precedente sentenza di condanna di esso ricorrente per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., circoscritto a diverso arco temporale;
e) anche il contenuto della intercettazione ambientale 5/4/2006 tra IS e ON non offriva alcuni certezza circa il ruolo svolto dal ricorrente;
f) nessuna valenza accusatoria poteva allegarsi al casuale incontro in data 22/3/2006 tra lui e il ON, considerato che i due si conoscevano da lungo tempo e che nulla induceva a ritenere il carattere illecito di tale incontro. Le doglianze, non cogliendo il senso della lettura coordinata e logica data dalla sentenza impugnata alle risultanze processuali, si rivelano prive di fondamento.
Osserva, invero, la Corte che il sostanziale travisamento della prova denunciato dal ricorrente, con riferimento al periodo in cui costui avrebbe mediato per sanare il conflitto tra i sodali IS e ON, è insussistente. Del ruolo di mediatore affidato dal OV al LA si parla, infatti, come chiaramente si evince dalla ricostruzione fattuale dei giudici di merito, nella corrispondenza epistolare intercorsa tra il primo e il IS nel periodo fine anno 2005-inizio anno 2006 e se ne ha conferma nel contenuto della intercettazione ambientale 5/4/2006 tra il IS e il ON;
ciò non si pone, quindi, in termini di incompatibilità con lo stato di detenzione subito, per la pregressa condanna, dal LA, che, per sua stessa ammissione, venne rimesso in libertà nel novembre 2005. La richiesta di mediazione del LA, fatta dal maggiore esponente di spicco di "cosa nostra", AR OV, è indice univoco della intraneità del medesimo LA alle logiche dell'associazione mafiosa. Il richiamo fatto dalla sentenza in verifica alle propalazioni dei collaboranti IU, Di TI, ZI, BO, RE e LI è funzionale soltanto a delineare la personalità del ricorrente, che non aveva mai reciso, nonostante la già subita condanna, il suo legame con "cosa nostra". Il riferimento nella stessa sentenza all'asserita scarcerazione nel 2003 del LA, stigmatizzata dal medesimo come non corrispondente al vero, non compromette la valenza persuasiva del percorso argomentativo (nella sua parte più qualificante e decisiva) seguito dalla Corte territoriale.
Le doglianze sulla riferibilità soggettiva al ricorrente delle indicazioni "zio Masino CNN" e "TM", contenute in alcune delle missive scambiate tra IS e OV sull'interpretazione e stretta valutazione degli esiti della intercettazione ambientale 5/4/2006 tra IS e ON si risolvono in non consentite censure in fatto al corrispondente discorso giustificativo della sentenza di merito, che, facendo buon governo delle regole in tema di valutazione della prova, da conto, senza incorrere in vizi logici, della conclusione alla quale perviene. Chiarisce la sentenza che, secondo quanto precisato dal collaborante IU nell'ambito del procedimento a carico di SO e altri (sentenza 21/9/2005 Gup Palermo, irrevocabile il 2173/2007), con le diciture "Masino CNN e TM" si intendeva indicare MM LA e la precisazione, ritenuta intrinsecamente attendibile, trova riscontro negli esiti della citata intercettazione ambientale.
La sentenza impugnata allega scarsa incisività, ai fini della decisione adottala, all'incontro del 22/2/2006 tra il ricorrente e il ON, sicché l'assunto difensive della natura lecita di tale incontro non è idoneo ad evidenziare alcun vizio di motivazione. Con altri tre motivi, strettamente connessi tra loro, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che censura sotto più profili: 1) la recidiva doveva essere esclusa, sia perché la consumazione del reato ascrittogli aveva avuto inizio il 15/10/2002 e, quindi prima del passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna per lo stesso reato, sia perché era incompatibile con il ritenuto vincolo della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quelli oggetto dei precedenti giudicati (sentenze Corte d'appello di Palermo 17/1/1986, Corte d'Assise d'appello di Palermo 2/8/1991, Corte d'appello di Palermo 23/11/2004); 2) gli aumenti di pena per le ritenute circostanze aggravanti ad effetto speciale, ivi compresa la contestata recidiva, erano stati determinati in palese violazione dell'art. 63 cod. pen., comma 4; 3) non erano state esplicitate le ragioni che giustificavano la misura della pena base, nella quale risultavano inglobate le aggravanti di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4 e 6, ne' era stata chiarita la ragione per la quale il reato per cui si procede era stato ritenuto più grave rispetto a quelli in precedenza giudicati. Non ha pregio il primo profilo di censura.
Osserva la Corte che correttamente è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale tra il reato per cui si procede e quello (analogo) oggetto della precedente condanna. È vero che la consumazione del reato oggetto del presente procedimento ha avuto inizio il 15/10/2002 (data della sentenza di primo grado, con la quale coincide la cessazione della permanenza della pregressa analoga condotta, già giudicata), ma, proprio in considerazione della natura permanente del reato, deve aversi riguardo, ai fini della recidiva, al tempo in cui la consumazione si è esaurita (19/11/2008), con l'effetto che, così individuata la collocazione temporale della condotta criminosa, la stessa deve ritenersi protratta nel suo iter attuativo anche dopo il passaggio in giudicato (8/4/2005) della pregressa sentenza di condanna per l'analogo reato in precedenza commesso;
Ne vi è incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione.
Non può, invero, condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui i reati ritenuti in continuazione costituirebbero momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo, esistendo inconciliabilità concettuale tra i due istituti.
Devesi, in contrario, osservare che, nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso (Sez. U, sentenza n. 9148 del 17/4/1996; Sez. 6, sentenza n. 6859 del 23/4/1993; Sez. 1, sentenza n. 14937 dei 13/3/2008). Ciò posto, devesi - peraltro - sottolineare che, nel caso in esame, tenuto conto del titolo del reato contestato, l'operatività della recidiva è obbligatoria, ai sensi dell'art. 99 cod. pen., comma 5. Sono fondati, nei limiti di seguito precisati, gli altri due profili di censura.
L'individuazione del reato più grave in quello oggetto del presente procedimento non è censurabile sotto il profilo della legittimità, in quanto espressione della valutazione discrezionale del giudice di merito, che fa leva sulla "intensità del doto" e sulla "gravità dell'evento di pericolo cagionato".
La sentenza impugnata, invece, è censurabile nella parte in cui non da adeguatamente conto dei criteri adottati per la determinazione della pena, con particolare riferimento alla misura della pena base, nella quale sembrano essere stati implicitamente inglobati anche gli aumenti per le ritenute circostanze aggravanti di cui al quarto e all'art. 416 bis cod. pen., comma 6, senza alcuna specifica indicazione circa le singole variazioni imposte da tali circostanze. Il giudice, nell'infliggere la pena per un reato circostanziato, ha l'obbligo di esplicitare la propria scelta, nel senso che deve indicare in modo specifico i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale al riguardo individuando, innanzi tutto la misura della pena riferibile al reato semplice e, quindi, gli aumenti per le ritenute circostanze aggravanti oggettive e inerenti alla persona del colpevole (recidiva).
In relazione a tali aumenti, la sentenza in verifica non ha osservato comunque la disposizione di cui all'art. 63 cod. pen., comma 4, secondo cui, se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, "si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla".
Nel caso in esame, si è in presenza di aggravanti ad effetto speciale, ivi compresa la recidiva contestata (aumento di pena della metà), con l'effetto che deve trovare operatività la regola anzidetta: il giudice cioè deve individuare e applicare l'aumento di pena per la sola circostanza più grave tra quelle contestate, con facoltà di apportare eventualmente un ulteriore aumento fino a un terzo per tutte le altre aggravanti complessivamente considerate. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di MM LA, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, che dovrà tenere conto dei rilievi di età innanzi e adeguarsi ai principi di dritto precisati.
5. Al rigetto in toto dei ricorsi di IS, PO MA, ON e PI, consegue - di diritto - la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA MM, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo;
rigetta nel resto il ricorso del LA.
Rigetta i ricorsi di IS, PO MA, ON e PL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012