Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente di cui all'art. 319 cod. proc. pen., ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta. (Fattispecie relativa alla dazione di una tessera per il rifornimento di carburante a prezzo scontato ad un funzionario di polizia, al fine di fargli compiere, attraverso l'accesso alla banca dati SDI, un'illecita acquisizione di dati personali riservati, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del fatto che tale accesso avesse dato risultati negativi, e che pertanto l'esito non fosse stato riferito al corruttore).
Commentario • 1
- 1. Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2016, n. 13200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13200 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
OND 1320 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CR TERZA SEZIONE PENALE A Composta da - Presidente - Sent. n. sez..3425 Piero Savani -PU 22/11/2016 IO Cerroni R.G.N. 51687/2015 Giovanni Liberati Ubalda Macrì Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA ESul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso d'Appello di Bologna, nei confronti di ZI LO, nato a [...] il [...], AT LO, nato a [...] il [...], CA GI, nato a [...] il [...], RD NA, nata a [...] l'[...], nonché da ZI LO, come sopra generalizzato, AR LU, nato a [...] il [...], AT LO, come sopra generalizzato, PE AN, nato in [...] il [...] CA GI, come sopra generalizzato, RD NA, come sopra generalizzata avverso la sentenza in data 5.5.2015 della Corte d'Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 22) contestato a ZI LO ed ai capi 10), 46), 47) e 48) contestati agli imputati AT LO e PE AN (assorbiti per AT e PE i motivi sulle generiche); rigetto nel resto;
con riferimento al ricorso di AT LO, l'annullamento con rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 17) e 19) nonché al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto;
rigetto di tutti gli altri ricorsi;
udita per la parte civile AR RE OD LE, l'avv. Salotti Sisto, anche in sostituzione dell'avv. Salvagnini Wally, che ha depositato nota spese e conclusioni cui si è riportato, uditi per gli imputati ZI e AR, l'avv. Stefano Piva e l'avv. Prof. LO Veneziani;
AT, l'avv. Luigi Alibrandi;
PE, l'avv. Angela Pennetta;
CA, l'avv. D'Errico Italia Elisabetta;
RD, l'avv. Dalla Giovanna Flavio, che hanno concluso ognuno riportandosi ai rispettivi atti, l'avv. Pennetta anche alle memorie e l'avv. Dalla Giovanna anche ai motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.3.2014 il Giudice del Tribunale di Piacenza, all'esito del processo celebrato con rito abbreviato, ha dichiarato, per quanto qui di interesse: ZI LO responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 3), 11) e 13) e lo ha condannato, esclusa la continuazione contestata al capo 30), concesse le attenuanti generiche, unificati i reati con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 9 di reclusione ed € 72.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
PE AN responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 6), 11) e 23) e lo ha condannato, unificati i reati con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 7, mesi 8 di reclusione ed € 48.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
AT LO responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 11), 23) e 44), e lo ha condannato, unificati i reati con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 7, mesi 4 di reclusione ed € 44.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
AR LU responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 2) e 4) e lo ha condannato, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed € 50.000,00 di multa per il reato di cui al capo 4) e di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 2), oltre al pagamento delle spese processuali;
CA GI responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione di quello di cui al capo 3), e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, unificati i reati con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed € 78.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese in processuali;
RD NA responsabile del reato a lei ascritto al capo 24) e l'ha condannata, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha poi applicato a ZI, PE, AT, CA la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, a 2 AR dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 3, ed a RD dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 1 e mesi 10; pena sospesa e non menzione per RD. Infine, ha condannato ZI e AR al risarcimento del danno arrecato alla parte civile AS RE OD LE, liquidato in via equitativa in complessivi € 3.000,00 in moneta attuale, nonché alle spese processuali da questa sostenute, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre ad IVA e CPA. Ha assolto ZI dai reati di cui ai capi 3), 11), 13), perché il fatto non sussiste;
PE da quelli di cui ai capi 6) e 23) per non aver commesso il fatto e da quello di cui al capo 11) perché il fatto non sussiste;
AT da quello di cui al capo 11) perché il fatto non sussiste e da quelli di cui ai capi 23) e 44) per non aver commesso il fatto;
AR e CA dal reato di cui al capo 3), perché il fatto non sussiste. Ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AR in relazione al reato di cui al capo 27), per essersi esso estinto per intervenuta prescrizione. Ha corretto l'anno in cui era stato commesso il reato di cui al capo 9) in 2012 e le date del commesso reato di cui al capo 34) in 5 dicembre e 7 dicembre 2012. Ha ordinato la confisca della pistola, dei proiettili, dei monili/orologi e della somma di denaro sequestrati a CA;
la confisca e la distruzione di tutto lo stupefacente in sequestro;
delle banconote false sequestrate a ZI, di cui ha ordinato la trasmissione alla Banca d'Italia per la distruzione. Ha ordinato il dissequestro del giubbotto antiproiettile e la sua restituzione a CA nonché della somma di € 20,00 e la sua restituzione a ZI. Ha disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il termine per il deposito della motivazione, fissato in giorni 90. 2. Con sentenza in data 5.5.2015 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Piacenza, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ZI in ordine al reato contestato al capo 32), diversamente qualificato come delitto previsto e punito dall'art. 640 c.p., per mancanza di querela;
ha assolto ZI dai reati contestati ai capi 22) e 50) perché il fatto non sussiste;
concesse le attenuanti generiche nella massima estensione, ha rideterminato la pena inflitta a ZI in anni 7, mesi 11 e giorni 20 di reclusione ed € 67.000,00 di multa;
ha dichiarato ZI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado e condannato ZI, in solido con AR, alla refusione delle spese di lite del grado alla parte civile, liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
ha assolto AT dai reati contestati ai capi 6), 46), 47), 48) per non aver commesso il fatto e dai reati contestati ai capi 9), 10), 21) perché il fatto non costituisce reato;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, concesse all'imputato le attenuanti generiche, ritenuto più grave 3 il reato contestato al capo 19), ha rideterminato la pena inflitta a AT in anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 17.333,00 di multa;
ha assolto PE dai reati contestati ai capi 10), 46), 47), 48) per non aver commesso il fatto e dai reati contestati ai capi 9), 21) perché il fatto non costituisce reato;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, concesse al PE le attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato contestato al capo 19), ha rideterminato la pena inflitta a PE in anni 4, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed € 24.667,00 di multa;
ha dichiarato, nei confronti di CA, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 del T.U. n. 309/1990, e, previo assorbimento del capo 38), limitatamente al possesso di cocaina, in quelli contestati ai capi 6), 7), 9), 15), 17), 19), ritenuto più grave il reato contestato al capo 21), ha rideterminato la pena in quella finale complessiva di anni 5 e giorni 20 di reclusione ed € 56.000,00 di multa;
ha ordinato il dissequestro e la restituzione a CA dei monili/orologi in sequestro;
ha concesso a AR le attenuanti generiche e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, per il capo 2), in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con pari durata della interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317 bis c.p.; per il capo 4), in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed € 33.333,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ex art. 29 c.p.; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e condannato AR, in solido con ZI, alla refusione delle spese di lite alla parte civile (ripetendo la statuizione già resa rispetto a ZI); ha ridotto la pena inflitta a RD a mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione: a) il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna sulla base di 8 motivi, di cui i primi 2, relativamente alla posizione di ZI per la dichiarazione di improcedibilità del reato di cui al capo 32) e per l'assoluzione del reato di cui al capo 22); gli ulteriori 5, relativamente alla posizione di AT e PE per l'assoluzione dei reati di cui ai capi 9), 10), 21), 46), 47), 48) nonché per la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
il restante 8°, relativamente alla posizione di AR per la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
b) ZI sulla base di 15 motivi per le pronunce di condanna, di cui i primi 3 per il reato di cui al capo 2), il 4° per il reato di cui al capo 9), il 5° per il reato di cui al capo 10), il 6° per il reato di cui al capo 12), il 7° per il reato di cui al capo 21), 1'8° per il reato di cui al capo 23), il 9° per il reato di cui al capo 24), il 10° per il reato di cui al capo 29), l'11° per il reato d cui al capo 30), il 12° per il reato di cui al capo 31), il 13° per il reato di cui ai capi 33), 34) e 35), il 14° per i reati di cui ai capi 45), 46), 47) e 48) ed il 15° per il reato di cui al capo 49); 4 c) AR sulla base di 4 motivi, di cui il 1° per la condanna del reato di cui al capo 2), il 2° per la mancata applicazione dell'attenuante di cui al reato contestato al capo 2), il 3° per il mancato riconoscimento dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale in relazione al reato di cui al capo 4), il 4° per non aver ritenuto la continuazione tra tutti i reati ascrittigli;
d) PE sulla base di 5 motivi, di cui il 1° relativo a questioni processuali (art. 267, comma 1, 271, c.p.p. e 15 Cost), il 2° per la condanna per i reati di cui ai capi 7), 15), 17) e 19), il 3° per il reato di cui al capo 24), il 4° per il reato di cui al capo 45), il 5° per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; con la memoria depositata il 31.10.2016 svolge rilievi difensivi e critici avverso il ricorso del Procuratore Generale;
e) AT sulla base di 5 motivi, di cui il 1° per la condanna di cui al reato del capo 17), il 2° per il reato di cui al capo 19), il 3° per il reato di cui al capo 45), il 4° per la mancata applicazione dell'art. 114 c.p., il 5° per l'erronea applicazione degli art. 133 e 81 c.p. in merito alla commisurazione della pena per la continuazione con il reato di cui al capo 37); f) CA sulla base di 2 motivi, di cui il 1° per la condanna del reato di cui al capo 9) ed il 2° del reato di cui al capo 21); g) RD sulla base di 6 motivi, di cui il 1° avente ad oggetto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, gli ulteriori 3 per la condanna del reato di cui al capo 24), il 5° per la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e 323bis c.p., il 6° per la mancata applicazione dell'art. 131bis c.p.; inoltre con memoria depositata il 4.11.2016 presenta motivi nuovi 4. Ai fini di una più agevole lettura di questa sentenza, va preliminarmente precisato che: a) nonostante nell'epigrafe del ricorso per cassazione del Procuratore Generale si menzioni TA MA, in realtà non risulta articolato alcun motivo di ricorso nei suoi confronti, sicché la relativa posizione è stata volutamente pretermessa, anche nel riportare i dispositivi delle sentenze di merito siccome non rilevante ai fini del decidere;
b) un paragrafo della sentenza è dedicato ad un sintetico inquadramento della vicenda storica, che per vero è piuttosto complessa, perché relativa a reati disomogenei tra di loro, commessi dagli imputati in circa 6 mesi, da ottobre 2012 ad aprile 2013; c) al successivo paragrafo 5.5. è analizzata la questione processuale dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, eccezione reiterata anche in questa sede da PE;
led 5 d) sono oggetto di analisi le singole posizioni, per le quali vengono esposti, in relazione a ciascun capo d'imputazione esaminato seguendo l'ordine cronologico, i motivi di ricorso dell'imputato e della Pubblica Accusa, laddove esistente;
con l'occasione si riprende il riferimento al quadro generale e si espongono, di volta in volta, le ragioni di diritto della decisione;
laddove necessario ed utile, la motivazione sarà per relationem. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Come già accennato, il presente processo ha ad oggetto una serie di reati, eterogenei tra di loro, di cui sono imputati, principalmente, alcuni esponenti della squadra narcotici della Questura di Piacenza, ZI, AR, PE e AT (stralciata la posizione del coimputato SI, definita in altro procedimento), nel periodo dall'ottobre 2012 all'aprile 2013. Il filo conduttore dell'indagine è costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai riscontri investigativi dei Carabinieri di Piacenza che hanno osservato gli imputati commettere per circa sei mesi un certo numero di reati (il processo di primo grado si è articolato in complessivi 50 capi d'imputazione), i quali vanno letti unitariamente alla luce di quello che è stato definito dal Giudice di Piacenza "il modus procedendi" della squadra narcotici della Questura di Piacenza, giudizio valutativo confermato dalla sentenza impugnata e che, si anticipa sin d'ora, questa Corte condivide.
5.1. I 6.10.2012, i Carabinieri di Piacenza procedono all'arresto di un carrozziere, tale AR ZZ, per detenzione di 76 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sostanza da taglio e bilancino. Prima dell'arresto, perquisizione e sequestro, i Militari avevano compiuto un'operazione di appostamento e osservazione nei pressi dell'abitazione di tale ES Eridania, una IC residente sempre in Piacenza, alla via Boselli 21/b, insieme a sua figlia e ad un pregiudicato, NO NC Luigi (detto IN); in particolare, avevano visto il ZZ salire dalla ES, discendere subito dopo con una borsa di cellophane bianca, e raggiungere, in automobile, la sua officina. Mentre i Carabinieri stavano appostati fuori dall'officina ed aspettavano il momento propizio per intervenire, avevano visto arrivare un agente della Polizia di Stato, della sezione narcotici, PE, il quale li aveva salutati, era entrato nel bar vicino all'officina e poi nella stessa officina, conoscendo il ZZ. Al momento della perquisizione in officina e del rinvenimento dello stupefacente, il PE, visibilmente sconvolto, aveva dichiarato di essere amico da tempo del ZZ e di aver sempre ignorato che l'amico facesse uso di droghe. Dalla memoria del cellulare del ZZ erano però risultati memorizzati i numeri telefonici oltre che del PE, anche di altri due assistenti della 6 Questura di Piacenza, ZI e AR e, dalle successive indagini, era emerso, per giunta, che il ZZ aveva rapporti stretti di frequentazione e amicizia con gli agenti dell'antidroga di Piacenza, per l'appunto ZI, AR e PE. Questi poi, a seguito dell'accaduto, avevano maturato il desiderio di vendicarsi della ES, che ritenevano avesse ceduto lo stupefacente al ZZ per poi "vendere" l'uomo ai Carabinieri.
5.2. Il 9.10.2012 si verifica un altro episodio decisivo ai fini dell'inizio dell'indagine che porta al presente processo: AR RE OD LE, un pregiudicato di nazionalità ecuadoriana, già condannato per detenzione di rilevanti quantitativi di cocaina, affidato in prova al servizio sociale, che aveva in passato collaborato con le forze dell'ordine come persona interposta ed in tale veste aveva conosciuto sia AR che ZI, sporge una prima denuncia contro quest'ultimo, esponendo che: a) nel settembre 2012, recatosi in Questura per ottemperare all'obbligo di firma, aveva incontrato casualmente ZI;
b) in quest'occasione il poliziotto gli aveva chiesto il nominativo di qualche spacciatore in modo da consentirgli di effettuare un arresto in flagranza;
c) agli inizi di ottobre 2012, previo contatto telefonico, lo aveva raggiunto nella sua abitazione dicendogli che aveva saputo del suo interessamento per fare a ottenere a ER UZ BY VA, convivente di sua sorella, il permesso di soggiorno e si era offerto di occuparsi personalmente della pratica, accelerandone i tempi, in cambio dell'aiuto ad occultare della droga in un bar di Caorso gestito da rumeni in modo da consentirne l'arresto; d) il poliziotto gli aveva inoltre chiesto se poteva procurargli un carico di cocaina dal Sud America informandolo di conoscere una persona, pericolosa e armata, disposta a investire € 50.000,00 per kg. 10 di stupefacente (verosimilmente la persona cui si era riferito era CA;
e) dopo l'incontro, il poliziotto lo aveva richiamato al telefono dicendogli che quella persona interessata all'acquisto di droga avrebbe voluto conoscerlo, ma esso AR aveva tagliato corto facendogli capire che era più opportuno parlarne di persona. Nell'occasione, l'AR racconta ai Carabinieri di essere stanco delle richieste di favori da parte dei OT e dichiara che intende collaborare con l'Autorità Giudiziaria e che, per questo motivo, aveva finto di stare al gioco di ZI e di averlo incontrato il giorno 8.10.2012 registrando di nascosto il colloquio.
5.3. Dopo la denuncia circostanziata del 9.10.2012, si verificano ulteriori significativi episodi tutti denunciati dall'ecuadoriano in date successive. Tra i vari fatti, se ne segnalano in particolare due, verificatisi il 18.10.2012: a) AR riceve, dapprima, una telefonata da tale De LO TO RT NE ES (Mary), una domenicana amica della ES e amante del carrozziere ZZ AR, che aveva conosciuto anni prima avendola 7 M incontrata a casa della ES, la quale gli aveva dato appuntamento per riferirgli di stare attento perché il suo amico, NO, ospite per l'appunto della ES, era indagato e vi era la possibilità che sia nell'appartamento della ES, sia sull'automobile del NO vi fossero delle microspie;
tale incontro è seguito dai Carabinieri di Piacenza, allertati dall'AR; b) quindi, riceve anche una telefonata da AR, il quale pure gli aveva chiesto di incontrarlo e, durante l'incontro, si era mostrato arrabbiato e lo aveva incolpato di essere la persona che, collaborando con i Carabinieri, aveva reso possibile l'arresto del ZZ, siccome lo stupefacente sequestrato al ZZ gli era stato dato dalla ES;
nell'occasione, AR gli aveva riferito di averlo fotografato insieme al NO e che la cosa avrebbe potuto costargli la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale;
infine gli aveva confidato che i Carabinieri avevano installato un gps sulla vettura del NO e gli aveva ordinato di rimuoverlo;
AR aveva dichiarato più volte all'AR di volere aiutare entrambi (lui ed il NO), ricordando però che occorreva sdebitarsi. Il 21.10.2012 AR riceve un'altra telefonata da AR il quale gli aveva dato appuntamento presso il capannone della ditta RIV di Piacenza. I Carabinieri, preavvertiti, si erano appostati nei pressi del capannone, AR era giunto all'appuntamento con l'automobile del NO e si era incontrato con AR e ZI, il primo si era sdraiato sotto la vettura mostrando poi un gps che affermava di aver rinvenuto all'interno del parafango;
entrambi erano entrati nell'abitacolo della vettura del NO alla ricerca di microspie;
la conversazione tra i tre era stata registrata dal registratore che l'AR aveva occultato indosso. Anche i fatti del 18.10.2012 e del 21.10.2012 sono oggetto di specifica denuncia dall'AR ai Carabinieri di Piacenza il successivo 30.10.2012. L'AR precisa che ZI e AR a) lo avevano accusato di aver fatto fare un lavoro ai Carabinieri i quali non lo avevano trattato bene tenendolo all'oscuro della circostanza che stavano indagando il NO;
b) gli avevano ricordato che i suoi veri amici erano loro;
c) gli avevano chiesto di entrare nell'appartamento della ES per controllare se vi fosse rimasta ancora della cocaina di modo da consegnarla a ZI ovvero di procurare loro una copia delle chiavi dell'appartamento della ES;
d) gli avevano palesato l'intenzione di rovinare sia la ES sia il lavoro svolto dai Carabinieri "perché avevano arrestato uno che non dovevano arrestare".
5.4. I 26.10.2012 partono le intercettazioni telefoniche richieste dal Pubblico Ministero il giorno prima sulle utenze di ZI, PE, DE LO AN RT, AS RE, intercettazioni che vengono prorogate.
5.5. Solo il PE lamenta l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni fin dal primo giudizio, mancando i gravi indizi di reato. Già il Giudice di Piacenza aveva osservato (pag. 25-26 della sentenza) che tali indizi erano certamente esistenti, come evidenziato nella richiesta del Pubblico Ministero richiamata nel decreto autorizzativo, se si considerava a) che PE, in servizio all'antidroga della Questura di Piacenza, era presente nella carrozzeria del ZZ all'atto dell'arresto, b) che sussistevano gli estremi del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, c) che PE aveva avuto una reazione molto particolare a seguito dell'arresto, d) che nella memoria del telefono del ZZ vi erano i numeri di telefono dei componenti della AR di Piacenza, SI, ZI, PE e che con quest'ultimo vi erano stati in precedenza scambi di messaggi e quel giorno almeno una telefonata era intercorsa, d) che AR aveva riferito che i OT gli avevano detto che ZZ era un soggetto che i Carabinieri non avrebbero dovuto arrestare, e) che la ES era una conoscente della OS TO RT ed era responsabile della cessione della cocaina al ZZ. La Corte d'Appello di Bologna ha ripetuto gli argomenti della sentenza di primo grado, senza entrare dettagliatamente nel merito dei primi due motivi di ricorso in appello. Gli stessi argomenti paiono sufficienti anche a questa Corte per giustificare la legittimità della richiesta di intercettazioni da parte del Pubblico Ministero anche dell'utenza di PE. Nei primi due motivi di appello, PE offre elementi sovrabbondanti di valutazione quasi a sollecitare un accertamento specifico di fatti, che vanno, invece, considerati solo sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, ai sensi dell'art. 267 c.p.p. (si vedano tra le più recenti, Cass., sez. 3, 14954/14, Rv 263044, secondo cui In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, mass. uff., e Cass., sez. 2, 42763/15, rv 265127, secondo cui In tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod.proc.pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato;
ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato, mass. uff.) In altri termini, per ritenere legittime ed utilizzabili le intercettazioni non rileva indagare in profondità quali fossero i rapporti tra PE e ZZ ed entrare nel merito di tutte le osservazioni svolte dalla Difesa, bastando le circostanze evidenziate, e cioè che PE era presente in officina al momento dell'arresto del ZZ per detenzione di sostanza stupefacente, che aveva avuto una reazione giudicata sospetta dai Carabinieri (e tanto già bastava, senza dover 9 cercare eventuali cause alternative di tale reazione), che i due avevano senz'altro contatti, che PE lavorava per la AR e che lo stupefacente del ZZ proveniva dalla ES, che AR aveva già dichiarato che i OT gli avevano detto che il ZZ non avrebbe dovuto essere arrestato. Gli indizi a supporto della richiesta di autorizzazione delle intercettazioni erano certamente e senza alcun dubbio gravi, come richiesto dall'art. 267 c.p.p.
5.6. Le intercettazioni consentono ai Carabinieri di osservare e monitorare tutta una serie di comportamenti illeciti degli imputati, che di seguito verranno passati in rassegna analiticamente, e che riguardano in prevalenza plurime operazioni di acquisto e cessione di sostanza stupefacente. Le operazioni di cessioni di stupefacente in gioco sono quella del capo 6) relativa all'acquisto di 30 grammi di cocaina;
del capo 7) relativa all'acquisto di 50 grammi di cocaina;
del capo 9) relativa al sequestro di 83 grammi di cocaina ed all'arresto di GO LI;
del capo 15) relativa all'acquisto di 70 grammi di cocaina;
del capo 17) relativa all'acquisto di 100 grammi di cocaina;
del capo 19) relativa all'acquisto di 300 grammi di cocaina e del capo 21) relativa al sequestro di 713,20 grammi di cocaina ed all'arresto di LO EZ SA EL da parte dei Carabinieri. In estrema sintesi, i OT ordinavano lo stupefacente, tramite propri confidenti, e con l'appoggio di un grossista, CA, che forniva la provvista, per accreditarsi presso il fornitore e poi organizzavano sequestro e l'arresto quando sapevano che il carico era importante. La prima volta, per il sequestro degli 83 grammi di cocaina, l'operazione è andata secondo programma, la seconda volta, quando il carico era di 713,20 grammi di cocaina, l'operazione è stata loro "soffiata" dai Carabinieri che hanno di poi messo termine al loro "modus operandi" contro legge, giacché non si è trattato né di operazioni sotto copertura, né di operazioni da agente provocatore né di operazioni qualificabili come "tertium genus" alla luce della sentenza di questa Sezione 15.1.2016, n. 31415 (dep. 21.7.2016), imp. ZE, su cui più dettagliatamente infra. A latere, vi sono una serie di reati, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, falsi e corruzione, frutto o espressione, per l'appunto, del predetto "modus operandi". ZI LO 6. Con i primi tre motivi di ricorso, ZI lamenta a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) in relazione all'applicazione dell'art. 317 c.p.; b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'assenza di dolo nell'ipotesi contestata dell'art. 317 c.p. e dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'applicazione degli art. 42, 43 e 317 c.p.; c) la 10 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per la mancata applicazione dell'attenuante del 323bis c.p.
