Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 361. Individuazione di persone e di cose 1. Quando e' necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.
Commentari • 24
- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 46.214886
[…] Le individuazioni fotografiche in sede d'indagine, siano esse svolte ad iniziativa della p.g. ex art. 348 c.p.p. – nell'ambito della raccolta di “ogni elementi utile finalizzato alla individuazione del colpevole” – che per mano della Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 361 c.p.p. – ad iniziativa o delegate – differiscono dalla tipicità dell'accertamento ricognitivo personale ex artt. 213-214 c.p.p.. […] VI, 11 aprile 2007 n. 18459: “È legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o cose eseguita a norma dell'art. 361 cod. proc. pen., […]
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Giurisprudenza • 168
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2021, n. 3438Provvedimento: […] In via subordinata, il ricorrente afferma l'incostituzionalità dell'articolo 361 codice di procedura penale nella parte in cui tale disposizione non prevede che gli esiti delle individuazioni operate mediante la sottoposizione in immagine della persona indagata possano essere utilizzate soltanto ai fini della prosecuzione dell'indagine atteso il contrasto dell'attuale assetto normativo con gli articoli 3-24-111 Costituzione e 6 CEDU. 2.2.1. […] quando, come nel caso di specie, non vi siano atti ai quali l'indagato possa presenziare, non residua spazio per l'applicazione dell'articolo 361 comma secondo codice di procedura penale. […]Leggi di più...
- inutilizzabilità atti indagine·
- falsificazione biglietti·
- divieto di dimora·
- giurisdizione del riesame·
- misure cautelari·
- art. 361 c.p.p.·
- riconoscimento fotografico·
- garanzie difensive·
- obbligo di presentazione·
- legittimità costituzionale