Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
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La principale funzione svolta dalla norma penale si sostanzia nella protezione di un bene giuridico ritenuto dall'Ordinamento meritevole di tutela, non potendo il legislatore, quindi, reprimere la mera disobbedienza ovvero punire condotte perché ritenute socialmente immorali. Questa impostazione trae linfa dal principio di offensività che muove l'intera materia penale e che impone al legislatore di disegnare norme incriminatrici compatibili sia con il principio suddetto e sia con i principi Costituzionali. In virtù del principio di offensività, si richiede che al fine di un ragionevole e legittimo rimprovero all'agente, che ha commesso un fatto di reato, è necessario che l'azione posta …
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Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 278, Pres. Carosi, Est. Modugno Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale in materia di condotte che favoriscono la prostituzione. La decisione riprende per la gran parte quanto già stabilito con la recente sentenza n. 141 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, e dichiarativa della non fondatezza di questioni sollevate con riguardo all'art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958 (disposizioni che puniscono, rispettivamente, «chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la …
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Giurisprudenza • +500
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- 3. Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2381Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma IV SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI All'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 56/2024 R.G. promossa da: , elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43, Parte_1 presso lo studio dall'avv. Eugenio De Propris che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; RICORRENTE CONTRO in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso …Leggi di più...
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- 5. Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1356Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 24 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3002/2023 la seguente S E N T E N Z A tra rappresentata e difesa dall'avv. Debora Raschi, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Possidonea n.36c/o, giusta procura in atti; -ricorrente- contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Chiusura delle case di prostituzione.
- Art. 1.
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane. - Art. 2.
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell' art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.