6.1. Tutti e tre i motivi riguardano il reato contestato al capo 2), art. 81 cpv, 110, 317 c.p. per avere costretto, in concorso con AR e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, quali pubblici ufficiali in servizio presso la Questura di Piacenza, abusando delle rispettive qualità di assistente capo della Polizia di Stato e dei loro poteri, AR RE OD LE a consegnare indebitamente un duplicato delle chiavi dell'appartamento della ES ed a far liberare l'immobile dalla presenza di NO (che pur vi risiedeva regolarmente), prospettandogli in caso contrario di redigere un'annotazione nei suoi confronti [da intendersi di AR] che avrebbe determinato la revoca del beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessogli con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia n 2156/11 di data 29.11.2011 con la conseguente espiazione della pena residua in regime carcerario, nonché prospettandogli il mancato rilascio del permesso di soggiorno a ER UZ BY VA;
fatto commesso in Piacenza dal 18 ottobre al 12 novembre 2012. 6.2. Più in particolare, il ricorrente ritiene che i Giudici d'Appello, in maniera troppo sbrigativa, avevano travisato e liquidato come "privo di fondamento" l'argomento fondato sulla separazione temporale, da una parte, tra il periodo in cui gli imputati apparivano interessati a capire chi avesse fornito la droga al ZZ e se potessero ancora confidare nell'AR come fonte confidenziale e, dall'altra, l'epoca in cui aveva cominciato a prendere forma l'idea di farsi consegnare copia delle chiavi dell'appartamento della ES. La frase pronunciata da AR nel corso della conversazione con l'AR in data 18.10.2012, ...se io faccio la relazione vai dentro, vedi te..." non faceva "I riferimento né alle chiavi dell'appartamento della ES, né al fatto che il NO dovesse liberare il predetto appartamento, né, tanto meno, AR aveva rivolto una richiesta del genere all'AR. Pertanto, non poteva considerarsi integrata la minaccia per ottenere le descritte utilità, cioè la chiave dell'appartamento della ES e l'allontanamento dallo stesso del NO. Il Giudice di primo grado aveva enunciato una serie di elementi inequivoci, che avrebbero dovuto portare alla piena assoluzione in ordine al capo 2), e cioè il fatto che AR si era attivato presso il suo superiore SI per seguire la pratica del permesso di soggiorno ed il fatto che l'AR aveva sollecitato la soluzione del problema.
6.3. Assume inoltre che non poteva dirsi raggiunta la prova del nesso tra la prospettazione di redigere un'annotazione da cui poteva derivare la revoca della misura alternativa e la dazione/promessa delle utilità contestate. In caso di coartazione relativa, la vittima deve scegliere, tra subire il male minacciato, 11 WA oppure accondiscendere alla dazione o alla promessa dell'utilità richiesta, il che non era stato nel caso di specie, giacché mai l'AR era stato posto dinnanzi a siffatta alternativa;
anzi l'AR non aveva mostrato certo di aver subito coartazioni quando, nel colloquio con AR del 30.10.2012 aveva affermato: "le chiavi te le do ma sto facendo in modo che non si rendano neanche conto che gli sto prendendo quelle vecchie...però mi devi dare il tempo che io faccio in modo che io li devo prendere e dobbiamo andare a fare la copia subito...io non gli devo fare accorgere a lui che le chiavi le prendo, hai capito?". Inoltre, risultava pacificamente che lo stesso AR si era adoperato per trovare un alloggio al NO, in alternativa a quello della ES, il che sembrava distonico rispetto ad un comportamento coartativo. Sino addirittura al 5.11.2012, AR e ZI parevano rassegnati al fatto che l'AR, nonostante le promesse, non si era ancora attivato. Ciò nondimeno, i due OT, la cui conversazione telefonica (delle ore 17,32) era stata intercettata, non avevano accennato ad alcuna forma di coercizione o di abuso da porre in essere nei confronti di quella che ritenevano pur sempre essere una valida fonte confidenziale del AR, tant'era vero che nella telefonata del 5.11.2012: "Alle successive 17,32 ZI chiamava RN (983 ut. 766, aff. 1020/A) domandandogli: "ma hai recuperato le chiavi?" e, alla risposta, "io no...non so mica cosa fare", esclamava "porca troia, non te le danno?"; quindi a RN che gli spiegava "non è che non me le dà, ti ho detto che non vuole farsi vedere...adesso lo chiamerò e vediamo ancora com'è la storia, (ecc.). E ancora, più in avanti, a ZI che affermava "si, no, va beh io te lo ricordo ma perché, AR aveva risposto "hai fatto bene, io sai più di dirglielo (ad AR, n.d.r.) non so cosa fare. adesso provo ancora a dirglielo tra l'altro gli ho trovato anche un appartamento ma quello (NO, n.d.r.) non ha i soldi", concludendo "ti chiamo e ti faccio sapere".
6.4. Ritiene ZI che, sulla base di queste conversazioni ed avuto riguardo alla circostanza che l'AR aveva pure preteso successivamente dai OT il danaro per compensare il mancato guadagno della ES per lo sfratto forzato del conduttore NO, si doveva pervenire ad un giudizio assolutorio dalla concussione.
6.5. L'imputato lamenta, in subordine, che la Corte d'Appello non aveva proceduto alla derubricazione del fatto da concussione, ai sensi dell'art. 317 c.p., ad induzione indebita, ai sensi dell'art. 319quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione mediante pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, aveva finito col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata anche 12 们 dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustificava la previsione di una sanzione a suo carico. Inoltre, assume che dalla lettura del capo 3) per cui v'era stata assoluzione, emergeva la contraddittorietà della stessa impostazione accusatoria, che si era riverberata sulla motivazione della condanna per la concussione: esso ZI insieme a AR avevano agito operando "pressioni" sull'AR, infatti, lo avevano accompagnato al negozio per fare il duplicato delle chiavi ed avevano pagato personalmente questo duplicato. Pertanto, ingiustificatamente, i Giudici di merito avevano ravvisato la "costrizioni" per i fatti di cui al capo 2) e le "pressioni" per il capo 3).
6.6. Deduce, poi, che la sentenza impugnata era mancante di motivazione con riferimento al dolo del delitto di concussione. Per giunta, egli era rimasto estraneo alla conversazione del 18.12.2012, ma i Giudici di merito non avevano minimamente spiegato un punto decisivo, e cioè in base a quali elementi poteva rappresentarsi l'abuso e/o la minaccia posta in essere dal AR, visto che rapporti con l'AR erano caratterizzati da toni assolutamente normali se non addirittura cordiali.
6.7. Infine, il ricorrente ritiene, in subordine, che sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323- bis c.p., trattandosi quanto meno di fatto di particolare tenuità, sotto ogni profilo: sia quanto alla condotta, sia quanto all'evento, giacché le utilità tratte dall'asserita concussione erano da considerarsi nulle dal punto di vista patrimoniale e anche dal punto di vista non patrimoniale: a) la copia delle chiavi era stata pagata dai due poliziotti (il AR si era fatto prestare dieci euro da esso ZI); b) la copia delle chiavi non era mai stata utilizzata;
c) nessuna utilità per i poliziotti era derivata dalla circostanza che il NO aveva lasciato l'appartamento della ES Eridania.
7. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
7.1. La sentenza di secondo grado ha motivato in modo ineccepibile sulla concussione: "E' appena il caso di osservare come il reato di concussione risulterebbe integrato anche qualora si volesse seguire la tesi degli appellanti circa il diverso contesto in cui si dovrebbe comprendere la telefonata in cui il RN minacciava l'AR di fargli revocare l'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti, la convocazione dell'AR presso la sede della RIV da parte del RN e del ZI, le accuse rivoltegli di aver fatto fare un lavoro' ai carabinieri, lo svelamento del progetto criminoso di 'rovinare il lavoro dei carabinieri', l'interessata affermazione che i suoi veri amici erano loro, hanno creato un contesto intimidatorio di particolare efficacia" (così a pag. 9 della sentenza d'appello). L'AR ha subito la minaccia, che era effettiva e reale, e toccava due profili fondamentali, la sua libertà personale ed il permesso di 13 soggiorno del convivente della sorella, fatti entrambi che sapeva rientrare nel "potere" dei poliziotti. L'AR è stato quindi coartato a compiere gli atti ordinati dai poliziotti e dalle conversazioni intercettate non erano emerse delle mere "pressioni", bensì la preoccupazione per l'efficacia dell'esecuzione della minaccia, avendo i poliziotti urgenza di ottenere il risultato programmato. Le altre circostanze evidenziate dalla difesa del ZI, ivi compresa l'utilità tratta dal NO nel cambio d'alloggio, appaiono del tutto irrilevanti rispetto alla configurazione del reato di concussione.
7.2. Le circostanze difensive dedotte sullo iato temporale tra la minaccia e l'utilità e la mancanza di collegamento tra le sue sono del tutto irrilevanti. Questa Corte condivide la qualificazione giuridica dei fatti come compiuta dai Giudici di merito. Va ribadito il principio che, nel delitto di concussione, l'elemento della costrizione, inteso come il comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato (Cass., sez 2, 46401/14), non deve necessariamente risultare concomitante ma ben può manifestarsi anche in epoca non immediatamente antecedente alla dazione. Nel caso di specie, la particolare violenza nel tono e nelle parole di minaccia rivolte dal AR all'AR nella telefonata del 18.10.2012, nonché il contenuto della minaccia, hanno pienamente assolto alla funzione vietata dalla norma ancorché l'indebita richiesta all'AR di consegnare le chiavi dell'appartamento della ES sia avvenuta successivamente. La prospettiva di vedersi revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ha chiaramente influito la libertà di determinazione dell'AR di fronte a tutte le successive richieste del AR, mentre resta del tutto irrilevante la circostanza che siano stati i OT ad accompagnare l'AR a fare il duplicato delle chiavi ed abbiano anche fornito i soldi necessari per pagare le chiavi. La sentenza appellata ha poi condivisibilmente rilevato come non avesse alcuna rilevanza accertare se il redigere una annotazione al Tribunale di Sorveglianza rientrasse nei poteri e nelle funzioni di AR, dato che il delitto di cui all'art. 317 c.p. risultava integrato anche nel caso in cui il pubblico ufficiale si attribuiva poteri che esulavano dalla sua competenza, essendo sufficiente che la sua qualifica soggettiva avvalorasse e rendesse credibile l'intimazione. Peraltro, la Corte territoriale ha osservato con motivazione immune da censure come il reato di concussione risultava integrato anche qualora si fosse seguita la tesi della Difesa circa il diverso contesto in cui si doveva inquadrare la telefonata in cui il AR minacciava l'AR di fargli revocare l'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti, la convocazione dell'AR presso la sede della RIV da parte del 14 AR e del ZI, le accuse rivoltegli di aver fatto fare "un lavoro" ai Carabinieri, lo svelamento del progetto criminoso di "rovinare il lavoro dei Carabinieri", l'interessata affermazione che i suoi veri amici erano loro, avevano certamente creato un contesto intimidatorio di particolare efficacia.
7.3. Quanto ai rapporti tra l'art. 317 e l'art. 319quater c.p., è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (ex plurimis, dopo Sezioni Unite 12228/14, Rv 258474, si vedano Cass., Sez. 6, n. 50065/15, Rv 265750; n. 22526/15, Rv 263770; n. 8963/15, Rv. 262503). Nella specie, i Giudici di merito hanno ricostruito i fatti con motivazione immune da censure, evidenziando il piano originario di vendetta dei OT ai danni della ES ed inquadrato storicamente la vicenda della chiave. Che poi tale proposito sia scemato nel prosieguo ed il rapporto con l'AR abbia mutato tono, non significa che non si sia consumata la concussione, come del resto denunciata dallo stesso sudamericano, il quale aveva motivo di temere sia di ritornare dentro sia che il convivente della sorella non ricevesse il permesso soggiorno, risultati entrambi che egli sapeva essere nella disponibilità dei OT. L'AR non ha manifestato dubbi o reticenze nell'esecuzione dell'ordine di procurare le chiavi, in segno di totale sottomissione alla coercizione, semplicemente ha dettato i tempi di esecuzione a migliore protezione sua personale e di riuscita dell'operazione. D'altra parte, dalle intercettazioni era evidente il programma di ZI e AR di vendicarsi della ES nonché il concorso nella concussione posta in essere sì dal AR perché l'AR era un suo confidente, ma voluta specificamente da ZI e concordata con questi (si vedano pag. 21 e ss della sentenza di primo grado e 5 e ss della sentenza di secondo grado) 7.4. I Giudici di merito hanno accertato la minaccia nei confronti dell'AR sulla base di elementi plurimi, univoci e dettagliamente indicati, escludendo le semplici "pressioni" di cui al capo 3), relative ai reati di cui agli art. 56, 61 n. 1 e n. 9, 110, 368 c.p. ZI e AR avevano chiesto all'AR le chiavi dell'appartamento della ES, spostato di casa il NO ed indotto un'altra donna a non soggiornare nell'appartamento in oggetto perché avevano intenzione di metterci lo stupefacente di modo da simulare la commissione del reato da parte della ES, al suo ritorno dal Sudamerica, di modo da arrestarla per rivalsa, ritenendola responsabile della "vendita" del ZZ ai Carabinieri. 15 7.5. Per la contestazione di cui al capo 3), già il Giudice di Piacenza aveva l'assoluzionepronunciato mancando elementi sufficienti. Nel caso dell'imputazione di cui al capo 2), sebbene il fatto sia collegato a quello descritto nel capo 3), la motivazione dei Giudici di merito è ineccepibile perché hanno ben evidenziato la consumazione delle minacce dei poliziotti nei confronti dell'AR, che certamente non potevano considerarsi delle mere "blandizie", considerato che l'oggetto delle minacce riguardava profili di decisiva importanza per l'AR e che questi ne percepiva tutto il peso stante la sua condizione di subordinazione.
7.6. Anche in relazione alla mancata applicazione dell'art. 323bis c.p. la Corte territoriale ha fornito una giustificazione solida del diniego, rammentando il principio secondo cui in tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti una gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Cass., Sez. 6, n. 1898/05, Rv 231444; idem, n. 199/12, Rv 251567; e più di recente, idem, n. 14825/14, Rv 259501). Ha infatti giudicato irrilevante il valore economico in sé delle chiavi, focalizzando l'attenzione sui motivi abietti per cui AR era stato costretto a procurarsele, motivo che rendeva il fatto particolarmente grave.
7.7. La sentenza appellata va pertanto confermata con riguardo al capo 2) e alle statuizioni civili emanate a favore dell'AR.
8. Con il quarto motivo di ricorso, ZI lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, DPR 309/1990 del capo 9), relativo alla vicenda dell'organizzazione dell'operazione di acquisto e sequestro degli 83 grammi di cocaina (73,63% di principio attivo) e conseguente arresto di GO LI. A ZI è contestato il concorso con PE, SI (posizione stralciata), AT e CA, concorso consistito nell'istigare il ES KE OS ad effettuare l'ordinativo di stupefacente, indicandogli il quantitativo, il giorno ed il luogo ove avrebbe dovuto avvenire la consegna, nonché dandogli precise direttive circa le modalità con le quali doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga;
fatto commesso a Piacenza in data 29 ottobre 2013. 8.1. Il ricorrente premette che i capi 6-7-9-10-11-12-13 ruotano tutti intorno alle operazioni della Sezione AR per l'arresto dello spacciatore GO LI AN BL (d'ora innanzi GO LI), che trattava grosse quantità di stupefacenti. Sostiene ZI che questo arresto era stato accuratamente preparato, attraverso l'uso della fonte confidenziale ES KE OS (d'ora innanzi ES KE), e precisamente, all'inizio, avevano organizzato due 16 operazioni di acquisto di stupefacente in quantità modesta (capi 6 e 7), utili dal punto di vista investigativo per meglio comprendere come operasse il fornitore e per indurlo a venire allo scoperto con un quantitativo ingente, e ciò grazie all'appoggio del CA, il quale anticipava il danaro per l'acquisto. In questo modo, il GO LI aveva acquisito una crescente fiducia nei confronti del ES KE (ignorando ovviamente sia rapporti tra questi e la Polizia, sia i rapporti tra la Polizia e il CA), e si era determinato a cedere al collaboratore dei OT la predetta quantità degli 83 grammi netti di cocaina. Ad avviso di ZI, per il capo 9), non poteva configurarsi la responsabilità penale perché, a differenza dei capi 6) e 7), non vi era stato alcun acquisto di sostanza stupefacente, ma l'operazione era stata preordinata all'arresto di GO LI, che si sapeva di poter arrestare in flagranza di detenzione al fine di spaccio di circa un etto di cocaina con elevata percentuale di principio attivo. Il CA, come pacifico in atti, non aveva anticipato il danaro per l'acquisto, proprio perché il programma era quello dell'arresto del GO LI. Il ricorrente rileva anche che il capo d'imputazione era stato formulato in modo scorretto perché era stato contestato un acquisto che non v'era stato.
8.2. Secondo ZI, la condotta contestata al capo 9) sarebbe, quindi, legittima perché non riconducibile né all'azione tipica dell'agente provocatore né a quella dell'agente sotto copertura, ma ad un tertium genus (Cass. 17199/11) che contemplava la legittimità dell'arresto degli spacciatori. Diversamente, opinando, secondo i Giudici di merito, si finiva per arrivare alla conseguenza assurda di reputare illegale lo stesso arresto e la condanna del GO LI, per violazione dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui la determinazione nella commissione nel reato da parte della polizia giudiziaria comportava l'illegittimità delle prove acquisite. Viceversa, l'arresto ed il sequestro dello stupefacente operato nei confronti del GO LI erano da considerarsi a tutti gli effetti ineccepibili. L'annullamento della sentenza si imponeva per evitare un contrasto di giudicati tra la condanna del GO LI sulla base dell'operazione presunta illegittima di ZI e la condanna di questi.
9. Anche tale motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
9.1. Come già osservato nella sentenza impugnata, il ricorrente non contesta i fatti per come accertati dai Giudici di merito, quanto meno nelle linee essenziali, ma ne contesta la qualificazione giuridica perché ritiene l'operazione del capo 9) legittima. Sennonché, come condivisibilmente motivato dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato sul punto la sentenza del GUP di Piacenza, a) nessuno dei componenti della Sezione AR aveva provveduto 17 a redigere relazioni di servizio sull'attività svolta;
b) nessuna comunicazione era stata rivolta all'ufficio del Pubblico Ministero;
c) i quattro componenti della Sezione AR erano tra loro amici ed avevano non solo relazioni assai confidenziali, ma erano anche al corrente di altre condotte illecite tenute da altri colleghi, come ad esempio quelle di cui ai capi 33), 34) e 37), cosicché necessariamente erano a conoscenza, almeno nelle linee generali, anche delle modalità illecite con cui si svolgevano le operazioni effettuate tramite CA e ES KE;
d) la circostanza che in ciascuna delle operazioni precedenti l'arresto prima del GO LI e poi dello AN EZ, il ZI si era allontanato dal luogo delle operazioni con il ES KE e non era tornato con il dominicano se non dopo parecchi minuti, avrebbe dovuto indurre ad escludere che i due colleghi di ZI non sapessero che questi accompagnava ES KE dal destinatario finale dello stupefacente;
e) PE e AT non erano ingenui agenti al loro primo incarico, ma due poliziotti esperti con svariati anni di servizio alle spalle;
f) dagli episodi complessivamente considerati era emerso lo stesso consolidato "modus operandi", basato sull'utilizzo di un soggetto (tipicamente extracomunitario) che, a ciò istigato, ordinasse od acquistasse lo stupefacente al fine di permettere l'arresto dello spacciatore.
