Sentenza 5 ottobre 2011
Massime • 1
Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, nel caso in cui la carta di credito clonata venga "bloccata" dal titolare, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall'utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2011, n. 37016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37016 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2011 |
Testo completo
16 370 16 / 1 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 OTT 2011
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E CAS 14CANCELIBERE R
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Claudia PianelliREPUBBLICA ITALIANA S
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 2231/201 Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GIULIANO CASUCCI
--Rel. Consigliere -N. 49081/2010 Dott. ALBERTO MACCHIA
Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OL CC N. IL 27/03/1950
2) RI AB N. IL 08/03/1969
3) RU IC BO N. IL 09/01/1979
avverso la sentenza n. 7041/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Faticell che ha concluso per annullamento con zirzwio
Udito, per la parte civile, l'Avv Roma che ha Udit i difensor Avv. Aurina i penso al proc l'accoglimento del ricors-driento в
Con sentenza del 18 giugno 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale della medesima città il 7 marzo 2008, con la quale OL IC, RI AB e RU
TO GD erano stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e condannati il RU alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 800 di multa e l'RI e lo OL alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti. Nel ricorso proposto nell'interesse dello OL, rinnovandosi questione già dedotta in appello e disattesa da quei giudici, si deduce la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 49 cod. pen. in quanto nella specie l'imputato aveva ricevuto carte di credito che solo apparentemente erano tali, trattandosi di supporti di carte precedentemente clonate. Inoltre, contrariamente a quanto deducono i giudici a quibus, il fatto che le carte fossero state "bloccate" dai titolari, rendeva impossibile la realizzazione del reato. Si lamenta, poi, nel secondo motivo, che la indebita utilizzazione di più carte di credito, per come si esprime la come ritenuto dai giudici del meritonorma, possa integrare una pluralità di
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violazioni della stessa disposizione di legge, legate dal vincolo della continuazione. Gli stessi rilievi sono stati successivamente svolti in una memoria difensiva. Nel ricorso proposto nell'interesse dell'RI parimenti si deduce la sussistenza della ipotesi del reato impossibile, in quanto si trattava nella specie di carte di credito tutte disattivate e quindi mancanti del requisito per poter essere definite come tali. Si contestano, poi, gli elementi in base ai quali l'imputato sarebbe stato ritenuto corresponsabile, posto che le affermazioni dello OL sarebbero state una dichiarazione di intenti, mentre il tentativo di dileguarsi ben potrebbe spiegarsi con la condizione dell'imputato, già destinatario di due provvedimenti di espulsione. Si lamenta, infine, la mancata concesione delle attenuanti generiche. Anche il RU lamenta, nel suo unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono tutti destituiti di fondamento giuridico. A proposito, infatti, della rinnovata questione relativa alla applicabilità, nella specie, della causa di non punibilità prevista dall 'art. 49 cod. pen., questa Corte ha, come è noto, in più occasioni puntualizzato che, in materia di reato impossibile, l'inidoneità della azione va valutata in relazione alla condotta originaria dell'agente, la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente da cause estranee ed estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. Ed è significativo che tali principi siano stati affermati anche in riferimento ad una ipotesi in cui è stato ritenuto sussistente proprio il reato di cui all'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, riferita al caso di utilizzo di una tessera per il pagamento del pedaggio autostradale “clonata”, sul rilievo che non fosse sufficiente per escludere la sussistenza del reato l'esistenza di dispositivi di controllo presso il casello autostradale, in considerazione proprio della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa in esame, la quale non prevede la verificazione di un evento in senso naturalistico, né il concreto raggiungimento del fine di profitto perseguito (Cass., Sez. II, 22 settembre 2005, P.G. in proc. Balestrazi. V. anche sul tema del reato impossibile, Cass., Sez. IV, 14 marzo 2008, Varutti). D'altra parte, ai fini della integrazione della fattispecie contestata, basta il semplice possesso delle carte "clonate", a prescindere anche dal loto concreto utilizzo: caratteristiche strutturali, quelle accennate, che sono rimaste immutate anche nel reato di cui all'art. 55, comma
9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 290, che ha "sostituito" il reato di cui all'art. 12 del d.l.n. 143 del 1991, abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2008, dall'art. 64 del citato d. lgs. N. 290 del 2007. Per di più, e come è stato puntualmente messo in luce nella sentenza di primo grado, nella specie alcune transazioni sono andate a buon fine, per un importo di circa 3.000 euro, con la conseguenza di determinare il "blocco" delle relative provviste. Quanto, poi, alla sussistenza della continuazione, la stessa è giustificata dalla pluralità dei fatti materiali ascritti agli imputati, ciascuno dei quali idoneo ad integrare autonoma violazione della fattispecie contestata.
Le restanti censure in punto di responsabilità svolte in particolare dall'RI, sono palesemente inammissibili perché rivolte a sollecitare un riesame del merito più che adeguatamente condotto nei pertinenti gradi di giudizio e sostenuto da una motivazione del tutto congrua e coerente. Le doglianze, infine, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, prospettate tanto dall'RI che quale unico motivo dal TEODORU si rivelano, oltre che prive del requisito della
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specificità, palesemente inconsistenti, avendo entrambe le sentenze di merito ampiamente giustificato la scelta operata, facendo corretta applicazione dei parametri legali. a tal fine puntualmente evocati.
Va dunque rigettato il ricorso dello OL e dichiarati inammissibili quelli percio dell'RI e del RU. Tutti i ricorrenti vanno dunque condannati al pagamento delle spese processuali, e l'RI ed il RU anche al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di OL IC e dichiara inammissibili i ricorsi di RI
AB e RU TO GD. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e gli ultimi due altresì della somma di euro 1.000,00, ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente fivan