Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 38, comma secondo, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara).
Commentari • 8
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489), ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 (Sez. 5, 37443/2021). La fattispecie regolata dall'art. 489 assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Tuttavia, la clausola di sussidiarietà …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 368) Il fatto La Corte di appello di Roma aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che a sua volta aveva condannato un imputato per il reato di cui di calunnia (art. 368 cod. pen.) dichiarando non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni in favore delle parti civili. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione, travisamento delle difese dell'imputato in quanto la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47601 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1609
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 45446/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER PA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1.7.2013 dalla corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. Hinna Danese Fabrizio, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata l'1.7.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 28.10.2009, aveva condannato ER PA, imputato del delitto di cui all'art. 483, c.p., in relazione alla L. n. 445 del 2000, art. 46, e D.P.R. n. 163 del 2006, art. 38, "per aver, quale legale rappresentante della Sogiem
Srl, nella sottoscrizione del 18.2.2008 diretta all'Anas Spa, Compartimento per la viabilità per la Lombardia, per la partecipazione al bando di gara n. 15/2008 della predetta società appaltante, dichiarato falsamente di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 163 del 2006, art. 38", alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza della corte di appello milanese, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il ER, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale fornito adeguata risposta alle doglianze difensive volte a far valere l'insussistenza del delitto innanzi indicato, trattandosi di un falso innocuo e per difetto dell'elemento psicologico del reato, escluso dalla buona fede con cui l'imputato ha agito.
3. Il ricorso è infondato.
4. Come chiarito dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Cass., sez. 3, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825; Cass., sez. 5, 30/09/1997, n. 11681). Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere;
in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (cfr. Cass., sez. 5, 17.10.2013, n. 2809, rv. 258946; Cass., sez. 5, 07/11/2007, n. 3564). Orbene tali caratteristiche non sono certamente riscontrabili nella falsificazione addebitata all'imputato, che, in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, comma 1, lett. c), ha falsamente attestato di possedere i requisiti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, laddove dal certificato del casellario giudiziale si evince, invece, che egli ha riportato una sentenza di condanna (passata in giudicato l'1.12.2005, quindi precedentemente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara bandita dalla società appaltante in precedenza indicata) per il reato di corruzione;
circostanza espressamente presa in considerazione dalla menzionata disposizione normativa, quale causa di esclusione della possibilità di partecipare alle procedure di evidenza pubblica in tema di concessioni e di appalti.
Appare, dunque, evidente l'idoneità dell'atto ad ingannare la fede pubblica, nell'attestare il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, tacendo, al tempo stesso, l'esistenza di una specifica causa di esclusione, normativamente prevista dalla disciplina in materia. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal ER sulla incongruità della disciplina normativa in tema di formalità da rispettate per la partecipazione a gare pubbliche, sul carattere innocuo del falso e sulla pretesa "buona fede" dell'imputato, desumibile dalla dedotta innocuità del falso, non colgono nel segno, stante l'impossibilità di configurare, per le ragioni innanzi apposte, la falsa dichiarazione proveniente dal ER in termini di falso innocuo.
Corretto, pertanto, è l'assunto della corte territoriale, che, con motivazione sintetica, ma esaustiva, nell'escludere la configurabilità di un falso innocuo, ha evidenziato l'idoneità dell'anzidetta dichiarazione a fuorviare l'ente appaltante nelle sue valutazioni (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014