La pena e' raddoppiata:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni ((. . . )) di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.
7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente.