Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
Commentari • 205
- 1. La pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legge Merlinhttps://www.iusinitinere.it/
La principale funzione svolta dalla norma penale si sostanzia nella protezione di un bene giuridico ritenuto dall'Ordinamento meritevole di tutela, non potendo il legislatore, quindi, reprimere la mera disobbedienza ovvero punire condotte perché ritenute socialmente immorali. Questa impostazione trae linfa dal principio di offensività che muove l'intera materia penale e che impone al legislatore di disegnare norme incriminatrici compatibili sia con il principio suddetto e sia con i principi Costituzionali. In virtù del principio di offensività, si richiede che al fine di un ragionevole e legittimo rimprovero all'agente, che ha commesso un fatto di reato, è necessario che l'azione posta …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 665Provvedimento: Pubblicato il 25/10/2024 N. 00665/2024 REG.PROV.COLL. N. 00533/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Colagiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- rapporto fiduciario·
- sospensione cautelare·
- disparità di trattamento·
- art. 9 d.p.r. 737/1981·
- Polizia di Stato·
- proporzionalità sanzione·
- inidoneità attitudinale·
- abuso di autorità·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 653 c.p.p.·
- eccesso di potere·
- giudicato penale·
- destituzione
Versioni del testo
- Capo I : Chiusura delle case di prostituzione.
- Art. 1.
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane. - Art. 2.
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell' art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.