9.2. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui "affinché non sia punibile la condotta dell'agente provocatore che abbia agito in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 97 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, occorre che egli abbia assunto una posizione marginale rispetto alla realizzazione dell'illecito, nel senso di non essersi spinto al punto di cagionare, con rilevanza causale, l'evento criminoso, il quale non deve essere da lui sollecitato, dovendo il fatto di reato essere, nell'ideazione e nella realizzazione, riconducibile alla volontà del provocato", così Cass., Sez. 3, 7.2.2014, n. 20238, Rv. 260081, che ha anche chiarito che, in tema di attività sotto copertura della polizia giudiziaria, non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 della Convenzione EDU, l'azione dell'agente provocatore che si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale;
fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività di polizia giudiziaria, che si era caratterizzata per l'induzione del reo ad uno specifico episodio di cessione di droga ad un agente provocatore, in relazione a sostanza già illecitamente detenuta. Si vedano anche sullo stesso tema, Sez. 3, n. 37805/13, Rv 257675 e amplius Sez. 3, n. 31415/16, Rv. 267517. 18 no 9.3. Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata, non c'è nessun dubbio, alla luce delle numerose intercettazioni captate e delle dichiarazioni rese da ES KE, che il ricorrente abbia sistematicamente istigato il dominicano a svolgere sette operazioni di acquisto di cocaina, tre da GO LI e quattro da AN EZ. E ciò in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente per le operazioni sotto copertura. Costituisce un principio generale, desumibile dal combinato disposto degli articoli 110 e 115 c.p., che l'istigatore, quando l'istigazione venga, come nel caso di specie, accolta, concorre nel reato (si veda Cass., Sez. 1, n. 2260/15, Rv 261893) Peraltro, la stessa recente sentenza ZE ed altri, n. 31415/16, invocata dal ricorrente a suo favore, ha precisato che "in tema di reati in materia di stupefacenti, non sussiste la scriminante di cui all'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 (che richiama l'art. 9 della legge16 marzo 2006, n. 146) nel caso in cui l'agente coinvolto in operazioni sotto copertura compia attività che si caratterizzino per determinare taluno a commettere illeciti penali prima inesistenti, atteso che l'esimente è configurabile solo in relazione all'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso"; fattispecie riferita a condotte di importazione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia giudiziaria, in cui la Corte ha precisato che requisito essenziale per la liceità delle operazioni e per l'applicazione della esimente era la prova, nella specie mancante, dell'esistenza di accordi, tra fornitori e destinatari della droga, precedenti all'intervento dell'agente sotto copertura, mentre, invece, è stato sostenuto che è punibile ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a titolo di intermediazione anche chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
nella specie la Cassazione ha ritenuto la correttezza del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di persona che aveva delegato il coimputato all'acquisto di sostanza stupefacente per se stesso (Sez. F, n. 33606/12, Rv. 253423), nonché colui "che procura ad altri" ed agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi (Sez. 6, n. 37177/08, Rv. 241205) 9.4. La supposta incongruenza con l'art. 6 della Convenzione EDU riguarderebbe l'utilizzabilità della prova nel processo a carico di GO LI, ed il contrasto di quel giudicato con il presente accertamento, ma la prospettazione del motivo di doglianza appare generico perché non vengono esposti ed analizzati i motivi sulla base dei quali altro Giudice sarebbe pervenuto alla condanna del GO LI. 10. Con il quinto motivo di ricorso, ZI ritiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione al reato contestato al capo 10), art. 19 61 n. 2, 110, 479 e 476, comma 2, c.p. perché, in concorso con PE, AT ed SI (posizione stralciata), aveva attestato falsamente, nel verbale di arresto in flagranza eseguito in data 29.10.2012 nei confronti di GO LI UA BL per il delitto di detenzione di grammi 83 netti di cocaina a fini di spaccio, circostanze fittizie e difformi dal vero, dando atto di avere proceduto all'arresto sulla scorta di informazioni "apprese da più fonti" circa una attività di spaccio avviata da un cittadino sudamericano avente in uso un' autovettura Alfa Romeo 166 tg BP948VA nonché di un servizio di osservazione in cui avevano assistito a cessioni di droga da costui effettuate all'interno della citata autovettura, ben sapendo che in realtà lo stupefacente era destinato a ES KE OS Alexi, che aveva partecipato all'attività di procacciamento (concordando preventivamente con il GO il quantitativo, il corrispettivo in denaro, la data della consegna) e che, quale destinatario della partita di cocaina, aveva preso accordi affinché la droga gli venisse portata da Pontenure a Piacenza;
con l'aggravante della falsità commessa in atto di fede privilegiata ed al fine di garantire l'impunità a ES KE OS Alexi;
in Piacenza in data 29 ottobre 2012. Assume che quand'anche si ravvisassero marginali e sostanzialmente irrilevanti refusi o imprecisioni nel verbale di arresto (che segnala con cura), non si potrebbe parlare di falsità nel senso tipico del termine. In ogni caso, il falso sarebbe innocuo e quindi non punibile. 11. Osserva questa Corte che è certamente integrato il reato contestato, trattandosi di falso per omissione. Il verbale in oggetto è chiaramente affetto da falsità ideologica e pacificamente lesivo della pubblica fede, come conseguenza delle condotte non autorizzate poste in essere dai poliziotti e contestate nei capi precedenti. E' pacifico il principio per cui "In tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell'atto (nella specie, un verbale di arresto) non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.), sub specie del principio nemo tenetur se detegere, per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto". (Cass., Sez. 5, n. 38085/12, Rv 253541-46). In particolare, poi secondo Cass., Sez. 5, n. 32951/14, Rv 261651, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero;
fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva 20 attestato su un foglio di servizio l'avvenuto svolgimento di un'attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanzieri quello stesso giorno in altro comune. Peraltro, sussiste il falso innocuo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (si veda, ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 47601/14, Rv 261812) 12. Con il sesto motivo di ricorso, l'imputato assume l'innocuità e non punibilità del falso, e comunque la sussistenza degli estremi dello stato di necessità, per lo meno putativo, per il reato di cui al capo 12), art. 61 n. 2, 110, 479 e 476, comma 2, c.p., per avere, in concorso con il solo SI (posizione stralciata), formato un falso verbale di perquisizione ex art. 103 DPR 309/1990 recante la data 2.11.2012 attestante, contrariamente al vero, l'avvenuta esecuzione di una perquisizione all'interno dell'abitazione di ES KE OS sita in Piacenza, via Scalabrini n. 98 e recante la dicitura "perquisito" ed "esito negativo"; con l'aggravante della falsità commessa in atto di fede privilegiata ed al fine di garantire l'impunità a ES KE OS Alexi;
in Piacenza in data 2.11.2012. La falsità del verbale di perquisizione nei confronti di ME KE è stata ammessa, ma giustificata dal fatto che ES KE aveva appreso che "nella comunità dei suoi connazionali circolava la voce che egli collaborava con la polizia e fosse responsabile dell'arresto di GO LI" sicché la redazione di quel verbale era avvenuta proprio per "proteggere ES KE". Come accertato dai giudici di merito, lo stesso ES KE nel corso dell'interrogatorio effettuato il 13 maggio 2013 e nell'incidente probatorio aveva dichiarato di essere stato lui stesso a chiedere a ZI un verbale di perquisizione per mostrarlo, come poi effettivamente avvenuto, al connazionale soprannominato 'A' - il quale stava spargendo la voce che era stato lui a far arrestare GO LI al fine di poter dimostrare che i controlli della Polizia - avevano riguardato anche la sua persona e allontanare così i sospetti. L'imputato ricorda che, a sua volta, aveva ulteriormente precisato, nel dell'interrogatorio avvenuto all'udienza del 5.12.2013, che "il falso corso documento era stato redatto su richiesta del dominicano il quale aveva paura che i suoi figli che si trovavano a Santo Domingo potessero avere conseguenze qualora si sapesse che egli forniva indicazioni alle forze di polizia per far 21 の arrestare connazionali, timore che era insorto poiché un altro dominicano aveva notato ZI mentre entrava in casa sua dopo l'arresto di GO LI. Il verbale, che era stato redatto su disposizione di SI e che avrebbe dovuto dimostrare che il poliziotto si era recato nell'abitazione per motivi di servizio, era stato poi portato a casa di ES KE qualche giorno dopo rispetto alla telefonata in cui egli aveva raccomandato a ZI 'ricordati che mi devi portare quel foglio'; di tale verbale, che non era stato inviato in Procura, non esisteva un'altra copia". 13. Anche su tale punto ritiene questa Corte di condividere il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata, giacché il reato contestato non è scriminato dallo stato di necessità perché il reato di falso ideologico, integrato dall'attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono aver spinto l'agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso;
il delitto in questione è connotato da dolo generico, pertanto, si deve escludere il reato solo quando il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell'agente (da ultimo, si veda, Cass., Sez. 3, n. 30863/15, Rv 264328). Per quanto concerne l'argomento relativo allo stato di necessità si ribadisce, anche in questo caso, che il pericolo per la vita e l'incolumità del ES KE avrebbe dovuto essere eventualmente fronteggiato attraverso j normali mezzi predisposti dall'ordinamento, segnatamente i programmi di protezione previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1991 n. 8 così come modificato dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 e successive modifiche. 14. Con il settimo motivo di ricorso, ZI lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli art. 110 c.p. e 73 comma I DPR 309/1990, per il capo 21), perché in concorso con PE, SI (posizione stralciata), AT e CA, avevano acquistato i 713,20 grammi di cocaina sequestrati al momento dell'arresto in flagranza di FL EN SA EL (nei cui confronti si procede separatamente); concorso consistito nell'istigare il ES KE OS ad effettuare l'ordinativo di stupefacente, indicandogli quantitativo, il giorno ed il luogo ove avrebbe dovuto avvenire la consegna, nonché dandogli precise direttive circa le modalità con le quali doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga;
in Piacenza in data 29 gennaio 2013. 14.1. Si tratta della vicenda più importante perché i Carabinieri avevano monitorato l'operazione dei OT che avevano preparato con cura l'arresto in flagranza dello AN ES con un importante quantitativo di stupefacente, ma erano intervenuti tempestivamente ed avevano proceduto all'arresto del 22 corriere, per l'appunto l'EZ, "rovinando" l'operazione dei OT. Al fine sono di particolare interesse le intercettazioni telefoniche dei OT quando capiscono che l'operazione è fallita. I fatti sono descritti in dettaglio dai Giudici di merito. ZI assume che erroneamente era stata affermata la sua responsabilità penale in ordine al capo 21), perché il fatto era completamente diverso da quelli contestati ai capi 16), 17) e 19). Questi erano consistiti in veri acquisti di stupefacente e lo spacciatore CA era stato preventivamente avvertito in modo che potesse procurare il denaro e ricevere poi la droga. Diversamente, nel caso del capo 21) non avevano in programma alcun acquisto di stupefacente ma solo l'arresto dello AN EZ nella flagranza della detenzione di quasi un chilo di cocaina con elevato principio attivo. Per questo motivo, CA non era stato contattato per realizzare questa operazione e l'acquisto non era avvenuto. 14.2. L'imputato propone degli argomenti giuridici analoghi a quelli di cui al capo 9), ivi compreso quello dell'illegalità dell'arresto della LO per violazione dell'art. 6 della CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che se l'arresto era da ritenersi corretto, l'azione del ZI doveva ritenersi scriminata. 15. Ritiene questa Corte che anche per il capo 21) la sentenza impugnata sia immune da censure e che vadano richiamate in diritto tutte le osservazioni già svolte supra al par. 9, per il reato di cui al capo 9). E' stato accertato in fatto dai Giudici di merito che ZI aveva istigato ES KE ad acquistare la cocaina da AN EZ e che le operazioni precedenti dei capi 15), 17), 19), non a caso non oggetto di impugnativa, erano in realtà preparatorie per il "colpo grosso" del capo 21). 16. Con riferimento all'assoluzione di cui al capo 22), reato di cui agli art. 319 e 321 c.p. perché, ZI aveva compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nell'attivarsi personalmente per accelerare il disbrigo della pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno a ES KE David, ricevendo in cambio dal ES KE OS utilità rappresentate dalla effettuazione di ordinativi di stupefacente per consentirgli di procedere ad arresti in flagranza dei corrieri, in Piacenza in data 14.12.2012, il Procuratore generale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 319 c.p. Lamenta in particolare che nella sentenza impugnata la condotta di ZI era stata "degradata" a mera "raccomandazione" ai colleghi dell'ufficio immigrazione, condotta commessa "in occasione" dell'ufficio, sicché non v'era stato "l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente", laddove il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'imputato, non 23 solo si era attivato personalmente ed insistentemente, visto il numero di telefonate effettuate, per accelerare al massimo la pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno tant'era vero che il ES KE aveva presentato in data 5.11.2012 la domanda di rinnovo del permesso scadente il 23.1.2013 e l'appuntamento per la rilevazione delle impronte digitali, fissato per il 12.12.2012, era stato anticipato al 23.11.2012 grazie all'intervento dell'imputato, la cui indebita interferenza esercitata per l'esercizio dei poteri connessi alla sua qualifica, era andata ad influire sulla sequenza procedimentale, integrando la corruzione. 17. Il ricorso è infondato. E' stato accertato dai Giudici di merito che era prassi degli esponenti della narcotici fare "favori" di questo tipo agli extracomunitari per ottenerne confidenze e aiuti nell'esercizio della propria attività e che ZI si attivava in continuazione in tal senso. Non sono state accertate, però, condotte di prevaricazione o richieste di compimento di atti contrari a legge. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta del ricorrente aveva interferito sull'ordine di disbrigo delle pratiche, espletate dall'Ufficio Immigrazioni. Condivisibilmente, la Corte d'Appello ha affermato invece che la condotta assunta dall'imputato non integrava il reato di corruzione. Infatti, è vero che "Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione previsto dall'art. 319 c.p., rileva anche la violazione del dovere di cui all'art. 13 comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico, sicché del delitto ne risponde il funzionario della questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno a stranieri, inverta, dietro compenso, l'ordine temporale nella trattazione delle relative pratiche d'ufficio (Cass., sez. 6, n. 1777/06, Rv 233114), sennonché, nel caso di specie, ZI si era limitato a rivolgere una "raccomandazione" ai colleghi dell'Ufficio immigrazione. Ora, "In tema di corruzione, non può essere ricondotta alla nozione di "atto di ufficio" la "segnalazione" o "raccomandazione" con cui un pubblico ufficiale sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale, trattandosi di condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che, quindi, non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente; nella specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all'art. 318, comma secondo, cod. pen. nei confronti del sindaco di un comune che aveva ricevuto un regalo per avere, in precedenza, sollecitato al direttore di una ASL il trasferimento di un sanitario (Cass., Sez. 6, n. 38762/12, Rv 253371). PUT 24 18. Con l'ottavo motivo di ricorso, ZI lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento al reato di cui al capo 23) contestato in concorso con PE e AT (assolti in primo grado) e SI (posizione stralciata), art. 81 cpv, 110 c.p., 3 n. 8 e art. 4 n. 7 L 75/1958 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano favorito la prostituzione di alcuni cittadini brasiliani transessuali, tutti identificati, procurando a due un alloggio ove dimorare ed esercitare la prostituzione e, rispetto a tutti e tre, intervenendo per dirimere le controversie che potevano insorgere tra loro o con altri transessuali dediti al meretricio, agevolandone la permanenza illegale sul territorio dello Stato, predisponendo falsi documenti per far ottenere ad uno di loro il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di giustizia ed intervenendo in caso di controlli delle forze dell'ordine al fine di evitare che due di loro venissero condotti in Questura per l'identificazione e comunque omettendo di dare esecuzione agli ordini di espulsione emessi nei confronti dei due brasiliani dal Questore di Piacenza;
in Piacenza, rispettivamente in data 4.07.2011 e 3.09.2012. 18.1. Come si desume dal capo d'imputazione, le condotte contestate sono di tre diversi ordini: a) l'avere procurato un alloggio;
b) l'essere intervenuto per dirimere controversie insorte tra i transessuali;
c) l'avere agevolato la loro permanenza illegale sul territorio italiano. Quest'ultima condotta specifica attraverso tre diversi tipi di azioni: a) la predisposizione di falsi documenti per ottenere permessi di soggiorno per motivi di giustizia, b) le interferenze in caso di controlli delle forze dell'ordine al fine di evitare che due transessuali venissero condotti in Questura per l'identificazione, c) la mancata esecuzione di ordini di espulsione emanati dal Questore di Piacenza in data 4.7.2011 e 3.9.2012. I Giudici di merito hanno ricostruito in modo dettagliato i fatti contestati attraverso l'esame delle intercettazioni telefoniche e dei testimoni. E' emerso dall'istruttoria a) che ZI aveva un rapporto molto stretto con alcuni transessuali brasiliani dediti alla prostituzione, con loro si incontrava frequentemente e nelle conversazioni aveva un tono estremamente confidenziale, b) che il teste AR EL aveva riferito di aver locato ad un transessuale il suo appartamento proprio su raccomandazione di ZI, c) che un altro transessuale, nell'interrogatorio del 17.4.2013, aveva confermato la circostanza che senza l'interessamento di ZI non sarebbe riuscito ad ottenere in locazione un appartamento, non avendo una regolare attività lavorativa, e che il poliziotto lo aveva aiutato perché gli "dava lavoro", cioè gli consentiva di effettuare degli arresti, d) che all'interno dell'appartamento alloggiavano anche altri brasiliani privi di permesso di soggiorno, e) che l'immobile veniva utilizzato anche per l'esercizio della prostituzione e che i brasiliani, per dirimere le controverse insorte tra loro, si rivolgevano al ricorrente, il quale li teneva a bada 25 minacciandoli con l'applicazione della normativa in materia di immigrazione, f) che almeno in un'occasione aveva chiesto al Pubblico Ministero il nulla osta per il permesso di soggiorno per motivi di giustizia per uno di loro, dichiarando falsamente, con la complicità di SI, che il brasiliano era stato sentito come persona informata sui fatti e che le sue dichiarazioni erano risultate utili per compiere un arresto. Nello stesso interrogatorio, il brasiliano aveva dichiarato che il permesso gli serviva se si recava in altre città a prostituirsi mentre in Piacenza era sufficiente dichiarare, in occasione di controlli, che "io lavoro per IO (SI) o lavoro per LO (ZI) per eludere i controlli. Nel corso dell'incidente probatorio lo stesso aveva riferito di aver goduto nel corso degli anni di tantissimi permessi di soggiorno per motivi di giustizia. Per regolarizzare, poi, la presenza in Italia di altro transessuale, ZI era ricorso alla redazione di inviti a comparire ai sensi dell'art. 650 c.p. periodicamente rinnovati. In occasione di almeno due controlli, il ricorrente aveva anche "salvato" il transessuale rassicurando gli operanti - prima un agente di polizia di nome Mimmo, poi un agente di polizia municipale IE UE che si trattava di persona conosciuta e che era tutto regolare. Nell'interrogatorio del 17.4.2013, quest'altro transessuale aveva riferito di aver accolto l'invito di ZI a fornirgli informazioni su spacciatori in cambio di poter vivere e lavorare con tranquillità e libertà. 18.2. Da una telefonata intercettata il 15.2.2013 era emerso che l'imputato svolgeva anche la funzione di intermediario tra clienti ed i transessuali. Analoghi interventi erano stati effettuati per eludere controlli effettuati dalle forze dell'ordine su un terzo transessuale. 18.3. ZI contesta innanzitutto la sussistenza della ritenuta condotta agevolativa consistita nel reperimento dell'immobile, posto che il capo d'imputazione indicava come epoca dell'accertamento il mese di ottobre 2012, mentre la copia del contratto di locazione fornito dallo EL ai Carabinieri recava la data del 1° settembre 2012, cosicché doveva escludersi che aveva agevolato la conclusione del contratto, considerando anche che le trattative per la stipula dovevano per forza ritenersi intervenute in epoca anteriore. Inoltre la sentenza di primo grado aveva accertato che egli aveva procurato l'appartamento soltanto ad un transessuale, a differenza del capo d'imputazione, che aveva indicato anche il nome di un altro transessuale. Infine il proprietario EL, nel verbale di sommarie informazioni in data 8.3.2013, aveva dichiarato di aver locato l'appartamento tramite il suo dipendente LA smentendo l'affermazione che era stato ZI a mettere una buona parola con il proprietario. 18.4. La condotta agevolativa consistente nel dirimere controversie insorte tra i transessuali non aveva avuto alcuna finalità di favorire la 26 m prostituzione ma soltanto di sedare liti pericolose tra soggetti che, di fatto, erano utili fornitori di notizie per gli operanti, quindi priva di rilievo. 18.5. Circa la contestata predisposizione di falsi documenti per far ottenere il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di giustizia, ZI, premesso che ogni potere dispositivo era riservato all'Ufficio immigrazione della Questura, sostiene la tesi di essersi limitato ad eseguire ordini del superiore SI e di essersi limitato a stampare un documento già contenuto nella memoria del computer del suo superiore gerarchico e comunque a recepire precise direttive di SI. Il primo Giudice, pertanto, non aveva chiarito il motivo per cui aveva ritenuto certa la falsità della motivazione indicata nella richiesta di nulla osta. Analoga mancanza di prova della falsità doveva essere ritenuta con riguardo agli inviti ad uno dei transessuali a comparire ai sensi dell'art. 650 c.p. Se fosse stato vero che erano falsi non si spiegava perché erano stati rinvenuti anche l'interno del fascicolo tenuto dalla Questura;
nessun accertamento, invece, era stato eseguito dalla Procura al fine di accertarne la falsità. In ogni caso l'ottenimento del permesso di soggiorno non aveva sottratto i cittadini brasiliani al controllo da parte di tutte le forze dell'ordine in caso di attività di meretricio. 18.6. Assume che infondata era l'attribuzione della responsabilità della mancata esecuzione dei due ordini di espulsione emanati dal Questore di Piacenza in data 04/07/2011 e 03/09/2012, giacché l'esecuzione dell'ordine era un atto proprio dell'Ufficio Stranieri della Questura. Precisa che l'agevolare la permanenza di una persona sul territorio italiano, in maniera legale o illegale, era una condotta iscrivibile nei contesti più disparati e che poteva essere diretta ad obbiettivi del tutto eterogenei. Nel caso specifico, non era stata presa in considerazione l'ipotesi alternativa a quella dell'Accusa, secondo cui vi fosse un interesse istituzionale alla permanenza in loco di soggetti dediti alla prostituzione ed al tempo stesso a fungere da informatori alle Forze dell'Ordine. Lamenta che la sentenza appellata aveva seguito acriticamente il percorso motivazionale del Giudice di primo grado senza rispondere ai motivi di appello, ed in particolare sulla sussistenza del dolo, sulla falsità della motivazione a corredo della richiesta di nulla-osta e sulla consapevolezza di tale falsità, sulle varie condotte specificamente contestate. 19. Anche questo motivo di ricorso è infondato. E' consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell'azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio;
fattispecie in cui 27 ил l'accompagnamento della prostituta sul luogo del meretricio, avvenuto con l'auto dell'imputato, era motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia (Cass., Sez. 3, n. 11575/09, Rv 243121). I Giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato contestato sulla base di una qualunque attività idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza rilevanza del movente o del fine di tale condotta (Cass., Sez. 3, n. 47226/05, Rv 233268; idem, n. 37578/09, Rv 244964; secondo cui integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistente nell'adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio, trattandosi di condotta funzionale ad agevolare quest'ultima nel suo svolgimento;
Fattispecie nella quale l'imputata si era limitata ad intrattenere gli "ospiti" della prostituta chiacchierando e preparando loro del caffè; la Corte, nel rigettare la tesi difensiva, ha escluso che si trattasse di mere cortesie scisse dal meretricio in corso). 20. Con il nono motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione al reato di cui al capo 24), commesso in concorso con PE e RD, art. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p. perché, ZI e PE, nelle rispettive qualità, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, avevano compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nell'acquisire dati riservati inerenti alla persona di FO FE, amministratore delegato della "Geo Nord S.r.l.", attraverso l'accesso alla banca dati SDI, nel trattare i dati personali del FO traendoli dal tabulato del traffico telefonico sulla sua utenza attraverso l'accesso alla rete informatica Telecom, nel compiere pedinamenti dell'uomo, nel confezionare prove circa una sua frequentazione con un transessuale identificato nel capo d'imputazione, ricevendo in cambio dalla RD utilità rappresentate dall'utilizzo di una tessera di rifornimento carburante intestata alla predetta società, effettuando gratuitamente plurimi rifornimenti per un valore complessivo allo stato non quantificabile ma sicuramente superiore ad € 880; in Piacenza dal mese di giugno 2012 sino alla data dell'arresto. 20.1 In estrema sintesi, la vicenda può essere così riassunta: RD, socia insieme al marito FO FE nella Geo Nord S.r.l., si era accorta che il coniuge frequentava siti pornografici di transessuali ed aveva cercato più volte di pedinarlo senza successo. Temendo per la propria salute ed anche per il futuro della società, si era consigliata con LO ZI, commercialista della società, il quale l'aveva indirizzata al fratello LO, dicendole che lui avrebbe potuto aiutarla. La donna aveva scartato la possibilità di rivolgersi ad un investigatore privato per i costi troppo alti che ciò avrebbe comportato ed aveva consegnato al 28 ZI la documentazione che aveva nel frattempo raccolto (tabulati telefonici, fotografie del marito). Il Poliziotto, ricevuti dalla RD i numeri di telefono che essa aveva trovato sull'auto del coniuge, ed i tabulati telefonici, aveva rilevato che effettivamente il marito aveva rapporti con transessuali. Tra i numeri chiamati dall'uomo, ZI aveva riconosciuto anche quello di uno dei transessuali suoi collaboratori. Il Poliziotto aveva contattato il transessuale, istigandolo a mettersi in contatto con l'uomo, al fine di raccogliere prove di infedeltà da consegnare alla RD. Il transessuale aveva eseguito le direttive del ZI ed aveva allacciato il contatto col FO assecondandone il desiderio di ricevere una foto delle sue parti intime. A titolo di rimborso spese della prestazione, la RD aveva consegnato a ZI una tessera AGIP relativa al veicolo che ella aveva in uso, impiegabile solo presso distributori ENI, con uno sconto del 30%, per effettuare rifornimento di gasolio, dicendogli che gli avrebbe tolta l'IVA e praticato lo sconto commercianti. ZI aveva quindi organizzato un incontro per far conoscere la RD ed il transessuale che, nell'occasione, le aveva mostrato l'sms con i cuoricini inviatogli dal FO. Infine, una sera, ZI e PE avevano pedinato il FO per verificare se l'uomo si fosse effettivamente recato ad una cena con ex colleghi di lavoro. 20.2. Secondo il ricorrente manca l'accordo corruttivo, perché, anche dalle telefonate con il fratello LO era emerso che egli aveva intenzione di pagare le forniture di gasolio, solo sperando in una dilazione di pagamento da parte della RD. Inoltre, mancava una qualunque prova che la donna gli avesse concesso gratuitamente l'uso della tessera, tanto più che aveva preteso il rimborso, siccome il conto era diventato troppo alto, ma le trattative per il rientro dei pagamenti erano state interrotte dall'intervenuto arresto. Inoltre, l'accesso alla banca dati SDI era avvenuto esclusivamente al fine di accertare la presenza di eventuali ipotesi di reato anche relative al mondo della prostituzione. Siccome era dotato di 'profilo investigativo', era nel legittimo possesso della relativa password di accesso allo SDI. D'altra parte, la circostanza che, dopo l'accesso alla banca dati, che aveva dato esito negativo, non aveva riferito nulla alla NA, comprovava che l'accesso non era stato eseguito per fare un favore alla donna. Il pedinamento del FO era avvenuto fuori dell'orario di servizio e con la sua auto personale. Inoltre, non aveva mai confezionato alcuna prova a carico del FO, limitandosi a comunicare alla RD che il marito ed il transessuale si erano scambiati dei messaggi. 21. Il ricorso è infondato. E' certa l'ipotesi corruttiva, perché ZI ha violato un dovere del suo ufficio consultando lo SDI, e tanto non per mera curiosità legata alla sua attività professionale, ma in funzione del "favore" che stava facendo alla RD su 29 richiesta del fratello. Come correttamente ricostruito dai Giudici di merito, la RD si era rivolta al ZI per risparmiare i soldi dell'investigatore privato e d'altra parte questi si era messo subito all'opera traendone il vantaggio delle schede carburante, sebbene la RD avesse poi interrotto la controprestazione perché non più remunerativa ed avesse preteso la restituzione di parte dell'attribuito. E' condivisibile il giudizio della Corte d'Appello secondo cui, sebbene la RD, inizialmente, si era limitata a promettere la fornitura di carburante a prezzo agevolato, come desumibile dalle telefonate intercorse tra ZI e suo fratello LO e tra ZI e la sua fidanzata, in seguito essa aveva detto a LO che non avrebbe preteso nulla stante tutti i piaceri ricevuti (cfr telefonata tra ZI ed il fratello, pag. 269 della sentenza di primo grado). In ogni caso, anche lo sconto sul prezzo del carburante per ottenere l'atto contrario ai doveri d'ufficio valeva a ritenere integrata la corruzione. Ed invero, il ZI aveva sempre conservato l'aspettativa di trarre un guadagno dalle richieste investigative della RD. La Corte territoriale ha correttamente applicato anche in quest'occasione i principi di diritto. E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, ai fini della configurazione della corruzione, come contestata nel testo previgente alla riforma del 2012, non è necessaria l'individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo in quanto l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione;
così Cass., Sez. 6, n. 2894/08, Rv. 210381. Si vedano anche, ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 20046/08, Rv 241184, che ha ulteriormente precisato che ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d'imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono, e n. 33881/14, Rv 261406, secondo cui in tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati. Nella specie, è evidente che non vi era stata una programmazione preventiva e concordata degli atti da compiere, ma è altrettanto certo che la RD nell'affidarsi ad un esponente della Polizia di Stato si prefigurava l'esercizio di un'attività investigativa di tipo professionale, più efficiente e meno 30 Im costosa di quella di un investigatore privato, il che è sufficiente, una volta che vi è stato il compimento almeno di un atto contrario ai doveri d'ufficio, quale la consultazione alla banca dati dello SDI, ed il corrispettivo dell'utilità della tessera carburanti, quale che sia stata la sua entità (maggiore o minore, secondo la trattativa tra le parti successivamente intercorsa) ad integrare il reato dell'art. 319 c.p. Si vedano anche, Sez. 6, n. 21192/07, Rv 236624; idem, n. 20046/08, Rv 241184; Sez. Feriale, n. 32779/12, Rv 253487; Sez. 6, n. 33881/14, Rv 261406. E' inoltre necessario, come avvenuto nel caso di specie, che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (Cass., Sez. 39008/16, Rv 268088). Peraltro, ancora attuale quell'orientamento (Cass., Sez. 5, n. 1899/94, Rv 197724, secondo il quale la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente (art. 319 cod. proc. pen.), ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta;
fattispecie relativa alla dazione di denaro da parte di titolari di autoscuole ad esaminatori e collaudatori, funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione per la facilitazione degli esami, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza della prova che gli esami fossero stati in concreto condizionati dai suddetti versamenti. 22. Con il decimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento al capo 29), ascritto anche ad LO BO, art. 48, 81 cpv, 110 e 479 c.p., per avere, in concorso tra loro (e con ES EN nei cui confronti si procede separatamente), dapprima mediante predisposizione di tre fatture fittizie attestanti contrariamente al vero che la ditta di cui LO era titolare aveva svolto attività lavorativa, quindi mediante la predisposizione di un contratto di lavoro attestante contrariamente al vero la assunzione dell'LO a tempo indeterminato presso la ditta "Dea Service Coop", con sede a Piacenza in via Torta n. 32, con la qualifica di facchino, indotto in errore il funzionario dell'Ufficio Stranieri della Questura di Piacenza, il quale, sulla base della menzionata documentazione, aveva rilasciato all'LO un permesso di soggiorno ideologicamente falso (valido sino al 4.03.2014) in ordine al motivo di soggiorno, ai mezzi di sostentamento ed al datore di lavoro;
condotta materialmente posta in essere dall'LO; concorso consistito per ZI (e ES) nell'attivarsi personalmente spiegando all'LO i documenti che avrebbe dovuto predisporre fittiziamente quindi nell'accelerare il disbrigo della pratica relativa al rilascio del permesso di soggiorno all'LO; in Piacenza in data 21 febbraio 2013. 31 M 22.1. Dal capo d'imputazione si ricava che al ZI sono state contestate due condotte specifiche: a) l'aver spiegato ad LO quali documenti avrebbe dovuto predisporre fittiziamente per ottenere il permesso di soggiorno;
b) l'aver accelerato il disbrigo della pratica relativa al rilascio del suddetto permesso di soggiorno. Secondo il ricorrente, dalla conversazione del 25.1.2013 era emerso semplicemente che aveva detto all'LO di recuperare qualche fattura, intesa come già esistente, e non da falsificare. Non sussisteva, dunque, all'evidenza, prova alcuna né di un comportamento induttivo volto alla creazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, né di una consapevolezza dello stesso circa la (eventuale) falsità dei documenti. 22.2. Secondo la Corte d'Appello, la falsità delle fatture e la consapevolezza di tale falsità in capo al ZI si ricave proprio dalla conversazione del 25.1.2013, intercorsa tra ZI e ES, nel corso della quale il primo diceva al secondo " me le fa della data che voglio... che data gli faccio mettere". Ad avviso del ricorrente, invece, era una telefonata insufficiente ai fini probatori perché riferita non a un fatto, ma ad un'ipotesi circa il comportamento che avrebbe potuto tenere un soggetto terzo rispetto alla conversazione intercorsa tra ZI e ES. Inoltre, l'assunto era smentito dalla successiva telefonata del 5.2.2013, tra ZI ed LO, dunque in data successiva a quella del 25.1.2013, in cui il primo aveva detto al secondo: "mi dai quelle che hai". 22.3. Ancora, secondo il ricorrente, pubblico ufficiale, responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, era pacificamente EN ES, quale funzionario dell'Ufficio Stranieri e dunque preposto all'emissione del permesso di soggiorno, sicché era semmai questi che doveva rispondere del delitto di cui all'art. 479 c.p. Osserva poi, in via subordinata, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p. da parte del soggetto diverso dal pubblico ufficiale che ha formato l'atto, ai sensi dell'art. 110 c.p., ed anche nell'ottica dell'art. 48 c.p., occorre che le false dichiarazioni del privato siano integrate da un'attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi invece nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 483 e 495 c.p. quando la falsa dichiarazione riguardi fatti o qualità personali, che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni l'attestarne la veridicità. Nel caso in esame, il fatto avrebbe dovuto quantomeno essere derubricato e riqualificato ai sensi delle - meno gravi previsioni citate, con le relative conseguenze in punto di trattamento sanzionatorio. 23. Anche questo motivo di ricorso è infondato. 32 has I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti nei termini che seguono: a) LO BO era un cittadino macedone, che, dopo essere uscito dal carcere per aver commesso una serie di furti in abitazione, era divenuto confidente della polizia;
b) in occasione della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato in Questura la copia di un contratto di associazione in partecipazione con SK IG attestante la sua qualità di associato con apporto di attività lavorativa nonché tre fatture al fine di dimostrare che l'attività svolta era effettiva ed al fine aveva prodotto ricavi per un importo complessivo di € 20.000,00; c) il permesso di soggiorno non era stato però rilasciato per il motivo richiesto in quanto una verifica al terminale aveva consentito di accertare che non risultava mai presentata una dichiarazione dei redditi;
d) LO, su consiglio di ZI, aveva presentato pertanto una dichiarazione di rinuncia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed aveva depositato una nuova domanda di permesso di soggiorno in attesa di occupazione lavorativa producendo poi una lettera di assunzione come lavoratore dipendente presso la cooperativa Dea Service s.c.r.l. gestita da BR AN ed ottenendo per detta via il rilascio di un permesso di soggiorno con durata annuale;
e) tra ZI ed LO vi era un rapporto di collaborazione in quanto il poliziotto ricorreva frequentemente al macedone per agevolare la posizione di soggetti stranieri o per ottenere favori. AI ZI è contestato di aver suggerito all'LO in un primo tempo di formare tre fatture false al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività con SK IG, quindi di predisporre un falso contratto di assunzione presso la Dea Service e di aver pertanto indotto in errore il funzionario dell'Ufficio Stranieri, il quale aveva rilasciato un permesso ideologicamente falso. ZI ha negato di aver interferito nella predisposizione delle fatture ed ha sostenuto di essersi limitato ad indicare al macedone gli importi e le date richieste per certificare l'attività in corso. Da nessuna telefonata sarebbe emerso in modo certo il suggerimento a creare fatture per operazioni inesistenti. L'idea secondo cui il ZI era consapevole della falsità del contratto di lavoro era stata desunta esclusivamente dalla circostanza che tra il poliziotto ed il macedone vi erano rapporti di frequentazione ma le intercettazioni avevano mostrato che il ZI confidava sulla realità del contratto. Questa Corte ritiene condivisibile il percorso motivazionale della Corte d'Appello, secondo cui il permesso di soggiorno emesso sulla base di una attestazione falsa è, dal punto di vista giuridico, un provvedimento inficiato da illegittimità e, precisamente, da errore determinato dell'altrui inganno. Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari è un atto pubblico;
ne deriva che commette il reato di cui agli art. 48 e 479 c.p. il soggetto che 33 alleghi dati non corrispondenti al vero, inducendo in errore con l'inganno il pubblico ufficiale, per ottenere la concessione del permesso (Cass., Sez. 5, n. 19924/05, Rv 232204; idem, n. 29860/06, Rv 235148; idem, n. 38226/08, Rv 241313). Non vi è dubbio che la documentazione prodotta dall'LO al fine di ottenere il permesso di soggiorno sia falsa. Le tre fatture rinvenute dalla P.G. nel fascicolo dell'ufficio immigrazione erano chiaramente false come si desumeva dalla telefonata intercorsa il 25.1.2013 tra ZI e ES nel corso della quale il primo rassicurava ironicamente il secondo che l'LO, le fatture: "me le fa della data che voglio... che data gli faccio mettere, non so, il tuo compleanno, non so). Anche il contratto di assunzione presso la ditta del BR AN, intervenuto quando detta ditta era già in liquidazione, non poteva che essere ritenuto simulato in quanto stipulato al solo fine di ottenere il permesso di soggiorno. Un'ulteriore conferma della tesi accolta dalla Corte d'Appello è stata individuata nella circostanza che alcuni giorno dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno l'LO aveva presentato le dimissioni. Peraltro, lo stesso LO aveva ammesso, in sede di sommarie informazioni, di non aver mai effettivamente lavorato per BR AN, salvo poi mutare versione negli interrogatori successivi ed anche il BR aveva dichiarato di aver assunto l'LO al solo fine del rilascio del permesso di soggiorno affermando: "Voglio sottolineare il fatto che KI non ha mai svolto alcun tipo di lavoro per me, né di tipo edile né di atro tipo né come artigiano né come dipendente". Ritiene la Corte che anche questo motivo di ricorso sia infondato, condividendosi le conclusioni della sentenza impugnata secondo cui il ZI aveva concorso nel reato commesso dall'LO quanto meno per aver suggerito a quest'ultimo, interponendosi tra lo straniero e il collega ES, la predisposizione delle tre fatture per operazioni inesistenti. 24. Con l'undicesimo motivo di ricorso, ZI lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento al capo 30) contestato anche ad VI MA: art. 48, 81 cpv, 110 e 479 c.p., per avere in concorso tra loro, tramite dichiarazioni dell'VI in ordine alla propria disponibilità ad assumere una IC, identificata nel capo d'imputazione, con trasmissione all'Ufficio Provinciale del Lavoro di ricevute di versamento INPS e con attestazione di avvenuta assunzione della donna presso l'esercizio commerciale Movida sito a Piacenza di cui l'VI era gestore, indotto in errore i funzionari dell'Ufficio Stranieri della Questura di Piacenza, i quali, sulla base della menzionata documentazione, avevano rilasciato alla IC un permesso di soggiorno ideologicamente falso in ordine al motivo di soggiorno, ai mezzi di sostentamento ed ai datori di lavoro;
condotta materialmente posta in essere dall'VI; concorso consistito per ZI nell'attivarsi personalmente, 34 fornendo all'VI una fotocopia del documento di identità della donna in modo che potesse avviare la pratica di assunzione, quindi nel ricevere materialmente dall'VI il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato datato 16.04.2012, nel portarlo alla donna, nel farglielo sottoscrivere e nel riportarlo all'VI, facendosi poi consegnare dall'VI le buste paga relative ai mesi da aprile a luglio 2012 ed, infine, dicendo all'VI che alla fine del mese di luglio 2012 avrebbe potuto "licenziare" la IC suggerendogli la dicitura da scrivere nella lettera di cessazione del rapporto lavorativo;
in Piacenza dal 16.04.2012 al 20.04.2012 Il ricorrente deduce che il pubblico ufficiale responsabile del rilascio del permesso di soggiorno era ES e che quindi errata era la contestazione del capo 30). Ripercorre gli argomenti già svolti quanto alla vicenda KI al par. 22. 25. Con il dodicesimo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 3 n.8 L.75/1958, con riferimento alla ipotesi di favoreggiamento della prostituzione contestata al capo 31), art. 81 cpv c.p., 3 n. 8 L 75/1958 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, favorito la prostituzione della cittadina domenicana identificata già al capo 30), agevolandone la permanenza illegale sul territorio dello Stato, predisponendo la documentazione di cui al capo che precedeva e facendole ottenere il rilascio di un falso permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché procurandole un alloggio ove dimorare ed esercitare la prostituzione e procacciandole clienti;
in Piacenza dal ottobre 2012 sino al 15 aprile 2013, data dell'arresto. L'imputato svolge delle censure in fatto, relative in particolare alla vicenda della locazione dell'immobile. 26. L'undicesimo e dodicesimo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 26.1. La condotta contestata al capo 30) è analoga a quella del capo 29): VI MA, gestore del Bar Movida di Piacenza, aveva assecondato la richiesta del ZI di assumere solo formalmente la IC, sorella della moglie di ES KE che si prostituiva in un appartamento assunto in locazione con l'intermediazione di un'agenzia indicata sempre dal ricorrente. Scaduto il permesso di soggiorno, la donna, su indicazione del cognato, si era rivolta a ZI e questi, nell'aprile 2012, aveva trovato la disponibilità ad assumerla da parte dell'VI, il quale aveva predisposto tramite il proprio commercialista tutti i documenti necessari sulla scorta del passaporto, del permesso di soggiorno e del codice fiscale della ragazza consegnatigli dal ZI. Il contratto era stato sottoscritto il 16.4.2012. La IC aveva 35 п/п ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno e si era licenziata il 27.7.2012. L'VI, nelle spontanee dichiarazioni del 21.5.2013 e nell'interrogatorio del 24.5.2013, aveva dichiarato di non aver mai visto la ragazza e che non vi era stata alcuna movimentazione di denaro, neppure a titolo di rimborso dei contributi obbligatori dallo stesso versati. Egli aveva accettato di assumere la donna soltanto per fare un favore al Poliziotto e non avere noie con la sua attività che aveva appena aperto. Nel presente ricorso, l'imputato lamenta l'applicazione dell'art. 479 c.p., quando il reato era stato commesso dal ES. Valgono in merito le stesse considerazioni svolte in diritto al par. 23 sulla vicenda LO. 26.2. Con riferimento al capo 31), i Giudici di merito hanno accertato i seguenti fatti: a) la condotta agevolativa consistita nel procurare alla donna un permesso di soggiorno basato su una dichiarazione di assunzione soltanto simulata come si era avuto occasione di rilevare a proposito del capo 30), nonché dell'immobile, dove la donna svolgeva attività di meretricio, come da dichiarazioni rese da RO MA che aveva riferito di avervi accompagnato il nipote e dalle telefonate intercorse tra il RO, l'SI, il ZI e la donna tra il 21 e il 26.3.2013, relative all'organizzazione dell'incontro serale. Tali condotte integrano senza alcun dubbio il reato contestato e vanno ribadite le considerazioni in diritto già svolte al par. 19. 27. Con riferimento al capo 32), art. 81 cpv c.p., 3 n. 8 e 4 n. 1L 75/1958 perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante inganno aveva sfruttato la prostituzione della domenicana già identificata al capo 30) e 31), facendosi consegnare parte dei guadagni derivanti dalla attività di meretricio per una somma complessiva di € 2350, facendole credere contrariamente al vero che si trattava di denaro che avrebbe consegnato ad VI MA affinché quest'ultimo lo versasse all'INPS a titolo di contributi da lavoro dipendente, in Piacenza dal mese di aprile 2012 sino al 15 aprile 2013, data dell'arresto, la Corte d'Appello ha affermato che la circostanza secondo cui ZI aveva effettivamente incassato la somma di € 1.150,00 risultava pacifica stante la sua confessione sul punto. Non risultava invece sufficientemente provata la circostanza che avesse poi versato queste somme all'VI, il quale, come già rilevato dal primo Giudice, non aveva mai dichiarato di aver richiesto al ZI il rimborso delle somme versate per contributi previdenziali. Per questo motivo la Corte d'Appello ha qualificato il fatto contestato come truffa ed ha dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela. 36 ins 27.1. Il Procuratore generale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli art. 3 L. 75/58 e 640 c.p., con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. La Corte d'Appello di Bologna aveva qualificato come truffa ciò che invece era stata correttamente contestata come aggravante del reato di sfruttamento della prostituzione: dalla valutazione del materiale probatorio acquisito, era emersa infatti una relazione diretta tra l'imputato e l'attività di meretricio svolta dalla donna, nel senso che il ZI aveva la cosciente volontà di partecipare ai guadagni della donna ottenuti a mezzo della prostituzione, ben sapendo che ella per soddisfare le sue indebite richieste, avrebbe impiegato il danaro guadagnato dal meretricio. 28. Il ricorso del Procuratore generale è fondato esattamente nei termini proposti. ZI ha sfruttato l'attività di meretricio della donna facendosi pagare. Quale che sia stata la causale di questo pagamento, come prospettata dall'imputato, non rileva perché si tratta di denaro indebitamente percepito e di cui conosceva la fonte illecita. E' stato chiarito che la condotta di chi, mediante frode o inganno, si procura un ingiusto profitto ai danni di una prostituta integra il reato di sfruttamento della prostituzione se l'azione è posta in essere intenzionalmente al fine di profittare dei guadagni del meretricio, mentre invece configura la diversa fattispecie di truffa quando l'agente intende arrecare un qualsiasi danno al patrimonio della persona offesa al fine di procurarsi un indebito lucro (Cass., Sez. 3, n. 17387/15, Rv 263353; idem, n. 472/68, Rv 107947). 29. Con il tredicesimo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento ai capi 33), 34) e 35) in relazione all'applicazione dell'art.55 D. Lgs. 231/2007. Si tratta dei reati di uso indebito di carte clonate per effettuare acquisti di vario genere nel periodo da novembre a dicembre 2012 (capi 33 e 34) e della detenzione di una serie di carte di credito clonate in ufficio, in Piacenza il 15.4.2013 (capo 35). 29.1. Con riferimento al capo di imputazione 33), l'imputato lamenta che la Corte aveva dichiarato che, anche se effettivamente non aveva utilizzato la carta di credito in oggetto, tuttavia doveva essere ritenuto responsabile attesa la rilevanza penale anche del semplice possesso di una carta clonata. Certo era che egli, non solo non aveva utilizzato la carta, ma neppure ne aveva il possesso (né mai lo aveva avuto), atteso che la carta era nelle mani della persona, rimasta sconosciuta, che accompagnava lo OL. Certo era, ancora,che egli non intendeva trame profitto (se non ai fini investigativi). Censura poi la sentenza, ritenendola lacunosa nella parte in cui aveva ricavato la prova del suo desiderio di profitto dalla circostanza che dalle telefonate intercettate si era 37 capito che uno degli iPhone, che intendeva acquistare con la carta, sarebbe andato al AR, ex dipendente Darty, compagno della CA NA, dipendente dello stesso magazzino. Dunque, non era stata raggiunta la prova del profitto o della volontà di profitto, ma semmai del vantaggio a favore del AR. Di questo la Corte non aveva dato contezza ed aveva condannato esso imputato come istigatore dello OL. Era, invece, indubbio che egli era stato citato in giudizio quale autore diretto del reato ex art. 55 D. Lgs n. 231/2007 e ne era uscito con la condanna a titolo di concorso, neppure ipotizzato dal Giudice di primo grado. Era pacifico che non sussisteva, nel caso, alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p., come più volte ribadito dalla Suprema Corte, ma era altrettanto pacifico che mancava la prova del fine di trame profitto, elemento costitutivo del reato contestato. La Corte territoriale si era limitata a dichiarare che la sentenza di primo grado aveva sufficientemente motivato anche in ordine alla sussistenza del fine di profitto con cui aveva agito. Di qui la denunciata carenza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato. Analoghe considerazioni valevano per i capi di imputazione sub 34) e 35), con riferimento all'assenza di un fine di profitto sotteso ai fatti in oggetto. Vero era che il conseguimento effettivo del profitto non era necessario per ritenere integrato il reato contestato;
