Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
La falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l'atto, integra la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e non quella di cui all'art. 495 cod. pen. in quanto la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo ma è destinata a confluire nell'atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 29860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29860 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
1. Dott. FERRUA GIULIANA CONSIGLIERE
2. Dott.MARASCA GENNARO "I
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
"4.Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di MILANO CORTE APPELLO
nei confronti di:
N. 1) CH EI IN
N. 2) HU JU
N. 3) HU NG
4) ET AT N.
5) SCOLARI CLAUDIO LUIGI N.
6) LI GW N.
7) AI CHG ME N.
N. 8) CH AI EI
9) ZH OX N.
9860/06 1 28860
2C UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/06/2006
SENTENZA
N.12261
REGISTRO GENERALE
N. 025033/2005.
IL 29/06/1971
IL 18/10/1964
IL 16/04/1975
IL 04/08/1961
IL 27/02/1957
IL 01/01/1963
IL 08/04/1973
IL 10/03/1971
IL 24/06/1954
avverso SENTENZA del 10/12/2004
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA Udito il Procuratore Generale in persona che ha concluso per l'au lamento ricorso del Producbre fer ale;
del ricorso & CH EN
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Cozzi e D Dousdeldel OscarCudraupols
on accopliments del care web gele m issibilite
'Amico FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 dicembre 2004, 1 a Corte di appello di Milano, su appello del P G e degli imputati, ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale emessa all'esito del processo che aveva riguardato una organizzazione, scoperta nella primavera del 1996, dedita a procurare documenti falsi a cittadini cinesi al fine di far loro conseguire la sanatoria prevista dal decreto legge n. 489 del 1995 e quindi il permesso di soggiorno. Nel giudizio di appello, sull'accordo delle parti, la pena precedentemente irrogata a CH WE IN è stata ridotta ad anni 2 e mesi 3 e gg 10 di reclusione in relazione alle sole imputazioni di cui ai capi A) (associazione per delinquere) e Z)(falsità materiale commessa da privato e uso di strumenti contraffatti).
Nei confronti dello stesso CH WE IN e degli altri appellanti, invece, una parte delle imputazioni di falso è stata dichiarata prescritta ed altra parte, contestata originariamente a titolo di falso ideologico per induzione (art. 479 e 48 cp) è stata derubricata nella fattispecie ex art. 495 comma 2 cp e dichiarata prescritta.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale limitatamente al capo con il quale era stata disposta la derubricazione e dichiarata la conseguente prescrizione. Deduce la violazione dell'art. 479 e 48 cp così come interpretato anche dalle Sezioni unite della Cassazione che hanno rilevato come anche l'atto a contenuto dispositivo- quale è il permesso di soggiorno si presti alla configurazione della falsità ideologica per induzione quando la immutatio veri riguardi i presupposti di fatto del provvedimento amministrativo. Evidenzia anche la violazione dell'art. 495 cp, nella specie ritenuto applicabile in relazione alla condotta dell'extracomunitario consistita nelle false dichiarazioni relative alle proprie condizioni personali, sostenendo che quando una simile dichiarazione non resti autonoma rispetto alle determinazioni che il Pubblico ufficiale deve assumere ma ne condizioni la attività decisoria, rientra nella fattispecie di cui agli artt. 479 e 48 cp.
Ulteriore ricorso è stato proposto personalmente da CH WE IN, con riferimento al capo A). Ha dedotto
- la violazione di legge processuale (art. 129 cpp) per avere la Corte affermato la configurabiltà del reato associativo, inv ece ine sistente a seguito de lla d erubricazione de i reati di falsità ideologica in atto pubblico nella ipotesi di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale ex art. 495 cp. Infatti la associazione per delinquere era stata configurata in relazione a i reati-fine di falsità ide ologica in a tto pubblico realizzati traendo in ing anno l'Ufficio stranieri della Questura di Milano tramite la simulata assunzione di cittadini extra- comunitari alle fittizie dipendenze .In seguito, però, la Corte aveva escluso tale genere di reato sicchè anche la fattispecie associativa su di esso fondata, era destinata a cadere. La derubricazione operata avrebbe semmai dovuto indurre la Corte a ravvisare il fatto diverso da quello contestato e a ordinare la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521 cpp Quantomeno, la Corte, a fronte della determinazione di derubricare, avrebbe dovuto fornire una motivazione per spiegare la ragione per cui tale decisione non avrebbe prodotto effetti sulla sussistenza del reato sub A) e non ha quindi assolto l'onere motivazionale che su di essa incombeva ai sensi dell'art. 129 essendosi limitata ad un semplice rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, fondata su ben diverse conclusioni.
Si è riportato a tale fine ai propri motivi di appello, non considerati dalla Corte di merito, secondo i quali la condotta in esame ricadrebbe nella fattispecie di cui all'art. 12 dl n. 489 del 1995, poi non convertito in legge. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa in modo uniforme sulla possibilità di inquadrare come falsità ideologica commessa mediante induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di chi si faccia rilasciare il permesso di soggiorno sulla base della allegazione di dati non corrispondenti al vero.
