Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari costituisce un atto pubblico, per cui è configurabile il reato di tentato falso ideologico in atto pubblico per induzione nel caso in cui taluno tenti di ottenere la concessione del permesso mediante false dichiarazioni o attestazioni.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico per induzione: Non sussiste se il p.u. omette qualsiasi iniziativa conseguente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 giugno 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Trieste (dott. Alessio Tassan) ha affermato che non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56,48,480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 38226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38226 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2928
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 003925/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YA MA DA, N. IL 23/08/1958;
avverso SENTENZA del 19/07/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentito per il ricorrente l'Avv. ANDRENELLI, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Roma il 18 febbraio 2003, YA TA ND venne ritenuta responsabile di tentato falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore (artt. 56, 48 e 479 c.p.) per avere, secondo l'accusa, corredato la propria istanza di concessione del permesso di soggiorno in Italia con una falsa attestazione di invio di danaro all'estero, mediante la soc. Money Express, onde far apparire, contrariamente al vero, che la sua presenza in Italia risaliva alla data figurante su tale attestazione, senza poi conseguire, per cause indipendenti dalla sua volontà, il risultato perseguito, consistente nel rilascio del summenzionato permesso;
fatto del 6 aprile 2000;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata, denunciando inosservanza o erronea applicazione di legge, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che il fatto sarebbe stato tutt'al più sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 480 c.p., atteso che il permesso di soggiorno andrebbe annoverato non fra gli atti pubblici ma fra le autorizzazioni amministrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (con conseguente inoperatività della sopravvenuta prescrizione del reato), atteso che la tesi in esso sostenuta si pone in contrasto con il consolidato (e del tutto ignorato) orientamento giurisprudenziale secondo cui il permesso di soggiorno costituisce atto pubblico, con conseguente configurabilità del reato di falso ideologico per induzione nel caso in cui taluno tenti di ottenerlo mediante false dichiarazioni o attestazioni (in tal senso, fra le altre: Cass. 5^, 26 novembre 1998 - 17 febbraio 1999 n. 6383, D'Angeli, RV 212513; Cass. 6^, 29 gennaio - 29 marzo 1999 n. 292, Diouf, RV 214133; Cass. 5^, 22 aprile - 26 maggio 2005 n. 19924, Ahmed Abou, RV 232204; Cass. 5^, 16 giugno - 8 settembre 2006 n. 29860, p.g. in proc. Chen ed altri, RV 235148);
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro millecinquecento.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008