Articolo 45 del Codice di giustizia contabile
Articolo 44Articolo 46
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7 ottobre 2016

Art. 45

(Rilevabilita' e sanatoria della nullita')


1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.


2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.


3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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