tuttavia, tale rilievo riguardava il difetto del fine di profitto, ossia la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, il che avrebbe dovuto precludere la condanna. 29.2. I fatti contestati al capo 34) risaliyano ai giorni 5.12.2012 e 7.12.2012. Il 5.12.2012, lo OL aveva chiamato ZI, comunicandogli che era riuscito a sottrarre una carta di credito clonata alla persona alla quale si era rivolto per l'utilizzo delle carte stesse. ZI aveva chiamato SI informandolo dell'opportunità che si presentava ed SI, dopo avergli chiesto cosa volesse tentare di acquistare (benzina, soldi, cosa vuoi fare, telefoni boh), gli aveva suggerito di provare con NT NA, il titolare del distributore di benzina, suo amico. Prese le carte, ZI si era recato con SI dal NT, dove aveva tentato due acquisti con la stessa carta, uno per € 1.000,00 l'altro per € 500,00, ma l'autorizzazione era stata negata in entrambi i casi. Nel successivo episodio del 7.12.2012, ZI aveva provato con SI presso il distributore del NT, altre 6 carte clonate, sempre procurate tramite lo OL, per acquisti tra € 500,00 ed € 980,00, anche in questo caso senza riuscire nel risultato. Nell'interrogatorio del 16.5.2013, il NT aveva riferito che i due agenti speravano che la transazione avesse esito positivo in modo che egli potesse poi dare loro, in contanti, una parte del denaro cui le transazioni si riferivano. 38 In I Giudici di merito non avevano ritenuto plausibile la linea difensiva dell'imputato, secondo cui a) stava compiendo una vera e propria operazione di polizia, b) la verifica delle carte serviva per incastrare definitivamente il soggetto che ne aveva la disponibilità, c) nessun accordo era intervenuto col NT, al quale i poliziotti avevano semplicemente chiesto di provare con il POS il funzionamento delle carte, d) mancava la volontà di eseguire l'acquisto perché l'intenzione era solo quella di verificare se le carte clonate erano idonee agli acquisti.19.3. 29.3. Con riferimento al capo 35), e cioè al possesso di carte di credito di provenienza illecita, i Giudici di merito avevano accertato che, nel corso della perquisizione eseguita nell'ufficio di ZI, erano state rinvenute, all'interno di un cassetto della scrivania, 13 carte di credito, di colore bianco e prive di segno identificativo. Dagli accertamenti effettuati per il tramite dell'American Express era emerso che si trattava di carte clonate, emesse a favore di soggetti diversi da quelli che risultavano dalla banda magnetica. Tutte le carte in questione risultavano già bloccate in precedenza dalla società emittente, e solo cinque di esse erano associate a spese fraudolente poste in essere tra l'ottobre e il dicembre 2007 in Italia e in altri paesi europei e non. ZI, nel corso dell'interrogatorio all'udienza del 5.12.2013 aveva dichiarato che le tredici carte di credito non erano state sequestrate nell'abitazione, come erroneamente indicato nell'imputazione, ma in ufficio, in un cassetto della sua scrivania, dentro un pacchetto di sigarette. Si trattava di carte relative a un episodio accaduto cinque o sei anni prima, quando lavorava in altra sezione e su cui aveva riferito al suo dirigente. I tentativi di identificazione del soggetto titolare non avevano avuto esito e ZI aveva portato il pacchetto di sigarette contenente le carte di credito nel nuovo ufficio, una volta trasferito alla sezione antidroga. 30. Anche tale motivo di doglianza è infondato. I Giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato, perché a) non v'era alcuna evidenza del fatto che le carte di credito erano state reperite con le modalità indicate da ZI, b) egli avrebbe dovuto provvedere a sequestrarle e, comunque, a redigere un'annotazione di servizio, c) le carte clonate erano state da lui detenute senza alcuna giustificazione inerente al suo ufficio. La Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuta non decisiva la circostanza difensiva evidenziata dal ZI che le carte clonate si trovassero nel suo ufficio piuttosto che nella sua abitazione ed ha confermato il giudizio di responsabilità del Giudice di prime cure (per un'ampia ricostruzione della vicenda si vedano pag. 306 e ss della sentenza di primo grado). Il Giudice di Piacenza aveva dichiarato la responsabilità del Poliziotto sulla scorta di altri motivi, 39 in Java. scaturiti dalle stesse difese dell'imputato, il quale ne ha giustificato il possesso per ragioni di servizio. La circostanza che, da una parte, mancava un provvedimento di sequestro e regolari annotazioni di servizio, mentre, dall'altra, era emerso, in relazione ad altri capi di imputazione, l'illegittimo utilizzo di altre carte clonate, aveva correttamente indotto il primo Giudice a ritenere sussistente anche in questo caso il reato di pericolo previsto dall'art. 55 comma 9 seconda parte dell'art. 55 D. Lgs. n. 231/2007. Ritiene questa Corte che la motivazione della Corte d'Appello sia ineccepibile nella parte in cui ha inquadrato i fatti contestati. Anche nel caso degli acquisti con le carte di credito clonate, il "modus operandi" degli Agenti appariva essere lo stesso utilizzato per le "operazioni" antidroga: incoraggiare e/o permettere, tramite un soggetto con loro collegato in questo caso RI OL l'utilizzo di carte di credito clonate per procedere agli arresti, - approfittando peraltro della disponibilità delle carte per effettuare acquisti di generi vari a spese degli ignari titolari. Nel caso esaminato al capo 33), risalente al 6.11.2012, l'imputato, con la collaborazione dello OL che aveva preso contatti con due cutresi abitanti nel lodigiano, invitandoli a Piacenza con le carte clonate, aveva organizzato un piano per l'utilizzo indebito delle suddette carte clonate al fine di acquistare due telefoni iPhone presso il punto vendita Darty di Piacenza. ZI aveva contattato un ex dipendente del Darty, AR ST, la cui compagna, CA NA, era dipendente del Darty, affinché avvertisse la donna che sarebbe arrivato con altre persone le quali avrebbero utilizzato le carte di credito senza esibire documenti d'identità. Mentre ZI stava in disparte ad osservare la scena, alla cassa si era presentato lo OL, con una delle persone che avevano portato le carte di credito. Su richiesta, la CA aveva digitato una cifra relativa all'acquisto di due iPhone per un importo totale di circa € 1.400,00, ma nessuna delle tre carte esibite aveva ricevuto però l'autorizzazione. I Carabinieri avevano accertato che alle 12.06 del 6.11.2012 una carta clonata American Express intestata a AN HW residente a [...]era stata utilizzata per un tentativo di spesa di € 1.438,00. Dalle intercettazioni telefoniche era emerso, senza ombra di dubbio, che il ZI non era mosso da un semplice interesse investigativo, intendendo invece trarre profitto dall'uso delle carte di credito: uno dei due iPhone sarebbe andato al AR e comunque gli importi delle transazioni erano di una certa rilevanza. Ai fini della configurazione del reato è sufficiente il semplice possesso delle carte "clonate" a prescindere dal loro concreto utilizzo, e dall'altro dovendo l'inidoneità dell'azione essere valutata in relazione alla condotta originaria dell'agente, la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente estranee ed estrinseche (l'intervenutada cause 40 m disattivazione da parte delle carte, n.d.r.), deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento (Cass., Sez. 2, n. 37016/11, Rv 251155; idem n. 45901/2012, Rv 254358; idem, n. 7019/14, Rv 259004). Questa Corte condivide le ulteriori conclusioni della sentenza impugnata secondo cui, anche se il ZI non aveva materialmente utilizzato le carte clonate, aveva comunque istigato lo OL, ed i cutresi giunti a Piacenza, a strisciare le carte nel POS del negozio e poiché l'istigazione era stata accolta ed il reato commesso, l'istigatore rispondeva pacificamente a titolo di concorso nel reato ai sensi degli articoli 110 e 115 c.p. Quanto alla sussistenza del fine di profitto, tale tema appare ampiamente sviluppato nella sentenza di primo grado, pag. 322 e ss. 31. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 110, 317, 479 e 476, comma 2, c.p., con riferimento ai capi 45), 46), 47) e 48). Si tratta della vicenda della falsa attestazione, nel verbale di sequestro amministrativo eseguito a carico di NI NC, in data 13.3.2013, di circostanze fittizie e difformi dal vero, per aver dato atto di aver proceduto al controllo di questi, durante un'attività di polizia finalizzata al contrasto del micro spaccio nella zona della stazione ferroviaria, Giardini Margherita, e che, per l'appunto durante il controllo, l'NI aveva loro consegnato spontaneamente un involucro contenente cocaina, ben sapendo in realtà che lo stupefacente era stato acquistato dallo stesso NI, dietro incarico e con denaro da loro stessi corrisposto, nonché che l'NI aveva poi consegnato loro la droga negli Uffici della Questura;
con l'aggravante della falsità commessa in atto di fede privilegiata (capo 46); della falsa attestazione nel verbale in data 11.4.2013 che avevano assunte a sommarie informazioni l'NI ed avevano proceduto ad un'individuazione fotografica, attestando, contrariamente al vero, lo svolgimento di attività compiute nell'esercizio delle loro funzioni e rilevanti nell'ambito del procedimento penale RG 1363/12 a carico di AN TO;
con l'aggravante della falsità commessa in atto di fede privilegiata (capo 47); della falsa attestazione nel verbale del 13.4.2013 che l'NI aveva acquistato una dose di stupefacente da AN TO in cambio del corrispettivo di € 80,00 per proprio uso personale, che la consegna era avvenuta in via dei Mille sotto i portici del bar Nautilus e che, una volta che egli era ripartito in macchina, era stato fermato da personale della Polizia e sottoposto a controllo, ben sapendo in realtà che lo stupefacente era stato acquistato dall'NI dietro incarico e con danaro da loro stessi corrisposto, nonché che l'NI aveva poi consegnato loro la droga negli uffici della Questura (capo 48); tutti e tre reati commessi in Piacenza il 13.4.2013. 41 Secondo ZI, la Corte d'Appello di Bologna aveva recepito del tutto acriticamente quanto dichiarato dall'NI, il quale era apparso quale vittima di un episodio di concussione avvenuto il 13.4.2013 e non, invece, il collaboratore, lucido, deciso, volenteroso, quale risultava dalle sue dichiarazioni (che, quando confessava, veniva creduto, e, quando negava, non era stato ritenuto affidabile, e ciò senza adeguata spiegazione). La Corte aveva omesso del tutto di considerare una trascrizione telefonica n. 15060 del 14 aprile 2014, evidenziata già dall'appellante, in cui ZI aveva riferito al collega CC che il giorno prima "un ragazzino ..si era proposto" dicendo agli agenti che nel pomeriggio sarebbe andato dal AN a comprare droga e che "se loro volevano venire". ZI aveva risposto che "se lui fosse andato là ci sarebbero andati anche loro". Il "se" mal si conciliava con l'ipotesi della concussione. La telefonata, per giunta, dava conto del clima di distensione e di collaborazione che caratterizzava i rapporti tra gli operanti della Polizia di Stato, nonché tra questi e l'NI. Né vi era ragione alcuna per cui ZI dovesse comunicare al collega una notizia falsa. Il ricorrente lamenta ancora che la sentenza appellata aveva dichiarato la penale responsabilità di tutti gli imputati sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dell'NI, ritenute in tutto attendibili. L'utilità ai fini dell'integrazione del reato di concussione era stata individuata nell'acquisizione di meriti derivanti dal poter proseguire e approfondire l'indagine grazie allo stupefacente acquistato dal giovane e ai verbali da lui sottoscritti. La sentenza aveva sottolineato la necessità che gli imputati avevano di ottenere risultati investigativi sia perché, nel frattempo, era cambiato il dirigente ed era necessario "fare bella figura" sia per evitare possibili trasferimenti a causa degli scarsi risultati ottenuti. Il ricorrente assume che tutta l'operazione si era svolta il 13.4.2013 e che le date dell'11.4.2013 contenute nel verbale di sommarie informazioni e di individuazione fotografica erano evidentemente errate. Era quindi da considerarsi illogica la motivazione del primo Giudice secondo cui la retrodatazione serviva a fare apparire più articolata l'attività di indagine. La sequenza dei fatti così come risultanti dalle intercettazioni attestava che l'operazione di appostamento finalizzato all'arresto del AN si era svolta il giorno 13.4.2013. Il verbale di sequestro amministrativo della droga non poteva essere ritenuto falso, così come l'individuazione fotografica, effettivamente avvenuta come aveva riferito lo steso NI. Analogamente non poteva essere ritenuta inveritiera la dichiarazione dell'NI di avere acquistato la droga dal AN. 32. Anche tale motivo di ricorso va rigettato. La vicenda dell'NI è emblematica del "modus operandi" di ZI. La motivazione della Corte d'Appello è solida e spiega in modo logico e coerente l'episodio di concussione. 42 his Gli elementi di fatto sono sintetizzati infra nel ricorso del Procuratore generale al par. 41.4. Il motivo per cui nella telefonata tra ZI e CC che prestava servizio in Procura, ZI aveva un tono tranquillo era perché stava facendo la presentazione "legale" della cosa al collega. 33. Con il quindicesimo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento alla ipotesi di false dichiarazioni di cui all'art. 374 bis c.p., per il capo 49). AI ZI è stato contestato in concorso con LO BO e IT GO nei cui confronti si procede separatamente, di aver attestato falsamente, nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa prodotto in data 8.4.2012 all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale n. 820/12 nei confronti di IT IG, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la ditta individuale di SK IG, in modo da poter chiedere in favore del IT - sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in forza dell'ordinanza n. 720/12 RG GIP di data 12.03.2012 l'autorizzazione da parte del GIP di Piacenza ad allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 6,30 alle ore 17,30; condotta consistita per ZI dapprima nell'istigare e determinare il IT e l'KI alla esecuzione del delitto, quindi nell'agevolarne la preparazione e la consumazione, convincendo il IT a nominare quale difensore di fiducia l'Avv. IN Mauro, assicurandogli che lo avrebbe assistito gratuitamente nella preparazione e deposito dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione, portando il contratto di lavoro formato dall'KI presso l'abitazione del IT e, una volta firmato da quest'ultimo, consegnandolo all'Avv IN;
in Piacenza in data 8.4.2012. 33.1. Il fatto contestato è, in estrema sintesi, il seguente. IT IG era stato arrestato il 5.3.2012 da personale della Questura di Piacenza per detenzione di otto involucri contenenti cocaina. Il IT era stato subito messo agli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione dalle ore 10.00 alle 10.30 per acquistare generi di prima necessità. In data 18. 4.2012 l'avvocato IN aveva depositato un'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa allegando un contratto di associazione in partecipazione con SK IG ed una dichiarazione a firma apparente dello SK che indicava gli orari e l'ubicazione dei cantieri. A seguito delle dichiarazioni rese in data 19.4.2013 e 23.5.2013 da LO BO, il socio d'opera dello SK, era emerso che la firma sul contratto era stata apposta dall'GE anziché dal titolare della ditta SK e che questa documentazione era stata predisposta su richiesta del ZI al solo di fine di permettere al IT di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti 43 int domiciliari. Sentito il 21.6.2013 il IT aveva confermato che era stato il ZI a promettergli di aiutarlo ad uscire dagli arresti domiciliari in quanto esso IT gli aveva fatto fare l'arresto di un connazionale che gli aveva portato droga nel luogo di esecuzione della misura non detentiva. Il ZI aveva però posto come condizione la scelta di un altro difensore e gli aveva suggerito l'avv. IN, che era stato poi contattato dallo stesso imputato. Dopo qualche giorno ZI gli aveva portato "una carta" da cui risultava che egli era stato assunto come muratore alle dipendenze della ditta SK IG. Di fatto, però, IT non aveva mai conosciuto né SK né LO. Dopo circa un mese, IN l'aveva chiamato per dirgli che il Giudice non aveva concesso l'autorizzazione in quanto era prossimo ad essere scarcerato. Dagli accertamenti compiuti dagli operanti il contratto non risultava essere mai stato registrato all'Ufficio Provinciale del Lavoro. 33.2. Il ricorrente osserva che non si era consumata alcuna falsità, perché il IT avrebbe potuto iniziare il lavoro solo dopo l'autorizzazione del GIP. Di fatto l'atto incriminato consisteva in una dichiarazione di disponibilità all'assunzione subordinata all'autorizzazione del GIP. LO aveva riconosciuto di aver apposto la firma del socio SE, ma questa era un'altra ipotesi di reato. Di fatto, l'LO, contitolare con lo SE della comune attività, aveva promesso un lavoro al IT ed a nulla rilevava che tanto era avvenuto su sua richiesta. L'LO mai aveva dichiarato che, firmato il GIP il provvedimento autorizzativo, egli non avrebbe fatto lavorare il IT. La Corte territoriale aveva quindi travisato la portata dell'atto dichiarativo che non presentava il requisito della falsità di cui all'art. 374bis c.p. La falsità dell'impegno all'assunzione di un lavoratore, per essere provata, necessitava di elementi certi che permettevano di prevedere che l'impegno non sarebbe stato onorato. 34. Anche tale motivo di ricorso si appalesa infondato. La Corte territoriale ha offerto una spiegazione logica e plausibile. Premesso che il Giudice di primo grado aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni di LO e di IT, i quali non avevano alcun interesse ad autoaccusarsi del reato ed a coinvolgere il Poliziotto, la sola circostanza che i Carabinieri avrebbero potuto accorgersi della simulazione non era incompatibile con la commissione del reato. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), deve aversi riguardo non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato;
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato previsto dall'art. 374 44 M bis cod. pen. la condotta dell'imputato che, già in stato di detenzione domiciliare, aveva prodotto al magistrato di sorveglianza una dichiarazione materialmente falsa, apparentemente proveniente dal proprio datore di lavoro, relativa ai propri orari lavorativi, al fine di ottenere una estensione del periodo di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio (da ultimo, Cass., Sez. 6, n. 23547/16, Rv 267395). Nella specie, è certo che IT non conosceva né LO né EK e che non esisteva alcun rapporto di lavoro né presente né futuro, perché ZI aveva semplicemente ottenuto il favore dall'LO della predisposizione della documentazione falsa di modo da favorire il IT, secondo il ben noto "modus procedendi". 35. In definitiva, il ricorso di ZI va integralmente rigettato, con condanna alle spese, mentre il ricorso del Procuratore generale va rigettato con riferimento al reato di cui al capo 22) ed accolto con conseguente annullamento con rinvio per il reato di cui al capo 32). AR LU 36. Con il primo motivo d'impugnazione, AR deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento alla concussione continuata di cui al capo 2) perché a) la conversazione telefonica con AR in cui gli dice "...se io faccio la relazione vai dentro, vedi te..." del 18.10.2012 è del tutto scollegata rispetto alle "utilità" consistenti nella copia delle chiavi dell'appartamento della ES Eridania e per la liberazione dell'immobile dalla presenza del NO, in spregio all'orientamento interpretativo degli art. 317 e 319quater c.p., b) il fatto incontestato da cui si sarebbero dovute trarre le dovute conseguenze era che nella suddetta conversazione telefonica non v'era alcun riferimento alle chiavi dell'appartamento della ES né al fatto che il NO lo doveva liberare, c) il 18.10.2012, esso AR non aveva né poteva avere alcun interesse о intenzione ad ottenere le chiavi dell'appartamento, d) viceversa era l'AR che aveva interesse nei confronti del poliziotto perché portasse avanti la pratica del permesso di soggiorno del convivente della sorella;
e) in ogni caso non c'era alcuna prova del nesso tra la prospettazione di redigere l'annotazione da cui poteva derivare la revoca della misura alternativa e la dazione/promessa delle utilità contestate;
f) AR certamente non era stato vittima di coartazione e fino al 5.11.2012 sia AR che ZI erano rassegnati al fatto che, nonostante le promesse, non si fosse ancora attivato, tant'è vero che nella telefonata in quella data esso ricorrente aveva risposto al collega che più di dirglielo non poteva fare e che comunque aveva già trovato un altro appartamento al NO, g) quando la 45 ES era ritornata in Italia e non aveva più l'introito del canone di locazione del NO, AR aveva chiesto i soldi a ZI ed esso AR facendo riferimento all'accordo fatto sulla chiave e non esprimendosi in termini di costrizione patita, h) anche nella sede della RIV, l'atteggiamento dei OT era andato nella direzione di blandire la fonte confidenziale affinché continuasse a lavorare con loro e non con i Carabinieri e le conversazioni col° tenute nulla avevano a che vedere con l'ipotizzata concussione. Alla luce dei fatti riportati, esprime l'opinione che la Corte territoriale avrebbe dovuto derubricare il fatto in induzione indebita ex art. 319quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione mediante pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata anche dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, giustificante la previsione di una sanzione a suo carico. 36.1 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per mancata applicazione dell'art. 323bis c.p., sempre in relazione al reato di cui al capo 2). Sottolinea, nell'ottica della particolare tenuità, che le utilità tratte dall'asserita concussione erano nulle dal punto di vista patrimoniale e non patrimoniale: la copia delle chiavi era stata pagata dai due OT, o meglio da esso AR che si era fatto prestare 10 euro da ZI, non era stata mai utilizzata, nessuna utilità avevano ricavato dal trasferimento di casa del NO. La Corte territoriale aveva negato l'applicazione dell'attenuante perché aveva dato per scontato che i OT volessero commettere una calunnia reale nei confronti della ES, così trascurando, senza adeguata spiegazione, una serie di elementi di segno opposto, che contraddicevano tale assunto o, quanto meno, lo revocavano ragionevolmente in dubbio. Solo una lettura distorta degli atti portava a ritenere che gli imputati necessitavano delle chiavi e dell'allontanamento del NO perché volevano occultare lo stupefacente nell'appartamento della ES;
in realtà, numerosi elementi oggettivi deponevano in senso opposto, e cioè nel senso che i OT erano convinti che la ES fosse soggetto dedito allo spaccio di droga, che la medesima custodisse lo stupefacente all'interno dell'appartamento, che ulteriori significativi quantitativi di stupefacente potesse portare con sé al rientro in Italia dalla Repubblica IC;
quindi non avevano bisogno di avere le chiavi dell'appartamento per occultarvi dello stupefacente perché bastava aspettare il suo ritorno. La trappola "fiutata" dalla ES non era l'occultamento dello stupefacente nel suo appartamento da parte dei OT bensì il fatto che l'aspettavano per arrestarla, sicché non v'era motivo per negare l'attenuante in oggetto. 46 36.2. Con terzo motivo, lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale in relazione al reato del capo 4). Si tratta dell'operazione denominata "LO Ceibos", condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Bologna e Piacenza, cui esso AR aveva preso parte. Il piano iniziale prevedeva che il denaro versato in pagamento dei 35 chili di stupefacente non fosse sequestrato per vedere con quali modalità sarebbe stato trasferito, ma il Procuratore della Repubblica di Bologna non era stato d'accordo cosicché la droga era stata sequestrata, gli acquirenti arrestati e il prezzo dello stupefacente non era stato pagato, con la conseguenza che l'AR, ed anche i suoi familiari, avevano cominciato a ricevere dall'Ecuador minacce di morte. L'AR aveva quindi riferito che, per scongiurare l'uccisione dei suoi familiari, si era procurato 2 chili di cocaina da vendere al prezzo di € 38.000,00 al chilo e che aveva consegnato la sostanza ad esso AR, che lo aveva aiutato ad individuare un possibile acquirente. Da queste dichiarazioni era scaturita la contestazione di cui sopra, secondo la quale l'imputato aveva procurato ad un terzo rimasto non identificato, in due distinte occasioni, ogni volta un chilo di cocaina facendo da intermediario tra l'AR RE e l'acquirente finale dal quale aveva ottenuto un corrispettivo in danaro pari, in un caso, ad € 42.000,00 e, nell'altro, ad € 38.000,00, in Piacenza tra il 16 e il 27.4.2010. Il Giudice di primo grado aveva pronunciato la condanna sulla base delle dichiarazioni dell'AR nonché delle registrazioni dei colloqui intervenuti tra questi ed essp AR ed, infine, delle intercettazioni telefoniche. L'imputato sostanzialmente ammesso l'addebito nell'interrogatorio al Pubblico aveva Ministero in data 14.3.2013. Pertanto, non nega la sussistenza del fatto ma chiede il riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Contesta la locuzione inserita nel capo di imputazione di avere ottenuto il corrispettivo dal cessionario dello stupefacente, perché avrebbe svolto un ruolo di mero "passa carte" ricevendo la droga dall'AR e consegnandola all'acquirente e correlativamente ricevendo da questo il corrispettivo che aveva consegnato all'acquirente. Assume che non aveva ottenuto un vantaggio economico personale da questi scambi. Se pure non provate le minacce di morte ricevute dall'AR, comunque non era stato riconosciuto lo stato di necessità, almeno putativo, ed era stata inflitta una pena troppo alta, che non teneva conto delle motivazioni della sua condotta. L'operazione aveva esposto "la fonte" a gravi pericoli ed egli era stato sostanzialmente abbandonato dai suoi dirigenti della Polizia di Stato. 36.3 Con il quarto motivo, si duole della mancata applicazione dell'art. 81 cpv c.p. con riferimento ai reati di cui ai capi 2) e 4). Enuncia i seguenti elementi a favore della richiesta: a) l'analogia tra i due reati, b) l'unitarietà del contesto, 47 им c) il lasso temporale non particolarmente eccessivo, d) la centralità della figura di AR, nell'ambito del rapporto poliziotto-confidente e tra esso AR e l'AR, e) l'identità della spinta di preservare la fonte confidenziale, f) lo stile di vita tenuto che era rimasto immutato. Precisa che non ostava all'accoglimento del motivo l'asserita incompatibilità delle due condotte, l'una contro, l'altra a favore di AR, come avevano scritto i Giudici di secondo grado perché le condotte non erano incompatibili;
invece, la sentenza di secondo grado era contraddittoria laddove riconosceva che anche in ordine al capo 2) il AR si era adoperato a favore dell'AR interessandosi del permesso per il cognato. 37. Il ricorso del AR è infondato. I motivi sono generici ed hanno trovato piena risposta nella sentenza impugnata. Con riferimento al rapporto tra l'art. 317 e 319quater, si rinvia all'analisi del par.
7. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso si appalesa del tutto extra vagante e non in linea con il comportamento di un appartenente alle Forze dell'Ordine. Come già condivisibilmente osservato, il pericolo per la vita e l'incolumità dell'AR avrebbe dovuto essere fronteggiato attraverso i normali mezzi predisposti dall'ordinamento, segnatamente i programmi di protezione previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1991 n. 8 così come modificato dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 e successive modifiche, che ricomprende anche i delitti di cui all'art. 51, comma3bis, c.p.p., tra cui quello dell'art. 74 D.P.R. 309/90. Anche la motivazione in ordine al diniego della continuazione tra i due episodi contestati al capo 2) ed al capo 4) - notevole lasso di tempo trascorso ed incompatibilità delle due condotte, l'una contro e l'altra a favore dell'AR - appare logica, coerente ed immune da censure. 38. Con un unico motivo, (8° punto del ricorso), il Procuratore generale lamenta la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 62 c.p., perché la Corte d'Appello aveva applicato le circostanze attenuanti generiche escluse dal primo Giudice, omettendo l'indicazione degli elementi positivi di giudizio. 39. Il ricorso del Procuratore generale è infondato perché la motivazione sull'applicazione delle generiche si ricava, in positivo, a valle della valutazione dell'esclusione dell'attenuante dell'art. 323bis c.p. e dei motivi di particolare valore morale e sociale per il capo 4, ed in negativo, perché ha ritenuto incongrua la negazione da parte del primo Giudice motivata solo per la mancata 48 confessione del reato di cui al capo 2) e la confessione tardiva del reato di cui al capo 4). 40. In definitiva, per AR, va rigettato sia il suo ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali, sia il ricorso del Procuratore generale. AT LO e PE IA 41. Va ricordato che per AT, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato l'assoluzione dai reati contestati ai capi 6), 46), 47), 48) per non aver commesso il fatto e dai reati contestati ai capi 9), 10), 21), perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto la sentenza impugnata;
concesse all'imputato le attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato contestato al capo 19), ha rideterminato la pena inflittagli in anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, ed € 17.333,00 di multa;
per PE, ha pronunciato l'assoluzione dai reati contestati ai capi 10), 46), 47), 48) per non aver commesso il fatto e dai reati contestati ai capi 9), 21) perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto la sentenza impugnata;
concesse all'imputato le attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato contestato al capo 19), ha rideterminato la pena inflittagli in anni 4, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed € 24.667,00 di multa. 41.1 Relativamente ad entrambe le posizioni, il Procuratore generale presenta un articolato ricorso sulla base di vari motivi. Con il primo motivo (punto 3 del ricorso), lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancanza della motivazione in relazione all'assoluzione di AT e PE rispetto al reato contestato al capo 9), acquisto in concorso di 83 grammi netti di cocaina, contenenti il 73,63% di principio attivo, sequestrati al momento dell'arresto in flagranza di GO LI AN BL, concorso consistito nell'istigare ES KE ad effettuare l'ordinativo dello stupefacente, indicandogli quantitativo, il giorno ed il luogo ove doveva avvenire la consegna, nonché dandogli precise direttive circa le modalità con cui doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga. La Corte territoriale aveva confermato la penale responsabilità del ZI, ma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece assolto i coimputati PE e AT per difetto dell'elemento soggettivo, affermando che mancava la prova che avessero partecipato, anche soltanto a livello di concorso morale, e financo che fossero consapevoli sia dell'istigazione del ES KE posta in essere dal ZI sia della successiva cessione al CA della 49 們 droga sequestrata al GO LI, ed aveva ritenuto condivisibile l'assunto che fossero solo consapevoli di partecipare ad una legittima operazione antidroga. Così facendo, si duole il Procuratore generale, i Giudici di secondo grado avevano trascurato tutti gli elementi di prova analiticamente indicati dal Giudice di primo grado per dimostrare la consapevole ed attiva partecipazione dei coimputati all'operazione di compravendita della cocaina da parte del ES KE e non avevano operato una differente valutazione di quel materiale probatorio, traendo semplicemente ed apoditticamente conseguenze diverse in punto di responsabilità degli imputati;
nello specifico, avevano omesso di considerare a) che ZI, in sede di esame, aveva dichiarato che tutti i componenti della AR sapevano che l'arresto del GO LI era stato preceduto da due compravendite di cocaina, che lui stesso aveva trasportato sull'auto di servizio;
b) che le dichiarazioni di ZI avevano trovato riscontro nelle telefonate riportate nella sentenza di primo grado da cui emergeva che anche PE e AT, oltre ad SI, fossero pienamente a conoscenza che l'arresto del GO LI costituiva la conclusione di un'operazione condotta con la collaborazione del ES KE, cui era stato affidato il compito di trattare l'acquisto dello stupefacente, definendo quantitativo, prezzo, luogo, data ed orario di consegna, con preventiva informazione al ZI;
c) che era del tutto irrilevante che solo ZI avesse contatti con il ES KE e con il CA, perché ciò dipendeva dalla ripartizione dei compiti che si erano dati i quattro poliziotti e che era del tutto illogico ritenere, alla luce del complesso probatorio, che ZI avesse istigato il ES KE, all'insaputa degli altri componenti della squadra, dopo aver realizzato con costoro altre due preliminari operazioni di compravendita di stupefacente con modalità illecite. 41.2 Con il secondo motivo (punto 4 del ricorso), lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli art. 476 e 479 c.p., e 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per vizio di motivazione, con riguardo all'assoluzione dal reato contestato ai capo 10), per il falso verbale di arresto dell'operazione del 29.10.2012 di cui al capo 9), laddove avevano riportato circostanze fittizie e difformi dal vero e dato atto di aver proceduto all'arresto sulla scorta di informazioni "apprese da più fonti" circa un'attività di spaccio avviata da un cittadino sudamericano avente in uso un'autovettura Alfa Romeo 166 targata BP948VA nonché di un servizio di osservazione in cui avevano assistito a cessioni di droga da costui effettuate all'interno della citata autovettura, ben sapendo che, in realtà, lo stupefacente era destinato a ES KE il quale aveva partecipato all'attività di procacciamento proprio conducendo la trattativa con GO LI e che, quale destinatario della partita di cocaina, aveva preso accordi affinché la droga gli venisse portata da Pontenure a Piacenza;
con l'aggravante 50 della falsità commessa in atto di fede privilegiata ed al fine di garantire l'impunità a ES KE); in Piacenza il 29.10.2012. Deduce, in particolare che la Corte d'Appello di Bologna, dopo aver confermato che il verbale di arresto in flagranza eseguito in data 29.10.2012 nei confronti di GO LI era chiaramente affetto da falsità ideologica, aveva poi assolto AT e PE perché il fatto non costituisce reato "stante l'assoluzione dal reato contestato al capo 9)". Con riguardo a PE, aveva osservato inoltre che l'imputato aveva disconosciuto la sottoscrizione che risultava apposta in calce al verbale e che la circostanza che la firma non fosse sua non appariva inverosimile se si considerava che ZI risultava aver formato altri atti falsi apparentemente sottoscritti anche da altri colleghi, ma che, in mancanza di una perizia grafologica, non poteva dirsi raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato. In questo modo, la Corte territoriale aveva trascurato che il pubblico ufficiale che sottoscriveva il verbale d'arresto assumeva la paternità, non solo della decisione, ma anche della corrispondenza al vero della parte espositiva dei fatti giustificativi della decisione e, nella specie, aveva omesso di considerare che AT e PE avevano descritto fatti e situazioni caduti sotto la loro diretta percezione non corrispondenti al vero, ed in particolare, a) la circostanza di aver appreso da più fonti che fornivano indicazioni pressoché univoche che un cittadino sudamericano, verosimilmente dominicano con una Alfa Romeo 166 di colore grigio metallizzato, aveva avviato un'attività di spaccio nei pressi del bar Francy di Piacenza, b) la circostanza di aver visto quel veicolo giungere nei pressi del citato bar il 22.10.2012, di averne annotato la targa, di aver osservato il comportamento del sudamericano ritenendo presumibilmente che stesse effettuando cessioni di stupefacente, c) la circostanza di aver effettuato quel giorno un'interrogazione alla banca dati dell'ACI-PRA e di aver deciso, poiché l'intestataria era una donna italiana incensurata, di pedinare quell'autovettura, dopo che si era allontanata dal bar al fine di identificare il soggetto monitorato e di individuare il suo eventuale domicilio, scoprendo, in quell'occasione, che il soggetto parcheggiava il veicolo a Pontenure nel cortile dello stabile sito in via LOchi, 10; d) la circostanza di aver svolto successivi accertamenti e servizi di osservazione, nel corso dei quali quell'autovettura era stata vista sempre parcheggiata a quell'indirizzo; e) la circostanza di aver deciso la sera del 29.10.2012 di fermare la predetta autovettura siccome avevano visto lo stesso sudamericano, già osservato nei giorni precedenti presso il bar Francy, uscire da casa con altri due individui sicché avevano proceduto all'identificazione dei tre;
f) la circostanza di aver effettuato una perquisizione veicolare e personale in quanto il conducente manifestava un'insolita inquietudine. 51 JM Lamenta il Procuratore generale che la Corte d'Appello non aveva effettuato alcuna differente valutazione delle telefonate riportate nella sentenza di primo grado da cui emergeva che il GO LI non era mai stato notato svolgere un'attività di spaccio ai clienti del bar Francy nei giorni precedenti il suo arresto e non aveva considerato a) che il suo arresto era stato programmato almeno dal giorno 26.10, b) che tanto era a conoscenza di tutti i componenti della AR, c) che l'unico vero servizio di osservazione precedente all'arresto era stato effettuato il 27.10.2012 quando ES KE aveva dato appuntamento al GO LI al bar Francy proprio per consentire al ZI ed ai suoi colleghi di individuare l'auto in uso, la sua abitazione, d) che l'autovettura del GO LI non era l'Alfa Romeo 166 bensì la Peugeot 5800, targata DB 515 TC, e) che tutti i componenti della AR erano al corrente che la droga trasportata dal GO LI gli era stata ordinata dal ES KE ed era a questi che il GO LI avrebbe dovuto consegnarla, f) che non era vero che l'Alfa Romeo era stata fermata in via Emilia Parmense, nei pressi di via Mafalda di Savoia per un controllo volto all'identificazione degli occupanti e g) che la perquisizione era stata effettuata per l'ingiustificata irrequietezza del GO LI. In conclusione, secondo il Procuratore generale, l'assoluzione dal capo 9) comportava l'automatica assoluzione dal reato di falsità ideologica non contestato al capo 10), posto che l'opera di falsificazione poteva riguardare anche fatti e situazioni prodromiche all'arresto in flagranza. Quanto al disconoscimento della firma da parte del PE, osserva che la Corte non aveva tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, quale, solo nel corso dell'esame in sede di abbreviato, aveva proceduto al disconoscimento, mentre, nel verbale d'interrogatorio davanti al GIP in fase cautelare, aveva espressamente affermato che il verbale d'arresto era stato redatto dall'ispettore capo SI e da lui sottoscritto;
la Corte aveva poi omesso di valutare che il coimputato ZI, allorquando aveva apposto la firma di un altro collega, cioè del AT, sul verbale di distruzione di sostanze stupefacenti in data 25.3.2013, non aveva esitato a dichiararlo, cosa che aveva omesso in tale circostanza;
inoltre aveva tralasciato di considerare che l'opera di falsificazione aveva riguardato, oltre al verbale d'arresto, anche il verbale di perquisizione e sequestro e la comunicazione della notizia di reato, atti tutti sottoscritti da PE e che questi aveva certamente presenziato alla redazione di tali atti con la piena consapevolezza che il 22.10.2012 il GO aveva ceduto 50 grammi di cocaina al ES KE e che lo stupefacente era stato trasportato a bordo della vettura condotta dal ZI al destinatario finale, tanto che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto contestato al capo 7). Pertanto, la falsità del verbale di arresto doveva essergli imputata, quanto meno a titolo di concorso morale, essendosi la sua condotta 52 estrinsecata in istigazione, suggerimento e rafforzamento dell'intento delittuoso dei sottoscrittori materiali dei verbali. 41.3 Con il terzo motivo (punto 5 del ricorso), deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per l'assoluzione dal reato di cui al capo 21), consistente nell'acquisto in concorso di grammi 713,20 di cocaina, sequestrati al momento dell'arresto in flagranza di LO EZ SA EL, concorso consistito nell'istigare il ES KE ad effettuare l'ordinativo di stupefacente, indicandogli il quantitativo, il giorno ed il luogo ove avrebbe dovuto avvenire la consegna, nonché dandogli precise direttive circa le modalità con cui doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga Espone che la Corte territoriale aveva pronunciato l'assoluzione dei due imputati per difetto dell'elemento soggettivo, ritenendo di dover condividere l'assunto delle loro difese secondo cui essi erano soltanto consapevoli di partecipare ad una legittima operazione antidroga;
non aveva però tenuto conto di quanto argomentato dal Giudice di primo grado ed aveva omesso una valutazione complessiva ed integrata delle varie componenti del quadro probatorio, non offrendo, conseguentemente, un'interpretazione ragionevole e coerente del medesimo;
in particolare, non aveva spiegato come, dopo aver affermato la penale responsabilità dei due imputati in relazione alle 3 operazioni di acquisto di cocaina contestate ai capi 15), 17) e 19) che avevano preceduto quella contestata al capo 21), era poi giunta ad affermare che gli stessi imputati potevano ritenere di partecipare ad una legittima operazione antidroga in occasione dell'arresto di LO EZ SA EL, con conclusione apodittica e disancorata da un apprezzamento realistico degli esiti processuali, vale a dire del "modus operandi" consistente nell'organizzare operazioni di acquisto dello stupefacente in quantità via via più consistenti in modo da guadagnare la fiducia del fornitore e poterlo trarre in arresto con un quantitativo ingente, della stretta consequenzialità logico-temporale dei fatti reato contestati ai capi da 15 a 21 e da ultimo delle telefonate intercettate sia il 15.1.2013 che il 29.1.2013 in relazione ai quali né gli imputati né la Corte d'Appello avevano fornito un'interpretazione in grado di demolirne la valenza accusatoria. 41.4 Con il quarto motivo (punto 6 del ricorso), censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli art. 476 e 479 c.p., e dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riguardo all'assoluzione dai reati contestati ai capi 46), 47) e 48). Si tratta della vicenda NI, su cui supra par. 31. Il Procuratore Generale premette in fatto a) che l'NI si era presentato in Questura il 13.4.2013 su appuntamento di ZI, che aveva telefonato il giorno prima a casa ed aveva parlato con il padre;
b) che dalle conversazioni telefoniche intercettate dei quattro poliziotti, ZI, SI, PE e 53 AT, era emerso che il sabato pomeriggio 13.4.2013 la AR aveva effettuato un servizio di osservazione e pedinamento per documentare, anche con videoriprese, la consegna dello stupefacente fra un cittadino albanese, poi identificato in AN TO e un giovane a bordo di una Toyota Yaris, per l'appunto l'NI; c) che l'operazione non era andata a buon fine a causa di una manifestazione cittadina in quella zona;
d) che il successivo 17.4.2013, cioè due giorni dopo l'esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei OT, era stata effettuata una verifica all'interno degli uffici di SI e ZI e nel cassetto di SI erano stati trovati un verbale di sommarie informazioni rese dall'NI in data 11.4.2013 ore 14,30, un verbale di individuazione fotografica effettuata dallo stesso in pari data alle 14,50 con allegato fascicolo fotografico, un verbale di sommarie informazioni rese dall'NI in data 13.4.2013, ore 16,30, un verbale di sequestro amministrativo e contestazione immediata della violazione amministrativa di cui all'art. 75 DPR 309/90 a carico dell'NI in data 13.4.2013 ore 16,30, un verbale di pesatura ed analisi orientativa di presunta sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata dal personale della Polizia all'NI in data 13.4.2013, alle ore 17,30, a firma dell'assistente capo LO Mussida, un involucro perfettamente chiuso contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. In sostanza secondo i suddetti verbali, l'NI si era presentato una prima volta in Questura l'11.4.2013 riferendo di sistematici acquisti di marijuana e cocaina dall'albanese, procedendo anche all'individuazione fotografica dello straniero, quindi sarebbe stato occasionalmente controllato il 13.4.2013 nei pressi dei Giardini Margherita durante un'attività di contrasto al micro-spaccio ed avrebbe spontaneamente consegnato la droga poco prima comprata dall'albanese ad € 80,00; indi sarebbe stato assunto a sommarie informazioni riferendo di aver contattato alle ore 15 l'albanese, di essersi incontrato con lui sotto i portici del bar Nautilus, di aver ricevuto lo stupefacente e consegnato il denaro e di essere stato fermato a bordo della propria auto circa 100 metri dopo da personale della Polizia a cui aveva consegnato spontaneamente la droga acquistata dall'albanese Secondo il Procuratore Generale, la Corte territoriale aveva fatto un'erronea applicazione delle norme in tema di concorso morale di persone nel reato di falso ideologico perché, dopo aver dichiarato la penale responsabilità di tutti gli imputati in relazione al delitto di concussione contestato al capo 45), aveva poi riformato la sentenza di primo grado, assolvendo AT e PE dai reati contestati ai capi 46), 47) e 48), per non aver commesso il fatto, stante la mancata sottoscrizione dei tre verbali. Tale circostanza era del tutto irrilevante, laddove dal compendio probatorio emergeva pacificamente il concorso morale di entrambi gli imputati nel confezionamento degli atti. Già 54 ottenuta la collaborazione dell'NI con i metodi sopra descritti, tutti gli imputati, compresi PE e AT si erano preoccupati di ammantare di legalità l'intera operazione, fornendone una falsa rappresentazione con i verbali sopra menzionati;
inoltre rispetto alla colpevolezza del ZI, la Corte d'Appello non aveva tratto il suo convincimento dalla sottoscrizione o meno dei verbali, bensì aveva ritenuto che la falsità degli atti in questione era conseguenza della concussione perpetrata ai danni dell'NI, costretto, contro la sua volontà, a compiere un'attività illecita ed esposto ad elevati rischi personali, di tal modo ricavando la prova dei reati di cui ai capi 46), 47) e 48) dalle modalità con cui era stato perpetrato il reato di cui al capo 45). Se tale ragionamento era stato posto a base della colpevolezza di ZI, non si comprendeva per quale motivo PE e AT, parimenti responsabili del reato di concussione ai danni dell'NI, in quanto presenti al momento della sua convocazione in Questura, dovevano essere assolti dai consequenziali delitti di falsità ideologica. La Corte d'Appello inoltre aveva omesso di considerare che, comparando gli orari riportati in quei verbali con gli esiti delle telefonate riportate nella sentenza di primo grado, era possibile desumere, dapprima, che ZI, PE e AT, oltre all'SI, tutti presenti in Questura, avevano redatto i falsi verbali datati 11.4; in un secondo momento avevano costretto l'NI a prendere appuntamento con lo spacciatore ed avevano partecipato al servizio di osservazione e pedinamento, realizzato al fine di documentare, anche tramite videoriprese, la consegna dello stupefacente e, solo ala fine, non riuscendo nell'intento di firmare l'incontro, avevano fatto rientro in Questura ed avevano redatto i verbali del 13.4.2013 con il chiaro intento, comune a tutti, di attestare falsamente che l'involucro di stupefacente, in realtà acquistato dall'NI, dietro loro costrizione, era stato consegnato in occasione di un controllo durante un'operazione di polizia finalizzata al contrasto del microspaccio;
né aveva rilievo la mancata sottoscrizione dei verbali dell'11.4.2013 da parte degli imputati perché la loro redazione era avvenuta con l'intento, comune a tutti, di far credere che avevano già assunto a sommarie informazioni l'NI, quando il 13.4.2013 lo avevano notato nella stessa zona in cui due giorni prima aveva dichiarato di essersi recato ad acquistare lo stupefacente ed avevano proceduto al suo controllo. 41.5 Con il quinto motivo (punto 7 del ricorso), il Procuratore Generale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la Corte territoriale, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in considerazione della minor rilevanza del ruolo assunto negli illeciti, rispetto al ZI. II Procuratore generale ritiene tale motivazione incongrua ed insoddisfacente. Assume, in primo luogo, che era irragionevole fondare la 55 concessione delle circostanze attenuanti generiche esclusivamente su di un "confronto" con la condotta tenuta da un coimputato, valutata di maggiore gravità, senza effettuare alcun giudizio personalizzato fondato su elementi attinenti alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione dello stesso;