Così, Sez. V, 22 aprile 2005, Ahmed Abou, rv 232204 e Sez. VI, 29 gennaio 1999, Diouf, rv
214133, relativa, quest'ultima, proprio a fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attivita' lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attivita' presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno.
In motivazione si è osservato che nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicche' la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. Sussiste in conclusione il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.. Ancora la sentenza della Sez. V, 26 novembre 1998, D'Angeli, rv 212513, ha evidenziato che il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari costituisce un atto che, nell'ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico. Commette pertanto il reato di cui all'art. 479 cod. pen. il soggetto che, inducendo in errore con l'inganno il pubblico ufficiale, lo determini ad attestare falsamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso ( nella specie, la disponibilita' all'assunzione di cittadini stranieri ).
Si tratta di un cospicuo orientamento che fa capo alla sentenza delle Sezioni unite n. 1827 del 1995
- citata invero anche nella sentenza impugnata e intervenuta ovviamente su una situazione di aperto contrasto giurisprudenziale – sul tema, di portata generale, della falsità ideologica di atti dispositivi.
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In essa si rilevò che anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volonta' e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - e' configurabile la falsita' ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, piu' precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verita', dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiche', quando una determinata attivita' del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsita' ideologica. Questo filone interpretativo, oltretutto, risulta essere stato ampiamente condiviso anche in seguito e al riguardo è utile ricordare Sez. VI, 23 ottobre 2000, Guarneri, rv 217898, Sez. V, 14 ottobre 2004,
Petramala, rv 230683; Sez. V, 21 settembre 2004, Obertino, rv 231272; Sez. V, 24 febbraio 2003, Favale, rv 224945.
Rispetto a tale presa di posizione, il precedente contrario citato nella sentenza che il PG ha impugnato (Sez. V, 18 giugno 1999, Lecci, rv 213964) può dirsi isolato nella enunciazione del principio massimato. La lettura della relativa motivazione rende però evidente che non è stata esclusa ed anzi, sul tema, la decisione è stata di annullamento con rinvio per nuovo esame in
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punto di fatto la configurabilità del reato di falso ideologico della delibera di una commissione di esami con la quale era stata attribuita una cattedra, delibera basata sulla attestazione della valutazione di titoli in realtà mai esaminati. Si tratta, in altri termini, di una decisione che aderisce, per quel che qui interessa, al principio affermato dalle Sezioni unite del 1995. Ebbene, questa Corte non ha motivo di discostarsi dalle opinioni giurisprudenziali fin qui riportate e ritiene errata la nuova qualificazione giuridica operata dalla Corte di merito. In particolare si coglie una palese incongruenza nella motivazione stessa laddove si afferma che la falsa rappresentazione della opportunità di lavoro per lo straniero interessato al permesso di soggiorno non costituirebbe una "premessa necessaria" del provvedimento di rilascio. Invero basta osservare che proprio il decreto legge n, 489 del 1995, contenente la previsione della sanatoria per gli extracomunitari non in regola col permesso di soggiorno, citato in sentenza come normativa di riferimento per gli imputati che si erano rivolti alla Questura di Milano, all'art. 12 subordinava il rilascio del permesso di soggiorno alla condizione essenziale che il soggetto straniero fosse in grado di produrre una attestazione di assunzione lavorativa fornita di determinate caratteristiche. E la centralità di tale attestazione si rinveniva poi nelle disposizioni che regolavano la durata del permesso di soggiorno, da rilasciarsi in base alla durata del contratto di lavoro attestato (art. 12, comma 5 a),b)c)).
E' dunque da affermare che ricorrono tutte le condizioni per la configurazione del reato originariamente contestato, dovendosi al riguardo ricordare l'insegnamento menzionato delle Sezioni unite che hanno ritenuto non rilevante che la falsa attestazione del presupposto indispensabile per il compimento dell'atto risulti o meno esplicitamente dal suo tenore formale. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei reati indicati in dispositivo, per i quali è stata operata la derubricazione ai sensi dell'art.495 comma 2 cp e conseguentemente dichiarata la estinzione per prescrizione (secondo punto del dispositivo di parziale riforma).
Tale decisione fa venire meno i presupposti giuridici del motivo di ricorso del CH, tutto fondato sulle conseguenze che la derubricazione avrebbe dovuto produrre sul reato associativo: motivo che pertanto deve dichiararsi infondato.
PQM
In accoglimento del ricorso del PG, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi indicati in dispositivo da B a KKK, con rinvio alla Corte di appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame. Rigetta il ricorso dell'imputato CH WE IN che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 16 giugno 2006
il Presidente
Fomenico orant Muill Il Cons. est.
Depositata in Cancelleria Roma, li 8 SET. 2006
IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA
ELLERIA CANCELLIERE C1 Renzo Scheggi AZ IO N A