Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
13 LLO O B E E) E 1, N C 9 ZIO 1-11-19 RA A ISTR I BLICA ITALIANA D E 2 EG L. IC R 39 D A IU D 029 75 / 0 1 NOME DEL POPOLO ITALIANO E TE G 46 REN E N T ORTH R A A Oggetto Pisoncimento dan sentengg giudice pad Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente GIULIANODott. Angelo R.G.N. 11695/98 - Cron. 6223 Consigliere Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud.20/09/00 - - Rel. Consigliere- Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSICURAZIONI SPA NQ IMP DESIGNATA REGIONE CAMPANIA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Angelo Carlo Beretta e rag. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, difesa dall'avvocato AUGERI ERASMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AV ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N OXILIA 21, difeso dall'avvocato FRANZA LUIGI, 2000 giusta delega in atti;
controricorrente 1436 -1- nonchè
contro
AR GEREMIA;
- intimato avverso la sentenza n. 14/98 del Giudice di pace di GROTTAMINARDA, emessa il 19/03/98 e depositata il 19/03/98 (R.G. 3/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ANTONIO GURGO (per delega Avv. Erasmo AUGERI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atti di citazione notificati, rispettivamente, il 24 e il 15 ottobre 1997, RI CO conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Grottaminarda Geremia RA e la MI Assicurazioni per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 800.000, a titolc di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale. I convenuti rimanevano contumaci. Il giudice di pace con sentenza del 19 marzo 1998 condannava la Generali Assicurazioni S.p.a. in solido con il RA al pagamento in favore del CO della somma di lire 700.000, oltre alle spese di causa. Il giudice di расе, nella parte in fatto della sentenza, quanto alla legittimazione della Generali Assicurazioni S.p.a. rilevava che l'attore, avendo appreso dalla stampa che nelle more la MI Assicurazione era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ottenuto un termine, aveva convenuto in giudizio la società Generali Assicurazione designata rappresentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'attore non aveva, invece, citato Я il commissario liquidatore, in quanto non ancora nominato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la S.p.a. Assicurazioni Generali, svolgendo un motivo di ricorso. Il CO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata richiamando l'art. 360 nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 132, quarto comma, 118 c.p.c., 100 c.p.c. 19 lett. c e 23 della legge n. 990 del 1969. In particolare la società ricorrente lamenta che il giudice di pace aveva pronunziato la condanna nei suoi confronti senza giustificare senza motivare le ragioni e, comunque, sufficientemente la sua decisione. Mentre infatti dalla sentenza impugnata era dato comprendere che alla società MI società greca operante anche - erano state revocate le autorizzazioni in Italia all'attività assicurativa, non si comprendeva risarcimento fosse tenuta la S.p.a. perché al Generali Assicurazioni, che non era succeduta alla MI assicurazioni. Specificava ulteriormente la società ricorrente che il d.m. 21 novembre 1997, の con il quale si statuiva che la società MI, con sede in Atene, non poteva disporre dei propri beni in Italia, non faceva alcun riferimento alla S.p.a. Generali Assicurazioni, neppure quale ove il giudice impresa designata. In ogni caso, legittimazione avesse voluto considerare la a norma dell'art. 19, lett. c della legge n. 990 del 1969, non risultava convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore. Il ricorso è fondato. Il giudice di pace ha pronunziato la sentenza impugnata secondo equità. La questione prospettata dalla ricorrente attiene alla legitimatio ad causam, dovendosi accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, la società Assicurazioni Generali assuma la veste di soggetto nei confronti del quale possa essere richiesta la pronunzia giudiziale. Attenendo, dunque, la censura prospettata alla violazione di norme processuali, la sentenza impugnata, benché pronunziata secondo equità, è assoggettabile al controllo di legittimità in Cassazione. Ciò premesso si osserva che il CO non ha specificato né dagli atti è dato comprendere- 5 رو in base a quale delle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 la S.p.a. Assicurazioni Generali sia stata convenuta in giudizio. Dalla parte in fatto della sentenza impugnata risulta che, secondo quanto dedotto dal procuratore dell'attore nel corso del giudizio, la MI (originaria società assicuratrice) era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che il commissario liquidatore non era stato ancora nominato. citato in giudizio in quanto non Dall'intestazione della sentenza risulta poi che la società MI era stata oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione а disporre dei propri beni in data 22 novembre 1997. La circostanza della revoca a norma dell'art. 85, è comma 9 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 175 confermata dal controricorrente, che tuttavia insiste nelle sue difese nel prospettare l'ipotesi di una liquidazione coatta amministrativa. Ciò premesso, si rileva che non è provato che la società MI sia stato posta in liquidazione coatta amministrativa;
anzi non è stato neppure dedotto in base a quale provvedimento sarebbe stata aperta la procedura. Non è stato, per altro r verso, dedotto e neppure è ricavabile dagli atti - in base a quale altra ipotesi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 sarebbe individuabile la legittimazione della società Assicurazioni Generali, tanto più se si considera che nel caso di specie, sulla base delle deduzioni del CO, si sarebbe in presenza di un'impresa che opera in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi avente sede in altro Stato membro della CE, con applicazione dunque delle disposizione di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. In conclusione, non risulta provata la legittimazione passiva della S.p.a. Assicurazioni Il ricorso va pertanto accolto e, a Generali. 382, ultimo comma c.p.c., la norma dell'art. sentenza impugnata va cassata senza rinvio, atteso che il difetto di legittimazione della convenuta esclude la possibilità di prosecuzione dell'azione (Cass. 6 marzo 2000, n. 2517; 8 luglio 1998, n. 6637; 25 maggio 1995, n. 5738). Sussistono giusti motivi per la tra le parti dellecompensazione spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
i senza La Corte accoglie il ricorso e cassa rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione il 20 settembre 2000. IL RELATORE EST. Mon مسوا IL RESIDENTEDENTE lim CANCELLIERE C1 Giovanni GI thry Depositate in Conselleria O L Oval, B E1 MAR. 2001 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E C IL CANCELLIERE 1 N 9 A 9 O P 1 I Giovanni GI - I Z 1 A D 1 R - E 1 T S 2 I C I . G L D E R 9 U I 3 A G E D 6 E E T 4 N . N . E T T S T S E I R ( A 8