Articolo 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 3Articolo 5
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19 marzo 1958
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Versione
11 luglio 1990
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Versione
11 agosto 1998
Art. 4.
La pena e' raddoppiata:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni ((. . . )) di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.
7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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