ritiene inoltre difettoso lo specifico apprezzamento di ciascuno dei fattori che il Giudice di primo grado aveva indicato a fondamento del diniego delle stesse, ovvero la pluralità delle condotte illecite e la gravità dei reati, accresciuta dalla posizione soggettiva degli imputati. 42. Il ricorso del Procuratore generale relativamente alle assoluzioni pronunciate dalla Corte territoriale a favore di AT e PE in relazione ai capi 9), 10), 21), 46), 47) e 48) è fondato. Già il Giudice di primo grado era pervenuto alla condanna sulla base dell'accurata ricostruzione dei fatti. La Corte territoriale ha fondato l'assoluzione sostanzialmente sul presupposto che non era stata raggiunta la prova della conoscenza da parte degli imputati dell'operazione di cui al capo 9) e che gli stessi non avevano materialmente apposto la firma sotto i verbali falsi, Tale motivazione è del tutto insoddisfacente ed illogica, come segnalato dal Procuratore generale. Con riferimento al reato di cui al capo 9), relativo all'acquisto degli 83 grammi di cocaina, al conseguente reato di cui al capo 10), relativo al falso verbale dell'operazione del capo 9) ed al reato di cui al capo 21), relativo all'operazione del sequestro da parte dei Carabinieri di 713,20 grammi di cocaina, non c'è nessun dubbio che AT e PE siano responsabili in concorso con ZI, perché partecipavano a pieno titolo al "modus operandi" della AR. Ed invero, gli episodi del capo 9) e 21), che hanno in comune l'epilogo nell'arresto e sequestro dello stupefacente, vanno letti organicamente con gli altri episodi, quelli del capo 6), acquisto di 30 grammi di cocaina, del capo 7), acquisto di 50 grammi di cocaina, del capo 15), acquisto di 70 grammi di cocaina, del capo 17), acquisto di 100 grammi di cocaina, del capo 19), acquisto di 300 grammi di cocaina, che sono stati preparatori degli arresti del capo 9) e del capo 21), anche se quest'ultimo anticipato dai Carabinieri. Ebbene, non può non valutarsi che AT e PE sono stati condannati per i capi 6), 17), 19), mentre PE anche per il capo 7), 15). Con riferimento al capo 9), la Corte d'Appello ha ritenuto che PE e AT erano consapevoli di partecipare ad una legittima operazione antidroga, che non vi erano le prove del concorso morale e dell'istigazione del ES KE all'acquisto dello stupefacente, del supporto di CA, perciò ha escluso l'elemento soggettivo. 56 La motivazione della sentenza impugnata non appare sufficiente e coerente con l'accertamento della responsabilità degli imputati per le operazioni prodromiche e non si confronta con il cospicuo compendio probatorio segnalato dal Giudice di prime cure, il quale, in particolare con riferimento al AT aveva evidenziato a pag. 212 che nell'intercettazione del 29.10.2012, appena aveva saputo del fermo dell'auto a bordo della quale GO LI portava lo stupefacente, aveva telefonato a ZI e gli aveva chiesto se la dovevano "fare sporca" o la dovevano "far portare via come avevano detto" e ZI gli aveva ordinato di andare da lui, e con riferimento al PE aveva evidenziato che il 27.10.2012, due giorni prima dell'arresto di GO LI, ZI si era dapprima recato a casa di ES KE e poi si era incontrato con PE ed SI proprio per riferire in merito agli accordi presi con il sudamericano (si vedano pag. 205 e 206 della sentenza di primo grado). Tali circostanze, illuminate anche dalle intercettazioni dei giorni successivi, sono chiaramente sintomatiche della partecipazione di entrambi gli imputati anche all'operazione di cui al capo 9). Analogo discorso vale per l'operazione ben più importante di cui al capo 21) per la quale il Giudice di prime cure aveva descritto nel dettaglio gli elementi di conoscenza e partecipazione alla preparazione da parte dei due imputati a pag. 151 e ss. Consegue all'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai capi 9) e 21) anche l'annullamento per capo 10), relativi ai falsi correlati al capo 9). Ai fini dell'assoluzione, la Corte territoriale ha valorizzato un elemento, la materiale sottoscrizione del verbale, che è, invece, nel contesto, del tutto irrilevante, siccome lo stesso ZI aveva dichiarato che era prassi che mettesse le firme anche in luogo dei colleghi. In altri termini, il "modus procedendi" prevedeva che le "carte" dovessero stare a posto e fotografare in termini leciti le operazioni illecite. Comunque, anche a prescindere dalle firme, è condivisibile, sotto questo profilo, la deduzione del Procuratore generale, secondo cui l'assoluzione per tali reati di falso si appalesa incongrua rispetto alla condanna per il reato dell'art. 45) della concussione nei confronti dell'NI che pure era stato vittima del suddetto "modus procedendi". La vicenda dei falsi è stata ricostruita cronologicamente dal Procuratore generale a partire dalla sentenza di primo grado rispetto alla quale la motivazione della sentenza impugnata non pare cogliere nel segno. L'annullamento della decisione con riferimento ai capi 9), 10), 21), 46), 47) e 48) impone il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame. 57 ให้ Il Giudice del rinvio dovrà conseguentemente rivalutare globalmente il trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'applicazione delle attenuanti generiche, motivo che risulta assorbito. 43. Con il primo motivo di ricorso, AT lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione al reato di cui al capo 17) e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) o c), c.p.p., in relazione agli art. 110 c.p., 521 e 522 c.p.p. Il reato del capo 17), contestato a AT in concorso con CA, ZI, PE, e SI (posizione stralciata), riguarda l'episodio dell'acquisto di 100 grammi di cocaina, materialmente effettuato dal CA in cambio del corrispettivo in denaro pari ad € 4.000,00 ma organizzato ed intermediato da ZI che aveva usato ES KE per il contatto con i fornitori e poi, ottenuta la cocaina, l'aveva portata a bordo dell'auto della Squadra Mobile a casa del AV che si era preso lo stupefacente verso il corrispettivo del denaro consegnato sempre da ZI al ES KE;
concorso consistito per SI, AT e PE nell'avere prestato assistenza a ZI sia nella fase preliminare della intermediazione tra CA ed il ES KE, sia nella fase successiva della detenzione, del trasporto della cocaina dall'abitazione del ES KE a quella del CA e della cessione materiale a quest'ultimo, appostandosi nei pressi dell'abitazione del ES KE poco prima dell'arrivo dei corrieri AN ES e Luna Alan in modo da facilitare la consegna dello stupefacente al ES KE, consentendo l'occultamento della droga sull'autovettura di servizio, svolgendo funzioni di "palo" in modo da garantire a ZI di effettuare il trasporto e la consegna materiale dello stupefacente a CA in assoluta tranquillità, ovvero garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, infine, agevolando l'immissione sul mercato di sostanze stupefacenti da parte del CA;
in Piacenza in data 19 dicembre 2012. premessa la mancanza di prova del suo Secondo il ricorrente coinvolgimento nella fase ideativa ed esecutiva dello spaccio, tutta ascrivibile a ZI la Corte d'Appello non aveva motivato la sua responsabilità, - limitandosi a dedurre l'irrilevanza dell'arrivo quando ormai il ME KE era salito in auto con la droga sull'auto di ZI così come dell'asserito disinteresse del poliziotto per l'operazione, stante la consapevolezza della sua illiceità. La motivazione era da considerarsi apparente e quindi omessa perché non richiamava neanche un minimo dato obiettivo da cui desumere la sua consapevolezza della precedente commissione di un'azione illecita;
soprattutto avuto riguardo al fatto che era pacificamente intervenuto, su sollecitazione di PE, a cessione già eseguita. Gli era stato invece ascritto il concorso, per 58 m giunta in funzione di palo, circostanza esclusa dalla Corte territoriale che aveva sposato tesi difensiva dell'intervento tardivo. A ben vedere, era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, e cioè per un concorso morale per un contegno puramente omissivo, in luogo di un comportamento commissivo (il palo) come descritto nel capo d'imputazione. La sentenza impugnata era quindi affetta da radicale nullità ex art. 522 c.p.p., per violazione dell'art. 521 c.p.p. L'immotivata affermazione in ordine alla consapevolezza "in ogni caso" da parte del ricorrente dell'illiceità della pregressa azione di ZI collideva, poi, con l'impostazione della sentenza della sua pressoché totale ignoranza circa le modalità operative di ZI ed SI, integrando il vizio di illogicità della motivazione. 43.1 Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in ordine alla responsabilità del reato di cui al capo 19). Si tratta dell'operazione dell'acquisto di 300 grammi di cocaina, sempre in concorso con CA, ZI, PE, e SI (posizione stralciata). Le modalità sono assai simili a quelle di cui al capo 17): CA aveva procurato la provvista di circa 13.000,00 euro, ZI aveva organizzato ed intermediato la vendita con ES KE e CA e poi portato lo stupefacente al CA ed il denaro al ES KE, sempre sull'auto di servizio della Questura;
concorso consistito per SI, AT e PE nell'aver prestato assistenza a ZI sia nella fase preliminare della intermediazione tra CA ed il ES KE, sia nella fase successiva della detenzione, del trasporto della cocaina dall'abitazione del ES KE a quella del CA e della cessione materiale a quest'ultimo, appostandosi nei pressi dell'abitazione del ES KE poco prima dell'arrivo dei corrieri AN ES e Luna Alan in modo da facilitare la consegna dello stupefacente al ES KE, consentendo l'occultamento della droga sull'autovettura di servizio, svolgendo funzioni di "palo" in modo da garantire a ZI di effettuare il trasporto e la consegna materiale dello stupefacente a CA in assoluta tranquillità, ovvero garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, infine, agevolando l'immissione sul mercato di sostanze stupefacenti da parte del CA;
in Piacenza in data 15 gennaio 2013. La Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che a lui e PE non era stata rivelata l'identità del CA, ma poi non aveva tratto le dovute conseguenze dalle intercettazioni telefoniche che avevano dimostrato che, per tutta la durata dell'appostamento, aveva parlato con una persona amica, lamentandosi di essere sul posto da tempo senza neanche sapere bene il perché e dichiarandosi oltre modo annoiato per l'attesa di istruzione su un'operazione i cui dettagli non gli erano noti. 59 43.2. Con il terzo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 317 c.p. per l'imputazione di cui al capo 45), che riguarda il concorso con ZI, PE ed SI (posizione stralciata), nell'episodio di concussione ai danni di NI NC. Per l'approfondita analisi di questo capo si vedano supra i par. 3. 41.4 L'imputato precisa, innanzi tutto, che la minaccia era stata proferita da SI con la frase "se vuoi continuare a vivere sereno ed andare a lavorare munito di un veicolo...", mentre lui era presente alla scena in silenzio, in secondo luogo, che se la minaccia era questa, allora la contestazione era errata, perché l'utilità che i OT miravano ad ottenere non era la condotta dell'NI, in quanto tale, bensì la commissione del reato da parte del minacciato, fattispecie sussumibile sotto l'art. 611 c.p., figura ben specifica in cui la prestazione della persona offesa prescindeva dall'eventuale utilità di chi aveva esercitato la minaccia. 43.3. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 114 c.p. In un caso, era sopraggiunto sui luoghi del reato dopo la consegna dello stupefacente, quando ZI, EE KE e CA avevano già consumato la condotta penalmente rilevante;
in un altro caso, non aveva fatto nulla essendo rimasto in auto a telefonare ad una persona amica cui aveva confidato che non sapeva nemmeno perché si trovava in quel posto;
anche quando si era verificata l'ipotesi concussiva, era rimasto senza dire e fare nulla. In buona sostanza, la condotta del AT non aveva raggiunto il minimum richiesto per poter parlare di tipicità, ma in ogni caso non aveva raggiunto nemmeno il livello della semplice agevolazione. Anche sul piano soggettivo, il suo atteggiamento interiore non presentava un significativo grado di partecipazione. L'applicazione dell'attenuante era stata esclusa sulla base di motivazione sbrigativa e superficiale che non si era risolta in una completa analisi di tutte le risultanze processuali. 43.4. Con il quinto motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli art. 133 e 81, comma 3, c.p. in merito all'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo 37). L'aumento era stato determinato in misura ben più elevata rispetto agli altri reati contestati, attribuendo così alla vicenda relativa all'uso indebito della carta clonata. Tale scelta avrebbe richiesto un maggiore sforzo motivazionale volto a giustificare il maggior incremento di pena, teso a dimostrare una più accentuata pervicacia dell'azione delittuosa nella vicenda del capo 37) rispetto agli altri reati. Per lo stesso reato, egli aveva avuto un aumento di anni 1, pari al minimo edittale del reato previsto dall'art. 55, D. Lgs. 231/07, mentre ZI di mesi 6. 60 44. Il ricorso di AT è infondato. Con riferimento ai primi due motivi relativi al capo 17), acquisto di 100 grammi di cocaina, ed al capo 19) acquisto di 300 grammi di cocaina, la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, è solida perché in entrambi i casi ha tratteggiato il ruolo dell'imputato di supporto fattivo alle incombenze affidategli, prevalentemente in funzione di palo. I fatti sono descritti in dettaglio nella pag. 127 e ss della sentenza di primo grado e richiamati nelle pag. 26 e ss della sentenza di secondo grado, con ampi riferimenti alle intercettazioni telefoniche. Ai fini del concorso, non rileva che il AT non abbia partecipato alla fase ideativa, siccome ha ben partecipato alla fase esecutiva in funzione di palo, assolvendo perfettamente agli ordini di ZI, con la consapevolezza della genesi e delle linee generali dell'operazione che pure si inquadrava nel "modus operandi" della AR. E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Cass., Sez. 5, 21082/2004, Rv 229200; Sez. 4, n. 24895/07, Rv 236853; Sez. 6, n. 36818/12, Rv 253347; Sez. 4, n. 4383/14, Rv 258185; Sez. 4, n. 36125/14, Rv 260235; Sez. 4, n. 7621/15, Rv 262492). Analoghe considerazioni valgono per la vicenda dell'NI alla quale era stato presente. E nella specie la sola presenza costituiva già di per sé il contributo agevolatore che giustificava la contestazione del concorso. Come motivato dai Giudici di merito, la concussione era consistita nel convocare l'NI in Questura, nel costringerlo sotto la minaccia del ritiro della patente, a procurarsi 0,8 grammi di cocaina per effettuare l'arresto dell'albanese AN TO, nel costringerlo a sottoscrivere dei verbali di sommarie informazioni contenenti circostanze non vere in modo da creare l'apparenza, non di un isolato episodio di cessione, bensì di un'attività di spaccio sistematica e risalente nel tempo. 61 Con motivazione ineccepibile, la Corte territoriale ha rilevato che dal verbale di sommarie informazioni dell'11.7.2013 si rilevava a) che l'NI aveva riconosciuto nelle foto SI, ZI, AT e PE;
b) che il reato si era consumato nel primo pomeriggio del 13.4.2013, già quando l'NI, dietro costrizione, aveva telefonato allo spacciatore accordandosi per la consegna nella stessa giornata di una dose di cocaina;
ininfluente quindi la circostanza difensiva dedotta dal AT secondo cui aveva abbandonato presto l'attività di osservazione con PE, giacché quand'era cominciata l'attività di pedinamento, la concussione si era già consumata. Il racconto dell'NI era stato considerato lucido, coerente, disinteressato, privo di contraddizioni e quindi in tutto attendibile. Già le modalità di convocazione in Questura dell'NI da parte del ZI erano state aggressive. Il poliziotto si era recato presso l'abitazione del giovane dove aveva incontrato la madre invitandola a riferire al figlio di chiamare il ZI sul numero di cellulare che aveva consegnato alla donna. In Questura, l'NI era entrato nell'ufficio dove vi erano almeno tre scrivanie e presenti quattro poliziotti. La minaccia del ritiro della patente, cui sarebbe conseguita la perdita del lavoro, lavorando l'NI come facchino presso i magazzini UPIM, lo aveva indotto alla rischiosa collaborazione richiesta dai componenti della AR, consistita nel richiedere allo spacciatore albanese IA TO, detto TO, una dose di cocaina al fine di procedere poi al suo arresto. La Corte territoriale ha quindi confermato la valutazione del Giudice di primo grado che aveva ravvisato la sussistenza del reato di concussione nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale, indebitamente utilizzata per istigare l'NI all'acquisto dello stupefacente, sia in quello della costrizione, perpetrata attraverso la minaccia del ritiro del permesso di guida, sia infine nell'ottenimento dell'utilità, chiaramente consistita nella prestazione della collaborazione richiesta. La qualificazione del fatto in termini di concussione condivisibile. Solo con il ricorso per cassazione, l'imputato ventila l'ipotesi che il reato al più prospettabile fosse quello dell'art. 611 c.p., così esorbitando dalla prospettazione del motivo d'appello in cui si era limitato ad affermare che il fatto poteva essere qualificato come un'istigazione all'acquisto di un quantitativo di cocaina di modica entità che non integrava gli estremi del fatto penalmente rilevante. Tale doglianza è certamente inammissibile, ma anche errata perché oblitera del tutto che il reato alla cui commissione era stato indotto l'NI costituiva proprio l'utilità della minaccia concussiva. Infondata è anche l'eccezione sulla mancata applicazione dell'art. 114 c.p., contributo di minima entità, per la quale la Corte territoriale ha motivato congruamente il diniego perché l'opera non poteva certo considerarsi di minima 62 importanza nella preparazione ed esecuzione delle cessioni di stupefacente contestate. Quanto al rilievo sull'entità dell'aumento della continuazione per il reato di cui al capo 37), è da osservare che l'intero trattamento sanzionatorio va rivisto alla luce dell'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale. La questione è pertanto assorbita. 45. Con il primo motivo di ricorso, PE deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli art. 267, comma 1, 271, c.p.p. e 15 Cost., sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti. 45.1 Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli art. 110 e 361 c.p. con riguardo alla condanna per i reati di cui ai capi 7), 15), 17) e 19). Osserva che tale condanna si pone in manifesta contrapposizione logica rispetto alla motivazione dell'assoluzione per i capi 9) e 21), richiama i passaggi salienti della decisione per dimostrare la palese inefficienza agevolatrice della sua condotta non avendo partecipato alla fase ideativa ed essendo all'oscuro dei programmi di ZI ed al limite prospetta la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 361 c.p. con derubricazione dell'originaria imputazione, come enunciato e domandato in subordine nell'atto di appello e sulla cui prospettiva la Corte territoriale non aveva motivato. 45.2 Con il terzo motivo di ricorso, evidenzia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli art. 319, 321 e 2 c.p. per il capo 24) relativo all'episodio della NA su cui vedi anche par. e par. Osserva che la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale, ancorché avesse avuto un ruolo decisamente minore rispetto a quello del ZI, perché a) aveva collaborato all'attività investigativa, b) fuori dall'orario di lavoro, aveva usufruito della tessera carburante con la piena consapevolezza che si trattasse del bonus ricevuto per l'attività investigativa, c) pur non partecipando all'incontro tra la NA ed il transessuale, aveva accompagnato in auto ZI e RE IR all'incontro, d) il modesto contributo aveva trovato riscontro nella valutazione del primo Giudice che aveva irrogato una pena più bassa rispetto a quella inflitta a ZI e RD. Assume che non aveva partecipato né contribuito all'attività investigativa né conosceva la presunta corruttrice RD;
che dal rapporto dei Carabinieri era emerso che era rimasto in auto mentre erano entrati nella ditta Geonord solo ZI e RE IR;
che la RD aveva procurato i tabulati telefonici;
che senz'altro non aveva proceduto all'accesso alla banca dati dello SDI, né aveva mai trattato i dati personali del FO, marito della donna, né aveva fatto 63 pedinamenti;
che, solo una sera, libero dal servizio e con l'auto privata del ZI, si era recato presso un ristorante dove solo ZI voleva verificare se il FO era effettivamente a cena con amici come aveva dichiarato alla moglie;
che, nell'interrogatorio, ZI aveva reso dichiarazioni a suo favore, affermando che non c'entrava nulla, che non aveva fatto alcuna attività e che era semplicemente al corrente di quello che stava succedendo;
che aveva utilizzato la tessera carburante fino al novembre 2012 nella consapevolezza di dover pagare il consumo;
che nella telefonata del 4.11.2012 aveva comunicato al ZI che gli lasciava la tessera perché doveva recarsi a Pescara o a Vasto e non voleva che si scoprisse che i rifornimenti erano effettuati in quelle zone, siccome la RD non sapeva della sua esistenza. Deduce che, nel caso di specie, mancava la dimostrazione che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio era stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. La RD non aveva riferito nulla in merito, né ciò si evinceva dalle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale aveva ritenuto di fondare il suo convincimento sulla base della telefonata del 29.10.2012, quando ZI aveva riferito a PE "se va via NA siamo finiti", alludendo alla perdita della tessera carburante, mentre era evidente che non avesse questo significato perché avevano intenzione di rimborsare i consumi effettuati. Egli aveva intenzione di pagare tutto e non di vedersi "abbonata" la spesa relativa alla fornitura di carburante. 45.3 Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. con riferimento al capo 45) della concussione ai danni dell'NI. Contesta che la sua presenza silenziosa poteva elevarsi a costrizione temibile e precisa che l'NI non aveva mai menzionato il suo nome se non invitato ad indicare chi era presente in ufficio. Premesso che l'NI era stato convocato da ZI, richiama a suo favore la giurisprudenza sul ruolo della mera presenza fisica in termini di mera passività o connivenza e ribadisce di non aver mai minacciato l'NI. ZI e AT non ricordavano la sua presenza, mentre egli stesso ricordava che quand'era venuto l'NI era seduto alla scrivania impegnato nelle sue attività. Ricordava inoltre che il clima era assolutamente sereno, che vi erano state battute e non minacce. Precisa ulteriormente che il verbale di sequestro amministrativo della dose di cocaina acquistata dall'NI il 13.4.2013 era stato formato esclusivamente da SI e ZI, che il verbale di individuazione fotografica, falsamente datato 11.4.2013, era stato firmato da ZI, ancorché fosse menzionato anche AT, che egli aveva disconosciuto le firme apparentemente apposte in calce da lui sotto i verbali di sommarie informazioni dell'11.4.2013 e del 13.4.2013. 64 45.4 Con il quinto motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 114 c.p. insistendo nella sua applicazione, come chiesta nello specifico motivo d'appello. 45.5 Conclude pertanto chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione dell'art. 271 c.p.p.; in via principale, l'annullamento integrale della sentenza impugnata e per l'effetto l'assoluzione per i capi 7), 15), 17) e 19) perché il fatto non sussiste, 24) perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, 45) per non aver commesso il fatto, a norma dell'art. 530, comma 1 o 2, c.p.p.; in primo subordine, l'annullamento della sentenza impugnata e per l'effetto l'assoluzione per i capi 7), 15), 17), 19) perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530, comma 1 e 2, c.p.p.; in secondo subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificata la condotta dei capi 7), 15), 17) e 19) alla stregua dell'art. 361 c.p., l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna;
