Sentenza 21 agosto 2012
Massime • 1
In materia di stupefacenti, è punibile ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a titolo di intermediazione anche chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la correttezza del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di persona che aveva delegato il coimputato all'acquisto di sostanza stupefacente per se stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2012, n. 33606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33606 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2012 |
Testo completo
MODELLO N. 8 SEZIONI SEMPLICI 3 36 06 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Sent. n. sez.45/201 Composta da: Antonio Agrò CC-21/08/2012 - Presidente - R.G.N. 28149/2012 Pietro Dubolino Luigi Marini Anna ZZ - Relatore- Piera Maria Severina Caprioglio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2012 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Guido Cesarini, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di OL PE presenta ricorso avverso l'ordinanza emessa il 28 maggio 2012 dal Tribunale di Roma, con la quale è stato respinto il riesame proposto avverso il provvedimento di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si rileva con il primo motivo l'incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia la presenza di elementi indiziari individuabili in unica intercettazione ambientale, il cui contenuto risulta essere stato travisato. A tal fine si richiamano le osservazioni già svolte in sede di riesame, tendenti a dimostrare l'estraneità di PE alle accuse formulate, desumibile dalla mancata individuazione di elementi caratterizzanti la fattispecie contestata, quali il rinvenimento di bilancini, il mancato rinvenimento durante controlli di sostanze stupefacenti, nonché l'esito negativo di precedenti controlli;
lamenta anche l'ingiustificata sottovalutazione della sua qualità di tossicodipendente. Si rileva inoltre che né nel provvedimento impugnato, né nell'ordinanza applicativa sono evidenziati elementi che consentano di ravvisare esigenze cautelari quali pericolo di fuga, o esigenze di indagine, mentre gli elementi indiziari desunti dalla richiamata intercettazione riguarderebbero la programmazione di attività future, in cui sviluppo non ha trovato conferma negli accertamenti eseguiti successivamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Sotto un primo profilo la difesa contesta la sussistenza di elementi indiziari in riferimento al reato in contestazione escludendo la valenza dell'intercettazione ambientale utilizzata quale indizio di colpevolezza, ed osservando che mancano elementi di riscontro dell'ipotesi di accusa, ricavabili dagli accertamenti svolti successivamente. Deve però osservarsi che l'esame degli atti consente di identificare la condotta attribuita all'interessato, in maniera univoca, nell'indicazione che questi ha fornito alla coimputata Dell'Unto del fornitore di stupefacente, presso il quale la donna si è approvvigionata, anche nell'interesse di PE;
questi ha ammesso la circostanza, assumendo di aver delegato la donna all'acquisto, anche per la parte che gli occorreva, di fatto ammettendo lo svolgimento dell'azione addebitatagli, astrattamente inquadrabile nell'azione di intermediazione, integrata, secondo pacifica giurisprudenza, da qualsiasi attività idonea a provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 37177 del 08/07/2008, dep. 30/09/2008, imp. Mosca Rv. 241205). Sotto il profilo quindi della scarsa attendibilità del dato indiziario non può che giungersi all'esclusione della fondatezza del rilievo, sulla base delle stesse allegazioni difensive, evidente essendo che, a fronte dell'azione illecita in concreto contestata, la circostanza che l'interessato non sia stato sorpreso in possesso di stupefacente o di oggetti atti al confezionamento o alla pesatura della sostanza risulta del tutto irrilevante. Analogamente infondata è l'eccezione riguardante il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle precedenti assoluzioni dell'interessato, per l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché emerge dall'ordinanza impugnata che di tali circostanze, dedotte dalla difesa nei gradi di merito, è stata operata una valutazione analitica, che non risulta affetta da 6 2 Cassazione VI sez. pen 28149/2012 illogicità o contraddittorietà, mentre nel ricorso si lamenta un difetto di motivazione, insussistente alla luce di quanto richiamato.
2. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corretta valutazione delle esigenze cautelari, evidenziando l'assenza di esigenze per le indagini e del pericolo di fuga, ignorando quanto valutato dal giudice sul pericolo di reiterazione, tratto dalla presenza di precedenti specifici, accertati anche da questa Corte con acquisizione del certificato penale, oltre che dalla captazione di una discussione nel corso della quale l'interessato programmava con il suo fornitore un'attività più ampia di diffusione di stupefacenti, a cui dimostrava disponibilità. Gli specifici elementi di fatto richiamati, non risultano in alcun modo contrastati in ricorso, ove, al fine di escludere la pericolosità, si evidenzia il mancato rinvenimento di oggetti riconducibili alla cessione di stupefacenti nel possesso dell'interessato. Tali motivi di contestazione appaiono per quanto detto irrilevanti rispetto all'imputazione, mentre la prognosi negativa in relazione la pericolo di reiterazione risulta fondata su adeguata e coerente motivazione nel provvedimento di merito, le cui argomentazioni vengono di fatto ignorate. Per completezza si rileva che la registrata disponibilità dell'interessato a svolgere attività illecita a più ampio raggio, nella mancata contestazione del contenuto della conversazione, risulta contrastata in base ad una pretesa assenza dell'attività illecita in epoca successiva a tale conversazione che, al di là della non riscontrabilità del dato storico dedotto, in nulla riduce la capacità a delinquere dell'interessato, non risultando contestata tale concessa disponibilità, che risulta rilevante al circoscritto fine del giudizio prognostico, come correttamente valutato dal giudice di merito.
3. Gli elementi di fatto indicati impongono il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria è tenuta alle comunicazioni di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni prescritte dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod proc pen DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso il 21/08/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente IL 03 SET 2012 Antonia A Anna ZZ Janoſall Direttore Amministrativi Dott.ssa Loredana SCHIAVONI ✓ CANCELLIEREL cassazione VI sez. pen 28149/2012