in terzo subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. 45.6 Con memoria depositata il 31.10.2016 svolge delle deduzioni difensive avverso il ricorso per cassazione del Procuratore generale, con riferimento al capo 9), episodio del 29.10.2012; al capo 21), episodio del 29.1.2013; ai capi 10), 46), 47), 48), ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 46. Il ricorso di PE è infondato. Con riferimento alla questione processuale sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si rinvia supra al par 5.5. Quanto ai successivi tre motivi di ricorso, il Giudice di primo grado ha descritto nel dettaglio le operazioni di cessione dello stupefacente a pag. 87 e ss della sentenza, con un focus sulla posizione di PE da pag. 190 in poi. E' certo il suo ruolo attivo nella squadra e l'adesione al "modus operandi" ed ha ragione a segnalare una discrasia logica rispetto all'assoluzione dei capi 9) e 21), tant'è vero che questa Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso del Procuratore generale su tali capi. Valgono per PE le stesse considerazioni svolte su AT, al par. 44. Non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 361 c.p., perché la sua condotta non è consistita nell'omessa segnalazione di un fatto di reato, ma nella commissione di plurimi reati, in collaborazione con SI, ZI e AT. 65 Anche la vicenda della RD, sebbene gestita in via principale da ZI, lo vede come comprimario, per aver svolto una serie di attività a supporto del sodale e per aver goduto della tessera carburante, nonché per aver concordato con il sodale una linea che consentisse loro il maggior profitto possibile dalla situazione stante anche la protesta della RD. Infine, quanto alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p., si rinvia alle stesse considerazioni già svolte su AT, al par. 44 CA GI 47. Per quanto qui di interesse, CA GI è coinvolto nel reato di cui al capo 9), perché in concorso con ZI, PE, AT e SI (posizione quest'ultima stralciata), aveva acquistato 83 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (con il 73,63% di principio attivo) sequestrata al momento dell'arresto in flagranza di GO LI AN BL (nei cui confronti si è proceduto separatamente), concorso consistito nell'istigare il ES KE OS ad effettuare l'ordinativo di stupefacente, indicando quantitativo, giorno e luogo ove sarebbe dovuta avvenire la consegna, nonché dandogli precise direttive circa le modalità con cui doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga, in Piacenza il 29.10.2013, nonché nel reato di cui al capo 21), perché in concorso con i medesimi soggetti, aveva acquistato 713,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sequestrati al momento dell'arresto in flagranza di LO EZ SA EL (nei cui confronti si è proceduto separatamente), concorso consistito nell'istigare il ES KE OS ad effettuare l'ordinativo dello stupefacente, indicandogli il quantitativo, il giorno ed il luogo ove doveva avvenire la consegna nonché dandogli precise direttive circa le modalità con cui doveva essere realizzato il trasporto e la consegna della droga, in Piacenza il 29.1.2013. Si tratta delle due operazioni in cui, per come sono formulati i capi di imputazione, la posizione non appare sufficientemente specificata (capo 9) e non appare decisiva a causa del sopravvenuto sequestro dello stupefacente (capo 9 e 21). In realtà, il ruolo di CA va inquadrato anche alla luce degli altri capi d'imputazione in cui è coinvolto, 6), 7), 15), 17) e 19) che riguardano le operazioni di reperimento di quantitativi sempre maggiori di stupefacente del tipo cocaina - la prima volta, 30 grammi (capo 6); la seconda, 50 grammi (capo 7); la terza, 83 grammi (capo 9); la quarta, 70 grammi (capo 15); la quinta, 100 grammi (capo 17); la sesta, 300 grammi (capo 19) e la settima, 713,20 grammi 66 giacché il suo compito decisivo è stato quello di procurare la -(capo 21) provvista per gli acquisti. Richiamando il modus operandi della AR, CA svolgeva una funzione senz'altro essenziale ed indefettibile perché era il "grossista" che consentiva l'acquisto dello stupefacente ordinato dai poliziotti in preparazione dell'operazione importante di sequestro. 47.1 Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta, in relazione al reato di cui al capo 9), la carenza di motivazione, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese da ES KE, in qualità di imputato di reato connesso, e la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Deduce che la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di condanna con motivazione apparente e che aveva fondato il suo convincimento, oltre che sulla base delle conversazioni telefoniche con ZI, anche sulle dichiarazioni di ES KE, separatamente giudicato. Aveva invece omesso di argomentare in merito alle dichiarazioni scagionatorie del coimputato ZI. Inoltre, le dichiarazioni di ES KE, nel corso dell'incidente probatorio, consentivano in via immediata di percepire, in ragione delle numerose contestazioni effettuate dal Pubblico Ministero, che lo stesso aveva fornito informazioni diverse, il che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad un'attenta valutazione delle sue dichiarazioni, mentre si era limitata ad affermare in modo arbitrario ed apodittico che egli era entrato in possesso della droga sequestrata a GO LI, come risultato dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e nel corso dell'incidente probatorio. Viceversa, le dichiarazioni del ES KE erano intrinsecamente contraddittorie, generiche ed illogiche perché, secondo la prassi, lo stupefacente non veniva immediatamente distrutto, ma solo dopo l'espletamento della consulenza tecnica. Non vi erano elementi di prova per confermare l'attendibilità del ES KE perché le conversazioni telefoniche tra lui e ZI non erano rilevanti per la loro genericità. 47.2 Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la carenza ed arbitrarietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo 21), perché la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la responsabilità penale dell'imputato era pacifica in quanto il suo concorso morale nell'operazione avrebbe dovuto portare all'arresto dello AN ES come da telefonate intercorse tra lui e ZI il 16.1.2013. Da tale conversazione era emersa la sua consapevolezza circa l'imminente arresto dello spacciatore ed il rafforzamento, a titolo di concorso morale, del proposito criminoso di ZI circa l'arresto. La ricostruzione della sentenza era illogica perché non si comprendeva come il rafforzamento dell'intento di arrestare lo spacciatore potesse costituire reato. Ciò che era emerso pacificamente dall'incarto processuale, era che, in occasione del trasporto di stupefacente, lo spacciatore era stato arrestato e lo stupefacente sequestrato. Ciò significava che non aveva alcun interesse rispetto allo 67 stupefacente, ma semplicemente nutriva astio e disappunto nei confronti del fornitore perché la cocaina consegnata nelle precedenti occasioni si era rivelata di scarsa qualità. Anche in questo caso, la Corte territoriale aveva omesso poi di valutare le dichiarazioni di ZI sul suo interessamento e coinvolgimento. 48. I due motivi di ricorso, sebbene relativi a capi di imputazione e profili differenti (la valutazione della prova per il capo 9 e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche per il capo 21) possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi manifestamente infondati. Il primo, perché non è vero che la valutazione della Corte territoriale non sia stata rigorosa in merito alle dichiarazioni del ES KE ed omissiva rispetto alle dichiarazioni scagionatorie del ZI;
ed invero, la motivazione sul coinvolgimento del ricorrente nell'operazione del 29.10.2012, relativa al capo 9), appare solida con riferimento ai richiami alle plurime conversazioni telefoniche, dall'inequivoco contenuto, tra l'imputato e ZI per la preparazione dell'operazione, al fatto che ZI si era recato a casa dell'imputato alle 14,53 dello stesso giorno in cui era stato arrestato GO LI, al fatto che era poi entrato nella disponibilità dello stupefacente sequestrato a GO LI come da dichiarazioni del ES KE sia nell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero che nell'incidente probatorio. L'imputato argomenta che tale decisione è illogica perché lo stupefacente sequestrato viene distrutto, solo dopo la consulenza tecnica, ma tale osservazione è del tutto irrilevante in un contesto come quello attuale in cui la AR gestiva con disinvoltura tutto il procedimento e non costituisce una spiegazione alternativa convincente rispetto all'interpretazione dei fatti da parte della Corte territoriale. Inoltre, non indica gli elementi di contraddizione nel narrato del ES KE in relazione all'episodio specifico né propone una diversa lettura delle plurime conversazioni telefoniche che, invece, confermano il suo fondamentale ruolo anche rispetto all'operazione del 29.10.2012. Il secondo motivo, relativo all'imputazione del capo 21), è parimenti generico, perché, se pure poteva nutrire astio nei confronti del fornitore perché si era impegnato nell'acquisto di cocaina di scarsa qualità in un'occasione precedente - peraltro, aveva immediatamente restituito la merce e quindi non risulta avesse subito un danno patrimoniale dall'operazione ciò nondimeno " aveva continuato ad assolvere il suo ruolo di concorrente perché egli comprava lo stupefacente tramite i canali dei poliziotti e costituiva per essi un sicuro punto di riferimento nell'organizzazione delle operazioni secondo il predetto "modus operandi". Il concorso morale, in termini di rafforzamento del proposito criminoso, è pienamente integrato, anche rispetto all'episodio del capo 21) in cui 68 i OT avevano programmato l'arresto, poi non effettuato per l'anticipo sul tempo dei Carabinieri. RD NA 49. RD NA è stata chiamata a rispondere del reato di cui al capo 24), art. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p. perché, ZI e PE avevano compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nell'acquisire dati riservati su suo marito, FO FE, amministratore delegato della Geo Nord S.r.l., attraverso l'accesso alla banca dati SDI, nel trattare i dati personali dell'uomo traendoli dal tabulato del traffico telefonico sulla sua utenza attraverso l'accesso alla rete informatica Telecom, nel compiere pedinamenti dello stesso, nel confezionare prove circa una sua frequentazione con il transessuale RE IR AV (alias NA), ricevendo in cambio dall'imputata utilità rappresentate dall'utilizzo di una tessera di rifornimento carburante intestata alla predetta società, effettuando gratuitamente plurimi rifornimenti per un valore complessivo allo stato non quantificabile ma sicuramente superiore ad € 880; in Piacenza dal mese di giugno 2012 sino alla data dell'arresto. In estrema sintesi, la RD, sospettando che il marito frequentasse dei transessuali, temendo per la sua salute e per le condizioni patrimoniali della società e volendo risparmiare il compenso di un investigatore privato, si era confidata con il commercialista, ZI LO, il quale l'aveva messa in contatto con il fratello LO, affinché verificasse la fondatezza dei sospetti. Sulla base degli accertamenti eseguiti, ZI aveva individuato uno dei transessuali, NA, che egli conosceva personalmente, ed aveva combinato un incontro con la donna. Il corrispettivo dell'operazione era stata la consegna da parte dell'imputata di una tessera carburante che poi era stata utilizzata da ZI, PE, e loro familiari e congiunti, finché non aveva protestato per l'entità delle spese ed aveva preteso la restituzione della tessera ed il rimborso di una parte delle spese. Di qui i tentativi di ZI e PE di individuare delle ragioni per ridurre il loro debito nei confronti della RD. La difesa della RD si fonda essenzialmente sulla inconfigurabilità dell'accordo corruttivo e sull'assenza dell'elemento psicologico. 49.1 Con il primo motivo di ricorso, lamenta l'omessa decisione sul primo motivo d'appello avente ad oggetto l'eccezione di nullità del decreto per omessa indicazione del capo d'imputazione e del titolo di reato contestato. A nulla rilevava che l'imputazione "non poteva che riguardare quel capo all'interno del quale era anche espressamente indicata, perché tale indicazione, all'interno del capo 24), non era di per sé indice di una contestazione nei suoi confronti. A 69 comprova di ciò, giovava evidenziare che nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, era stata indicata nel capo 22), corrispondente all'attuale 24), sebbene non accusata del medesimo reato. 49.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per violazione ed erronea applicazione degli art. 319 e 321 c.p., per aver ritenuto sussistente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, pur in assenza di fatti indicativi in modo univoco della commissione di atti corruttivi, nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'affermata responsabilità per il reato di corruzione. La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la contestazione del reato di corruzione perché la donna aveva sfruttato la disponibilità di ZI e l'aveva utilizzato come suo investigatore privato in quanto aveva bisogno delle prove da utilizzare nel giudizio di separazione L'imputata precisa che l'unica attività che aveva richiesto a ZI era quella di eseguire dei pedinamenti, nella convinzione che il poliziotto potesse svolgere l'attività di investigatore privato fuori dall'orario di lavoro e libero dal servizio. Le altre attività l'interrogazione della banca dati dello SDI e l'idea di un eventuale posizionamento del gps sotto l'auto del marito erano state frutto - di una sua eccessiva intraprendenza. Né era emerso che ella fosse a conoscenza di tale metodo d'indagine o avesse accettato e approvato le suddette iniziative, tanto più che non intendeva precostituirsi le prove per la separazione dal marito, con il quale era sposata, ma solo scoprire chi fossero i transessuali che frequentava, e ciò sia per ragioni di salute che di tutela degli interessi patrimoniali della società. Durante l'incontro con la transessuale NA, non aveva ceduto alle sue richieste economiche né aveva offerto denaro per ottenere messaggi, fotografie, video etc. Già con accertamenti svolti in proprio sul computer aziendale, sull'utenza telefonica e sui giornaletti rinvenuti, l'imputata aveva avuto sufficiente riscontro delle tendenze sessuali, dei contatti e delle frequentazioni del marito, sicché nell'incontro presso gli uffici della società aveva solo voluto vedere i messaggi ma non acquisirli. Si trovava comprensibilmente in stato confusionale e di forte panico ed in quell'occasione aveva rivolto addirittura dei complimenti alla transessuale. 49.3 Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli art. 319 e 321 c.p., perché era stato ritenuto sussistente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio pur in assenza di un accordo di corruzione. Secondo la Corte territoriale, se, inizialmente, la donna si era limitata a promettere la fornitura del carburante a prezzo agevolato, come si desumeva dalle telefonate intercorse tra ZI e 70 suo fratello LO e tra ZI e la sua fidanzata, in seguito, aveva dichiarato che non avrebbe preteso nulla stante "tutti i piaceri che mi ha fatto", come si desumeva dalla telefonata tra ZI ed il fratello del 4.12.2012. La Corte d'Appello, però, aveva fatto leva sulle registrazioni telefoniche intercorse tra soggetti diversi dalla NA, i quali, fin dall'inizio, avevano cercato di tramare per poter rimborsarle la minor somma possibile. ZI, da un lato, aveva comunicato all'imputata che, per ottenere i messaggi audaci e per sorprendere il marito nell'appartamento con la transessuale, questa voleva qualcosa come corrispettivo, dall'altro, aveva tranquillizzato la donna facendole capire che avrebbe detratto il compenso per la transessuale dalla somma che lui ed il PE dovevano corrispondere per i rifornimenti di carburanti. Le sollecitazioni rivolte da ZI a NA, affinché procedesse ad inviare al marito della RD foto audaci e messaggi provocanti erano iniziative tutte che venivano escogitate dai due poliziotti per ottenere da essa RD l'abbuono dell'importo dovuto per gli abusivi rifornimenti di gasolio effettuati con la tessera carburanti. I due poliziotti erano sempre attenti a sfruttare la possibilità di guadagni extra e certamente ZI aveva preso informazioni sulle attività della società della donna dal fratello e sapeva di poter chiedere la scheda carburanti. Dalle risultanze processuali era anche emerso che ZI aveva preparato la transessuale NA all'incontro con la donna ed anche alle richieste da rivolgerle. Pertanto, ella era più vittima che compartecipe del comportamento del poliziotto, il quale procurava a sé ed altri un ingiusto profitto (i rifornimenti di carburante) carpendo la sua buona fede mediante artifici e raggiri ed inducendola a credere che NA volesse denaro per riferire notizie o comunque fornire messaggi o foto che aveva ricevuto o inviato al marito al fine di abbattere il più possibile l'importo dei rifornimenti di carburante effettuati. Non condivideva l'assunto secondo cui anche il risparmio di spesa poteva costituire il corrispettivo dell'accordo corruttivo. Ricostruisce poi documentalmente il rapporto con ZI in ordine all'uso della tessera carburante per giungere alla conclusione che non aveva attribuito alla predetta tessera quel significato retributivo che gli aveva attribuito ZI per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. L'insussistenza del rapporto di retribuzione tra l'utilità e l'atto rendeva privo di disvalore il comportamento della donna. Al momento della consegna, non vi era stata neppure la prospettazione dello scambio illecito, giacché la tessera doveva servire, nelle sue intenzioni, a tener indenne ZI delle spese che avrebbe dovuto sostenere per il pedinamento del marito. Non poteva costituire un'offerta corruttiva perché l'imputata non poteva sapere che venisse utilizzata abusivamente ed indebitamente da plurime persone. L'offerta non rientrava nel concetto di "utilità" perché la donna pensava che l'incarico doveva essere svolto 71 senza alcun onere a suo carico, stante l'amicizia ed il rapporto professionale con il fratello del ZI. Secondo la ricorrente, è vero che la consegna della tessera rientrava "in altra utilità" ai fini dell'applicazione della giurisprudenza sulla corruzione, ma, in punto di fatto, non v'era stata alcuna idonea offerta corruttiva tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ella non aveva mai partecipato all'accordo corruttivo perché, munita della tessera ENI, usufruiva già di un particolare sconto sul rifornimento del carburante e perché aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite da ZI e PE. 49.4 Con il quarto motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per violazione degli art. 319 e 321 c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di corruzione, perché la Corte territoriale non aveva motivato sulla rappresentazione e volontà della donna di riconoscere a ZI un'utilità per un atto contrario ai doveri d'ufficio mentre non aveva realizzato che il rimborso delle spese fosse connotata da illiceità perché contraria ai doveri d'ufficio. 49.5 Con il quinto motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla mancata concessione dell'art. 62, n. 4, c.p. e 323bis c.p., nonché per omessa motivazione sul punto. La Corte territoriale aveva osservato in modo laconico ed apodittico che i fatti in contestazione, perdurati per vari mesi, che avevano visto i due poliziotti distratti dalle relative funzioni pubbliche ed occupati in investigazioni private, non potevano essere considerati di particolare tenuità. I prelievi di carburante erano durati alcuni mesi perché ZI non le aveva restituito la tessera e perché erano avvenuti abusivamente ed indebitamente a favore di altri soggetti, all'insaputa della donna e perciò contro la sua volontà. Le investigazioni avrebbero dovuto limitarsi ai pedinamenti, mentre, a causa dell'eccessiva intraprendenza di ZI, erano state dilatate a dismisura nel suo esclusivo e personale interesse. Il coinvolgimento dei due poliziotti nella vicenda certamente non era dipeso dalla committente. Non erano emersi elementi per l'apprezzamento della gravità del fatto addebitato o particolare danni arrecati allo Stato che non si era costituito parte civile;
chiede pertanto il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. 49.6 Con il sesto motivo di ricorso, chiede l'applicazione dell'art. 131bis c.p. Siccome la Corte territoriale aveva ritenuto non applicabile la pena prevista dalla L. 190/12 ma quella dell'art. 319 c.p., ante riforma, considerati i fatti, che avevano avuto inizio prima dell'entrata in vigore della legge, unitariamente, argomenta che, per le modalità del fatto, per la situazione contingente dell'imputata e per l'esiguità della somma asseritamente in contestazione, 72 insieme al comportamento non abituale, reso palese dal suo stato d'incensuratezza, vi erano i presupposti della non punibilità. 49.7 Con i motivi aggiunti depositati il 4.11.2016, espone che la condotta ascrittale non integrava il delitto di corruzione perché l'atto d'ufficio posto in essere dagli agenti di polizia non era espressione diretta o indiretta della funzione pubblica esercitata né il loro intervento aveva comportato poteri istituzionali propri del loro ufficio o comunque ad essi ricollegabili. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ricorreva il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale, in esecuzione dell'accordo illecito, non comportava l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non era in qualche maniera a questi ricollegabile ed invece era destinato ad incidere nella sfera di attribuzione di pubblici ufficiali terzi rispetto a cui il soggetto agente era assolutamente carente di potere funzionale. Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non era determinante che il fatto contrario ai doveri d'ufficio fosse ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma era necessario e sufficiente che si trattasse di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto apparteneva in relazione al quale esercitava, o poteva esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Ribadisce che dall'istruzione non era emersa alcuna prova "persuasiva" della sua promessa di fornire il carburante a titolo di corrispettivo per l'incarico conferito e l'accettazione da parte dei due poliziotti, i quali, invece, avevano cercato di tramare per poter rimborsare alla donna la minor somma possibile dei rifornimenti effettuati in modo abusivo. Aggiunge alcuni particolari in fatto a sostegno sempre della sua tesi difensiva, secondo cui era estranea alle autonome iniziative di ZI, non conosceva PE, ignorava che un poliziotto non potesse svolgere un'attività investigativa privata, si era rivolta a ZI a seguito del suo rapporto di amicizia con il fratello. 50. E' innanzi tutto infondata l'eccezione in ordine alla non corretta evocazione in giudizio, siccome il nome della RD compare nella richiesta di giudizio immediato e, con chiarezza, nel capo d'imputazione n. 24) come concorrente nel reato di cui all'art. 319 c.p. Anche gli altri motivi di ricorso, che possono essere unitariamente trattati, sono infondati. Ed invero, non v'è alcun dubbio che la RD si sia rivolta al ZI perché poliziotto, avendo scartato la possibilità di rivolgersi ad un investigatore privato per i costi troppo alti che avrebbe comportato (interrogatorio reso in udienza, pag. 283 e ss della sentenza di primo grado, 41 e ss della sentenza di secondo grado), e che il corrispettivo di tale attività sia stata la tessera carburante. E' evidente che si sia rappresentata (ed abbia 73 proprio richiesto) l'esecuzione di tutti gli atti rientranti nella competenza e professionalità di ZI, al fine del raggiungimento dello scopo che era quello di acquisire elementi a carico del marito per verificare la fondatezza della sua ipotesi, e cioè che il marito fosse attratto e frequentasse transessuali. Tutti gli elementi di fatto rappresentati, volti a sostenere la tesi difensiva secondo cui non aveva impartito specifici ordini al ZI, che la scheda carburante era da qualificarsi solo come un mezzo di rimborso spese, che non sapeva che ZI non poteva assumere l'incarico o prevedere che lo svolgesse al di fuori della legalità, appaiono del tutto irrilevanti. Per ampi riferimenti alla vicenda si rinvia supra al par. 21. 51. Quanto al trattamento sanzionatorio, ineccepibile è la motivazione della Corte d'Appello che ha negato l'applicazione degli art. 62 n. 4 e 323bis c.p., poiché i fatti che hanno visto i poliziotti distratti dalle funzioni pubbliche ed occupati in investigazioni private per vari mesi, non possono essere considerati di particolare tenuità. Sebbene la ricorrente non abbia dedotto di aver chiesto tempestivamente alla Corte d'Appello l'applicazione dell'art. 131bis c.p., il che di per sé renderebbe inammissibile il sesto motivo di ricorso, è stato comunque affermato che in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131bis c.p., quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza (Cass., Sez. 6, n. 51615/16, Rv 268557), come comunque avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, sia pure ai diversi fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti. 52. In definitiva, il ricorso del PG relativamente alle assoluzioni di AT e PE dai reati di cui ai capi 9), 10), 21), 46), 47) e 48) va accolto e va disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna che dovrà rivalutare globalmente il trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'applicazione delle attenuanti generiche;
i ricorsi di AT e PE vanno invece rigettati con condanna alla rifusione delle spese processuali;
il ricorso del CA è da considerarsi inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma come da dispositivo;
il ricorso della RD va rigettato con condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali. 74
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI LO, con riferimento al capo 32) e nei confronti di PE AN e AT LO con riferimento ai reati sub 9), 10), 21), 46), 47) e 48), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di AV GI che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i restanti ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna ZI e AR a rifondere alla parte civile NA RE OD LE le spese sostenute nel grado che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 22 novembre 2016. ☑Presidente Il Consigliere estensore Ubalda Macri View Piero Savani пли DEPOSITATA IN CANCELLENIA 2 0 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana Marlahi 45